Con riferimento al “piano casa” bisogna preliminarmente ricordare che con la legge n. 43 del 28 febbraio 1949 sono stati emanati i “Provvedimenti per incrementare l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori” che hanno costituito il vero ed unico “piano casa” con cui è stato attuato il piano straordinario di intervento dello Stato per realizzare edilizia residenziale pubblica su tutto il territorio italiano nell’immediato secondo dopoguerra, con i fondi gestiti da un’apposita organizzazione presso l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (la Gestione INA-Casa).
Al termine di quel piano (1963) sono stati realizzati ben 355.000 appartamenti nei tanti quartieri “razionali” predisposti grazie anche al contributo di alcuni fra i più importanti architetti e urbanisti del tempo (da Carlo Aymonino a Ettore Sottsass, da Michele Valori a Mario Ridolfi).
Nel marzo del 2009 il Governo Berlusconi ha promosso con il cosiddetto “Piano casa” un progetto di stampo “federalista” che dava la possibilità alle Regioni che lo avessero accettato di ampliare gli edifici esistenti del 20%, di abbattere edifici (realizzati prima del 1989) per ricostruirli con il 30% di cubatura in più, in base agli “odierni standard qualitativi, architettonici, energetici“, di abolire il permesso di costruire per sostituirlo con una certificazione di conformità giurata, da parte del progettista, di rendere più veloci e certe le procedure per le autorizzazioni paesaggistiche.
Le Regioni hanno recepito il “piano casa” del Governo con proprie specifiche leggi.
Con la Legge della Regione Veneto n. 14 dell’8 luglio 2009 è stato emanato il 1° Piano Casa del Veneto, la cui validità è stata poi prorogata fino al 30 novembre 2013 con la successiva della Regione Veneto n. 13 dell’8 luglio 2011.
Un giorno prima della sua scadenza, con 28 voti favorevoli e 17 contrari (su un totale di 60) è stata approvata la Legge della Regione Veneto n. 32 del 29 novembre 2013 concernente le “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” con cui è stata concessa la terza proroga del Piano Casa che sarà applicabile ora fino al 10 maggio 2017 e sarà utilizzabile addirittura per gli edifici realizzati fino al 31 ottobre 2013 (art. 3, comma 2°), per il 20% della volumetria o della superficie esistente, in deroga ai piani urbanistici e ai piani ambientali dei parchi regionali (ma in questo caso con parere vincolante della Soprintendenza).
Con la legge suddetta sono state apportate le seguenti modifiche.
Bonus di 150 mc. per le prime case
Gli ampliamenti potranno essere realizzati anche su un lotto limitrofo, sino a 200 metri di distanza dall’edificio principale, su un diverso corpo di fabbrica. In ogni caso, è consentito a tutti un ampliamento sino a 150 metri cubi per le prime case singole.
I beneficiari
Potranno beneficiare delle agevolazioni (oneri di urbanizzazione azzerati) e dei bonus i titolari di prima casa, i familiari (coniuge, figli e parenti in linea retta), gli affini e “altri aventi diritto” (formula compromissoria e generica che ha consentito di mettere d’accordo le diverse forze politiche rispetto alle famiglie non tradizionali).
Il Consiglio regionale ha inoltre stabilito che la percentuale del 20 per cento del bonus volumetrico potrà essere aumentata di un ulteriore 5 per cento per le abitazioni e del 10 per cento in caso di edifici non residenziali, per interventi di messa in sicurezza antisismica dell’intero edificio.
Premio volumetrico del 10% per la rimozione amianto
Un ulteriore aumento del 10 per cento della volumetria per interventi sugli edifici esistenti è previsto nei casi di rimozione dei tetti in amianto (art. 6).
Con la bioedilizia premi volumetrici dell’80 %
Molto più sostanziosi i premi volumetrici riconosciuti a chi abbatte il vecchio edificio e lo ricostruisce per migliorarne la qualità architettonica ed energetica e la sicurezza: in questo caso il bonus è del 70 %, elevabile all’80 % nel caso di utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia (art. 4, comma 2°).
Il premio volumetrico è riconosciuto anche a chi ricostruisce il nuovo edificio in un’area diversa, purché sempre di proprietà (artt. 4, comma 3° e 11).
