Su questo stesso sito il 14 aprile 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo <<Il TAR rigetta le due istanze di sospensiva della delibera della Giunta Capitolina che prescrive la rimozione di 5.000 impianti “senza scheda”>>, che dava notizia delle richieste di sospensiva presentate dalle ditte “Message” e “Screen City” e respinte dal TAR del Lazio (https://www.rodolfobosi.it/il-tar-rigetta-le-due-istanze-di-sospensiva-della-delibera-della-giunta-capitolina-che-prescrive-la-rimozione-di-5-000-impianti-senza-scheda/#more-6359).
L’articolo si chiudeva facendo sapere che <<in questo frattempo però l’avv. Giuseppe Scavuzzo in qualità di Presidente della associazione di categoria I.R.P.A (Imprese Romane Pubblicitarie Associate) ha presentato a nome e per conto delle ditte da lui rappresentate ben 7 ricorsi, chiedendo anche lui la sospensiva della deliberazione n. 425/2013>>.
L’informazione suddetta non risponde esattamente al vero, dal momento che a seguito di una verifica risulta invece che l’avv. Giuseppe Scavuzzo ha rappresentato e difeso 6 distinte ditte pubblicitarie che hanno proposto ricorso per l’annullamento di ogni singola <<nota di Roma Capitale prot. gen. … in data 03.02.2014, successivamente notificata a mezzo pec, con la quale è stato comunicato che, con deliberazione n. 425/13 la Giunta Capitolina ha disposto che gli impianti pubblicitari qualificati nella nuova banca dati di tipo c.d. “senza scheda” ivi compresi quelli del “Circuito Culturale e Spettacolo”, dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera>>, nonché <<di ogni altro atto antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato>>.
Giuseppe Scavuzzo
Nell’udienza che si è tenuta per tutti e 6 i ricorsi la Seconda Sezione del TAR del Lazio, presieduta da Luigi Tosti, ha respinto tutte le istanze cautelari.
Luigi Tosti
Si elencano di seguito le ditte pubblicitarie che hanno presentato ricorso con i rispettivi estremi.
- GRUPPO ODP PUBBLICITÀ (censito nella Nuova Banca Dati con il codice n. 0079) – ricorso n. 3529/2014 per l’annullamento della nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6306 in data 03.02.2014 – rigetto dell’istanza cautelare con Ordinanza n. 1775 del 17 aprile 2014
- STUDIO IMMAGINE DI VINCENZO ANGELETTI (censito nella Nuova Banca Dati con il codice n. 0077) – ricorso n. 3736/2014 per l’annullamento della nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6299 in data 03.02.2014 – rigetto dell’istanza cautelare con Ordinanza n. 1779 del 17 aprile 2014
- DND PROJECT & SERVICE S.r.l. (censita nella Nuova Banca Dati con il codice n. 0121) – ricorso n. 3803/2014 per l’annullamento della nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6286 in data 03.02.2014 – rigetto dell’istanza cautelare con Ordinanza n. 1783 del 17 aprile 2014
- F.A.R.G.PUBBLICITA’ DI TONATTI MARIA E C. S.A.S. (censita nella Nuova Banca Dati con il codice n. 0002) – ricorso n. 3804/2014 per l’annullamento della nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6290 in data 03.02.2014 – rigetto dell’istanza cautelare con Ordinanza n. 1792 del 17 aprile 2014
- D.D.N. S.r.l. (censita nella Nuova Banca Dati con il codice n. 0060) – ricorso n. 3735/2014 per l’annullamento della nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6283 in data 03.02.2014 – rigetto dell’istanza cautelare con Ordinanza n. 1794 del 17 aprile 2014
- BATTAGE S.r.l. (censita nella Nuova Banca Dati con il codice n. 0088) – ricorso n. 3732/2014 per l’annullamento della nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6275 in data 03.02.2014 – rigetto dell’istanza cautelare con Ordinanza n. 1795 del 17 aprile 2014
Per tutte e 6 le suddette Ordinanze è stata data più o meno la stessa seguente motivazione: <<Considerato che, allo stato degli atti e sulla base della valutazione propria della presente fase cautelare, non si ritiene che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensiva, atteso che il provvedimento impugnato ha ad oggetto impianti pubblicitari non supportati dal relativo titolo autorizzativo e, in quanto tali, soltanto tollerati in via temporanea dall’amministrazione, sia pure [o <<sebbene>>] nelle more dell’adozione del Piano regolatore degli impianti pubblicitari, cui questa non ha ancora provveduto nonostante il lungo tempo ormai decorso pur essendovi tenuta per legge [oppure <<nelle more comunque dell’adozione del Piano regolatore degli impianti pubblicitari cui comunque il Comunque non ha ancora provveduto>>];
Rilevato che, al fine di ovviare alle carenze e ai ritardi dell’amministrazione capitolina in ordine alla definizione delle istanze presentate (o ancora da presentare) ovvero all’adozione del Piano regolatore, parte ricorrente può sempre attivare i pertinenti rimedi giurisdizionali (silenzio rifiuto e/o conseguenziali azioni risarcitorie)>>.
Si mette in evidenza che in occasione del 1° incontro concesso alle associazioni di categoria ed alle ditte pubblicitarie da loro rappresentate l’avv. Giuseppe Scavuzzo ha minacciato l’Assessore Marta Leonori di doversi pentire amaramente se si azzarderà a fare i bandi di gara per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti pubblicitaria, perché ha promesso in tal caso di sommergerla di una marea di ricorsi al TAR.
Non si può non riconoscere che è stato di parola nell’anticipare questa serie di ricorsi a raffica, di cui però al momento si debbono pentire per l’esito avverso a quello sperato sia l’avv. Giuseppe Scavuzzo che le 6 suddette ditte pubblicitarie da lui rappresentate, anche e soprattutto per le conseguenze che si spiegheranno meglio in un prossimo articolo.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi