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Rodolfo Bosi
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Home Archivi

Il ruolo delle Regioni nella definizione dell’End of waste

09/01/2017
in Archivi, Governo del territorio, News, Piani territoriali
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La Regione può valutare caso per caso l’eventuale rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) quando mancano i regolamenti comunitari o i decreti ministeriali che determinano le procedure di recupero di determinati rifiuti.

Deve comunque farlo qualora la sostanza che si ottiene dal trattamento e dal recupero del rifiuto soddisfi quattro condizioni previste per legge; del resto l’eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali i materiali non possono essere considerati materie prime seconde (Mps).

Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Veneto (Tar) – con sentenza 28 dicembre 2016, n. 1422 – in riferimento alla richiesta di modifica ed autorizzazione all’esercizio di un impianto sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili costituiti da prodotti assorbenti (pannoloni ed assorbenti igienici).

Si tratterebbe di un impianto deputato allo svolgimento di attività di recupero rifiuti non pericolosi identificata dal codice “R12” (“scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”).

Con una nuova istanza la società gestore dell’impianto ha chiesto la modifica della autorizzazione, “al fine di perfezionare il processo di trattamento per migliorare la qualità dei materiali riciclabili”, con conseguente «modifica della classificazione delle operazioni di recupero consentite all’impianto da “R12” a “R3” – “riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi” – propedeutica a classificare le frazioni riciclabili, recuperate attraverso il processo, come materie prime secondarie (Mps)».

La Giunta regionale – con deliberazione dell’agosto 2016 – ha recepito il parere espresso dalla Commissione tecnica, autorizzando la società richiedente a effettuare le modifiche all’impianto sperimentale e a esercitare l’attività nel rispetto delle prescrizioni contenuti nel parere, ma non a modificare la classificazione delle operazioni di recupero consentite all’impianto da R12 a R3.

Un diniego che si fonda sull’assunto per cui, nei casi in cui non sia stato emanato, né a livello comunitario né a livello nazionale, un provvedimento che predetermini i criteri specifici da soddisfare per la cessazione della qualifica di rifiuto  e “in assenza di un pronunciamento chiaro da parte del Ministero dell’Ambiente”, l’Amministrazione regionale non avrebbe titolo, “nell’ambito delle procedure istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di gestione di rifiuti, per definire nuove materie prime seconde non contemplate dal DM 05.02.1998, o di definire, caso per caso, i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di materiali non ricompresi negli specifici regolamenti europei o in decreti del Ministero dell’Ambiente”.

Non è di tale opinione il Tar, secondo cui la mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi alle procedure di recupero di determinati rifiuti, lungi dal precludere sic et simpliciter il potere dell’Autorità competente di valutare comunque l’eventuale rilascio delle relative autorizzazioni.

Ciò, al contrario comporta il potere e il dovere di procedere a un’analisi, a una valutazione e a una decisione casistica, rilasciando l’Aia qualora la sostanza che si ottiene dal trattamento e dal recupero del rifiuto soddisfi le quattro condizioni previste dal Codice ambientale (in particolare art. 184-ter, comma 1, d.lgs n.152/2006, in conformità all’art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE).

Quindi le Regioni possono definire criteri “EoW” (End of Waste) sempre che, per la stessa tipologia di rifiuto, tali criteri non siano stati definiti con regolamento comunitario o con un decreto ministeriale.

E sempre nel rispetto dei criteri generali delineati dal legislatore secondo cui il rifiuto cessa di essere tale.

I presupposti essenziali sono da individuati nella sottoposizione del rifiuto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo; nella sussistenza di un mercato e di una domanda del materiale recuperato (con conseguente attribuzione di un valore economico) e nella riammissione dello stesso in un ciclo – produttivo tipico; nella rispondenza dei materiale recuperato a requisiti tecnici – e standard specifici; nella insussistenza di impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

 

(Articolo di Eleonora Santucci, pubblicato con questo titolo il 4 gennaio 2017 sul sito online “greenreport.it”)

 

Sentenza del TAR Veneto n. 1422 del 28 dicembre 2016

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