La seduta della Commissione Commercio che si è tenuta il 21 marzo 2014 è stata dedicata al prosieguo della valutazione delle Norme Tecniche di Attuazione proposte dalle associazioni VAS e Basta Cartelloni – Francesco Fiori, che nella precedente seduta si erano fermate all’articolo 38, lasciando da approfondire l’art. 13 sulla individuazione delle zone e delle sottozone.
Quella che segue è pertanto una verbalizzazione la più fedele possibile dell’esatto svolgimento di quest’altra importante seduta della Commissione Commercio, che si è sviluppata stavolta in un clima di sereno e costruttivo confronto fra tutti i presenti, senza più velenosi picchi polemici, specialmente nei miei confronti, fors’anche per la assenza proprio di chi nelle precedenti sedute è voluto intervenire solo per provocare.
Oltre al Presidente Orlando Corsetti (PD) erano presenti la consigliera Immacolata Battaglia (SEL), che è poi andata via prima della fine della seduta, ed i consiglieri Franco Marino (Lista Civica Marino Sindaco), anche lui andato via prima ancora di Immacolata Battaglia, e Gianni Alemanno (Alleanza Nazionale Popolare) che è arrivato a seduta iniziata da un po’, sostituito in questo frattempo dal suo consulente l’arch. Alberto Pietroforte: a causa della concomitanza di impegni in altre Commissioni il cons. Enrico Stefàno (M5S) ha mandato una sua collaboratrice ad assistere alla seduta.
Hanno partecipato alla seduta anche il Dott. Francesco Paciello, che è arrivato un po’ in ritardo, ed il cons. Dario Nanni (PD).
Sono venuti ad assistere alla seduta anche l’avv. Ettore Corsale, Direttore dell’ A.I.P.E. (Associazione Imprese Pubblicità Esterna), che ha poi partecipato attivamente alla discussione, assieme al sig. Rodolfo Moretti della “Moretti Pubblicità“ e ad una collaboratrice romana della Clear Channel Affitalia).
Erano presenti anche il sig. Giuseppe Monterosso collaboratore della consigliera Maria Gemma Azuni (SEL) ed il sig. Gaspare Bacchini della Segreteria Politica dell’On. Orlando Corsetti.
Per l’associazione Basta Cartelloni – Francesco Fiori era presente Filippo Guardascione.
Il Presidente Corsetti ha dato inizio ai lavori della Commissione Commercio precisando che si ripartiva dal comma 1 dell’art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP proposte dalle associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori che riguarda il “Rapporto con lo stato dell’impiantistica esistente” e che ha il seguente testo:
<<1 – Tutti gli impianti pubblicitari installati abusivamente in proprietà sia pubblica che privata ed autodenunciati, per i quali sia stata pagata una “indennità”, nonché tutti gli impianti facenti parte della procedura del “riordino”, per i quali sia decaduta di diritto l’autorizzazione per le cause di cui commi 3 e 3 bis dell’art. 7 del vigente Regolamento, risultano individuati all’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari e che debbono essere rimossi a loro cura e spese entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso inutilmente il quale per ognuno di essi verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al 1° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento e disposta con Determinazione Dirigenziale la rimozione forzata d’ufficio con la somma ricavata dalle sanzioni, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, ai sensi del successivo 5° comma del medesimo art. 31.>>
Rodolfo Moretti ha chiesto chiarimenti sul dispositivo dei commi 3 e 3 bis dell’art. 7 del vigente Regolamento che il Presidente Corsetti ha letto interamente, premettendo anche che si tratta di un testo che in termini di metodo potrebbe essere “politicamente” anche cambiato.
Per opportuna conoscenza di tutti si riporta il testo di entrambi i commi.
