Con messaggio di posta elettronica trasmesso il 20 marzo 2013, che si rimette di seguito in allegato per opportuna conoscenza, il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha segnalato a nome della associazione VAS n. 9 impianti pubblicitari installati all’altezza dell’incrocio di via Flaminia Nuova con via Tuscania e via Giovanni Fabbroni, in prossimità del confine del Parco di Veio.
La segnalazione faceva presente che i 5 impianti di mt. 4 x 3 – oltre a risultare installati a ridosso di un doppio cartello stradale di segnalazione di pericolo (curva a destra) e di divieto (limite massimo di velocità Km. 50), in violazione del 1° comma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 con cui è stato emanato il Codice della Strada – risultano in violazione del divieto di installazione di impianti di dimensioni superiori ai 6 mq. imposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981 all’interno di una perimetrazione entro cui ricade il tratto suddetto della via Flaminia Nuova.
I suddetti 5 imianti risultano per di più in violazione della distanza minima di 25 metri l’uno dall’altro prescritta dalla lettera c) del 4° comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992, con cui é stato emanato il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada.
La segnalazione ha fatto anche presente che il tratto della via Flaminia Nuova ricade all’interno della fascia di rispetto di 150 metri di ognuna della due sponde del Fosso dell’Acqua Traversa soggetta a vincolo paesaggistico imposto ai sensi della lettera c) del 1° comma dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, che é relativo alle “Aree tutelate per legge” e che comporta comunque (ai sensi del comma 7 dell’art. 35 delle norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale) il rilascio della autorizzazione paesaggistica che per il caso in questione non sembra essere stata richiesta e quindi nemmeno rilasciata.
La segnalazione metteva inoltre in evidenza che tutti i suddetti impianti risultano installati in prossimità del confine del Parco di Veio che è stata disciplinata dalla Delibera del Commissario Straordinario dell’Ente Parco di Veio n. 16 del 21 marzo 2007 con cui la Dott.ssa Silvia Montinaro ha stabilito “di considerare ’in prossimità’ del Parco Naturale di Veio , …, le sottoindicate porzioni di territorio poste nelle immediate vicinanze del perimetro dell’area naturale protetta e di sottoporle alla relativa disciplina, ai fini della collocazione e permanenza di impianti pubblicitari:
a) lato opposto di una strada che costituisce confine del Parco di Veio con una fascia laterale di 50 metri di spessore;
b) 200 metri prima e dopo i tratti stradali di cui al punto a), lungo il medesimo tracciato, e con una fascia laterale di 50 metri di spessore su entrambi i lati;
c) punti stradali, al di fuori dei precedenti, nei quali la presenza di un impianto pubblicitario interferisce con un cono visuale che ha ad oggetto il territorio del Parco.”
Ne deriva che in applicazione della suddetta deliberazione l’intero tratto della via Flaminia Nuova all’altezza dell’incrocio con via Tuscania e via Giovanni Fabbroni risulta “in prossimità” del Parco di Veio.
Alla segnalazione ha dato seguito a quasi 3 mesi di distanza il dott. Francesco Paciello con Nota prot. n. 43134 del 10 giugno 2013 per rappresentare che “per quanto attiene l’eventualità che gli impianti segnalati ricadono in zona vincolata, la Società Aequa Roma interessata per conoscenza, ci ha comunicato di aver presentato nota agli Enti tutori del vincolo per acquisire eventuale N.O. e valutare la possibilità di permanenza in loco degli impianti in questione”.
Si deve far presente che non c’è affatto “l’eventualità che gli impianti segnalati ricadono in zona vincolata”, dal momento che il suddetto tratto della via Flaminia Nuova è inequivocabilmente soggetto al vincolo paesaggistico accertato non solo nella segnalazione trasmessa il 20 marzo 2013, ma anche nelle Tavole A.2.a ed 1.04 del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) che riportano i vincoli ricognitivi di legge e che sono state redatte dalla stessa S.p.A. “Aequa Roma”.
Tav. A2.a del PRIP
Dal momento che la legge non ammette ignoranza da parte di tutti i cittadini ed a maggior ragione da parte delle pubbliche amministrazioni, non è accettabile nella maniera più assoluta che “la Società Aequa Roma interessata per conoscenza” arrivi a presentare “nota agli Enti tutori del vincolo per acquisire eventuale N.O. e valutare la possibilità di permanenza in loco degli impianti in questione”.
In merito all’ignoranza della normativa vigente in materia si fa anzitutto presente che il “Nulla Osta” è soltanto quello che può rilasciare l’Ente Parco di Veio ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 29/1997, mentre gli altri “Enti tutori del vincolo” sono la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma che può e deve rilasciare il “parere vincolante” prescritto dal 1° comma dell’art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004 ed il Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Roma che può e deve rilasciare la “autorizzazione paesaggistica” ai sensi della lettera g) del 1° comma dell’art. 1 della legge regionale n. 59 del 19 dicembre 1995, che è un articolo abrogato dall’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, ma fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della medesima legge regionale.
Ammesso e non concesso per un attimo che sia lecita la procedura seguita dalla S.p.A. “Aequa Roma” ed avallata dal dott. Francesco Paciello, dal momento che l’istruttoria delle rispettive istanze presentate agli Enti tutori del vincolo consiste nella verifica di conformità della posizione di ognuno degli impianti in questione con le prescrizioni dettate dal P.T.P. n. 15/7 e dal P.T.P.R., che costituiscono anche misure di salvaguardia del Parco di Veio e che dettano comunque per lo più il divieto più assoluto di affissioni pubblicitarie, non potranno mai essere rilasciati né il “nulla osta” da parte dell’Ente Parco di Veio né il “parere vincolante” della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma né tanto meno la “autorizzazione paesaggistica” da parte dell’omonimo Servizio del Comune di Roma, anche e soprattutto per il seguente ancor più importante motivo.
Si mette in assoluta evidenza che la legge non ammette ignoranza soprattutto del 4° comma dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 ai sensi del quale “l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”.
Con tutte le suddette motivazioni il dott. arch. Rodolfo Bosi ha trasmesso in data 23 novembre 2013 un messaggio di posta elettronica con cui ha invitato e diffidato l’Arch. Maria Costanza Pierdominici della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma e l’Ing. Fabio Pacciani del Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Roma a rilasciare nell’ambito delle rispettive competenze un “parere” favorevole” e la conseguente “autorizzazione paesaggistica” in sanatoria.
Il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha invitato contestualmente l’Assessore per Roma Produttiva On. Marta Leonori, nonché i membri tutti della Commissione Commercio per la parte di loro rispettiva competenza, ad esigere dal dott. Francesco Paciello il più sollecito accertamento dei presunti vizi di legittimità segnalati ed in caso di riscontro affermativo la conseguente dovuta rimozione di tutti gli impianti in questione.
Si tratta ora di vedere e soprattutto constatare oggettivamente se dal seguito che verrà dato alla suddetta istanza si potrà ritenere in modo fondato che siamo veramente all’inizio di una inversione di tendenza rispetto alla precedente amministrazione di governo.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi