Il 2 dicembre 2016 si è svolta una riunione congiunta della I Commissione Bilancio e della IX Commissione Commercio, con all’ordine «Analisi e discussione Bilancio di Previsione 2017-2019», nel corso della quale il Presidente Andrea Coia ha fatto la seguente dichiarazione: «In alcuni casi si può valutare se fare una revisione delle tariffe con un’apposita società per verificare se corrispondono ai prezzi mercato o meno, in particolare per quanto riguarda il commercio, dove in alcuni casi come per l’impiantistica pubblicitaria i canoni appaiono ridicoli e quindi già preannuncio un emendamento. Magari le risorse aggiuntive potrebbero essere usate per l’installazione di telecamere contro l’abusivismo commerciale».
La dichiarazione è stata riportata poi in un articolo pubblicato il successivo 6 dicembre sul sito askanews dal titolo «Roma, Coia (M5S) emendamento per aumento tariffe affissioni».
L’intenzione di aumentare le tariffe sull’impiantistica pubblicitaria delle Affissioni pubbliche a Roma ha immediatamente allarmato gli operatori del settore ed in particolare la confederazione Imprese Romane Pubblicitarie Associate (IRPA) che il 9 dicembre 2016 ha trasmesso a tutti i membri della Commissione Commercio la seguente lettera, pubblicato sul loro sito.
Con le stesse argomentazioni il medesimo giorno l’I.R.P.A. ha trasmesso la seguente lettera analoga alla Sindaca Virginia Raggi ed agli Assessori al Commercio Adriano Meloni ed al Bilancio Andrea Mazzillo.
Oltre alle più che comprensibili ragioni che la confederazione I.R.P.A. ha inteso portare anche a nome delle 36 ditte pubblicitarie a lei associate, l’emendamento che vorrebbe presentare il Presidente della Commissione Commercio Andrea Coia non sembra comunque possibile se riferito al Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) perché in base alla normativa vigente in materia le attuali tariffe non solo non sono affatto “ridicole” come da lui dichiarato, ma non sarebbero nemmeno passibili di alcun aumento.
È opportuno a questo punto ripercorrere il quadro normativo e le vicende che hanno portato a stabilire le attuali tariffe del CIP, per capire bene quanto è possibile fare riguardo alla tariffe sulla pubblicità.
QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DELLE TARIFFE SULLA PUBBLICITÀ
La diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata mediante forme di comunicazione visiva in luoghi pubblici o percepibili da tali luoghi è stata inizialmente disciplinata dall’articolo 18 del D.P.R. n. n. 639 del 26 ottobre 1972 che recitava testualmente: «Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né applicabilità della tassa per l’occupazione dello spazio ed aree pubbliche.»
La suddetta disposizione è rimasta in vigore dal 1 gennaio del 1973 al 1 gennaio del 1994, quando con il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 è stata operata la «Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni».
L’articolo 12 del suddetto D. Lgs. ha determinato la tariffa base dell’imposta sulla pubblicità in relazione alla classe del Comune e alla superficie dell’impianto e l’articolo 37 ne ha previsto il periodico adeguamento mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In particolare l’articolo 12 del D.Lgs. n. 507 del 1993, rubricato “Pubblicità ordinaria”, disponeva al comma 4, che «per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento» e il successivo articolo 14, rubricato “Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni”, disponeva che «per la pubblicità effettuata … con … strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili …, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa»: seguiva l’indicazione puntuale dell’ammontare della tariffa riferita alla singola classe del Comune.
L’art. 52 riguardava l’«Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa» e disponeva testualmente: «1.Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all’albo nazionale di cui all’art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.»
È stato dapprima abrogato, con vigenza 1 gennaio 1999, dall’art. 51 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 ma poi successivamente reintrodotto, sempre con decorrenza 1 gennaio 1999, dal comma 14 dell’art. 31 della legge n. 448 del 23 dicembre1998, che ha abrogato il citato art. 51 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Il Servizio di attività istruttoria di supporto è attualmente affidato alla S.p.A. “Aequa Roma”.
Gli impianti di proprietà privata per le esposizioni pubblicitarie effettuate su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, sono soggetti anche alla autonoma tassazione della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) prevista dallo stesso D.Lgs. 507/1993 (articoli da 38 a 57).
È stata poi approvata la legge n. 127 del 15 maggio 1997 che al comma 63 dell’art. 17 ha disposto che «il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.»
Con il comma 27 dell’art. 31 della successiva legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (finanziaria 1999) è stato stabilito che «per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui all’articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche con effetto retroattivo, nonché determinare criteri e modalità di definizione agevolata.»
Intanto il sistema disposto dal D.Lgs. n. 507/1993 è stato profondamente innovato con l’articolo 62 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, con il quale è stata prevista la possibilità per i comuni di sostituire l’imposta sulla pubblicità «sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa fissa».
L’art. 62 ha riordinato dunque anche la disciplina dei tributi locali ed ha dato facoltà ai Comuni di istituire, con proprio Regolamento, il canone per le installazioni dei mezzi pubblicitari, che – come stabilito dalla Giurisprudenza consolidata in materia – rappresenta una mera variante della Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e pertanto conserva la qualifica di tributo, proprio di quest’ultima: per tali ragioni è stato istituito il cosiddetto Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari (C.I.M.P., poi chiamato solo C.I.P.) che ha sostituito la Imposta Comunale sulla Pubblicità (in sigla ICP).
La lettera d) del 2° comma dell’art. 62 disponeva testualmente: «2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri: … d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell’impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla pubblicità in relazione all’esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare antecedente l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone».
La lettera a) del comma 2 dell’art. 51 aboliva la TOSAP a partire dal 1 gennaio 1999, mentre il successivo articolo 63 attribuiva ai Comuni la facoltà di istituire, con regolamento, il canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP), in sostituzione della tassa (TOSAP) di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
La norma stabiliva, altresì, che «la determinazione della tariffa» dovesse avvenire «con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel Comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell’impatto ambientale».
Successivamente il comma 10 dell’articolo 11 della legge finanziaria n. 449 del 1997 (come modificato dall’articolo 30, comma 17, della successiva legge finanziaria n. 448 del 1998) ha previsto che le tariffe dell’imposta potevano essere aumentate dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dall’1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dall’1 gennaio 2000.
Infine il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha incrementato la tariffa base dell’imposta a decorrere dall’1 gennaio 2001.
In considerazione della indeterminatezza dei concetti di “ragionevolezza e gradualità”, sostanzialmente affidati alla discrezionalità di ciascun ente, con il comma 5 dell’articolo 10 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), è stata apportata un’importante modifica, nel senso che la tariffa, determinata secondo gli indicati criteri, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, comunque non potesse eccedere di oltre il 25% le tariffe stabilite, ai sensi del D. Lgs. n. 507/1993, per l’imposta comunale sulla pubblicità in relazione all’esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare antecedente l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone.
Con l’articolo 7 octies della legge n. 43 del 31 marzo 2005, di conversione del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2005, é stato stabilito, con effetto dall’anno 2005, l’obbligo per i comuni di rideterminare la misura del canone sulla pubblicità «secondo le disposizioni di cui all’art. 62 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d), del comma 2 dell’art. 62 medesimo.
A decorrere dall’esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà solo conto della rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie dell’ISTAT».
QUADRO NORMATIVO DELLE TARIFFE SULLA PUBBLICITÀ RICHIESTE DAL COMUNE DI ROMA
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993 con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 13 gennaio 1988 si è proceduto, tra l’altro, all’adeguamento dei canoni di affitto degli impianti di proprietà comunale ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 639/72.
I canoni d’affitto degli impianti pubblicitari di proprietà comunale (cosiddetti SPQR) ed i canoni di concessione per le esposizioni pubblicitarie effettuate su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune ovvero su beni appartenenti al Demanio Comunale sono stati poi determinati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9287 del 23 dicembre 1991, sempre ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. n. 639 del 26 ottobre 1972.
A seguito dei nuovi criteri di valutazione imposti dal D.Lgs. n. 507/1993 per quanto concerne le superfici tassabili ai fini dell’imposta sulla pubblicità, determinando aliquote differenziate con maggiorazioni per i manufatti compresi tra mq. 5,50 ed 8,50 e per quelli di superficie espositiva maggiore di mq. 8,50, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1016 del 25 marzo 1994 è stato deciso di confermare la misura dei canoni di concessione stabiliti dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 9287/1991, nelle more della determinazione delle tariffe relative alla Tassa Occupazione Suolo Aree Pubbliche (TOSAP).
In applicazione del D.Lgs. n. 507/1993 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994 è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del sevizio delle pubbliche affissioni”, che al 2° comma dell’art. 1 dispone che oltre alla imposta sulla pubblicità è dovuto un canone di concessione per l’occupazione permanente del beni del demanio e del patrimonio indisponibile del Comune, mentre per gli impianti SPQR è dovuto un corrispettivo di locazione oltre l’imposta.
Il Regolamento ha originato difficoltà e perplessità nella sua applicazione, dando luogo ad un congruo contenzioso che per le annualità 1994-95 e 1996 si è tradotto in diverse decine di migliaia di avvisi di rettifica e di accertamento d’ufficio.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 260 del 29 settembre 1997 il Comune di Roma ha poi approvato il Regolamento applicativo dell’imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998 è stato approvato il Regolamento sulla concessione e sul canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, denominato «Regolamento in materia di COSAP»
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e della successiva legge n. 448 del 23 dicembre 1998, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30 giugno 1999 è stato deciso «di esonerare dalla TOSAP gli operatori con decorrenza dall’entrata in vigore della deliberazione G.C. 1016/94 all’entrata in vigore della COSAP»: l’esonero del canone di concessione è stato determinato anche dalla necessità di superare il congruo contenzioso scaturito dal Regolamento approvato con deliberazione n. 289/1994.
L’esonero del canone di concessione è proseguito da allora fino ad oggi.
A seguito della facoltà concessa dall’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la Giunta Comunale con decisione n. 9 del 5 gennaio 2001 ha sottoposto al Consiglio Comunale uno schema di deliberazione per la trasformazione dell’imposta di pubblicità in canone di tipo autorizzativo: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27 gennaio 2001 il Comune ha inteso recepire i commi 55 e 56 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001) riguardanti nuove modalità di calcolo dell’imposta di pubblicità e dei canoni della concessione in misura più favorevole per gli utenti, ed ha dato alla norma efficacia retroattiva al 1 gennaio 1994, con la conseguenza di notevoli danni per il Comune, in termini di rimborsi o peggio con il rilascio di nuove autorizzazioni per nuovi impianti a compensazione.
Il provvedimento è stato poi tempestivamente annullato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 12 marzo 2001 con cui è stato confermato l’aumento del 20% della tariffa per le superfici fino al metro quadro ed è stata aumentata fino al limite massimo del 50% la tariffa per le superfici superiori al metro quadro.
Il Comune di Roma con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 20-21 dicembre 2001, in applicazione del comma 10 dell’articolo 11 della legge finanziaria n. 449 del 1997 (come modificato dall’articolo 30, comma 17, della successiva legge finanziaria n. 488 del 1998) e del D.P.C.M. 16 febbraio 2001, ha determinato le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, incrementandole nella misura massima di legge a decorrere dall’1 gennaio 2002, decidendo di:
1) di fissare in Euro 23,55 (Euro ventitre/55) la tariffa dell’imposta della pubblicità ordinaria per le superfici fino al metro quadro;
2) di fissare in Euro 29,44 (Euro ventinove/44) la tariffa dell’imposta della pubblicità ordinaria per le superfici superiori al metro quadro.
Dall’allegato A alla deliberazione emerge la distinzione per tipologia di pubblicità con l’individuazione della relativa tariffa; in particolare si distingue tra pubblicità ordinaria, pubblicità effettuata con veicoli e pubblicità “effettuata con pannelli luminosi e proiezioni”.
Per la pubblicità ordinaria, al punto n. 1, era prevista, alla lett. d), la maggiorazione relativa alla superficie, con prescrizione che ripeteva pedissequamente il testo del comma 4 dell’articolo 12 del d.lgs. n. 507 del 1993 mentre per la pubblicità “effettuata con pannelli luminosi” era individuata la tariffa di base per l’imposta per anno solare, distinguendo gli importi a seconda della superficie della struttura: in particolare la tariffa di base per la detta tipologia era calcolata in un certo ammontare fino ad un mq. e in un diverso maggiore ammontare se superiore al mq. e “per ogni metro quadro”.
Considerato che le tariffe dei canoni di locazione non avevano subito alcun incremento dall’anno 1991 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 20-21 dicembre 2001 è stato deciso il seguente aumento per l’anno 2002, a corpo ed in base alla tipologia dei manufatti.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 175 del 25 novembre 2002 è stata vietata, sull’intero territorio comunale, l’effettuazione della pubblicità esterna per mezzo di impianti di dimensioni di mt. 6 x 3, e, comunque, aventi una superficie espositiva superiore ai 12 metri quadrati, a decorrere dal 25 novembre 2004: conseguentemente, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 648 del 23 novembre 2005 sono stati determinati i canoni di affitto per gli impianti di proprietà comunale di dimensioni 4×3.
Il Comune di Roma ha poi deciso di sostituire l’imposta sulla pubblicità (CIMP) con il Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) a partire dall’anno 2007 con l’adozione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006, con cui ha approvato il “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, stabilendo, all’articolo 24 che «le tariffe base del canone di pubblicità sono stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale» e che «le tariffe suddette sono stabilite in conformità ai criteri previsti dall’art. 62 … esse sono maggiorate o ridette secondo i criteri previsti dall’art. 25 e seguenti».
Il precedente articolo 23, concernente le modalità di applicazione del canone, stabiliva, al comma 7 che «le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili».
Gli articoli 25 e seguenti, poi, distinguevano le diverse tipologie di pubblicità, riproducendo la distinzione di cui al d.lgs. del 1993 tra pubblicità ordinaria, pubblicità effettuata con veicoli e pubblicità “effettuata con pannelli luminosi e proiezioni”: con riferimento alla pubblicità ordinaria l’articolo 25 individuava due diverse tipologie di maggiorazioni al comma 3, ossia la maggiorazione per superficie e quella per l’esposizione su teli e all’articolo 26, dedicato alla pubblicità su veicoli, richiamava testualmente, al comma 1, la maggiorazione di cui al comma 3 dell’articolo 25.
L’articolo 27 aveva invece ad oggetto la pubblicità “effettuata con pannelli luminosi e proiezioni” e individuava la misura del canone sulla base del “metro quadro di superficie” della struttura.
In attuazione del suddetto Regolamento, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 1 febbraio 2007 il Comune ha provveduto alla “determinazione del canone a tariffa delle iniziative pubblicitarie” per l’anno 2007.
Con il citato atto il Consiglio Comunale ha deliberato «in sede di prima attuazione e nelle more della redazione del Piano Generate degli impianti … di approvare per l’anno 2007 le seguenti tariffe, sulle quali dovranno essere applicate le maggiorazioni in ragione della superficie», distinguendo sempre tra 1) pubblicità ordinaria, 2) pubblicità sui veicoli e 3) pubblicità effettuata con strutture luminose e suddividendo quanto alla pubblicità ordinaria le aree pubbliche in due macro categorie – “categoria stradale normale” e “categoria stradale speciale” e individuando, all’interno delle stesse, altre due ulteriori categorie “pittorico” e “luminoso“, contenenti ciascuna tariffe specifiche, per le pubblicità “fino a mq” e “oltre il mq“.
Per quanto attiene, nello specifico, la pubblicità effettuata con strutture luminose, individuata al n. 3, previo richiamo testuale al comma 1 dell’articolo 27 del regolamento comunale in materia, la tariffa di base era stata calcolata in un certo ammontare fino ad un mq e in un diverso maggiore ammontare “per le superfici superiori al metro quadro e per ogni metro quadro”.
Nella medesima deliberazione l’amministrazione ha stabilito anche che «B. con propria deliberazione, la Giunta Comunale, in considerazione del tempo trascorso e delle mutate condizioni del tessuto urbano, procederà alla rettifica e integrazione dell’elenco cui all’allegato della deliberazione GM n. 8776 dell’ 11 dicembre 1974, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3021/74, per l’individuazione delle zone in categoria speciale da sottoporre a canone maggiorato», e da ultimo ha disposto che “C. ai soggetti che hanno erroneamente pagato dal 2001 sia l ‘imposta che il canone dell’impiantistica pubblicitaria autorizzata, l’Amministrazione Comunale dovrà prevedere il rimborso di quanto eventualmente pagato in eccedenza rispetto alla norma regolamentare».
Per quanto riguarda il canone sulle iniziative pubblicitarie (C.I.P.) le nuove tariffe sono state fissate dall’Assemblea Capitolina con la delibera n. 15 del 1° febbraio 2007, mentre per il canone di locazione relativo agli impianti SPQR le nuove tariffe sono state fissate con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 11 del 13 gennaio 2007.
In seguito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 648 del 23 novembre 2005 sono stati determinati i canoni di affitto per gli impianti di proprietà comunale di dimensioni 4×3 in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione del Consiglio Comunale n. 175 del 25 novembre 2002, che ha abolito il formato di mt. 6 x 3.
La deliberazione n. 15/2007 è stata impugnata da parte della associazione di categoria Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane (A.A.P.I.) e dalla ditta “CLEAR CHANNEL” con il ricorso n. 4130/2007, che è stato respinto con Sentenza del TAR n. 1567 del 13 febbraio 2013.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009 è stato approvato un diverso Regolamento di Pubblicità, che ha statuito diversamente dal Regolamento del 2006 in quanto all’articolo 24, rubricato “Criteri per la determinazione del canone”, ha disposto che «1. Le tariffe di base del canone sulla pubblicità sono stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro i termini previsti dalle norme legislative vigenti. In mancanza della predetta deliberazione, restano confermate per ciascun anno le tariffe in vigore per l’anno precedente….».
Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28 luglio 2010, avente ad oggetto «Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente ”Il testo unico degli enti locali “. Applicazione dell’art. 172 lett. e) concernente la determinazione delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2010», sono state determinate, in particolare, far le altre, le tariffe per l’anno 2010 relative ai canoni di locazione di impianti pubblicitari di proprietà comunale (SPQR) ed ai canoni di iniziative pubblicitarie.
Anche la deliberazione n. 68 del 2010 è stata impugnata al TAR con il ricorso n. 10821/2010, che è stato dichiarato improcedibile: con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 38 del 7 agosto 2012 è stato espressamente statuito in via definitiva di non dare applicazione alle suddette tariffe per l’anno di riferimento, ossia per l’anno 2010.
Con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del’8 luglio 2011, rubricata «Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente ”Il testo unico degli enti locali “. Applicazione dell’art. 172 lett. e) concernente la determinazione delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2011», sono state, tra le altre, individuate anche le tariffe relative al canone per le iniziative pubblicitarie per l’anno 2011.
La deliberazione dispone testualmente che «l’amministrazione comunale intende procedere, per l’anno 2011, alla modificazione delle seguenti tariffe applicate per l’anno 2010 …: …17) modifica di tariffe relative al settore affissioni e pubblicità per canoni di locazione di impianti di proprietà comunale (SPQR) e canoni di iniziative pubblicitarie. …” e che «si deve procedere per l’anno 2011, come di seguito specificato, alle modifiche alla deliberazione Consiglio Comunale n. 68 del 28/29 luglio 2010 concernente le tariffe …».
Con la nota del Dipartimento affissioni e pubblicità di cui al prot. n. 22540 del 29.5.2012 è stato dato atto che «il servizio non ha richiesto aumenti per annualità pregresse al 2011”, sottolineandosi “la disapplicazione dei contenuti della deliberazione C.C. n. 68/10- anche in conformità al parere reso da … Avvocatura assunta al prot. 21420 del 24/03/2011 e … l’applicazione delle tariffe già fissate dalla deliberazione C.C. 15/07…».
Nella sostanza il Comune ha determinato le tariffe per l’anno 2011, deliberandone l’aumento nella misura massima del 50% di cui all’articolo 14, comma 16, lett. f) bis, della legge n. 122 del 2010 rispetto agli importi di cui alla deliberazione n. 15 del 2007, ancora in vigore nel 2009.
C’è da fare al riguardo il seguente esempio: la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 2007 (in applicazione in proroga nel 2009 e pertanto anche nel 2010) individuava il canone iniziative pubblicitarie su suolo pubblico fino a 1 mq. per impianto pittorico – categoria normale in euro 29,44 (già aumentato del 25% rispetto alla tariffa sulla pubblicità del 2001- in vigore per proroga al 2006- che era di euro 23,55), mentre la deliberazione n. 49 del 2011 individua ora il canone iniziative pubblicitarie su suolo pubblico fino a 1 mq. per impianto pittorico – categoria normale in euro 35,33 (euro 29,44 + euro 5,88 – ossia il 25% di 23,55 – è uguale a 35,32 o meglio euro 29,4+5,9 è uguale a 35,33 con gli arrotondamenti ordinari).
La Deliberazione n. 49/2011 è stata impugnata da parte ancora della associazione di categoria Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane (A.A.P.I.) e dalla ditta “CLEAR CHANNEL” con il ricorso n. 101417/2011, che è stato respinto con Sentenza del TAR n. 1569 del 13 febbraio 2013.
La stessa deliberazione n. 49/2011 è stata impugnata anche da parte della ditta Azienda Pubblicità Affissioni (A.P.A.) con l’intervento ad adiuvandum della ditta “A.R.P.” con il ricorso n. 10426/2011, che è stato respinto con Sentenza del TAR n.- 1571 del 13 febbraio 2013.
È stata poi adottata la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 38 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto «Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente ”Il testo unico degli enti locali “. Applicazione dell’art. 172 lett. e) concernente la determinazione delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2012».
La Deliberazione n. 38/2012 è stata è stata impugnata da parte della Confederazione Imprese Romane Pubblicitarie Associate (I.R.P.A) e da 25 ditte pubblicitarie a lei associate, con ricorso n. 10730/2012 che è stato respinto con Sentenza del TAR n. 8473 del 18 giugno 2015.
Contro la sentenza del TAR n. 8473/2005 è stato fatto ricorso al Consiglio di Stato, tuttora pendente.
Il 3° comma dell’art. 21 del nuovo Regolamento di Pubblicità, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, ha stabilito che fino all’espletamento delle gare per l’assegnazione degli impianti SPQR «il canone di locazione è equiparato al canone sulla pubblicità»: la finalità di questa disposizione è quella di mettere il valore del C.I.P. a base d’asta per l’assegnazione alla maggiore offerta degli impianti SPQR.
A causa della diminuzione tanto dei canoni di locazione degli impianti SPQR quanto del Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) dovuto alla riduzione del totale versato sugli impianti convertiti in mt. 3×2 rispetto agli impianti prima di mt. 4×3, (meno della metà), sembra che le entrate del Comune che prima erano attestate sui 12 milioni di euro siano ora scese a circa 8 milioni di euro.
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 19 febbraio 2016 sono state determinate le tariffe confermando per la pubblicità i seguenti valori per l’anno 2016.
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Come si può ben vedere, in conclusione, dalla suddetta ricostruzione cronologica degli atti emanati dal Comune riguardo al Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) si evince che non c’è alcuna possibilità di aumentare ancora le tariffe sulla pubblicità, dal momento che sono state già portate all’aumento massimo consentito dalla normativa vigente in materia, che in base alla legge n. 43 del 31 marzo 2005 consente soltanto di determinare – a decorrere dall’esercizio di bilancio 2006 – una rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie dell’ISTAT, che è praticamente nulla.
Anche il Canone di locazione degli impianti SPQR, che prima poteva essere incrementato, non è più passibile di aumento dovendo essere equiparato al Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.), così come prescritto dal 3° comma dell’art. 21 del nuovo Regolamento di Pubblicità.
Se al Presidente della Commissione Commercio Andrea Coia sta veramente a cuore l’aumento delle entrate del Comune dal settore della pubblicità, dovrebbe allora adoperarsi per far arrivare alla più sollecita conclusione il procedimento di riforma dell’impiantistica pubblicitaria al momento fermo ai Piani di Localizzazione, che dovrebbero aggiungere valore economico ad ogni impianto pubblicitario con una pianificazione fatta come si deve, perché poi l’espletamento dei bandi di gara avverrà sicuramente partendo come base d’asta dai Canoni Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) e dai canoni di locazione degli impianti SPQR di identico valore, consentendo di presentare le maggiori offerte sui canoni di concessione da cui le ditte pubblicitarie sono state esonerate dal 1999 ad oggi.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi