Il 4 febbraio scorso è iniziata la serie degli incontri pubblici sui Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari di tutti e 15 i Municipi che hanno visto in particolare la partecipazione da una parte della associazione di categoria A.I.P.E. (Associazione Imprese Pubblicità Esterna) e delle aziende ad essa associate della Sezione di Roma (vedi http://www.aipeitalia.it/?page_id=106), come la “WAYAP”, la “S.C.I.”, la “A.P.A.”, la “MORETTI PUBBLICITÀ” e la “SIPEA” e dall’altra parte della ditta “CLEAR CHANNEL”.
La Presidente dell’A.I.P.E. Daniela Aga Rossi ed i rappresentanti e appartenenti dichiarati sia della stessa associazione di categoria (come l’Avv. Ettore Corsale e Rodolfo Moretti) che delle suddette ditte pubblicitarie (come Ranieri Randaccio della “S.C.I.”, Paolo Paglia della “A.P.A.”, Stefania Palmigiani della “SIPEA” e Daniela Fornari della “CLEAR CHANNEL”) sono intervenuti in quasi tutti gli incontri pubblici, ripetendo sempre fra l’altro in modo monotono la stessa accusa portata ai Piani di Localizzazione che a loro giudizio avrebbero sfacciatamente favorito i due formati “europei” degli impianti speciali da mt. 1,20 x 1,80 e da mt. 3,20 x 3,40, che sono stati riservati solo al servizio di Bike Sharing, facendolo diventare dominante, per chiedersi se sia “legittimo” dare la massima ed esclusiva importanza a quest’unico circuito.
In tutti gli incontri pubblici è stato invece evitato di dire che le stesse accuse portate agli impianti del Bike Sharing erano state portate come specifiche censure nei ricorsi presentati al TAR del Lazio alla fine del 2014 per chiedere l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 (approvazione del PRIP) e n. 50 del 30 luglio 2014 (approvazione del nuovo Regolamento di Pubblicità).
Il nuovo Regolamento di Pubblicità è stato infatti impugnato con il ricorso n. 15651/2014 proposto dall’AIPE, nonché dalle ditte MORETTI PUBBLICITÀ e PATEO UNINOMINALE, e con il ricorso n. 14435/2014 proposto dalle ditte WAYAP e AP ITALIA in liquidazione, mentre il PRIP è stato impugnato con il ricorso n. 15653/2014 proposto sempre dall’AIPE, nonché dalle ditte WAYAP e AP ITALIA in liquidazione, MORETTI PUBBLICITÀ, PATEO UNINOMINALE, APA e GREGOR.
Tutti e tre i suddetti ricorsi sono stati depositati in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Massimo Ventura, Ettore Corsale e Paola Conticiani, con domicilio eletto presso l’avvocato Ettore Corsale, che ha depositato dei motivi aggiunti nel giudizio introdotto con il ricorso n. 14435/2014: anche al ricorso n. 14436/2014 la ditta A.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi e Marco Martinelli, ha presentato dei motivi aggiunti con cui ha impugnato la deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014, che ha dettato i criteri per la redazione dei Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari.
Entrambi i motivi aggiunti hanno censurato nello specifico il contrasto con la disposizione dell’art. 20, comma 1, lett. f), del Regolamento, che contempla un numero di formati notevolmente superiore rispetto a quelli previsti dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014, che sarebbe quindi viziata per incompetenza, perché nessuna disposizione del Regolamento prevede il potere della Giunta di limitare i formati ammessi: hanno altresì censurato l’esclusione di taluni formati per gli impianti SPQR.
Il 22 febbraio 2016 è stata pubblicata la sentenza n. 2283 con cui la Seconda Sezione del TAR del Lazio ha rigettato tutte le censure portate alla intelaiatura portante sia del PRIP che del nuovo Regolamento di Pubblicità, accogliendo parzialmente solo:
– le censure riguardanti il termine del “20 maggio 2015” per l’adeguamento di tutti gli impianti SPQR, da installare o mantenere sul territorio, alle caratteristiche dei progetti tipo di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 25/2010;
– le censure di incompetenza a “limitare ulteriormente la tipologia dei formati degli impianti SPQR ammessi” ed a “prevedere, per gli impianti privati che devono essere suddivisi in lotti, la composizione di ciascun lotto”.
Come si può ben vedere, la Seconda Sezione del TAR del Lazio non ha implicitamente accolto la censura di futuro “monopolio” portata agli impianti del Bike Sharig, che ha anzi ribaltato nei confronti dell’A.I.P.E. e delle aziende ad essa associate della Sezione di Roma, dal momento che in un passo del paragrafo 12 della sentenza attribuisce proprio alle ditte ricorrenti un regime di “monopolio” affermando al riguardo che “di converso non si può convenire sull’applicabilità di tale giurisprudenza alla fattispecie in esame, perché nell’esaminare le censure incentrate sulla lesione del legittimo affidamento si è già posto in rilievo che le imprese del settore, nel passaggio al regime nel quale gli spazi pubblici per la collocazione degli impianti pubblicitari sono assegnati solo all’esito di apposite procedure selettive, hanno già beneficiato di un regime transitorio che si è protratto per quasi vent’anni.”
Anziché accettare la cessazione definitiva dei titoli alla data del 31 dicembre 2014, sancita ampiamente dalla Seconda Sezione del TAR del Lazio, con il conseguente definitivo passaggio stabilito dall’Assemblea Capitolina, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al diverso regime nel quale gli spazi pubblici per la collocazione degli impianti pubblicitari sono assegnati solo all’esito di appositi bandi di gara, con una coincidenza dei tempi quanto meno curiosa il giorno dopo la pubblicazione della sentenza del TAR n. 2283 del 22 febbraio 2016 sul sito “Esterniamo” è stato pubblicato il seguente articolo dal titolo “INNOVAZIONE E MOBILITÀ SOSTENIBILE: AIPE E CLEAR CHANNEL SIGLANO ACCORDO PER BIKE-SHARING A ROMA”.
L’AIPE (Associazione Imprese Pubblicità Esterna) e Clear Channel, azienda leader nel settore della pubblicità outdoor, hanno siglato un accordo per la presentazione di un progetto congiunto per fornire il servizio di bike-sharing nella città di Roma che prevede un primo lotto di circa 800 biciclette in 80 stazioni, il cui servizio di gestione sarà finanziato dalla pubblicità raccolta dagli associati AIPE e dalla Clear Channel, senza la necessità di nuove concessioni per mq aggiuntivi.
Un servizio innovativo e sostenibile che sarà realizzato sia con biciclette tradizionali e sia con quelle dotate di meccanismo a pedalata assistita, finanziate dagli impianti degli associati AIPE e di Clear Channel, e che faciliteranno non poco la circolazione nella città dei sette colli, con le sue continue salite e discese.
Clear Channel potrà portare in dote al progetto l’enorme esperienza nel settore del bike-sharing già realizzato in altre città tra cui Barcellona, Città del Messico, Stoccolma, Anversa, Oslo, Digione, solo per citarne alcune.
In Italia Clear Channel gestisce già, in esclusiva, i servizi di bike-sharing delle città di Milano e di Verona e, in occasione di EXPO 2015, ha inaugurato il primo bike-sharing al mondo di integrazione tra bici tradizionali e bici a pedalata assistita, un sistema unico per grandezza, complessità ed innovazione.
Grande soddisfazione da parte del presidente di AIPE e da parte del CEO di Clear Channel Italia che sottolineano come per troppi anni il servizio di bike-sharing a Roma sia stato abbandonato al proprio destino e, ora, è il momento di cambiare le cose.
Ci sono – concludono – appuntamenti importanti come le Olimpiadi 2024 e una Candidatura come quella della città di Roma ha bisogno anche di un servizio di qualità da offrire a cittadini e turisti.
Sulla pagina “CHI SIAMO” del sito “Esterniamo” è precisato che l’iniziativa è “svolta in collaborazione con AIPE (Associazione Imprese Pubblicità Esterna)” e che “Esterniamo non è polemica selvaggia. Esterniamo è notizia.”
Per un opportuno confronto riguardo al progetto congiunto di “un primo lotto di circa 800 biciclette in 80 stazioni” c’è da far presente che c’è stato un precedente ufficiale con la deliberazione n. 284 del 3 agosto 2011 con cui la Giunta Comunale aveva deciso di affidare alla “Agenzia Roma Servizi per la Mobilità” il servizio di gestione e sviluppo del Bike Sharing tramite gara ad evidenza pubblica: la deliberazione prevedeva che la società vincitrice della gara avrebbe dovuto provvedere al “rinnovo delle n. 29 postazioni esistenti”, alla “realizzazione delle n. 36 postazioni” che sono state “già concordate con la Soprintendenza ai Beni Architettonici di Roma, da realizzare nei Municipi I e XVII del Comune (Centro storico, Monti, Trastevere, Prati)” e alla “progettazione e realizzazione di ulteriori 5 postazioni al fine di completare il sistema costituito da 70 postazioni, 1000 colonnine ed un parco di 850 biciclette”.
Visti “gli alti costi non solo per la fornitura ed installazione delle postazioni e delle biciclette ma soprattutto per la gestione del servizio, necessari per garantire un servizio di Bike Sharing di qualità”, la Giunta Comunale ha pensato di offrire come “contropartita economica” alla società, che avesse vinto il bando di gara “la possibilità di gestire nuovi impianti pubblicitari sull’intero territorio comunale” per un totale di 1.500 metri quadrati di pannelli pubblicitari di mt. 1,20 x 1,80.
La S.r.l. “Roma Servizi per la Mobilità” ha poi indetto il bando n. 5.11 che è stato pubblicato il 21 novembre 2011 alle seguenti principali condizioni:
– versamento di una cauzione provvisoria di 428.000,00 euro;
– dimostrazione di una capacità economico finanziaria pari ad una cifra d’affari globale, realizzata negli ultimi tre esercizi, di importo complessivo non inferiore a 40 milioni di euro, nonché di una cifra di affari, realizzata sempre negli ultimi tre esercizi, relativa alla commercializzazione di spazi pubblicitari negli ultimi tre anni non inferiore a 20 milioni di euro;
– dimostrazione come capacità tecnico-organizzativa di aver sottoscritto, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, almeno un contratto avente per oggetto la gestione e lo sviluppo di servizi di Bike Sharing (comprensivi di fornitura del sistema, manutenzione e gestione dello stesso) con un numero minimo di stazioni, non inferiore a 40, nonché di avere sostenuto un costo medio per personale dipendente, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 2 milioni e 500.000 euro.
Il 30 gennaio 2012 la ditta “S.C.I.” ha presentato il ricorso n. 668 al TAR del Lazio per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del bando, del Capitolato d’Appalto e del Contratto, sembra sulla base dei seguenti motivi di censura:
– cerchia dei potenziali partecipanti troppo ristretta (requisiti per la partecipazione troppo vincolanti);
– assenza di una localizzazione ex-ante delle postazioni pubblicitarie;
– decorrenza del contratto a valle della collocazione degli impianti pubblicitari;
– assenza del PRIP.
Con Sentenza del TAR del Lazio n. 4707 del 16 maggio 2012 la Sezione Seconda Ter ha annullato il bando di gara, il Capitolato d’Appalto ed il Contratto, riconoscendo da un lato che “per giurisprudenza che può oramai dirsi consolidata al riguardo, peraltro, appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge” e precisando dall’altro lato che veniva ritenuta “non incongrua né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa”, ma contestando dall’altro lato che “tanto premesso dal punto di vista degli impianti pubblicitari, si ritiene che possa fondatamente sostenersi che l’oggetto del contratto sia indeterminato, e tale da ingenerare dubbi in ordine alle caratteristiche degli impianti di cui trattasi, attesa la mancata esatta localizzazione degli impianti da effettuarsi, comunque, in un ambito territoriale abbastanza esteso, attesa la perimetrazione della Città Storica nel Nuovo P.R.G. del 2008 e considerato che la diversa localizzazione di un impianto ha indubbiamente riflessi essenziali relativamente all’entità dello sfruttamento economico che può farsene plausibilmente derivare. In sostanza l’amministrazione non ha ottemperato all’onere di procedere all’esatta individuazione delle postazioni di installazione degli impianti pubblicitari di cui trattasi all’interno, comunque, del perimetro urbanistico della Città Storica, atteso che, soltanto procedendo in detta direzione, avrebbe consentito all’operatore economico di avere piena contezza degli effettivi probabili introiti conseguenti al detto sfruttamento economico”.
Sempre per un opportuno confronto c’è da sapere che c’è stata successivamente una lettera prot. RQ.8629 del 22 luglio 2013 che portava le firme delle ditte pubblicitarie APA, GREGOR, MORETTI, PATEO, PUBLIROMA e SCI ed aveva per oggetto un “progetto Bike Sharing a titolo gratuito per l’Amministrazione”: la lettera è stata trasmessa al Sindaco On. Ignazio Marino, all’Assessore a Roma Produttiva On. Marta Leonori ed al Presidente della IX Commissione Commercio On. Orlando Corsetti, per presentare un loro progetto di bike sharing a titolo gratuito per l’amministrazione comunale.
Se fosse stato veramente approvato dalla Giunta Capitolina, un atto del genere avrebbe dovuto annullare contestualmente la precedente delibera n. 284 del 3 agosto 2011 con cui la stessa Giunta aveva deciso di affidare alla “Agenzia Roma Servizi per la Mobilità” un servizio di gestione del Bike Sharing limitato a 70 stazioni, da mettere in atto con il bando pubblicato il 21 novembre del 2011, consentendo a chi se lo fosse aggiudicato di sfruttare 1.500 mq. di spazi pubblicitari.
Come già precedentemente detto, quel bando si è arenato dopo che è stato impugnato al TAR del Lazio che ha dato parzialmente ragione proprio alla ditta “SCI” che aveva presentato il ricorso: le motivazioni della sentenza risiedevano però nell’indeterminatezza del corrispettivo (gli impianti pubblicitari), mentre veniva ribadito chiaramente il principio di assegnazione del servizio (e quindi delle autorizzazioni pubblicitarie) a mezzo gara, oltre che della richiesta di adeguati requisiti tecnici e finanziari specifici.
Secondo l’offerta la Giunta Capitolina avrebbe dovuto permettere esclusivamente alle suddette Società Concessionarie (in totale violazione del rispetto della Direttiva 2004/18/CE sulla libera concorrenza e del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 che l’ha recepita e quindi in totale disparità di trattamento) di gestire lo stesso servizio di Bike Sharing “a titolo gratuito per l’Amministrazione” in cambio del rinnovo delle autorizzazioni di tutti i loro impianti pubblicitari “per una durata proporzionata alla permanenza di tale servizio in forza di un meccanismo automatico” vale a dire per chissà quanti anni, realizzando così di fatto un ulteriore e particolare regime di “monopolio” nel “monopolio” già perdurante a quell’epoca a Roma.
Per capire meglio la “coerenza” del suddetto “accordo”, c’è da mettere in risalto che la ditta “CLEAR CHANNEL”, di cui nel comunicato viene messa in risalto “l’enorme esperienza nel settore del bike-sharing”, in tutti gli incontri pubblici a cui ha partecipato per il tramite della sua rappresentante per Roma ha – come si dice – “sparato a zero” sul presunto monopolio che verrebbe assicurato dai Piani di Localizzazione così come redatti a chi si aggiudicherà il relativo bando di gara.
In modo sorprendente sigla ora un “accordo” in modo spurio con una associazione di categoria quale è l’A.I.P.E. per offrire un “servizio di bike-sharing nella città di Roma che prevede un primo lotto di circa 800 biciclette in 80 stazioni, il cui servizio di gestione sarà finanziato dalla pubblicità raccolta dagli associati AIPE e dalla Clear Channel, senza la necessità di nuove concessioni per mq aggiuntivi.”
Si tratta in sostanza della riesumazione più o meno dello stesso servizio di Bike Sharing per 70 ciclostazioni che il Comune voleva assicurare con la deliberazione n. 284 del 3 agosto 2011 tramite gara ad evidenza pubblica: vengono “offerte” più o meno le stesse ciclostazioni in quanto per lo più “già concordate con la Soprintendenza ai Beni Architettonici di Roma, da realizzare nei Municipi I e XVII del Comune (Centro storico, Monti, Trastevere, Prati)”, ma con la enorme differenza di un servizio apparentemente gratuito, perché addirittura senza alcun “corrispettivo” di “nuove concessioni per mq aggiuntivi”.
La precisazione fornita nel comunicato che tanto le “biciclette tradizionali” quanto “quelle dotate di meccanismo a pedalata assistita” saranno “finanziate dagli impianti degli associati AIPE e di Clear Channel” ed il riferimento esplicito ad “appuntamenti importanti come le Olimpiadi 2024” lasciano ben capire quale sia il “corrispettivo” che si chiede in cambio di una “offerta” del genere.
Gli “impianti degli associati” sarebbero non solo i cartelloni di proprietà delle ditte della Sezione Romana già precedentemente dette, come la “WAYAP” (Codice 0512), la “S.C.I.” (Codice 0040), la “A.P.A.” (Codice 0044), la “MORETTI PUBBLICITÀ” (Codice 0023) e la “SIPEA” (Codice 0055), ma anche la “AL.M.A” (codice 0020), la “CIBRA PUBBLICITÀ” (Codice 0030), la “NEON ZENIT” (Codice 0024), la “OPRA” (Codice 0029 con un impianto “senza scheda”), la “PUBBLITALIA” (Codice 0026), la “THE MEDIA COMPANY GROUP” (0125), la “URBE PUBBLICITÀ” (Codice 0082, con 7 impianti “senza scheda”), la PATEO UNIPERSONALE” (Codice 0028) e la “SB ARCHITETTURA PUBBLICITARIA” (codice 0001).
Si tratta di ben 14 ditte pubblicitarie che hanno partecipato alla procedura del riordino e che in base agli impianti di loro proprietà dichiarati alla data del 9 maggio 1997 dovrebbero avere complessivamente un parco impianti che per difetto è di 4.354 cartelloni pubblicitari, equivalenti (per avere un quadro di confronto) ad un terzo circa delle future 14.391 ubicazioni individuate dai Piani di Localizzazione: a questi vanno aggiunti i 3.225 impianti della ditta “CLEAR CHANNEL” che portano il parco impianti a 7.579 cartelloni, pari addirittura a più del 50% del totale di quelli previsti dai Piani di Localizzazione.
Sempre per un opportuno confronto, se si considera che gli impianti speciali previsti dai Piani di Localizzazione non solo per il Bike Sharing, ma anche per i servizi igienici, ammontano a 1.341 impianti in tutto, con i quali per di più si dovrebbe avere come “corrispettivo” un servizio di Bike Sharing di almeno 250 ciclostazioni, si capisce bene allora quanto sia del tutto sproporzionata (per non dire del tutto sballata) la “offerta” di AIPE e di Clear Channel, anche a voler prendere in considerazione che non si utilizzino tutti i 7.579 loro impianti.
Stando al comunicato pubblicato sul sito “Esterniamo” il servizio di BiKe Sharing di sole 80 ciclostazioni verrebbe “finanziato” con i proventi della pubblicità ricavati “dagli impianti degli associati AIPE e di Clear Channel”, le cui concessioni sono però scadute dal 31 dicembre 2014, come sancito dalla Sentenza n. 2283 del 22 febbraio 2016.
Anziché accettare la cessazione definitiva dei titoli concessori, con il conseguente definitivo passaggio al diverso regime nel quale gli spazi pubblici per la collocazione anche degli impianti pubblicitari per il Bike Sharing sono assegnati solo all’esito del loro apposito bando di gara, A.I.P.E. e CLEAR CHANNEL hanno voluto siglare invece un “accordo” in base al quale pretenderebbero di avere una proroga delle concessioni dei suddetti loro impianti quanto meno per i prossimi 8 anni, fino cioè alle Olimpiadi del 2014, per giunta in esclusiva senza alcuna gara, senza forse nemmeno rendersi conto che in tal modo avrebbero proprio loro quel “monopolio” stavolta assoluto di cui si sono permesse di accusare i Piani di Localizzazione.
L’Associazione di categoria A.I.P.E. e la ditta CLEAR CHANNEL dovrebbero una volta per tutte capire che le “regole” non possono dettarle loro con “offerte” improponibili, per non dire offensive della legalità, e che questo “accordo” siglato fra di loro potrà tutt’al più essere utile per partecipare al futuro ed inevitabile bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per nuovi impianti di Bike Sharing e non certo per la proroga sine die di concessioni degli impianti del riordino ormai definitivamente scadute, accettando tutta la disciplina di una concorrenza leale e senza colpi bassi.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi