Su questo stesso sito il 19 dicembre 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “I 7 ricorsi al TAR presentati contro le modifiche e le integrazioni del Regolamento di Pubblicità approvate dall’Assemblea Capitolina”, che dava notizia del loro esito, sinteticamente riportato sul sito del TAR nel seguente modo: “ACCOGLIE FISSA UDIENZA PUBBLICA” (https://www.rodolfobosi.it/i-7-ricorsi-al-tar-presentati-contro-le-modifiche-e-le-integrazioni-del-regolamento-di-pubblicita-approvate-dallassemblea-capitolina/#more-13896).
Lo stesso giorno sul sito del Comune è stato pubblicato il seguente comunicato stampa: “Il Tar del Lazio ha rigettato la richiesta di sospensiva del nuovo Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (Prip) varato a giugno dall’Assemblea Capitolina.
In una nota congiunta, il sindaco Ignazio Marino e l’assessore capitolino alla Roma Produttiva, Marta Leonori, hanno dichiarato di aver rimodulato nel segno della legalità e del decoro l’offerta di spazi pubblicitari presente in città e che il 60% delle imprese del settore di Roma ha già aderito spontaneamente alle nuove direttive, confermate dal Tar del Lazio, che impongono di ridurre gli impianti dalla misura di 4 x 3 metri a quella di 3 x 2 metri.
Per tutte le aziende che ancora non si sono adeguate alle nuove normative, il termine per modificare la cartellonistica è stato posticipato dal 31 gennaio al 20 maggio 2015, come segno della volontà di apertura al dialogo con le realtà economiche cittadine. Rimangono per il resto confermate tutte le norme compresa la scadenza delle concessioni e autorizzazioni al 31 dicembre o comunque all’esito delle gare che saranno pubblicate nel 2015”.
Sempre il 19 dicembre 2014 sul sito htpp://www.esterniamo.it è stato pubblicato un articolo dal titolo “IL TAR CONCEDE TEMPO AI CONCESSIONARI (ED AL COMUNE DI ROMA) PER UN PERCORSO CONDIVISO PER IL DECORO”: è stato pubblicato anche su questo sito per farne oggetto di un commento riguardo alle ulteriori informazioni che ha consentito di avere rispetto al suddetto articolo relativo ai 7 ricorsi presentati contro il nuovo Regolamento. (https://www.rodolfobosi.it/il-tar-concede-tempo-ai-concessionari-ed-al-comune-di-roma-per-un-percorso-condiviso-per-il-decoro/?preview=true)
L’articolo pubblicato su “Esterniamo” afferma che “il TAR, con apposita ordinanza, ha fissato il merito per la discussione dei ricorsi al 20 Maggio prossimo, sospendendo di fatto, fino a tale data, l’ordine di trasformazione dei cartelloni 4×3”, mentre il comunicato stampa del Comune sostiene allo stesso riguardo che “il termine per modificare la cartellonistica è stato posticipato dal 31 gennaio al 20 maggio 2015”.
Sono riuscito ad avere nel frattempo la seguente Ordinanza n. 06520 del 18 dicembre 2014 con cui la Seconda Sezione del TAR del Lazio ha accolto “la domanda cautelare proposta con il ricorso” presentato dalla SCI.
L’esame delle notizie che vi sono contenute consente di fare chiarezza rispetto anche ad alcuni passaggi equivoci o quanto meno contraddittori contenuti nell’Ordinanza.
Dalla suddetta Ordinanza vengo anzitutto a sapere per la 1° volta che la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, con cui è stato approvato il nuovo regolamento comunale di Pubblicità, è stata pubblicata dall’11 al 25 agosto 2014, ma successivamente modificata e ripubblicata dal 19 settembre al 3 ottobre 2014.
Da voci raccolte ma non ufficialmente confermate sono venuto a sapere che le modifiche che hanno costretto ad una ripubblicazione non hanno minimamente riguardato il testo del Nuovo Regolamento che è rimasto quindi esattamente lo stesso.
La suddetta precisazione è importante perché mi ha aiutato a fugare del tutto anche il sospetto che fosse stato cambiato il testo del 1° comma dell’art. 34 del nuovo Regolamento, sospetto pienamente legittimato dal fatto che nelle premesse dell’Ordinanza viene “CONSIDERATO che sussiste l’allegato pregiudizio solo limitatamente alla nuova previsione dell’art. 34, comma 1-ter, del Regolamento nella parte in cui fissa al 31 gennaio 2015 il termine per la conversione degli impianti pubblicitari in formato 4×3”.
Il testo così come vigente dell’art. 34 del nuovo Regolamento non ha nessun comma 1-ter né fa riferimento alla scadenza del 31 gennaio 2015: legittimava qquindi il mio primo sospetto che fosse stato cambiato con l’aggiunta di un comma 1-ter.
L’apparente “errore” riguardo al citato comma 1-ter dell’art. 34 sono poi riuscito a spiegarlo con il fatto che il dispositivo della deliberazione n. 50/2014 elenca tutte le modifiche ed integrazioni che l’Assemblea Capitolina ha voluto apportare, fra le quali si sono le due seguenti:
“Art. 34 comma 1: abrogare comma 1, 1bis 4, 5 e 5bis.
Art. 34 aggiungere il comma 1ter come segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2015 i formati di dimensioni uguali o superiori a quelli di cui all’art. 4 comma 2 lettera b) sono convertiti in formati non superiori a quelli di cui all’art. 20 lett. e) punto 1)”.
Come si può bene vedere nel dispositivo della deliberazione n. 50/2014 viene indicato come comma 1-ter, solo perché successivo agli abrogati comma 1 e comma 1-bis, lo stesso testo che dopo l’assemblaggio poi effettuato dal Segretariato Generale è diventato l’attuale e vigente comma 1, che fissa però soltanto la data del 1 gennaio 2015 come decorrenza per la conversione di ogni impianti di mt. 4 x 3 in due distinti impianti di mt. 3 x 2.
L’ulteriore e meno apparente “errore” in cui sembra essere incorsa la Seconda Sezione del TAR del Lazio riguarda la scadenza del 31 gennaio 2015 che non compare nell’art. 1-ter (alias comma 1) dell’art. 34 del nuovo Regolamento e che si spiega solo con quanto ha fatto sapere l’articolo pubblicato su “Esterniamo”, vale a dire con la contestuale impugnazione della nota del Dott. Francesco Paciello che indica proprio la scadenza del 31 gennaio 2015 come termine ultimo entro cui ogni ditta “dovrà provvedere ad adeguare tutti i suoi impianti”, ma che non viene espressamente citata nell’Ordinanza, in quanto ricompresa nella generica espressione di “ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente”.
La Seconda Sezione del TAR del Lazio sembra aver fatto un evidente qui pro quo, confondendo il termine del 31 gennaio 2015 come “disposizione” del comma 1-ter (alias comma 1) dell’art. 34 del nuovo Regolamento, che da voci raccolte ma non ancora ufficialmente confermate sembra scaturire dai 120 giorni di tempo previsti dalla entrata in vigore del nuovo Regolamento e per non si sa bene per quali altri motivi tecnico-giuridici tale scadenza sia slittata al prossimo 31 gennaio.
La Seconda Sezione del TAR del Lazio non sembra invece aver fatto nessun errore riguardo a cosa sia stato oggettivamente prorogato fino al 20 maggio del 2015, se cioè la decorrenza del 1 gennaio 2015 o invece la scadenza del 31 gennaio 2015, perché – dopo aver “CONSIDERATO che, ad un primo esame, appare supportato dal fumus boni iuris solo il motivo di ricorso incentrato sulla brevità del termine previsto per la conversione degli impianti pubblicitari in formato 4×3” – ha stavolta preso in esame il testo vigente del 1° comma dell’art. 34 perché ha “CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto precede, sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare solo limitatamente alla fissazione al 1° gennaio 2015 del termine per la conversione degli impianti pubblicitari in formato 4×3, che si proroga fino alla data del 20 maggio 2015, qui fissata per la trattazione del merito del ricorso”.
Ne deriva che una corretta interpretazione di quanto disposto con la suddetta Ordinanza è stata data nell’articolo pubblicato su “Esterniamo”, secondo cui fino al 20 maggio 2015 è stato sospeso di fatto l’ordine di trasformazione dei cartelloni 4×3, mentre non risponde affatto al vero quanto riportato nel comunicato stampa del Comune, vale a dire che “il termine per modificare la cartellonistica è stato posticipato dal 31 gennaio al 20 maggio 2015”, facendo così intendere erroneamente l’esatto contrario e cioè che la conversione dei cartelloni di mt. 4 x 3 decorrerebbe effettivamente dal 1 gennaio 2015 (se non anche da prima) ed andrebbe portata a termine non entro il 31 gennaio 2015, ma entro il 20 maggio 2015.
Ne deriva quindi in conclusione che gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 possono rimanere installati sul territorio per i prossimi 5 mesi circa.
Debbo mettere in evidenza al riguardo che la conversione di diversi impianti di mt. 4 x 3 (ogni volta in due impianti distinti di mt. 3 x 2) è stata già messa in atto da diversi mesi, in modo totalmente abusivo o sfruttando al limite della legittimità il vigente comma 12 dell’art. 34 del nuovo Regolamento che consente non solo l’accorpamento di due o più impianti, ma anche la “trasformazione di più impianti già esistenti aventi formato diverso in nuovi impianti tutti del medesimo formato”.
Allo stesso riguardo dovrebbe essere ad ogni modo chiarita la disposizione normativa in base alla quale il comunicato del Comune afferma che “ il 60% delle imprese del settore di Roma ha già aderito spontaneamente alle nuove direttive, confermate dal Tar del Lazio , che impongono di ridurre gli impianti dalla misura di 4 x 3 metri a quella di 3 x 2 metri“.
Debbo mettere in risalto ad ogni modo che l’eventuale moratoria della conversione di tutti gli impianti di mt. 4 x 3 fino al 20 maggio 2015 si traduce in ultima analisi in una perdita del guadagno che le ditte pubblicitarie ricaverebbero proprio da tali operazioni, come ho dimostrato nell’articolo pubblicato su questo stesso sito il 17 novembre 2014 dal titolo “La convenienza economica per le ditte pubblicitarie e non certo per il Comune di convertire ogni loro impianto di mt. 4 x 3 in due impianti di mt. 3 x 2”. (https://www.rodolfobosi.it/la-convenienza-economica-per-le-ditte-pubblicitarie-e-non-certo-per-il-comune-di-convertire-ogni-loro-impianto-di-mt-4-x-3-in-due-impianti-di-mt-3-x-2/)
Ricordo per inciso che la “proibizione del Maxi posters formato 4 x 3 trasformandoli in 3 x 2 !!!” è stata chiesta proprio con una Nota della SCI del 14 marzo 2014.
Non sono riuscito finora ad avere copia delle altre 5 Ordinanze della Seconda Sezione del TAR del Lazio, che stando però a quanto fatto sapere nell’articolo pubblicato su “Esterniamo” dovrebbero aver concesso lo stesso esatto tipo di sospensiva.
Una considerazione finale: stando al comunicato del Comune il TAR del Lazio ha rigettato tutte le altre richieste di sospensiva non solo del comma 9 dell’art. 34 del nuovo Regolamento, che fissa al 31 dicembre prossimo la scadenza di tutte le concessioni degli impianti del “riordino” (che essendo prorogata fino all’espletamento dei bandi non ha fatto ravvisare al la Seconda Sezione del TAR il fumus boni iuris né il periculum im mora), ma anche dell’articolato della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.
Ne deriva che quanto meno per l’immediato non è stato minimamente intaccato il percorso in atto relativo alla redazione dei 15 Piani di Localizzazione: quello invece relativo al successivo espletamento dei bandi di gara, che si basano proprio sulla definitiva scadenza delle concessioni ed il contestuale rilascio delle nuove autorizzazioni e delle nuove concessioni relative agli impianti SPQR, è legato all’esito della pronuncia del TAR proprio sulla piena legittimità della scadenza improrogabile del 31 dicembre 2014.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi