Atto n. 4-04529
Pubblicato il 17 settembre 2015, nella seduta n. 507
DE PETRIS – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:
sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 71 del 3 settembre 2015 è stato pubblicato il regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11, concernente “attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38“, articolo recentemente modificato con le disposizioni introdotte dall’art. 3, comma 10, della legge della Regione Lazio 10 novembre 2014, n. 10;
tale regolamento introduce nuove attività economiche connesse a quella agricola e nuove modalità di esercizio del regime di connessione, in evidente difformità dalle vigenti disposizioni nazionali in materia;
in particolare, l’art. 2 del regolamento prevede che possano esercitare attività economiche connesse a quella agricola, utilizzando terreni a destinazione urbanistica agricola con superficie dedicata fino ad un massimo di 30 ettari, soggetti imprenditoriali diversi dal coltivatore diretto e dall’imprenditore agricolo, mentre la legge d’orientamento in agricoltura (art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) prescrive che possano considerarsi attività connesse solo quelle “esercitate dal medesimo imprenditore agricolo”;
l’art. 5 del regolamento introduce e definisce, quali attività connesse a quelle agricola, attività non contemplate in tal senso dalla disciplina agricola e fiscale vigente, con particolare riferimento al turismo rurale (distinto dall’agriturismo), alla ricettività alberghiera ed extralberghiera, ai centri sportivi con l’esercizio di golf, tennis, calcetto, pallavolo, nuoto ed “altri tipi di sport”, alle attività di cura della salute, con le connesse infrastrutture, alle attività di assistenza residenziale per anziani e disabili fino ad un massimo di 20 posti letto, attività non contemplate in questa forma dalla citata legge d’orientamento e dalle nuove disposizioni in materia di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141;
l’art. 2, comma 3, della legge n. 141 ribadisce che possono considerarsi “connesse” le attività “esercitate dall’imprenditore agricolo”;
le attività connesse in agricoltura godono attualmente di un regime fiscale forfetario agevolato, anche in materia di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, con applicazione del regime della prevalenza, sulle base delle disposizioni applicative emanate dall’Agenzia delle entrate;
la possibilità per soggetti imprenditoriali non agricoli di esercitare, in area a destinazione agricola e su ampie superfici, attività economiche ad alto valore aggiunto, in particolare ai margini delle aree urbane, rischia di promuovere fenomeni di segno opposto rispetto a quelli innescati dalla multifunzionalità oggi vigente: non più integrazione del reddito dell’agricoltore, ma utilizzo strumentale della destinazione agricola, con sottrazione di suolo coltivato, per realizzare operazioni di valorizzazione immobiliare estranee al mondo agricolo,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario disporre, nei limiti della loro competenza, un urgente accertamento sulla legittimità delle disposizioni in materia di attività connesse a quella agricola introdotte dal regolamento della Regione Lazio 2 settembre 2015, n. 11, con riferimento al contrasto con le vigenti disposizioni nazionali che definiscono le caratteristiche di tali attività e il regime di connessione, anche a fini fiscali.