<<3. Costituiscono causa di decadenza di diritto dall’autorizzazione: l’accertamento delle violazioni degli obblighi stabiliti nell’autorizzazione; la cessione non autorizzata del contratto d’azienda a norma dell’art. 11; la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alle procedure con gara pubblica, ovvero l’accertamento del loro mancato possesso ai fini del rilascio dell’autorizzazione; la mancata costituzione o reintegrazione della cauzione, a norma dell’art. 12 comma 1: il mancato pagamento del canone per un importo pari a due rate, anche non consecutive e non riferite alla stessa annualità; l’accertata difformità dell’impianto o del mezzo dalle norme tecniche ovvero dalle specifiche di cui agli artt. 4, comma 3, e 12, comma 3; la mancata installazione del mezzo pubblicitario entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rilascio del titolo, salvo giustificato motivo, la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica e la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa salvo i casi previsti dall’art. 1; la mancata esibizione di un titolo comprovante il legittimo possesso dell’area; il possesso non lecito accertato con sentenza esecutiva. In caso di possesso non lecito accertato con sentenza esecutiva, l’autorizzazione decade di diritto, senza possibilità alcuna di trasformazione o spostamento.
3bis. Sono causa di decadenza dell’autorizzazione dell’insegna di esercizio:
a) il mancato pagamento del canone dovuto;
b) il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo come
accertata difformità dell’impianto;
c) la mancata installazione del mezzo senza giustificato motivo entro 60 gg. dalla
comunicazione dell’avvenuto rilascio del titolo.>>
Dopo che è stato compreso appieno il contenuto dei 2 suddetti commi ed il dovuto richiamo ad essi, il comma 1 dell’art. 38 è stato accolto così come proposto.
Si è passati poi all’esame del successivo comma 4 cha ha il seguente testo:
<<4. Gli impianti già installati che fanno parte della “procedura di riordino” e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato, così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, così come individuati negli elenchi allegati al presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione ed all’esito dei conseguenti bandi di gara.>>
L’Avv. Ettore Corsale è intervenuto per porre l’accento sull’espressione “titolo autorizzativo rinnovato” che ho dovuto spiegare facendo presente che il rinnovo delle “autorizzazioni” degli impianti del “riordino scade il 31 dicembre di quest’anno: l’Avv. Corsale mi ha replicato per affermare che il rinnovo del riordino non è mai avvenuto in forza del comma 5 bis dell’art. 34 del vigente Regolamento in combinazione con il successivi commi 9 e 10 dello stesso articolo.
Ettore Corsale
Per opportuna conoscenza di tutti i presenti il Presidente Corsetti ha letto il testo di tutti e tre i commi che è il seguente:
<< 5bis. L’esame delle domande di riordino ancora in fase istruttoria è sospeso e sarà effettuato sulla base dei criteri introdotti dai Piani di cui al precedente articolo 19.
9. Le concessioni e le autorizzazioni rinnovate, rispettivamente per cinque e per tre anni, all’esito del procedimento di riordino di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 289/1994 e n. 254/1995, in conformità all’art. 14 della deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/1997, possono essere rinnovate per ulteriori periodi, ciascuno non superiore, rispettivamente, a cinque e tre anni.
10. L’Amministrazione Comunale potrà disporre il suddetto rinnovo in conformità al presente regolamento e al Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari ed ai Piani di localizzazione dei medesimi, di cui all’art. 19, sempre a condizione che l’intestatario del titolo originario risulti in possesso dei requisiti prescritti, non abbia installato od usato impianti o mezzi pubblicitari abusivi e dimostri di essere in regola con i pagamenti dell’imposta di pubblicità o dei canoni di concessione. L’Amministrazione Comunale disporrà il predetto rinnovo qualora, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 e l’assenza a carico del richiedente di pendenze in materia di tributi e canoni con l’Amministrazione medesima, il soggetto che ne fa istanza, almeno 180 giorni prima della scadenza, si obblighi ad ottemperare agli adeguamenti degli impianti, delle localizzazioni a quanto previsto dai piani di cui all’art. 19 del presente regolamento, nonché alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione in materia di servizi di recupero, arredo o riarredo, miglioramento del decoro dei siti in cui insistono i mezzi autorizzati.>>.
A quel punto ho dovuto chiarire quello che ho già definito “pasticciaccio brutto” del procedimento del “riordino”, partendo dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 426 del 2 luglio 2004 con cui è stato stabilito che <<per tutte le concessioni il primo quinquennio, rinnovabile, avrà termine il 31 dicembre 2009>>.
Ho quindi messo in evidenza che alla data del 1 gennaio 2010 il Dott. Francesco Paciello (a quel momento ancora assente) in ottemperanza al 9° comma dell’art. 34 sopra riportato ha dovuto – suo malgrado – rinnovare soltanto le concessioni che erano arrivate “all’esito del procedimento di riordino”, vale a dire che erano state istruite, e che hanno riguardato <<3.189 impianti privati su suolo pubblico, 60 su suolo privato e 453 impianti di proprietà di Roma Capitale (SPQR), con scadenza 31 dicembre 2014>>: ho precisato che i dati da me forniti non erano di certo inventati, in quanto pubblicati nella “Indagine sul settore affissioni e pubblicità a Roma” reso pubblico alla fine di gennaio del 2011 dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma a cui lo stesso dott. Paciello ha fornito questi dati.
Ho quindi messo in risalto che le concessioni/autorizzazioni rinnovate rappresentano circa il 10% della totalità degli impianti del “riordino” e che per tutto un certo periodo ho considerato scaduti i titoli autorizzativi del rimanente 90% degli impianti del riordino per ignoranza della materia, dal momento che ai sensi del 1° comma dell’art. 64 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 <<le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari>>.
Ho quindi fatto presente, in particolare al cons. Gianni Alemanno, arrivato nel frattempo, che anche la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013 aveva confermato questa mia successiva convinzione, dal momento che al 5° capoverso del dispositivo stabiliva <<di confermare che l’efficacia nel tempo della posizione amministrativa degli impianti di cui al precedente capoverso è regolata dal combinato disposto dell’art. 34 comma 9 del Regolamento di Pubblicità, come modificato dalla deliberazione Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 38/2008, e dell’art. 64 del D.Lgs. n. 446/1997, a condizione che sia ottemperato alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione nei modi e nelle forme di cui al comma 10 predetto art. 34>>.
Ho messo quindi nella massima evidenza che la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 ha stabilito nelle premesse che il suddetto 5° capoverso <<deve considerarsi un mero errore materiale, in quanto risulta irrilevante ai fini della definizione della durata nel tempo delle posizioni amministrative riferite agli impianti di cui alla procedura di riordino>> e che <<infatti, l’Amministrazione ha già affrontato in modo specifico il tema della durata degli impianti di cui alla procedura di riordino, sia con la previsione di cui all’art. 34 comma 9 sia con le modalità dell’eventuale rinnovo delle autorizzazioni di cui al comma 10 del medesimo articolo, rispetto alla quale nulla può innovare la deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2013 avente, tra l’altro, diversa forza giuridica>> per cui nel dispositivo ha deciso <<di sostituire il quinto capoverso della deliberazione di Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013 con il seguente “di confermare che l’efficacia nel tempo della posizione amministrativa degli impianti di cui al precedente capoverso è regolata dal disposto dell’art. 34, comma 9 del Regolamento di Pubblicità, come modificato dalla deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 38/2008, a condizione che sia ottemperato alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione nei modi e nelle forme di cui al comma 10 del predetto art. 34”>>.
Ho quindi affermato che in forza della deliberazione n. 425/2013 debbono considerarsi scaduti tutti i titoli autorizzativi del 90% degli impianti del “riordino”, in assenza dei quali ai sensi dell’art. 1 del vigente Regolamento <<le iniziative pubblicitarie … sono da considerarsi abusive a tutti gli effetti>>.
Ho tenuto a precisare che per quanto mi riguardava consideravo “opportuno” – per non inasprire su questo specifico aspetto il dibattito sia “politico” che “economico-amministrativo” – considerare comunque che alla fine di quest’anno scadono le “autorizzazioni” di tutti gli impianti del “riordino”.
Ma ho anche messo in grande evidenza che tanto la delibera n. 116/2013 quanto la delibera 425/2013 considerano “chiusa” la procedura del “riordino” assicurando la permanenza sul territorio di tutti i relativi impianti fino alla adozione del PRIP, a condizione però che non risultino in violazione delle prescrizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione e dei divieti imposti dal vigente Regolamento ed a tutela delle aree vincolate: ho messo in risalto l’estrema evidente contraddizione di una simile disposizione, perché è lapalissiano che per verificare le suddette condizioni occorre pur sempre fare una istruttoria delle domande di partecipazione al “riordino” a conclusione soltanto della quale si può parlare a ragione di una “chiusura” del riordino”.
È arrivato proprio in quel momento il dott. Francesco Paciello che ha confermato l’avvenuto rinnovo solo per il 10% degli impianti del “riordino”, proprio perché le istanze relative al rimanente 90% degli impianti ancora in itinere sono state sospese dal comma 5 bis dell’art. 34 del vigente Regolamento: con una estrema soddisfazione interiore da parte mia mi sono venute in mente in quel preciso momento tutte le volte che sono stato contestato su questi punti fermi e sulla scadenza del 31 dicembre 2014 da parte di certe ditte pubblicitarie ed in particolare dal sig. Ranieri Randaccio della ditta S.C.I. che nell’intervallo di una precedente seduta della Commissione Commercio ma ha voluto deliberatamente offendere affermando che stavo a fare un “comizio”.
Francesco Paciello
Il Dott. Paciello ha fatto presente a quel punto che per superare “giuridicamente” il problema che si è venuto a determinare bisognerebbe modificare sia il comma 5 bis che i commi 9 e 10 dell’art. 34 del vigente Regolamento.
Il quel momento il cons. Franco Marino è andato via, mentre la consigliera Immacolata Battaglia proponeva provocatoriamente che il Comune mi doveva assumere come Capo Dipartimento per la mia profonda conoscenza della materia: per reazione scherzosa il dott. Paciello si è alzato facendo finta di andar via, chiedendosi altrettanto provocatoriamente tra le risa generali che ci stava allora a fare lui !
Dal momento che il comma 5 bis demanda di fatto al PRIP la fine della sospensione delle domande di riordino, sono allora intervenuto per avanzare una proposta di integrazione del comma 4 dell’art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione proposte da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, che il Presidente Corsetti mi ha dato il tempo di stendere come comma 4 bis e che è stata la seguente:
<<Per gli impianti pubblicitari del “riordino” senza titolo rinnovato, perché ne è stata sospesa l’istruttoria ai sensi del comma 5 bis dell’art. 34 del vigente Regolamento fino all’entrata in vigore del presente piano, in sede di completamento istruttorio si deve tener conto, ai fini del rinnovo del titolo, della compatibilità con il presente piano di cui al precedente comma>>.
Con mia somma sorpresa la proposta non è stata accolta dall’Avv. Corsale, che ha sollevato argomentazioni comunque non utili a trovare una soluzione al problema.
Ho allora proposto in alternativa al comma 4 bis di integrare direttamente il testo del comma 4 aggiungendo dopo l’espressione “titolo autorizzativo rinnovato ” la seguente: <<o riconosciuto come tale>>.
Il dott. Francesco Paciello ha fatto presente che una tale dicitura non sarebbe giuridicamente inattaccabile in quanto si presterebbe ad “interpretazioni” del tutto discrezionali e comunque non oggettive.
A questo punto il Presidente Corsetti ha rinunciato a dibattere ulteriormente la questione, che ha rimandato ad un successivo approfondimento, considerando comunque approvato con quest’unica riserva l’intero articolo 38 della Norme Tecniche di Attuazione proposte dalle associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori.
Ma la discussione successiva, anziché proseguire sulla valutazione dei rimanenti articoli 39, 40 e 41 delle Norme Tecniche di Attuazione proposte, è stata indirizzata dal Presidente Corsetti su una serie di questioni da lui proposte.
È stato dibattuto in un primo momento sul presunto obbligo di approvazione contestualmente sia il PRIP che i Piani di Localizzazione perché secondo qualcuno sarebbe prevista dal vigente Regolamento.
Faccio presente al riguardo che gli articoli 19 e 20 del vigente Regolamento, dedicati rispettivamente a “Piano regolatore e Piani di localizzazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari” ed ai “Criteri per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari”, in nessun comma prevedono che il PRIP debba essere approvato contestualmente ai Piani di Localizzazione e che questa “interpretazione” della normativa deriva piuttosto dal fatto che al successivo art. 34 del Regolamento vigente dedicato alle “Norme transitorie” si cita più volte <<l’entrata in vigore dei Piani di cui all’art. 19 >> che non significa nella maniera più assoluta che il PRIP debba essere approvato contestualmente ai Piani di Localizzazione.
Sono intervenuto al riguardo facendo presente che non è comunque possibile l’approvazione contestuale, anche se fosse espressamente prevista, dal momento che è sulla base del PRIP che debbono essere solo dopo redatti i Piani di Localizzazione.
Anche il cons. Gianni Alemanno ha convenuto sulla opportunità di posticipare al PRIP i Piani di Localizzazione e di modificare il vigente Regolamento nel caso che veramente disponga la loro contestuale approvazione.
A questo punto il Presidente Corsetti è voluto tornare sull’art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione proposte, relativo alla “Individuazione degli ambiti territoriali”, di cui è stato approvato il testo nel corso della precedente seduta della Commissione Commercio che dispone che <<Ai fini della distribuzione e dell’installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, il territorio capitolino é articolato in 15 ambiti territoriali corrispondenti ciascuno al nuovo Municipio che ha lo stesso numero>> , per precisare anzitutto che ai 15 ambiti fanno seguito 15 Piani di Localizzazione ma non certo 15 bandi di gara, dal momento che dovranno essere scelti da un accorpamento dei Piani di Localizzazione nel numero di bando volto.
È arrivato a questo punto il cons. Dario Nanni (PD).
Dario Nanni
Gli ho fatto presente che secondo il comma 1 bis dell’art. 7 del vigente Regolamento <<Il territorio comunale viene suddiviso in quattro lotti territoriali>> , per cui se si vorrà decidere “politicamente“ un numero maggiore di bandi di gara bisognerà modificare questo comma: ho messo inoltre in rilievo che l’art. 7 del precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006 disciplinava le forme e le modalità con cui fare i bandi, che sono state invece cancellate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009.
Il Presidente Corsetti ha proposto di aggiungere un art. 19 bis o un comma 1 bis o un comma 2 all’art. 19 per chiarire come – una volta approvati i Piani di Localizzazione – verranno organizzati i bandi, per mettere a reddito il parco impianti con dei bandi di gara “appetibili” ed ha iniziato ad indicare il numero ed i tipi di bandi.
Non ha fatto però in tempo a finire di descrivere il 1° dei bandi che era intenzionato a proporre , perché è stato interrotto dalla consigliera Immacolata Battaglia che lo ha contestato per l’impossibilità di fare a monte una seria ed oggettiva valutazione economica senza avere ancora la qualificazione e la localizzazione degli impianti.
Immacolata Battaglia
Sono intervenuto per rafforzare la critica della consigliera Battaglia, portando a paragone il bando del servizio di Bike Sharing voluto dall’allora Assessore all’Ambiente Marco Visconti che è fallito anche e soprattutto perché offriva a chi avesse vinto la gara un corrispettivo di 1.500 mq. di superficie pubblicitaria senza far sapere però la esatta posizione degli impianti sul territorio, non consentendo così alle ditte di fare una analisi comparata dei costi-benefici per capire quanto convenisse partecipare a quel bando.
È arrivato a questo punto Filippo Guardascione di Basta Cartelloni-Francesco Fiori.
La consigliera Battaglia ha tenuto a precisare che la valutazione economica va fatta a mosaico e non a spicchi.
L’Avv. Ettore Corsale è intervenuto per far sapere di condividere l’approccio ed ha sottolineato che nella valutazione economica bisognerebbe tener conto anche dell’<<arredo urbano>> da lui inteso come <<servizio>>.
È voluto intervenire al riguardo anche il dott. Francesco Paciello per essere d’aiuto per quanto di sua stretta competenza, facendo presente che – se si vuole superare la dimensione territoriale – occorre allora cambiare il comma 1 bis dell’art. 7 del vigente Regolamento, proprio perché impostato sul concetto della territorialità.
Sono intervenuto a mia volta per evidenziare per la 1° volta pubblicamente che l’interesse delle associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori è quello di ripristinare la legalità ed il decoro che spetta alla città di Roma e che questo obiettivo sarà almeno per me raggiunto quando si arriverà ad approvare dei buoni Piani di Localizzazione che avranno stabilito le esatte posizioni sul territorio in cui dovranno essere installati in eterno i futuri impianti pubblicitari: ho quindi messo in risalto che conseguentemente queste due associazioni non hanno “titolo” più di tanto a metter bocca anche sui bandi di gara per l’assegnazione della gestione degli impianti, precisando che su questo aspetto ho avuto anche degli screzi con alcuni dei membri di Basta Cartelloni-Francesco Fiori.
Ho tenuto a specificare che da parte nostra ci sarà però sempre il controllo sulla piena legittimità delle forme e dei modi con cui la parte “politica” deciderà di indire i bandi di gara,.
Per un opportuno confronto ho fatto presente quanto hanno deciso di fare le maggiori capitali d’Europa con il rispettivo parco di impianti, decidendo contestualmente i seguenti tre precisi “indirizzi politici”:
1 – assegnare una quota percentuale al servizio di Bike Sharing finanziato dalla pubblicità, che per Roma impegnerebbe grosso modo il 10-15% dell’intero parco di impianti per un servizio congruo di 300-400 stazioni in cambio dell’utilizzo di 6.500-7.000 mq. circa di superficie pubblicitraia;
2 – assegnare un’altra quota percentuale per dotare la città di elementi di arredo urbano utili a migliorare la vita dei cittadini, che per Roma consentirebbero di superare il divieto tassativo di installare sul suolo pubblico del centro storico di Roma impianti pubblicitari di proprietà privata, sull’esempio del centro storico di Parigi;
3 – ricavare il maggior incasso dal rimanente parco di impianti con bandi di gara impostati sulla maggiore offerta di Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP).
A questo punto il Presidente Corsetti, anziché proseguire con la valutazione del successivo art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione proposte, ha proposto di far sparire da Roma gli impianti di mt. 4 x 3.
Avendo avanzato la stessa proposta il sig. Ranieri Randaccio a nome e per conto della S.C.I. in una nota trasmessa proprio al Presidente Corsetti e registrata al protocollo della sua Segretaria n. RQ 5103 del 14 marzo 2014, chiedendo però in cambio di trasformarli tutti in impianti di mt. 3x 2, sono intervenuto per far presente che la proposta non era assolutamente accettabile alle condizioni poste dalla S.C.I. perché avrebbe significato in termini di grave impatto ambientale sul territorio il raddoppio del numero degli impianti se tutti monofacciali.
All’Avv. Ettore Corsale che si è risentito pensando che mi riferissi anche a tutte le altre ditte pubblicitarie, ho dovuto fargli presente che non aveva capito che mi ero riferito esclusivamente alla sola proposta presentata da Ranieri Randaccio: ho colto l’occasione per far presente che nelle Norme Tecniche di Attuazione così come a da noi proposte sono previsti anche gli impianti a messaggio variabile.
A questo punto il Presidente Corsetti ha proposto come ulteriore novità la riduzione a 100.000 mq. della superficie espositiva complessiva prevista dal PRIP, giustificando la proposta con il fatto che <<fare pubblicità a Roma è un privilegio che va pagato>>.
A questo punto la consigliera Immacolata Battaglia è andata via.
Ho obiettato al Presidente Corsetti che non ero d’accordo con questo “metodo” di procedere, ribadendo che mi ero già pronunciato contro i 138.000 mq. a cui l’aggiornamento del PRIP fatto da “Aequa Roma” ha abbassato ora dai 162.5000 mq. iniziale la superficie espositiva complessiva, perché un dato del genere potrebbe essere strumentalmente “interpretato” come il dimensionamento definitivo su Roma, che dovrà invece abbassarsi ulteriormente con i Piani di Localizzazione in quanto dovranno rispettare le distanze minime prescritte dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione.
Ho quindi messo in evidenza che, a fronte del dato fornito da “Aequa Roma” che bene o male dovrebbe avere una certa base di scientificità, proporre un abbassamento ulteriore di stampo solo “politico” assumerebbe il significato implicito di una specie di mercanteggiamento alla “Porta Portese” che non mi sento di condividere anche se va chiaramente a nostro vantaggio.
Rodolfo Moretti è intervenuto per far presente che quantomeno bisognerebbe sottoporre a “sperimentazione” una simile eventualità.
Gli ha fatto seguito il cons. Gianni Alemanno per far presente l’opportunità di una certa cautela al riguardo: ha precisato che la cattiva immagine della città è causata anche e soprattutto dall’abusivismo, per cui è discutibile scendere a 100.000 mq. senza una vera analisi di mercato: con riguardo al decoro ha quindi proposto di fare una implementazione del design.
Gianni Alemanno
Il dibattito si è quindi dilungato sui nuovi possibili progetti degli impianti che anche secondo l’avv. Ettore Corsale debbono essere comunque approvati dall’Amministrazione Capitolina.
A questo punto è andato via il cons. Dario Nanni.
Ho fatto presente che l’Assessore Marta Leonori è orientata verso un modello unico di impianto condiviso da tutti i soggetti istituzionali ed in particolare dalle Soprintendenze competenti.
Ho fatto un distinguo tra impianti luminosi ed impianti illuminati, ricordando che c’è una legge regionale del Lazio che disciplina l’inquinamento luminoso, a proposito del quale ho posto l’attenzione sui maxi impianti illuminati per tutta la notte, portando a paragone utile da prendere in considerazione la città di Parigi dove ultimamente hanno prescritto lo spegnimento di tutti i megaimpianti luminosi dalle due di notte alle 7 del mattino.
A questo punto il Presidente Corsetti ha voluto introdurre la penultima delle sue “proposte”, premettendo che con l’approvazione del PRIP la “politica” sarà in grado di disporre di 3-4 “location” (inteso credo come “località”) su cui effettuare una certo tipo di sperimentazione, individuando ad esempio quanti impianti possono stare in modo ottimale su alcuni tratti di strada presi a campione: al sottoscritto che gli ha immediatamente obiettato che questo compito spetta esclusivamente ai Piani di Localizzazione e che non gli risulta che ci sia una norma di questo nostro Stato di diritto che autorizzi una scavalcamento del genere di ruoli altrui, mi ha risposto che intenderebbe comunque fare questo tentativo con la istituzione di un apposito gruppo di lavoro congiunto a cui possono partecipare tutti i soggetti interessati.
Orlando Corsetti
Per un opportuno confronto faccio presente che quando il 22 ottobre 2013 il Presidente Corsetti ha dato avvio a questo percorso di partecipazione, aprendoci un dibattito, ha preso la parola anche Daniele Aga Rossi, Presidente della “Associazione Imprese Pubblicità Esterna” (A.I.P.E.), nonché amministratrice unica della ditta “A.P.Italia”, che quel giorno ha definito “provocazione” la sua proposta di provare a far fare alle ditte un Piano di Localizzazione limitato alla progettazione di una arteria.
È intervenuto il cons. Gianni Alemanno per sostenere che bisogna stabilire quanti siano i mq. “appetibili” in questa città.
Ho dovuto ricordare ad entrambi che, quando il 28 maggio 2013 ci siamo incontrati con le associazioni di categoria A.A.P.I. ed A.I.P.E. per un confronto sulla nostra proposta unitaria presentata il precedente 3 maggio, il dott. Franco Meroni ha sollevato il problema delle deroghe al Codice della Strada che ha poi ribadito nelle osservazioni presentate a nome dell’A.A.P.I. il 17 dicembre scorso: ho fatto presente che quel giorno avevamo convenuto in termini di “metodo” la possibilità di studiare assieme forme e modi che consentissero di individuare ulteriori deroghe al Codice della Strada, oltre a quelle già consentite, ma pur sempre e soltanto nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti.
Ho quindi ventilato l’ipotesi che si possa istituire anche un gruppo di lavoro ma con l’esclusivo compito di studiare “schemi” e “modi” percorribili da poter poi inserire nei criteri da dettare a monte per la redazione dei Piani di Localizzazione, a cui soltanto spetta di decidere i mq. definitivi che dovrà avere la città di Roma.
Il Presidente Corsetti ha glissato il mio intervento, per poter introdurre prima della fine dei lavori l’ultima delle sue “proposte” della giornata.
Ha esordito premettendo che bisogna assicurare una certa tutela a quelle ditte che si sono fin qui comportate bene, a differenza ad esempio di quelle che si sono rese responsabili della installazione degli impianti “senza scheda”, come se implicitamente per differenza tutte le ditte che fanno parte del “riordino” siano automaticamente delle “santarelline” (quando così non è affatto), ed ha proseguito sostenendo (ma senza dimostrarlo) che la sua proposta sarebbe prevista dal Regolamento vigente e consisterebbe nello stabilire una certa percentuale di impianti pubblicitari di proprietà delle ditte “virtuose” da esentare dall’obbligo dei bandi.
Faccio presente per inciso che il Presidente Corsetti sembra aver fatto propria (senza dichiararlo esplicitamente) la “proposta” avanzata dal sig. Ranieri Randaccio con la Nota della SCI del 14 marzo 2014, secondo cui <<Fatta salva la procedura di riordino e quindi previo inserimento nei piani di Localizzazione degli impianti di cui alla medesima procedura di riordino che sono sottoposti, come noto, ad una procedura diversa da quella di gara, siamo d’accordo a che vengano messi in gara le restanti superfici disponibili che al momento si quantificano in ben 40.000 mq.!!!!>>.
Anche Corsetti ha dato per “noto” quello che non è, affermando che su questa proposta intende comunque avere alla fine il “parere” del Segretario Comunale.
Senza fargli il suddetto accostamento che solo ora ho accertato, gli ho fatto dapprima scherzosamente presente che quel giorno per la 2° volta (dopo la battuta di Immacolata Battaglia) si stava esautorando il dott. Francesco Paciello, che è invece quello che su una “proposta” di questo genere deve essere il primo ad esprimere il proprio “parere” sulla fattibilità tecnica e soprattutto giuridica di un simile percorso: ho quindi messo in risalto che non mi risulta nella maniera più assoluta che nel nostro Stato di diritto ci sia una norma che consenta alla “politica” di fare una cosa del genere.
Il 21 marzo scorso non ho avuto tempo e modo di far presenti i due gravi vizi di legittimità che verrebbero immediatamente rilevati in un tal modo di procedere e che intendo portare a conoscenza in questa sede.
Oltre alla violazione del principio europeo di libera concorrenza, che si ravviserebbe con l’esclusione dalla gara di un enorme numero di impianti pubblicitari, peraltro non individuati dai Piani di Localizzazione nelle loro rispettive posizioni sul territorio, quand’anche fosse fattibile una tale procedura, per permettere agli impianti del “riordino” delle ditte “virtuose” di rimanere “premiati” restando in eterno sul territorio si verrebbe a violare la scadenza decennale delle concessioni che danno loro il diritto di stare in piedi.
Per un opportuno ulteriore confronto debbo far presente che nel corso del dibattito che si è avuto il 22 ottobre 2013 è intervenuta Daniele Aga Rossi per fare la sua seconda “provocazione”: fare in modo che i bandi non possano escludere le ditte che hanno rispettato le norme, preservando i loro impianti travasandoli nei Piani di Localizzazione, perché sono a suo giudizio due anime che possono convivere fra di loro !
In considerazione dell’ora tarda, il Presidente Corsetti ha rimandato alle ore 9 di mercoledì 26 marzo la chiusura della valutazione degli articoli 39, 40 e 41 delle Norme Tecniche di Attuazione, relative alle “Procedure per l’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria con mezzi privati su suolo Pubblico”, alle “Procedure per la locazione degli impianti pubblicitari di proprietà del Comune di Roma” ed alle “Misure di contrasto all’abusivismo”, nonché al sospeso art. 13 relativo alla “Individuazione delle zone e sottozone”.
Corsetti ha precisato che intende sottoporre alla preventiva approvazione dei capigruppo di maggioranza il documento conclusivo del PRIP che emergerà dall’accoglimento più o meno totale delle modifiche ed integrazioni proposte da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, ma forse anche di una parte se non tutte le “proposte” da lui avanzate nel corso di questa seduta.
Staremo a vedere se domani mattina si arriverà alla chiusura di questo percorso di partecipazione se non altro in termini di “metodo”, riservandoci di valutare in termini di “merito” se il documento del PRIP che sfornerà la Commissione Commercio sia stato volutamente infarcito o meno di “norme spurie” ma soprattutto illecite, che legittimerebbero a quel punto il sospetto di essere state “aggiunte” con la malcelata finalità di far affondare il PRIP fin dalla sua nascita.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi