Nell’articolo pubblicato su questo sito il 30 gennaio 2015 dal titolo “Le nuove autorizzazioni fin qui rilasciate per gli impianti pubblicitari attualmente installati sul territorio del Comune di Roma” ho dato notizia che l’Elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca dati al 26 gennaio 2015 contiene la novità di una ulteriore annotazione in alto a destra, che è relativa alle “Soc. che hanno adempiuto alla dichiarazione NBD 2015 Prot. n. 2922/15 Termine 31/1/2015” (https://www.rodolfobosi.it/le-nuove-autorizzazioni-fin-qui-rilasciate-per-gli-impianti-pubblicitari-attualmente-installati-sul-territorio-del-comune-di-roma/#more-15207).
Nel suddetto articolo ho precisato che si tratta della seguente Comunicazione prot. n. 2922 del 19 gennaio 2015 che il dott. Francesco Paciello ha trasmesso “a tutte le Società inserite nella Nuova Banca Dati”: ha per oggetto gli “Adempimenti amministrativi 2015” in ottemperanza al nuovo Regolamento di Pubblicità approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.
Nell’articolo facevo sapere che avrei dedicato un apposito articolo a questa comunicazione, di cui ora prendo in esame il contenuto nelle sue singole parti.
Lo scopo dichiarato della comunicazione è quello di comunicare “gli adempimenti amministrativi cui sono chiamate le Società in oggetto al fine di assicurare il mantenimento dei propri impianti pubblicitari sul territorio in aderenza alle disposizioni previste dal nuovo Regolamento di Pubblicità”.
Il dott. Francesco Paciello comunica che “entro il 31 gennaio 2015” ogni ditta pubblicitaria è chiamata a presentare una apposita dichiarazione, come da fac-simile allegato alla stessa comunicazione, in cui viene prescritto di fare una serie di 3 elencazioni e di 5 dichiarazioni che prendo singolarmente in esame.
1 – Obbligo di elencare tutti gli identificativi della Nuova Banca Dati (NBD)
relativi ad impianti pubblicitari di proprietà privata ed SPQR
che si vogliono mantenere sul territorio dall’1.1.2015
Il 9° comma dell’art. 34 del nuovo Regolamento di Pubblicità, così come interamente sostituito, consente agli impianti riconducibili alla procedura del “riordino” di permanere sul territorio fino al 31 dicembre del 2014, “e comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione”, che dovrebbero concludersi con l’entrata a regime prima della fine dell’anno in corso.
Ne consegue che entro la fine del 2015 dovranno essere comunque rimossi tutti gli impianti pubblicitari attualmente installati sul territorio, per cui le ditte pubblicitarie potrebbero decidere di mantenere sul territorio quanto meno un numero minore di impianti pubblicitari, per non doverne pagare il Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) o il rinnovo del canone di locazione dovuto per gli impianti SPQR di proprietà del Comune.
La scadenza fissata del 31 gennaio 2015 è quella da sempre fissata dalla normativa vigente in materia per entrambi i suddetti tipi di pagamento.
La comunicazione precisa che tutti gli identificativi della Nuova Banca Dati (NBD) relativi ad impianti pubblicitari di proprietà privata ed SPQR che ogni ditta pubblicitaria intende mantenere sul territorio dall’1.1.2015 devono essere “seguiti dalla ubicazione attuale, dal formato e dalle caratteristiche (pittorico/luminoso; monofacciale/bifacciale)”, mettendo in evidenza che “non sono accettate dichiarazioni generiche del tipo ‘tutti gli impianti come contenuti nella NBD’ (art. 8 D.Lgs. 507/93)”.
Quella che potrebbe sembrare una “pretesa” in eccesso di potere del dott. Francesco Paciello è invece supportata dal dettato normativo del richiamato art. 8 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, che testualmente recita:
“1. Il soggetto passivo di cui all’art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.”
Sia il formato che le caratteristiche tipologiche (pittorico/luminoso; monofacciale/bifacciale) rientrano fra i “TIPI E FORMATI AMMESSI” previsti al punto 1) della lettera F del 1° comma dell’art. 20 del nuovo Regolamento di Pubblicità, che è relativo per l’appunto ai “Formati pittorici, anche luminosi, e per affissione dirette e SPQR”.
La comunicazione del dott. Francesco Paciello fa sapere che “nell’elencazione potrà essere usato il format NBD già in possesso di precedenti tabulati” e sottolinea in grassetto che “se l’ubicazione attuale dell’impianto non coincide con quella inserita nella NBD in caso di aggiornamento in corso della procedura di adeguamento, dovrà essere indicata sia l’ubicazione precedente che quella attuale accompagnata dal numero di protocollo della relativa comunicazione”, evidenziando però che “questa precisazione vale solo per i procedimenti di adeguamento e non per gli spostamenti”.
I richiamati “procedimenti di adeguamento” sono quelli previsti dal comma 10 dell’art. 34 del nuovo Regolamento di Pubblicità (ex 11) che testualmente recita: “fino all’entrata in vigore dei piani di cui all’art. 19 gli impianti risultanti non conformi a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 193/2004 sono adeguati e riposizionati in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 193/2004 medesima.”, con la precisazione che “alla presente fattispecie non si applica l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. n. 241/1990 e s.m.i.”.
La citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 25 ottobre 2004 prevedeva fra l’altro l’adeguamento “degli impianti installati in zone sottoposte a vincoli” con la loro necessaria “ricollocazione …. in altro sito” “in caso di verifica positiva del vincolo e diniego dall’autorizzazione dell’Ente preposto alla tutela del vincolo”.
I richiamati “procedimenti per gli spostamenti” sono invece quelli consentiti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008, che ha operato una “semplificazione delle procedure relative agli spostamenti degli impianti pubblicitari” e che è stata disciplinata dalla Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23 dicembre 2008 del dott. Francesco Paciello, poi modificata ed integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2013 del dott. Giuseppe Saccotelli, che ha esteso la possibilità degli spostamenti anche agli impianti del “riordino” del tipo scheda “E”, a condizione che per essi ci sia il “parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione”.
Metto in evidenza che la comunicazione del dott. Francesco Paciello riguarda esclusivamente gli avvenuti spostamenti degli impianti con “aggiornamento in corso della procedura di adeguamento” e che il distinguo con i “procedimenti per gli spostamenti” è stato fatto a mio giudizio anche in funzione dei criteri che sono stati dettati per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 e che dispongono fra l’altro che “per le ubicazioni verrà fatto prioritario riferimento alle attuali localizzazioni e formati riportati nella Nuova Banca Dati, in particolare per gli impianti SPQR, in considerazione dell’attività di controllo nel frattempo intervenuta a partire dal processo riorganizzativo del settore Affissioni e Pubblicità realizzato nel corso degli ultimi anni”.
Fra i criteri dettati c’è anche e soprattutto la moratoria per 180 giorni “di tutti i seguenti procedimenti ad iniziativa di parte, anche in corso d’istruttoria, riferiti ad impianti pubblicitari insistenti su suolo pubblico capitolino:
– spostamento/ricollocazione degli impianti pubblicitari;
– adeguamento degli impianti pubblicitari;
– trasformazione/accorpamento degli impianti pubblicitari, ivi comprese le trasformazioni da monofacciali a bifacciali, con esclusione delle trasformazioni riguardanti l’adeguamento ai formati del di cui all’art. 20 del Regolamento di Pubblicità (deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014), senza spostamento sul territorio, e gli accorpamenti fra impianti già inseriti nella Nuova Banca Dati e dotati di identificativo, con esclusione dell’utilizzo dei modelli E relativi alla procedura di riordino degli impianti pubblicitari di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 254/1994 e ss.”.
La richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995 (e non 1994) prevede il “riordino” come procedura di carattere straordinario, stabilendo sia i requisiti per l’autodenuncia che le condizioni per il rinnovo, ma demandando alla Giunta Comunale il compito di darvi attuazione con l’emanazione di una apposita deliberazione, che sarà la n. 1689 del 9.5.1997.
Come si può ben vedere, sono consentiti solo tutti quei procedimenti che non comportano spostamenti sul territorio e consentono quindi alla S.p.A. “Aequa Roma” di redigere i 15 Piani di Localizzazione “a bocce ferme”, tenendo conto anche del monitoraggio della situazione attualmente esistente a Roma che dovrebbe scaturire proprio dagli “Adempimenti amministrativi 2015” a cui ottemperare entro il 31 gennaio 2015.
2 – Obbligo di elencare gli impianti pubblicitari rimossi spontaneamente
La comunicazione precisa che è riferita agli impianti rimossi spontaneamente per i quali ogni ditta pubblicitaria mantiene l’interesse alla ricollocazione.
La stessa precisazione è dichiarata dal dott. Francesco Paciello in tutte le sue ultime comunicazioni relative ad impianti pubblicitari in contrasto con la normativa vigente in materia che è subentrata con il nuovo Regolamento di Pubblicità e che è stata accertata a seguito di “operazioni di controllo straordinario sul territorio”: si tratta di inviti-diffida a rimuovere spontaneamente entro 10 giorni gli impianti sanzionati con Verbale di Accertamento di Violazione (VAV) con la precisazione che “solo per gli impianti rimossi spontaneamente entro il termine suddetto l’Amministrazione potrà valutare eventuali richieste di ricollocazione ” e che “la rimozione spontanea dovrà essere sempre comunicata a questa Direzione e alla Società Aequa Roma tramite mail certificata”.
Anche questo elenco è utile alla S.p.A. “Aequa Roma” per avere un quadro esatto della situazione ai fini della redazione dei 15 Piani di Localizzazione.
3 – Obbligo di dichiarare di effettuare la manutenzione
ordinaria e straordinaria su tutti gli impianti
Entro il 31 gennaio 2015 ogni ditta pubblicitaria deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (autocerticazione) con cui assevera di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti i propri impianti che è prescritta dal 2° comma dell’art. 12 del nuovo Regolamento di Pubblicità che testualmente recita: “Il soggetto autorizzato ha altresì l’obbligo di curare la tempestiva e perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto o del mezzo pubblicitario, compresa quella che si renda necessaria per porzioni di edifici e di suolo direttamente o indirettamente danneggiati dall’esposizione autorizzata, nonché l’obbligo di ottemperare a quanto previsto dall’art. 7, comma 5 [modifica, sospensione o revoca dell’autorizzazione in caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ndr.], e eventualmente di conformarsi a quanto disposto a norma dell’art. 11 [cessione d’azienda o ramo d’azienda, ndr.]. Sono a totale ed esclusivo carico del titolare della concessione o dell’autorizzazione la messa in opera – comprese le armature – la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino delle pareti e la loro tinteggiatura, gli spostamenti e le rimozioni, il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose – direttamente o indirettamente provocati dai mezzi pubblicitari.”
Anche in forza dell’obbligo di tinteggiare le pareti degli impianti pubblicitari fra le decisioni assunte con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 c’è quella di “stabilire che entro il 20.5. 2015 …. tutti gli impianti pubblicitari, sia SPQR che di proprietà privati, già inseriti nella Nuova Banca Dati e mantenuti sul territorio ai sensi dell’art. 34 comma 9 del Regolamento di Pubblicità devono presentare la caratteristica tecnica del colore grigio antracite RAL 7016 Pantone 3305”.
4 – Obbligo di elencare tutti gli impianti pubblicitari
che non si intendono mantenere sul territorio
A conferma di quanto da me osservato al precedente punto 1, la comunicazione richiede l’elenco anche degli impianti pubblicitari che ogni ditta non ritiene più opportuno mantenere sul territorio per quest’aanno, redatto sempre ai sensi di quanto prescrive l’art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993.
5 – Obbligo di dichiarare di aver rimosso
tutti gli impianti pubblicitari “senza scheda”
Per legittimare la suddetta richiesta, anche qui la comunicazione richiama il comma 2 Bis dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità che dispone che “non si procede al rilascio dell’autorizzazione nel caso in cui il richiedente …. abbia installato impianti pubblicitari non autorizzati nell’ultimo quinquennio”, vale a dire per l’appunto gli impianti accertati nella Nuova Banca Dati come non facenti parte della procedura di “riordino” (del tipo schede “R”, “SPQR” ed “ES”) ed accertati quindi come “senza scheda”.
6 – Obbligo di dichiarare di non avere sul territorio impianti pubblicitari
ulteriori oltre quelli registrati nella Nuova Banca Dati
La comunicazione richiede che ogni ditta con autocertificazione asseveri di non avere installato impianti pubblicitari ulteriori, oltre quelli “contraddistinti con identificativo NBD”, precisando che come impianti ulteriori si devono intendere anche i “pali già installati su cui posizionare pannelli pubblicitari” per i quali non si procederebbe comunque al rilascio della autorizzazione sempre ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 Bis dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità.
7 – Obbligo di dichiarare eventuali crediti o debiti
nei confronti di Roma Capitale
La comunicazione precisa anzitutto che sia gli eventuali crediti che gli eventuali debiti con l’Amministrazione Capitolina sono riferiti alle ultime 4 annualità (2011, 2012, 2013 e 2014) e che possono essere “a titolo di CIP, Canone SPQR, spese di rimozione e sentenze passate in giudicato favorevoli e/o sfavorevoli allo scopo di attivare un eventuale contraddittorio con l’Ufficio”.
È a mio giudizio importante la precisazione che l’eventuale contradditorio con il Comune sia “legittimato” in termini giurisprudenziali esclusivamente da sentenze passate in giudicato e non anche quindi da sentenze del TAR al momento impugnate o impugnabili presso il Consiglio di Stato oppure da ricorsi del Consiglio di Stato ancora senza pronuncia della sentenza.
Sempre a mio giudizio vanno quindi esclusi tutti i ricorsi tuttora in atto tanto contro la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 (approvazione del PRIP) quanto contro la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 (approvazione del nuovo Regolamento di Pubblicità) ed in particolare le Ordinanze del TAR del Lazio con cui è stato accolta in parte la richiesta di sospensiva relativa alla rimozione degli impianti di mt. 4 x 3, che sono da riconvertire sullo stesso posto in altrettanti impianti di mt. 3 x 2 e che comportano dei costi non ascrivibili quindi come credito verso l’amministrazione Capitolina nell’ambito della casistica sopra detta delle “spese di rimozione”.
Metto anche in evidenza che la sussistenza di eventuali debiti nei confronti di Roma Capitale sanciti da sentenze passate in giudicato, così come i debiti derivanti dal mancato pagamento di una o più delle ultime 4 annualità, specie se anch’essi accertati definitivamente a livello giurisprudenziale, non solo costituiscono di già causa di decadenza di diritto dall’autorizzazione, che è espressamente prevista dal 3° comma dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità (”mancato pagamento del canone per un importo pari a due rate, anche non consecutive e non riferite alla stessa annualità”), ma diventano un presupposto per essere esclusi dai futuri bandi di gara che è peraltro prescritto anche dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (relativo per l’appunto alla esclusione dalla “partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti … di servizi”).
Una casistica del genere diventa anche motivo per non essere invitati a partecipare alle future procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione della gestione in locazione degli impianti “SPQR”, di cui la Giunta Capitolina è chiamata a definire i “criteri” ai sensi del comma 5 Bis dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità.
8 – Obbligo di dichiarare se si ha intenzione di definire contenziosi
pendenti relativi al pagamento di importi connessi all’esposizione
pubblicitaria riferita ad anni anteriori al 2006
La comunicazione precisa che in tal caso bisogna indicare il numero di Registro Generale (R.G.) del ricorso amministrativo presentato prima del 2006 a fronte del quale “l’ufficio verificherà se ci sono le condizioni per la chiusura del contenzioso pendente”.
Casi di impossibilità a partecipare alle future procedure
di assegnazione degli impianti pubblicitari
Dopo avere puntualizzato che “non saranno considerate valide dichiarazioni diverse da fac-simile che modificano quanto da dichiararsi” ed avere invitato “ad un’attenta, puntuale e completa compilazione delle dichiarazioni suddette”, la comunicazione richiama l’attenzione sulle dichiarazioni di avere rimosso da un lato tutti gli impianti “senza scheda” (punto 5) e di non avere dall’altro lato installato impianti che non risultino registrati nella Nuova Banca Dati (punto 6), “al fine di evitare discordanze fra quanto dichiarato e quanto sarà accertato sul territorio che, se difforme da quanto dichiarato, darà imprescindibilmente corso al procedimento di decadenza degli altri impianti inseriti nella NBD, ma, si sottolinea, determinerà per colpa della Società anche l’impossibilità di partecipare alle procedure di assegnazione degli impianti di cui all’art. 7 commi 2 e 5bis del Regolamento di Pubblicità”.
La piena legittimità della dichiarazione di decadenza degli altri impianti inseriti nella Nuova Banca Dati, che si verifica in caso di dichiarazioni difformi, deriva dalla considerazione che gli impianti pubblicitari installati sul territorio ma non risultanti registrati nella Nuova Banca Darti sarebbero di per sé “abusivi “ a tutti gli effetti e comporterebbero l’applicazione del comma 14 dell’art. 31 del nuovo Regolamento di Pubblicità ai sensi del quale “in particolare la prima violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 5 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la seconda violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 20 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la terza violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 50 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; l’ulteriore violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza delle restanti autorizzazioni.”
L’impossibilità di partecipare tanto alle procedure di assegnazione tramite gara pubblica degli impianti pubblicitari di proprietà privata su suolo pubblico, previsti dal comma 2 dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità, quanto alle procedure di evidenza pubblica di assegnazione degli impianti di proprietà del Comune (SPQR), previsti invece dal successivo comma 5 bis sempre dell’art. 7, deriva conseguentemente dalla dichiarazione di decadenza totale o parziale delle autorizzazioni rilasciate e quindi delle ditte pubblicitarie a cui sono state rilasciate, diventando impedimento di legge a partecipare a qualunque tipo di bando, previsto anche e soprattutto dal già citato art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
Obbligo di regolarità nei pagamenti
La comunicazione prosegue disponendo che “la dichiarazione, come da fac-simile, dovrà essere accompagnata dall’integrale pagamento dell’importo della 1° rata CIP/Canone SPQR in scadenza al 31.1.2015 (art. 7 comma 2bis del Regolamento di Pubblicità)” che dispone testualmente che “non si procede al rilascio dell’autorizzazione nel caso in cui il richiedente risulti debitore nei confronti dell’amministrazione per gli importi dovuti ai sensi del presente regolamento ”.
Faccio presente che, prima ancora che ai sensi del nuovo Regolamento di Pubblicità, gli importi sono dovuti ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993 che all’ultimo periodo del comma 4 dispone che “per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni”: ne deriva nel nostro caso che il pagamento sia del CIP che del canone SPQR è disarticolato in 4 rate trimestrali che devono essere anticipate, per cui la prima deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2015.
Il primo periodo dello stesso comma 4 dell’art. 9 stabilisce anche che “per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione”.
Ne dovrebbe derivare che ogni ditta pubblicitaria, in considerazione della crisi economica da un lato e della certezza di dover rimuovere tutti i propri impianti dopo la prossima estate, potrebbe decidere di rinnovare il pagamento sia del CIP che del canone di locazione per meno di 12 mesi.
Il pagamento del canone di locazione per gli impianti SPQR
Sempre a tal riguardo la comunicazione prosegue disponendo che “gli importi dovuti dovranno essere calcolati da Contribuente secondo le tariffe previste dalla Deliberazione A.C. 45/2014 rideterminate, per gli importi SPQR, secondo quanto indicato all’art. 21 comma 3 del Regolamento di Pubblicità”, con la precisazione che “l’importo del Canone SPQR deve essere corrisposto più IVA”.
La richiamata Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 45 del 24 luglio 2014, approvata in sede di bilancio di previsione, riguarda la “Applicazione dell’art. 172 lett. e) concernente la determinazione delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2014”: la lettera e) dell’art. 172 riguarda l’obbligo di allegare al bilancio di previsione “il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.”
Il richiamato 3° comma dell’art. 21 del nuovo Regolamento di Pubblicità dispone invece che “fino alle procedure di gara … il canone di locazione è equiparato al canone sulla pubblicità”, cioè al CIP.
Le ragioni per le quali al CIP è stato equiparato – ma solo fino alle procedure di gara – il canone di locazione degli impianti SPQR, che veniva a costare quasi 3 volte di più, si spiegano a mio giudizio proprio con il riferimento alle future gare per l’assegnazione di tutti gli impianti SPQR che dovrebbero avvenire alla maggiore offerta di aumento proprio del canone di locazione e permettere così alle ditte del “riordino” che vi parteciperanno di offrire aumenti anche di tre volte superiori al CIP che li porterebbero a pagare più o meno quanto già pagavano prima.
Casi di eventuale contraddittorio con l’Amministrazione Capitolina
La comunicazione prosegue nel modo seguente: “Le Società saranno considerate rinunciatarie degli impianti, sebbene inseriti nella NBD, per i quali non vi sarà il corrispondente pagamento integrale della 1° rata CIP/Canone SPQR, salve le ipotesi di esenzione di cui agli artt. 29 e 30 comma 7 del Regolamento di Pubblicità, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 507/93. Infatti, nel caso in cui non sia versato l’importo della 1° rata, gli impianti saranno posti in rigoroso ordine alfanumerico e considerati pagati fino alla concorrenza dell’importo versato”.
Il richiamato art. 29 del nuovo Regolamento di Pubblicità elenca i casi di esenzione dal pagamento del canone, mentre il comma 7 del successivo art. 30 dispone che “la modifica o la revoca dell’autorizzazione danno diritto al rimborso del canone senza interessi in proporzione alla riduzione della durata ovvero della superficie”.
Questo tipo di rimborso si ha per lo più nei casi di avvenuto pagamento della intera annualità e revoca dell’autorizzazione prima del compimento dei 12 mesi: per quanto riguarda invece la riduzione della superficie basta pensare alla conversione degli impianti di mt. 4 x 3 in impianti di minore superficie di mt. 3 x 2, che le ditte pubblicitarie hanno tempo di effettuare fino al prossimo 20 maggio, come disposto dal TAR del Lazio.
La comunicazione precisa che “non sono ammesse compensazioni fra gli importi dovuti per la 1° rata predetta ed altri importi vantati a credito dalla Società sulla base di sentenze passate in giudicato, sentenze favorevoli alla Società ma non ancora definitive, richieste di rimborso e quant’altro che non sia stato espressamente riconosciuto in contraddittorio con l’Amministrazione, in base a quanto previsto dal Regolamento delle Entrate Deliberazione A.C. 43/2014”.
La richiamata Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 43 del 24 luglio 2014, con cui è stato modificato il Regolamento delle Entrate, all’art. 16 disciplina i “Principi in materia di compensazione” e dispone che “l’obbligazione tributaria può essere estinta, …, mediante compensazione tra debito e crediti dello stesso tributo, ovvero tra debiti e crediti derivanti da altri tributi comunali, aventi la medesima base imponibile“.
La comunicazione del dott. Paciello fa sapere da ultimo che “per le posizioni contabili riferite agli anni 2011-2013-2013-2014 sarà attivato specifico e definitivo contraddittorio, se richiesto dalla Società ”.
Valenza prescrittiva della comunicazione
Alle dichiarazioni da fare nel fac-simile viene espressamente data la valenza di “prescrizioni”: “Si invitano tutte le Società ad una stretta osservanza delle presenti prescrizioni e, più ampiamente, di tutte quelle vigenti di natura legislativa e regolamentare al fine di non determinare, per colpa della Società, condizioni ostative al mantenimento degli impianti pubblicitari sul territorio che possono dare luogo alle sanzioni di decadenza previste dal Regolamento di Pubblicità ma, soprattutto, determinare condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di assegnazione degli impianti di cui all’art. 7 commi 2 e 5bis del Regolamento di Pubblicità.”
Il dott. Francesco Paciello ha voluto mettere in evidenza che gli “adempimenti amministrativi 2015” non sono prescritti da lui, bensì dalle leggi e dai Regolamenti richiamati nella comunicazione stessa, che costituisce dunque un doveroso richiamo al rispetto della legalità.
Per la seconda volta ha poi voluto ribadire l’eventualità che per colpa imputabile esclusivamente alle stesse ditte pubblicitarie si possano determinare le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di assegnazione sia di impianti SQR che di tutti gli altri impianti.
Valenza di informativa al contribuente e
di comunicazione di avvio del procedimento
La nota prot. n. QH/2922 del 19 gennaio 2015 si chiude facendo presente che “la presente costituisce informativa al Contribuente ai sensi dello Statuto del Contribuente, nonché comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli importi dovuti per l’esposizione pubblicitaria 2015 relativa agli impianti inseriti nella NBD, ai sensi della legge n. 241/90.”
Lo Statuto dei diritti del contribuente è stato emanato con la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, che all’art. 5 disciplina la “Informazione del contribuente” con l’obbligo di “portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti”.
La richiamata legge n. 241 del 7 agosto 1990 ha dettato le “Nuove nome sul procedimento amministrativo” ai fini della trasparenza delle amministrazioni pubbliche ed ha dedicato l’art. 7 proprio alla “Comunicazione di avvio del procedimento”, disponendo che “ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, …, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”.
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Grazie a questa comunicazione informativa si avrà il monitoraggio del quadro complessivo degli impianti pubblicitari esistenti a Roma con una fotografia della situazione utile non solo alla S.p.A. “Aequa Roma” ai fini della redazione dei 15 Piani di Localizzazione, ma anche e soprattutto alla Giunta Capitolina ai fini della definizione dei criteri per l’assegnazione tanto degli impianti SPQR quanto degli altri impianti.
Come esempio più importante per stabilire le ditte cosiddette “virtuose” porto la “disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari” approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997, che al comma 6 dell’art. 1 stabilisce che “il procedimento di riordino, approvato dalle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, non consente l’installazione, lo spostamento o il trasferimento degli impianti pubblicitari successivamente alla data del 31 dicembre 1994, fatti salvi gli spostamenti disposti espressamente dal Comune per motivi di pubblico interesse” e che dispone al successivo comma 7 che “a norma delle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, le installazioni, gli spostamenti o i trasferimenti degli impianti pubblicitari, se effettuati dopo il 31 dicembre 1994 e non rimossi, pregiudicano il procedimento di riordino facendo decadere tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria e della rimozione d’ufficio.”
Come dovrebbe esser noto, le ditte pubblicitarie che hanno partecipato al procedimento del “riordino” hanno presentato entro il 9 maggio del 1997 domande in cui hanno dichiarato di aver fatto istanze per il rilascio di concessione di un certo numero di nuovi impianti (classificati come scheda “E”), precisando quanti di essi hanno nel frattempo installato senza aspettare il preventivo ed obbligatorio rilascio delle rispettive concessioni (classificati come scheda “ES” anche nella Nuova Banca Dati).
Ma nella Nuova Banca Dati risultano registrati anche un numero imprecisato di impianti pubblicitari classificati come scheda “E” del tutto impropriamente, perché dovrebbero riguardare istanze di impianti da installare, che invece risultano a tutti gli effetti installati sul territorio: ad eccezione di quelli (se ce ne sono) per i quali è stata compiuta l’istruttoria dopo la data del 9 maggio 1997 di chiusura della presentazione delle domande di partecipazione al “riordino” ed è stata rilasciata la concessione, tutti gli altri impianti pubblicitari sono stati installati in violazione del sopra citato comma 7 della “disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari” e dovrebbero comportare per ognuna delle ditte che se ne sono rese responsabili la decadenza delle concessioni regolarmente rilasciate di tutti i loro impianti del “riordino”, con la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria e la loro rimozione d’ufficio.
Gli impianti registrati nella Nuova Banca Dati come scheda “E” sono a tutti gli effetti equiparabili ad impianti “senza scheda” o ad impianti comunque installati abusivamente che in quanto tali vanno repressi in applicazione anche del comma 14 dell’art. 31 del nuovo Regolamento di Pubblicità, con la conseguente decadenza in percentuale delle concessioni regolarmente rilasciate, proporzionale al numero delle violazioni compiute.
Tutto questo non è finora avvenuto compiutamente: ma gli “adempimenti amministrativi 2015” che il dott. Francesco Paciello ha prescritto serviranno fra l’altro ad avere l’esatto quadro complessivo di tutti gli impianti pubblicitari installati e registrati come scheda “E” nella nuova Banca Dati, che andranno a determinare le condizioni che dovrà dettare la Giunta Capitolina nei criteri di esclusione dalla partecipazione alle procedure di assegnazione sia di impianti SQR che di tutti gli altri impianti pubblicitari da mettere a bando di gara.
Fors’anche per questi motivi, nell’Elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca dati al 26 gennaio 2015 risulta annotato che alla data del 26 gennaio 2015 (vale a dire ad una settimana di distanza dalla comunicazione del dott. Francesco Paciello) nessuna ditta pubblicitaria ha adempiuto alle richiamate prescrizioni di legge.
Non è dato di sapere quante e quali ditte pubblicitarie alla fine dello scorso mese di gennaio abbiano adempiuto alle prescrizioni di legge richiamate dal dott. Francesco Paciello con la sua comunicazione informativa.
Risulta al momento che almeno una di queste ditte pubblicitarie abbia contestato la nota prot. QH/29122 del 19 gennaio 2015 per il tramite del proprio legale di fiducia: non è da escludere a questo punto l’eventualità che la comunicazione del dott. Francesco Paciello venga impugnata presso il TAR del Lazio da diverse ditte pubblicitarie, che in tal caso sarà curioso sapere quali siano le “prescrizioni vigenti di natura legislativa e regolamentare” che si sentono in diritto di non dover rispettare.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi