Quattro giorni fa avevamo dato la notizia del ricorso al TAR del Lazio con cui le associazioni ambientaliste LAV, LAC, WWF, ENPA, LIPU e LEGAMBIENTE hanno chiesto l’annullamento previa sospensione del decreto T00163 relativo al Calendario venatorio per la stagione 2013/14.
Con ordinanza n. 3610 del 19 settembre 2013 la Sezione Prima Ter del TAR del Lazio, che si rimette di seguito in allegato, ha parzialmente accolto la domanda sospensiva limitatamente ad alcune specie, a causa di difetto di motivazione nel discostamento dal parere ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Ordinanza del TAR del Lazio n. 3610 del 19 settembre 2013
La sospensione riguarda “alcune specie di uccelli e più in generale gli animali di cui si fa menzione nel ricorso (in particolare, la lepre, il fagiano e gli uccelli indicati a pagg. 29 – 30), nei limiti in cui si discostano dalle indicazioni dell’ISPRA“.
L’ordinanza presentata dal Tar del Lazio non dispone quindi l’interruzione dell’attività venatoria, ma determina la sospensione di caccia per alcune specie.
Per sapere quali effetti ha quindi l’Ordinanza del TAR sul Calendario Venatorio 2013 – 2014 è stato necessario aspettare la Comunicazione n. 347684 emanata dalla Regione Lazio il 20 settembre 2013, poi integrata dalla successiva Comunicazione n. 348182 emanata il successivo 23 settembre.
L’ordinanza del Tar è stata immediatamente comunicata alle Province, mentre dal 23 settembre 2013 sul sito della Regione Lazio risulta pubblicata la seguente nota: <<L’ordinanza presentata dal Tar del Lazio non dispone l’interruzione dell’attività venatoria, ma accoglie parzialmente il ricorso presentato dalle Associazioni ambientaliste (WWF, Lega Antivivisezione, Lega Abolizione della Caccia, Lega Ambiente, ENPA e LIPU), determinando la sospensione di caccia per alcune specie.
L’effetto dell’Ordinanza del Tar riguarda la posticipazione dell’attività venatoria al 2 ottobre per le seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, lepre europea, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione, quaglia. Mentre rimane confermato l’inizio dell’attività venatoria per la data del 2 ottobre, come già previsto dal calendario approvato dalla Regione Lazio per le seguenti specie: beccaccia, cesena, colombaccio, cornacchia grigia, starna, tordo bottaccio, tordo sassello e allodola. Per quest’ultima il carniere complessivo della stagione viene limitato a 50 capi, mentre viene confermato il carniere giornaliero già previsto di 10 capi.
Sempre per effetto dell’ordinanza del Tar, il merlo e la tortora restano cacciabili dal 21 al 30 settembre, esclusivamente nella forma di appostamento ( fisso o temporaneo) con un carniere giornaliero massimo di 5 capi per cacciatore. Inoltre, fino alla data del 2 ottobre, la stagione venatoria resta aperta con le modalità previste dal calendario, relativamente al coniglio selvatico e alla volpe. Per il capriolo, il cervo, il cinghiale, il daino e il muflone, valgono le previsioni già disposte dalla programmazione regionale.
Questo del Lazio segue ai ricorsi già accolti dalla giustizia amministrativa delle regioni come la Campania, la Sardegna, il Piemonte, l’Abruzzo e l’Umbria.
Pur ritenendo il calendario venatorio del Lazio il frutto di una sintesi di pareri e richieste espressi dai protagonisti del territorio, dai rappresentanti del mondo venatorio e da quelli delle associazioni ambientaliste, dalle Organizzazioni agricole, non ultimo dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), prendiamo atto di quanto contenuto nell’Ordinanza e procediamo valutando tutte le possibili azioni da intraprendere>>.