Il gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle è formato dal capogruppo Marcello De Vito e dai consiglieri Daniele Frongia, Virginia Raggi ed Enrico Stefàno che hanno presentato 12 emendamenti in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 (PRIP) e 12 emendamenti in ordine alla proposta di deliberazione n. 61 (modifiche ed integrazioni al regolamento di Pubblicità).
Marcello De Vito
Daniele Frongia
Virginia Raggi
Enrico Stefàno
Dall’esame attento dei loro contenuti emerge in modo chiaro quale PRIP abbia in mente e vorrebbe che si approvasse il Movimento 5 Stelle.
Ne faccio la seguente sintetica descrizione
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CONFERMA DEL “MODELLO EUROPEO” …..
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Non conoscendo a quel momento le controdeduzioni approvate dalla Giunta Capitolina, il Movimento 5 Stelle ha presentato 12 emendamenti alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP la metà dei quali erano stati già accolti e 12 emendamenti al Regolamento di Pubblicità di due erano stati pur essi già accolti: ne deriva di per sé che il Movimento 5 Stelle non solo ha implicitamente accolto il modello europeo su cui si basa il PRIP della Giunta Capitolina, ma ne chiede un rafforzamento con gli emendamenti da dibattere in aula che sono di seguito elencati.
Il Movimento 5 Stelle conferma la sottozona B1 per il centro storico, dove consente impianti di pubblica utilità di mt. 1,20 x 1,80 e vieta invece l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi, mentre differenzia le altre sottozone nel modo seguente:
- sottozona B2, che comprende le aree della Città Storica, all’interno del GRA al di fuori della sottozona B1, e il quartiere dell’EUR, dove consente impianti di pubblica utilità di mt. 1,20 x 1,80;
- sottozona B3, che include le aree esterne al tracciato delle mura e incluse all’interno del tracciato dell’anello ferroviario nonricomprese nella sottozona B2, dove consente impianti di pubblica utilità di mt. 1,20 x 1,80;
- sottozona B4, che comprende tutte le restanti aree esterne al tracciato dell’anello ferroviario ed al quartiere dell’EUR non ricomprese nella zona B2.
Ne deriva il seguente modello di zonizzazione, che non obbligherebbe a dover cambiare graficamente tutte le 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali.
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… A TUTTO VANTAGGIO DELL’INTERESSE PUBBLICO
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Chiede che il parco degli impianti posti a gara debba essere riservato alle seguenti diverse tipologie nelle forme e nei modi che deciderà l’Amministrazione in sede di definizione delle diverse gare:
– servizi di pubblica utilità, finalizzati alla realizzazione di una mobilità alternativa;
– elementi di arredo urbano di pubblica utilità, contenenti in via accessoria superficie pubblicitaria o riferiti ad impianti collegati al finanziamento dei medesimi elementi di arredo urbano come servizi di pubblica ‘utilità;
– impianti per affissione diretta, pubblicità esterna.
Chiede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicare agli impianti accertati come abusivi debbono essere destinati ad un fondo apposito, finalizzato a coprire tutte le spese che si dovessero anticipare in caso di rimozione forzata d’ufficio dei medesimi impianti.
Propone che per essere in grado di intervenire tempestivamente, ai nuclei di vigilanza previsti, laddove costituiti nei Municipi, debba essere garantita nelle forme e nei modi che verranno definiti la piena disponibilità ed il conseguente utilizzo dell’apposito suddetto, costituito dai proventi delle sanzioni applicate esclusivamente in relazione agli impianti pubblicitari ricadenti nel territorio del rispettivo Municipio.
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… PER UN PRIP ANCORA MIGLIORE
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Il Movimento 5 Stelle chiede il miglioramento del PRIP con l’introduzione da un lato della disciplina dei bandi di gara (all’art. 7 del Regolamento) aggiungendo ulteriori casi di esclusione dalle gare (che per differenza lasciano individuare le ditte da considerare “virtuose”) e dall’altro con la introduzione delle misure di salvaguardia del PRIP (all’art. 36 della N.T.A. del PRIP).
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Analizziamo ora i singoli emendamenti.
Proposta di deliberazione n. 59
(Approvazione Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari)
– Normativa Tecnica di Attuazione –
ART. 12 – Tipi stradali e indici di affollamento
Con l’emendamento n. 3 il Movimento 5 Stelle chiede di aggiungere dopo lo schema intitolato “Indice di affollamento (mq. di superficie ogni 100 ml di strada)” le parole:
“Gli impianti di tipo 4.B – Impianto su parere cieca – e 4.C -. Impianto su tetto o terrazzo concorrono al computo della superficie espositiva complessiva, ma non nel calcolo dell’affollamento per singola via”.
Il gruppo ne dà la seguente motivazione: “Senza la modifica questa tipologia caratterizzata da grande formato non troverebbe spazio o impedirebbe la presenza di qualsiasi altra forma pubblicitaria”.
ART. 13 – Individuazione delle zone e sottozone
Con l’emendamento n. 4 il gruppo chiede di aggiungere dopo “sottozona B1, che comprende le aree incluse all’interno del tracciato delle mura aureliane, delle mura gianicolensi e delle mura vaticane”:
sottozona B2, che comprende le aree della Città Storica, all’interno del GRA al di fuori della sottozona B1, e il quartiere dell’EUR;
sottozona B3, che include le aree esterne al tracciato delle mura e incluse all’interno del tracciato dell’anello ferroviario nonricomprese nella sottozona B2;
sottozona B4, che comprende tutte le restanti aree esterne al tracciato dell’anello ferroviario ed al quartiere dell’EUR non ricomprese nella zona B2.
ART. 15 – Sottozona B1
Con l’emendamento n. 5 il gruppo chiede di inserire prima delle parole “destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale” le parole “a muro” ed aggiungere alla fine del punto il seguente inciso:
“per una superficie pari ad almeno il 40% della superficie pubblicitaria complessiva della sottozona) nonché a seguire il seguente sottopunto:
“2.A – Impianto di pubblica utilità -formato 120 x 180;“.
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Con l’emendamento n. 8 il gruppo chiede di sostituire il 2° comma con i due seguenti commi:
«Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità sono consentiti:
– 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.
– gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.»
L’emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva, fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ed accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina: è stato ugualmente depositato in quanto il Movimento 5 Stelle al momento di presentarlo non era ancora a conoscenza delle controdeduzioni.
ART. 16 – Sottozona B2
Con l’emendamento n. 6 il gruppo chiede di eliminare il primo punto dell’elenco “1.A – Cartello SPQR – formati 200×200, 300×200” ed al secondo punto dell’elenco “1.B – Cartello per pubbliche affissioni” il formato 100×140”, aggiungendodopo le parole “comunicazioni di tipo istituzionale” le parole “(per una superficie pari ad almeno il 40% della superficie pubblicitaria complessiva della sottozona)”.
Chiede altresì di inserire il seguente punto: “2.A – Impianto di pubblica utilità – formato 120×180;”.
Chiede infine di eliminare tutti i successivi punti:
“1.C – Palina SPQR – formato 100×100;
– 1.E – Parapedonale SPQR – formato 100×70;
– 2.A – Parapedonale – formato 100×70;
– 2.B – Palina con orologio – formati 100×70;
– 3.A – Cartello – formati 120×180, 140×200, 300×200;
– 3.B – Cassonetto, plancia, vetrina – formati 140×200;
– 3.C – Palina – formati 70×100, 100×100;
– 4.A – Tabelle – formati 120×180, 140×200, 300×200;
– 4.B – Impianto su parete cieca.”
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Con l’emendamento n. 9 il gruppo chiede di aggiungere i due seguenti commi:
«Nella sottozona B2 relativa alla città storica, così come individuata dal vigente PRG, sono consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità, di cui di cui alla lettera I bis) del 2° comma dell’art. 4 del Regolamento.
Anche nella rimanente sottozona B2 sono consentiti gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.»
L’emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva, fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ed accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina: è stato ugualmente depositato in quanto il Movimento 5 Stelle al momento di presentarlo non era ancora a conoscenza delle controdeduzioni.
ART. 17 – Sottozona B3
Con l’emendamento n. 10 il gruppo chiede di integrare Integrare il 1° comma con il seguente testo:
«, nonché degli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.»
L’emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva, fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ed accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina: è stato ugualmente depositato in quanto il Movimento 5 Stelle al momento di presentarlo non era ancora a conoscenza delle controdeduzioni.
ART. 29 – Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione
Con l’emendamento n. 11 il gruppo chiede di sostituire il 2° comma con il seguente testo:
«2. Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.»
Anche questo emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva, fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ed accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina: è stato ugualmente depositato in quanto il Movimento 5 Stelle al momento di presentarlo non era ancora a conoscenza delle controdeduzioni.
ART. 31 – Redazione dei piani di localizzazione
Con l’emendamento n. 12 il gruppo chiede di eliminare l’espressione «per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa.».
Anche questo emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva, fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ed accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina: è stato ugualmente depositato in quanto il Movimento 5 Stelle al momento di presentarlo non era ancora a conoscenza delle controdeduzioni.
ART. 32 – Approvazione dei piani di localizzazione
Con l’emendamento n. 13 il gruppo chiede diaggiungere alla fine un comma con il seguente testo:
«Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch’esso edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria !’integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.»
Anche questo emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva, fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ed accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina: è stato ugualmente depositato in quanto il Movimento 5 Stelle al momento di presentarlo non era ancora a conoscenza delle controdeduzioni.
ART. 36 – Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale
Dispone testualmente: “A seguito dell’entrata in vigore del presente piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, tutte le norme del Regolamento Comunale (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009), incompatibili con la disciplina del presente piano sono abrogate.”
Con l’emendamento n. 2 il Movimento 5 Stelle chiede di sostituirlo con lo stesso seguente testo che è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva e fatto proprio come parere dai Municipi I, XIII e XV, ma non accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina.
ART. 36 – Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale
sostituire il testo con il seguente:
«Dalla data di pubblicazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari entrano in vigore le seguenti misure di salvaguardia.
Tutti gli impianti pubblicitari installati senza titolo autorizzativo in proprietà sia pubblica che privata ed autodenunciati e registrati nella Nuova Banca Dati come “senza scheda”, per i quali sia stata pagata una “indennità”, nonché tutti gli impianti facenti parte della procedura del riordino, per i quali sia decaduta di diritto l’autorizzazione per le cause di cui commi 3 e 3 bis dell’art. 7 del vigente Regolamento, risultano individuati all’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari e che debbono essere rimossi a loro cura e spese entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso inutilmente il quale per ognuno di essi verrà applicata la sanzione amministrativa di cui allo comma dell’art. 31 del vigente Regolamento e disposta con Determinazione Dirigenziale la rimozione forzata d’ufficio con la somma ricavata dalle sanzioni, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, ai sensi del successivo 5° comma del medesimo art. 31.
Nelle more della materiale rimozione forzata d’ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento.
la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità inoltre applicherà il comma 14 dell’art. 31 del vigente Regolamento, il quale prevede la decadenza in percentuale anche per gli altri impianti pubblicitari che risultassero regolarmente autorizzati alla stessa ditta titolare.
Gli impianti già installati che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato comunque fino al 31 dicembre 2014, così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, così come individuati negli elenchi allegati al presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione ed all’esito dei conseguenti bandi di gara, di cui all’art. 7 del Regolamento.
Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l’invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione.
Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato fino al 31 dicembre 2014 possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all’esito dei bandi di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, autocertificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.
Qualora lo spostamento avvenga su un’arca che nelle tavole allegate al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della “autorizzazione paesaggistica” rilasciata dal Comune in potere di subdelega. Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con 11 contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.
Nelle more della materiale rimozione forzata d’ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento.»
Per spiegare le ragioni del mancato accoglimento la Giunta Capitolina ha portato la seguente motivazione. “la richiesta non viene accolta in quanto è stata prevista una specifica modifica della disciplina transitoria del Regolamento di Pubblicità che statuisce in materia di durata degli impianti riconducibili alla procedura di riordino e loro permanenza sul territorio fino alle procedure di gara.
Inoltre, la previsione di una rimozione forzata d’ufficio utilizzando i proventi delle sanzioni è illegittima in quanto in violazione del principio di unità del bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.
Per quanto riguarda gli impianti collocati in zona A il problema è risolto con il carattere cogente della sovraordinata disciplina normativa di tutela.”
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In parallelo con l’emendamento n. 7 il Movimento 5 Stelle chiede di eliminare l’ultimo periodo delle premesse dal seguente testo: «Ritenuto di stabilire che, a seguito dell’approvazione del seguente documento, entrano in vigore con efficacia immediata le disposizioni di cui all’art. 7 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione a valere come cd. “misure di salvaguardia” nelle more dell’adozione dei Piani di Localizzazione»
L’eliminazione era stata a proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva e fatta propria come parere dai Municipi XIII e XV, ma non accolta in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina.
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Si tratta sostanzialmente dello stesso testo della proposta unitaria di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fior (con l’aggiornamento da un lato del nome della U.O. diretta dal dott. Francesco Paciello ed il riferimento alla scadenza del 31 dicembre 2014) che è stata presentata il 27 novembre 2013 nell’ambito del percorso di partecipazione al PRIP voluto dalla Commissione Commercio.
Per un opportuno confronto occorre sapere che il dott. Francesco Paciello assieme ad Aequa Roma non hanno espressamente controdedotto alla suddetta proposta, ma a premessa di tutte le controdeduzioni hanno affermato che <<trattandosi di un piano generale di programmazione dell’utilizzo del territorio ai fini dell’esposizione pubblicitaria, prescinde dallo stato attuale dei luoghi>> per cui <<il passaggio al progettato modello di sviluppo è demandato ad un autonomo documento che dovrà tener conto delle norme transitorie previste dall’art. 34 del Regolamento Pubblicità>>.
Sempre per un opportuno confronto faccio presente che nel corso della seduta della Commissione Commercio che si è tenuta il 6 marzo 2014 il dott. Francesco Paciello ha illustrato tutti gli articoli della Normativa tecnica di attuazione che era stata nel frattempo redatta d’ufficio e che non è esattamente la stessa poi licenziata dalla Giunta Capitolina il successivo 30 aprile 2014, ad eccezione dell’art. 36 rimasto con lo stesso testo immutato sopra riportato.
Riporto dall’articolo pubblicato su questo stesso sito in cui ho descritto quella seduta il seguente passo: <<Norme transitorie –Il Dott. Francesco Paciello ha spiegato che le norme transitorie sono un ponte di passaggio amministrativo tra PRIP ed autorizzazioni future secondo i Piani di Localizzazione.
HA SOTTOLINEATO A TAL RIGUARDO CHE L’UFFICIO È STATO COSTRETTO A PORSI NELLA MASSIMA NEUTRALITÀ PERCHÉ NON GLI È STATO DATO FINORA NESSUN INDIRIZZO POLITICO PRECISO: L’UFFICIO SI È DOVUTO ATTENERE ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA CHE È DATA DAL REGOLAMENTO IN GENERALE E DALL’ART. 34 IN PARTICOLARE, CHE È DEDICATO PROPRIO ALLE “NORME TRANSITORIE” MA SOLO PER DETTARE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI PUBBLICITARI FACENTI PARTE DEL “RIORDINO”.
QUESTO LASCIA CHIARAMENTE INTENDERE CHE L’ASSESSORE LEONORI E LA GIUNTA CAPITOLINA DEBBONO ANCORA DECIDERE QUALE INDIRIZZO POLITICO PRECISO DARE AL PRIP IN GENERALE ED IN PARTICOLARE ALLE SUE “MISURE DI SALVAGUARDIA” O “NORME TRANSITORIE”.
Sono intervento a questo punto per chiedere al Dott. Paciello di spiegare il riformulato art. 36 (Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale ), perché del tutto diverso dal testo del paragrafo 5.6 dello “schema normativo“ che disponeva che <<all’atto dell’approvazione del piano di localizzazione tutte le autorizzazioni rilasciate per gli impianti ricadenti nell’area oggetto del piano sono revocate>>, mentre ora è stato sostituito dal seguente testo, completamente diverso: <<A seguito dell’entrata in vigore del presente piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, tutte le norme del Regolamento Comunale (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009), incompatibili con la disciplina del presente piano sono abrogate>>.
Il Dott. Paciello ha chiarito che in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla Regione Lazio ha spostato anzitutto la riformulazione del testo all’art. 36 della “normativa tecnica di attuazione”, estrapolandola dal testo del Par. 5.6 dello “schema normativo”, perché frutto (quello sì) di una scelta politica precisa della precedente amministrazione: per rimanere neutrali in assenza oggi di indirizzi politici, si è dovuto rifare all’art. 34 del Regolamento.
Gli ho dovuto replicare che la spiegazione data non era affatto coerente, dal momento che in base al testo così come riformulato e sopra riportato è stato operato caso mai l’esatto contrario, dal momento che si deroga e non si rispetta l’art. 34: ho messo quindi in evidenza che non si tratta solo di una scelta “tecnico-amministrativa” ma di una scelta di chiaro stampo “politico”.
METTO IN GRANDE RISALTO CHE IL SUCCESSIVO 21 MARZO 2014 LE SUDDETTE “ MISURE DI SALVAGUARDIA” SONO STATE DIBATTUTE ED APPROVATE DALLA STESSA COMMISSIONE COMMERCIO CHE NON HA POI RITENEUTO DI APPORVARLE COME EMENDAMENTO A CUI SUBORDINARE IL PROPRIO PARERE FAVOREVOLE AL PRIP.
Sempre per un definitivo e soprattutto significativo confronto riporto quanto ha scritto al riguardo la Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale nel parere espresso nello scorso mese di giugno (pag. 18): <<Questo articolo, peraltro l’unico del Titolo VII – Norme transitorie, sancisce la “supremazia” del PRIP sul Regolamento abrogandone le relative disposizioni in contrasto con la disciplina del piano.
Tale norma, pur perfettamente legittima in sé (presente, tra l’altro, anche nei PGIP di altre città), sembrerebbe non coerente con l’obiettivo del coordinamento e dell’armonizzazione dei vari istituti di regolazione e programmazione in quanto:
1. non incentiva il controllo di coerenza delle norme del Regolamento e del PRIP soprattutto nella fase attuale in cui l’Assemblea capitolina dovrà esaminare (si spera) congiuntamente i due provvedimenti (si veda quanto detto a proposito dei possibili effetti dell’antinomia tra le prescrizioni del Regolamento e del PRIP in merito alla superficie massima degli impianti collocati nelle stazioni di servizio);
2. sia il Regolamento che il PRIP devono essere approvati/modificati dallo stesso organo, ossia l’Assemblea capitolina, e con le stesse procedure (votazione a maggioranza semplice); pertanto, una variazione/integrazione dell’uno può allo stesso modo essere, se del caso, trasferita anche nell’altro.>>
A TAL ULTIMO RIGUARDO LA SUDDETTA BOCCIATURA RAPPRESENTA UN’OMBRA INACCETTABILE PERCHÉ CON LO STESSO QUASI PATETICO RICHIAMO AL “CARATTERE COGENTE DELLA SOVRAORDINATA DISCIPLINA NORMATIVA DI TUTELA” (DA ANNI SISTEMATICAMENTE NON RISPETTATA DA TUTTE LE PRECEDENTI AMMINISTRAZIONI) TRADISCE LA VOLONTÀ ANCHE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE DI NON VOLERSI DARE UNA NORMATIVA “COGENTE” ORMAI INELUDIBILMENTE DA RISPETTARE, PERCHÉ PER L’APPUNTO SANCITA DA PRECISE “MISURE DI SALVAGUARDIA” CHE LA METTEREBBERO AL RISCHIO DEL SICURO REATO DI OMISSIONI DI ATTI DOVUTI D’UFFICIO.
L’Assemblea Capitolina è pertanto chiamato a decidere in modo più ponderato di quanto non abbia fatto l’Assessore Leonori e la intera Giunta Capitolina.
Proposta di deliberazione n. 61
(modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità)
ART. 4 -Mezzi pubblicitari ammessi e vietati – Norme tecniche per l’installazione
Con l’emendamento n. 8 il gruppo chiede di aggiungere dopo la lettera I) del 1° comma la lettera I bis) dal seguente testo: «I bis) impianti di pubblica utilità intesi anche come elementi di arredo urbano di pubblica utilità contenenti, in via accessoria, superficie pubblicitaria oppure come impianti pubblicitari collegati e finalizzati al finanziamento di progetti di servizi di pubblica utilità e/o di mobilità alternativa;».
Ne dà la seguente motivazione: “Per evitare applicazioni distorte rispetto ai “componenti e complementi di arredo urbano” si che si è provveduto a proporre in sede di “parere” espresso dal Consiglio del XV Municipio; è preferito dare una definizione più precisa degli “impianti di pubblica utilità”, anche per collegarne la definizione a tutte e tre le sottozone B1, B2 e B3 del PRIP.”
Questo emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva, fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ed accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina: è stato ugualmente depositato in quanto il Movimento 5 Stelle al momento di presentarlo non era ancora a conoscenza delle controdeduzioni.
ART. 5 -Norme particolari in materia di pubblicità tramite manifestini e simili
Con l’emendamento n. 7 il gruppo chiede di aggiungerel’art. 5 Bis dal seguente testo:
“ARTICOLO 5 BIS
Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile
1. In riferimento alla lettera m) del comma 1 del precedente art. 4 si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione di 12 mq ..
2. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
3. Entro i centri abitati gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.”
Ne dà la seguente motivazione: “La pubblicità a messaggio variabile è stata disciplinata dal comma 11 dell’art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (emanato con D.P.R. 495/1992), che così come modificato dall’art. 41 del D.P.R. n. 610 del 16.9.1996 dispone testualmente: “11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali”.
Ne deriva che a Roma “i messaggi non possono variare con scansione inferiore ai 5 minuti” solo fuori dei centri abitati, mentre entro i centri abitati spetta al Regolamento comunale fissare il periodo di variabilità ammesso.
Ma non risulta che abbia assolto a questo compito il vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2009, perché alla lettera m) del 1° comma dell’art. 4 ammette come uso di impianti che costituiscono mezzi pubblicitari anche i “mezzi elettronici e meccanici a messaggio variabile”, di cui non viene però fissato nessun periodo di variabilità ammesso.
Il punto 1) del successivo art. 27, che è relativo al “Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni”, dispone che “per la pubblicità eseguita per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo del messaggio o la sua visione in forma intermittente, si applica il canone, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato
di superficie e per anno solare”, senza specificare altro.
Per opportuna conoscenza va detto però che le controdeduzioni approvate il 22 giugno 2011 dalla Giunta Capitolina ai pareri espressi dai Consigli Municipali riguardo al Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) hanno accolto la proposta fatta dall’allora Consiglio del XIII Municipio, secondo cui “gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi”: la circostanza conferma che il Comune di Roma non ha al momento fissato nel proprio Regolamento il periodo di variabilità ammesso nei centri abitati e che le controdeduzioni approvate dalla Giunta Capitolina costituiscono un atto endoprocedimentale senza ancora quindi nessuna valenza giuridica immediata. Ne deriva la necessità di regolamentare prima o poi questo tipo particolare di pubblicità come hanno già fatto altri Comuni d’Italia (Ferrara, Savona, Treviso, Massa Carrara, Cagliari ecc.). “
Anche questo emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva, fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ed accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina: è stato ugualmente depositato in quanto il Movimento 5 Stelle al momento di presentarlo non era ancora a conoscenza delle controdeduzioni.
ART. 7 – Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l’esposizione pubblicitaria e per la locazione degli impianti comunali – Cause di decadenza
Con l’emendamento n. 10 il gruppo propone di aggiungere, dopo il comma 2 bis aggiunto dalla proposta di deliberazione n. 61, un comma 2 ter:
<<2 ter. Fermi restando i requisiti di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti dei servizi pubblicitari, di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno diritto a partecipare a nessun bando di gara per il rilascio dei nuovi titoli autorizzativi degli impianti da assegnare in gestione decennale tutti soggetti che:
– abbiano installato impianti pubblicitari abusivi che non risultino nemmeno registrati nella Nuova Banca Dati del Comune;
– non abbiano partecipato alla procedura di riordino ed abbiano installato impianti “senza scheda”, privi ad ogni modo di qualunque titolo autorizzativo;
– pur avendo partecipato al procedimento del riordino, abbiano successivamente installato senza alcun preventivo rilascio di titolo autorizzativo, impianti pubblicitari accertati come “senza scheda”:
– pur avendo partecipato al procedimento del riordino, dichiarando alla data del 9 maggio 1997 di avere installato un certo numero di impianti del tipo scheda “ES”, abbiano in seguito installato ulteriori impianti fra quelli dichiarati del tipo “E”, da considerare quindi anch’essi “senza scheda” in quanto senza alcun preventivo rilascio di titolo autorizzativo;
– in qualità di rappresentanti legali, pur avendo partecipato al procedimento del riordino, si siano successivamente avvalsi della Deliberazione Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008 per ricollocare uno o più impianti in posizioni economicamente più vantaggiose, ma del tutto illecite, dichiarandone in modo mendace la piena regolarità ed allegando anche una falsa asseverazione di tecnico abilitato.”
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Con l’emendamento n. 6 il gruppo chiede di aggiungere dopo il comma 2 bis aggiunto dalla proposta di deliberazione un comma 2 ter ed un comma 2 quater dal seguente testo:
«2 ter. Il parco degli impianti posti a gara deve essere riservato alle seguenti diverse tipologie nelle forme e nei modi che deciderà l’Amministrazione in sede di definizione delle diverse gare:
– servizi di pubblica utilità, finalizzati alla realizzazione di una mobilità alternativa;
– elementi di arredo urbano di pubblica utilità, contenenti in via accessoria superficie pubblicitaria o riferiti ad impianti collegati al finanziamento dei medesimi elementi di arredo urbano come servizi di pubblica ‘utilità;
– impianti per affissione diretta, pubblicità esterna.
2.quater. É consentito partecipare in raggruppamento temporaneo d’imprese. Non è sottoposto a gara pubblica, da parte del Comune, il rilascio delle autorizzazioni all’esposizione pubblicitaria su: i mezzi di cui alle lettere e), f), g), h), i), n) e p) dell’art. 4, comma 1; le pensiline e le paline del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano; i contenitori di rifiuti solidi urbani, le cabine di trasformazione elettrica; le edicole di rivendita dei giornali, i banchi fissi di commercio e gli impianti che siano collocati nelle aree dei mercati rionali come previsto dall’art. 8 bis del Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2006.»
Ne dà la seguente motivazione: “Le tre tipologie ipotizzate in linea generale sono quelle non solo del modello Parigi, ma anche di tutte le altre principali città europee. L’ultimo periodo è esattamente lo stesso testo (però parziale) del Regolamento di Veltroni”.
Con l’emendamento n. 11 il Movimento 5 Stelle ha chiesto di aggiungere dopo il comma 2 bis aggiunto dalla proposta di deliberazione il solo comma 2 ter.
L’emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva e fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ma non accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina.
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Con l’emendamento n. 5 il gruppo chiede di aggiungere dopo il comma 2 bis aggiunto dalla proposta di deliberazione e i commi 2 ter e 2 quater un comma 2 quinques dal seguente testo:
«Comma 2 quinques – A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione, che dovranno stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 2. Come condizione ineludibile del primo bando di gara va posta la automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente “diritto acquisito” e l’obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese. In caso di inerzia, il Comune provvede alla rimozione forzata con la collaborazione della ditta che ha vinto il bando. La ditta singola o associata che si aggiudica ogni specifica gara ha diritto ad installare esclusivamente il numero fisso degli impianti che sono stati individuati nei rispettivi Piani di Localizzazione e che vengono autorizzati per una durata paria dieci anni, trascorsi i quali il Comune provvede ad indire un nuovo bando perla gestione dello stesso identico numero di impianti. Gli impianti già regolarmente installati a seguito della aggiudicazione del rispettivo bando di gara che dovessero essere successivamente rimossi in modo temporaneo o definitivo per cause comunque di forza maggiore hanno diritto ad essere ricollocati per lo stesso periodo temporaneo oppure definitivamente nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione per impianti di pari superficie espositiva destinati a pubblicità temporanea.»
Ne dà la seguente motivazione: “Si tratta sostanzialmente dello stesso testo della proposta unitaria di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, spostata però al Regolamento ed inserita all’art. 7.”
L’emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva e fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ma non accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina.
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Con l’emendamento n. 4 il gruppo chiede di aggiungere dopo il comma 2 bis aggiunto dalla proposta di deliberazione e i commi 2 ter, 2 quater e 2 quinques un comma 2 sexies dal seguente testo:
«Comma 2 sexies – A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione il Comune provvede altresì al rilascio delle concessioni per gli impianti di sua proprietà (SPQR) individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 2.
La ditta singola o associata che si aggiudica ogni gara ha diritto ad una locazione degli impianti comunali che ha durata pari a dieci anni.
AI termine del decennio il Comune provvede ad indire nuovi bandi di gara ed a concedere la locazione per altri dieci anni alla ditta singola o associata che si sarà aggiudicata ogni specifico bando di gara.»
Ne dà la seguente motivazione: “Si tratta sostanzialmente dello stesso testo della proposta unitaria di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, spostata però al Regolamento ed inserita all’art. 7.”
L’emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva e fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ma non accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina.
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Con l’emendamento n. 3 il gruppo chiede di aggiungere dopo il comma 2 bis aggiunto dalla proposta di deliberazione e i commi 2 tre, 2 quater, 2 quinques e 2 sexies un comma 2 septles dal seguente testo:
«Comma 2 septies – Fra le condizioni in eludibili di ogni bando di gara per la ditta che se lo sarà aggiudicato c’é l’obbligo di collaborare con il Comune per la rimozione che si rendesse forzata in caso di inottemperanza da parte delle ditte pubblicitarie che non hanno vinto il bando a smantellare i propri impianti.
Alla ditta che vince un bando può essere demandato anche il compito di curare la repressione di tutte le forme ulteriori di abusivismo commerciale che si venissero e verificare nell’arco del decennio della gestione a lei affidata.
La ditta che vince un bando si impegna a provvedere all’immediato oscuramento di tutti gli impianti abusivi di cui si rendesse comunque necessaria la rimozione forzata della quale debbono parimenti curare ad ogni modo l’esecuzione ai costi che sono stati esplicitati per ogni tipo di rimozione nello stesso bando di gara e che il Comune deve anticipare alla medesima ditta.»
Ne dà la seguente motivazione: “Si tratta sostanzialmente dello stesso testo della proposta unitaria di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, spostata però al Regolamento ed inserita all’art. 7.”
L’emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva e fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ma non accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina che ha dato la seguente motivazione anche per tutti i commi precedenti da 2 ter: ”Le richieste non vengono accolte in quanto la gara pubblica in lotti è prescrizione già prevista nel Regolamento di Pubblicità [che non dice né disciplina come si fa, ndr.]. Per quanto riguarda la durata degli impianti già installati sul territorio è previsto specifico emendamento [non è chiaro se si tratta di un refuso, considerato che non ho trovato da nessuna parte questo “specifico emendamento”, ndr.]. Per quanto riguarda la quantità di impianti da installare a cura del vincitore della gara è ovviamente compreso nel limite massimo del Piano di Localizzazione. La durata degli impianti dell’aggiudicatario è prevista espressamente dal Regolamento di Pubblicità. Analoghe considerazioni valgono per gli impianti SPQR.
Il contenuto delle prescrizioni da imporre all’aggiudicatario sono materia del bando di gara.
La partecipazione in raggruppamento d’imprese è specificatamente disciplinata dal Codice dei Contratti pubblici. L’esclusione delle procedure di gara è illegittima ogni qual volta bisogna attribuire un vantaggio economico al privato, come nel caso di specie lo sfruttamento pubblicitario.”.
Per un opportuno confronto al riguardo riporto il seguente passo del parere espresso dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (pag. 7): <<in conclusione, la scelta di molti comuni di assegnare in concessione detti spazi di territorio comunale a mezzo di gara non soltanto non appare incompatibile – come pure si legge in alcuni passaggi motivazionali di varie pronunce – con il principio costituzionale di libera iniziativa economica, ma risulta semmai funzionale al concretizzarsi di quel principio, grazie allo strumento concorrenziale proprio della gara. La gara infatti consentirebbe – secondo questa impostazione – a nuovi operatori di fare ingresso in un mercato altrimenti caratterizzato dalle posizioni privilegiate e inattaccabili delle ditte che hanno conseguito in passato le autorizzazioni ad utilizzare, con i propri impianti, gli spazi pubblici più ambiti ed economicamente più remunerativi. Il relativo canone patrimoniale, definito non ricognitorio, rappresenta pertanto una controprestazione per l’utilizzo in esclusiva del suolo pubblico (ex art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/92 “Codice della Strada”) ……
C) L’indicazione della modalità di scelta del soggetto gestore attraverso procedure ad evidenza pubblica che individuino il concessionario del servizio (impresa singola o ATI) per ciascun lotto con a base d’asta il relativo canone di concessione.
L’aggiudicatario dovrebbe essere scelto sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero alla qualità del progetto presentato in termini di: qualità dei materiali di cui si compongono gli impianti e i mezzi, delle loro caratteristiche tipologiche, dell’offerta di servizi aggiuntivi di miglioramento del decoro urbano, di recupero di aree degradate, di arredo cittadino, di manutenzione delle aree circostanti agli impianti o ai mezzi autorizzati nonché di iniziative per la repressione dell’abusivismo pubblicitario.>>
Al di là del “merito”, il suddetto parere lascia chiaramente intendere che in termini di “metodo” la disciplina generale dei bandi di gara può essere contenuta benissimo nel Regolamento.
ART. 19 – Piano regolatore e Piani di localizzazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari
Con l’emendamento n. 2 il gruppo chiede di aggiungere dopo il 1° comma i due seguenti commi:
«1 bis. I Piani di localizzazione vanno redatti applicando gli indici di affollamento di cui alla lettera A) dello comma del successivo art. 20, così come indicati dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, al fine di individuare sul territorio il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico e da destinare anche alla pubblicità temporanea nel rispetto delle distanze minime prescritte dal D. Lgs. n.285/2991 e del D.P.R. n. 495/1992, nonché dei vincoli paesaggistici.
1 ter. Nella individuazione di cui precedente comma sono compresi anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.»
Ne dà la seguente motivazione: “Si tratta di due precisazioni di cui è carente il regolamento e che vanno quindi regolamentate”.
L’emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva e fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ma non accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina con la seguente motivazione: “La richiesta non viene accolta in quanto la previsione dell’inserimento della pubblicità temporanea all’interno dei piani di localizzazione rischia di cristallizzare ubicazioni che poi si possono rivelare non idonee a soddisfare le esigenze di comunicazione relative a questo tipo di pubblicità che, pertanto, richiede una più opportuna valutazione caso per caso. Per quanto riguarda il messaggio variabile questo costituisce solo una modalità tecnica della forma di pubblicità senza avere alcun rilievo sulla ubicazione dell’impianto.”
ART. 31 – Sanzioni
Con l’emendamento n. 1 il gruppo chiede di aggiungere, dopo il comma 5, un comma 5 bis dal seguente testo:
«5 bis. l proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicare agli impianti accertati come abusivi debbono essere destinati ad un fondo apposito, finalizzato a coprire tutte le spese che si dovessero anticipare in caso di rimozione forzata d’ufficio dei medesimi impianti».
Ne è stata data la seguente motivazione: “Per prassi consolidata i proventi delle sanzioni non vengono per lo più accantonati per coprire le spese da dover anticipare per le rimozioni forzate d’ufficio, che il Comune attinge dalle entrate correnti del bilancio, motivando con tale causa anche le mancate rimozioni per assenza di fondi. In tal modo invece si è sicuri di non incorrere in “distrazione di fondi pubblici”.
L’emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva e fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ma non accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina con la seguente motivazione: “La richiesta non viene accolta in quanto illegittima perché in contrasto con il principio di unità del bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.”
Per quanto mi risulta riguardo al principio di unità del bilancio, anche il bilancio del Comune di Roma è unico ma nel senso che proprio per questo sono vietate tutte le spese e le entrate che non sono iscritte a bilancio: ne deriva che andava forse cambiata e non bocciata la formulazione del testo proposto, consigliando di inserire i <<proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicare agli impianti accertati come abusivi>> nel bilancio di previsione pluriennale.
ART. 32 – Misure di contrasto all’abusivismo
Con l’emendamento n. 12 il Movimento 5 Stelle chiede di aggiungere un comma 2 dal seguente testo.
«2. Per essere in grado di intervenire tempestivamente, ai nuclei di vigilanza di cui al precedente comma, laddove costituiti nei Municipi, deve essere garantita nelle forme e nei modi che verranno definiti la piena disponibilità ed il conseguente utilizzo dell’apposito fondo di cui al comma 5 Bis del precedente articolo 31, costituito dai proventi delle sanzioni applicate esclusivamente in relazione agli impianti pubblicitari ricadenti nel territorio del rispettivo Municipio».
Ne dà la seguente motivazione: “L’emendamento proposto è finalizzato a dare piena autonomia di azione ai Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito dio un decentramento più compiuto di quello attuale.”
L’emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva e fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ma non accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina con la seguente motivazione: “la richiesta non viene accolta per gli stessi motivi di cui all’art. 31”.
Per gli stessi motivi sopra esposti riguardo all’art. 31, va a mio giudizio riformulata la proposta in modo più conforme alla normativa vigente in materia
ART. 34 Norme transitorie
Con l’emendamento n. 9 il gruppo chiede di eliminare il comma 5 e il comma 5 bis.
Ne è stata data la seguente motivazione: “Non ha più senso che rimangano queste disposizioni da quando da un lato è stata chiusa la procedura di riordino con la deliberazione n. 425/2013 e dall’altro lato la scadenza improrogabile di tutte le autorizzazioni è stata fissata al 31 dicembre 2014.”.
Anche questo emendamento è stato proposto da VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva, fatto proprio come parere dai Municipi I e XV, ed accolto in sede di controdeduzioni dalla Giunta Capitolina: è stato ugualmente depositato in quanto il Movimento 5 Stelle al momento di presentarlo non era ancora a conoscenza delle controdeduzioni.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
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