Restrizioni nelle zone agricole
Il nuovo piano casa sarà applicabile anche in zona agricola, ma con alcune limitazioni: si potranno ampliare, infatti, solo gli edifici residenziali o quelli destinati alla conduzione del fondo e non più utilizzati.
Rischio idrogeologico, premio 50 % per le sostituzioni edilizie in zona sicura
In caso di edifici residenziali situati in zone a rischio idrogeologico, è incentivata la demolizione e la ricostruzione in zona sicura con un premio del 50 % del volume o della superficie, consentito anche in zona agricola, purché l’area non sia sottoposta a specifici vincoli di tutela (art. 7).
Eliminazione delle barriere architettoniche, premio del 40 %
Viene concesso un ulteriore ampliamento del 40% della volumetria (art. 12).
Permessi di costruire, niente oneri per le famiglie numerose
Tra le novità introdotte dall’aula del Consiglio Regionale ci sono l’esenzione dagli oneri per i permessi di costruzione per le famiglie numerose con almeno tre figli: pagherà invece per intero gli oneri, addirittura maggiorati del 200 per cento nei comuni turistici, chi non manterrà la residenza per almeno 42 mesi nell’abitazione ampliata con i benefici del piano casa.
Nessuna novità sulle distanze
È stato invece abrogato il punto relativo alla questione delle distanze, confermando quanto previsto dal Piano Casa attualmente in vigore.
Nuovi centri commerciali nei centri storici
Per quanto riguarda le attività commerciali, è stato approvato l’articolo 16 che consente ai Comuni, che non hanno ancora approvato il PAT, una deroga al fine di adottare una variante allo strumento urbanistico finalizzata all’insediamento all’interno dei centri storici di strutture di vendita medie e grandi.
Tolti ai Comuni i poteri decisionali sul Piano Casa
Il Consiglio Regionale ha invece respinto la manovra emendativa del PD, IdV e Sinistra veneta che cercava di conservare i poteri decisionali dei Comuni nell’applicazione del Piano Casa, poteri previsti invece nelle due precedenti edizioni della legge: l’estromissione dei sindaci è stata duramente criticata dal PD, che ha accusato la Regione di avere “scippato” e umiliato i Comuni.
In modo incredibile per una regione come il Veneto (dove la Lega Nord governa) in forza della suddetta legge sarebbero di fatto esautorati i 581 Comuni veneti, che non avranno alcuna possibilità di mitigare o adeguare le previsioni legislative alla realtà locale: gli strumenti urbanistici comunali saranno in pratica disapplicati.
Non esistono più inoltre limiti alle altezze degli edifici, né c’è la minima traccia delle necessarie autorizzazioni ambientali per le aree tutelate con il vincolo paesaggistico (Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) o con il vincolo idrogeologico (Regio Decreto n. 3267/1923 e s.m.i.) o rientranti in Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (Direttive n. 92/43/CEE e n. 09/47/CE, D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.).
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2013 il Comune di Asiago ha deciso la disapplicazione del cosiddetto terzo Piano Casa.
Il 30 dicembre 2013 il Gruppo d’Intervento Giuridico (GIG) ha chiesto al Governo di impugnare la legge regionale davanti alla Corte costituzionalel, mettendo in proposito a disposizione di chiunque lo desiderasse un fac simile di istanza da completare con le proprie generalità e qualifica e da rivolgere direttamente al Governo perché impugnasse davanti alla Corte costituzionale questo vero e proprio regalo alla speculazione edilizia più becera.
logo del Gruppo d’Intervento Giuridico
Una copia dell’istanza è stata fornita anche al Comune di Asiago, che è stato uno dei primi Comuni veneti, insieme a Cortina d’Ampezzo, a battersi apertamente contro il provvedimento legislativo, ed a numerosi amministratori locali, a parlamentari, ad associazioni ambientaliste, a liberi professionisti ed a semplici cittadini
Il 10 gennaio 2014 la Giunta del Comune di Venezia ha approvato un atto d’indirizzo col quale si è deciso di:
– conferire mandato al Sindaco di agire in tutte le sedi ritenute più opportune per evidenziare le ragioni di illegittimità del terzo Piano Casa della Regione Veneto (L.R. 32/2013), al fine di ripristinare in capo al Comune il pieno potere di regolamentare lo sviluppo del proprio territorio;
– informare il Governo del contenuto della legge predetta, anche ai fini della sua impugnazione in via diretta innanzi alla Corte costituzionale;
– redigere una proposta di Legge regionale di iniziativa del Consiglio Comunale e successivamente condividerla con gli altri consigli comunali dei comuni capoluoghi si provincia della Regione Veneto a modifica del Piano Casa.
Pur condividendo la scelta di intervenire sulla città costruita rigenerando il tessuto urbano esistente, la sezione veneta dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) ha guardato con preoccupazione al piano casa regionale nel suo complesso, che è stato giudicato come un tentativo di superare la pianificazione del territorio dando soluzione al singolo caso.
Ha destato poi forti perplessità la possibilità di applicazione anche nei centri storici.
Secondo l’INU il centro storico va tutelato in quanto insieme urbano e non in riferimento ai singoli edifici: “Si dimentica che in Veneto – si legge in una nota – come nelle altre Regioni si producono piani e strumenti di pianificazione votati dai Consigli Comunali ed approvati poi da Regione e Province sulla base di una legge regionale. Il Presidente Zaia ha più volte dichiarato la sua contrarietà a nuovo consumo di suolo, ma poi vengono approvati questi provvedimenti che collocano gli interventi edilizi al di fuori della normale prassi di pianificazione urbanistica formata dalla Regione. Se la Regione – conclude l’Istituto – ritiene che sia superato questo sistema di pianificazione, provveda ad avviare velocemente una revisione della legge urbanistica regionale: INU Veneto è pronta a collaborare alla revisione della normativa urbanistica, che è del 2004“.
All’indomani dell’approvazione della legge regionale il sottosegretario all’Ambiente Ilaria Borletti Buitoni (Scelta Civica) ha anticipato al Corriere del Veneto le ragioni tecniche di una possibile impugnazione: “C’è un rischio cemento, così si compromette il paesaggio”.
Ilaria Borletti Buitoni
A quelle ragioni hanno finito per aggiungersi poi motivazioni del tutto politiche: come ha sempre fatto nell’ottica della leale collaborazione tra le istituzioni, Palazzo Chigi ha provveduto a comunicare alla Regione Veneto le proprie osservazioni alla vigilia della riunione del Consiglio dei Ministri che si è poi tenuta il 24 gennaio 2014.
Sono seguiti così dei contatti formali a cui si sono accompagnati passo passo quelli informali tra l’autore della legge, il vice governatore Marino Zorzato (PdL), ed il ministro Maurizio Lupi (entrambi ora di rito alfaniano), così come tra il PD, i sindaci di Venezia, Padova e Treviso ed i ministri PD Andrea Orlando, Graziano Delrio, Massimo Bray e Flavio Zanonato (quest’ultimo ex primo cittadino di Padova).
Marino Zorzato
Maurizio Lupi
I media hanno riferito da un lato di un Ministro Lupi determinato a non veder impallinata la legge pensata dal suo luogotenente veneto e dall’altro lato degli esponenti del PD decisi a non deludere le aspettative dei loro sindaci: il 24 gennaio 2014 ne sarebbe nato un litigio furioso, terminato con il voto favorevole al ricorso alla Corte Costituzionale (anche per una questione di tempi, perché stavano per scadere i 60 giorni utili all’impugnazione previsti dall’art. 127 della Costituzione), ma temperato però dalla concessione di un’ulteriore tavolo di mediazione, convocato per il 27 gennaio 2014 sul punto dirimente, ossia sulla restituzione del potere di veto ai Comuni dove non è stata raggiunta l’intesa.
C’è stata così una impugnazione “parziale” che ha rilevato le disposizioni in contrasto con gli articoli 3, 9, 97, 117 commi 1, 2 e 3 – con riferimento alla materia “governo del territorio” – e 118 della Costituzione, per i seguenti testuali motivi.
Motivi dell’impugnativa
<<Gli articoli 10 comma 6, in combinato disposto con l’articolo 7, comma 1; e l’articolo 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 32 del 2013 presentano profili di illegittimità costituzionale in riferimento agli art. 117 co. 2 lett. s) e 117 co. 3 della Costituzione e devono pertanto essere impugnati ai sensi dell’art. 127 della Costituzione per i motivi di seguito specificati.
L’articolo 7 inserisce nella l.r. 14-2009 l’articolo 3-quater (“Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica”) il cui comma 1 dispone “1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica è consentita l’integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale, con un incremento fino al 50 per cento del volume o della superficie.” L’articolo 10, comma 6, che modifica la lettera g) dell’articolo 9 (“Ambito di applicazione”), della l.r. 14-2009, vieta l’applicazione degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione per gli edifici “g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni” aggiungendo le parole “fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3-quater.”
Le nuove disposizioni, pur incentivando l’integrale demolizione e ricostruzione di edifici siti in aree ad alta pericolosità idraulica ed idrogeologica in zone territoriali omogenee non dichiarate pericolose, sono incostituzionali con riferimento al testo dell’articolo 9, lettera g) della l.r. 14-2009.
Tale previsione regionale, infatti, nell’escludere gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, utilizza il termine “pericolosità idraulica” che ricomprende solo l’alluvione e non anche il termine “pericolosità idrogeologica” che ricomprende le aree a rischio frana e valanga, ponendosi così in contrasto con quanto previsto nel D.P.C.M. 29.9.1999 “Atto di indirizzo e coordinamento recante l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180”, che esclude l’ammissibilità di alcuni degli interventi per le aree ad alta pericolosità/rischio idrogeologico, differenziando tra aree a rischio idraulico ed aree a rischio frana (§3.1 e §3.2). La normativa contrasta con la disciplina statale di riferimento, nella misura in cui è idonea a consentire gli interventi menzionati anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino, le quali, ai sensi dell’art. 65, co. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006 hanno carattere vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici e sono sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali.
Di conseguenza, le disposizioni di cui all’articolo 9, lettera g), della l.r. 14/2009, come modificate dall’articolo 10, comma 6 della legge in esame, violano l’art. 117, comma 2, lettera s) della costituzione, nella parte in cui non prevedono l’esclusione degli interventi citati in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentono, nelle aree considerate, tale tipologia di interventi o, più in generale, nelle aree ad alto (elevato e molto elevato) rischio idrogeologico, nelle quali non è consentita l’edificazione dagli strumenti di pianificazione.
L’articolo 11, commi 1 e 2, che modifica l’art. 10, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale n. 14 del 2009 eliminando l’obbligo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di rispettare la sagoma esistente, si pone in contrasto con l’art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380 del 2001, che impone, ai fini della qualificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, sottratti perciò al permesso di costruire e assoggettati a mera s.c.i.a., il rispetto della medesima sagoma dell’edificio preesistente, qualora si tratti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. Si tratta, evidentemente, di una norma formalmente edilizia, ma sostanzialmente di tutela del patrimonio culturale, che si risolve in una disposizione di maggior tutela dei beni culturali vincolati, come tale ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva di cui al secondo comma, lettera s), dell’art. 117 Costituzione. Pertanto, la disposizione regionale de qua contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio (art. 117, comma 3 della Costituzione) e con una disposizione di tutela dei beni culturali, vincolante per le regioni ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, devono essere impugnate ai sensi dell’art. 127 della Costituzione le seguenti disposizioni della l.r. Veneto n. 32/2013:
– l’art. 10, comma 6, in combinato disposto con l’art. 7, comma 1, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (in riferimento al D.P.C.M. 29.9.1999 “Atto di indirizzo e coordinamento recante l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi1 e 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180” e all’art. 65, co. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006);
– l’art. 11, comma 1 e 2, per contrasto con gli articoli 117, comma 2, lett. s) (in riferimento alla tutela del paesaggio) e con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 380/2001.
A quel punto l’intesa sul mancato potere dei sindaci poteva essere trovata ripristinando il testo previdente per cui il Consiglio Regionale sarebbe dovuto tornare in aula e votare una legge ad hoc.
Delle due, l’una: o la Regione si rassegnava ad una clamorosa marcia indietro oppure gli esponenti del PD che stano in Consiglio Regionale ed al Governo rinunciavano a pretenderla.
Come terza possibilità c’era lo scontro davanti alla Consulta e proprio questo è stato l’orizzonte che il 25 gennaio 2014 hanno fatto intravedere le parole dei contendenti in campo: “Rinvio ogni commento a martedì – ha detto Zorzato – ma resto di stucco di fronte alla sinistra che si applaude dopo aver centrato lo strabiliante risultato di creare disagi e incertezza tra i cittadini. Noi difenderemo la nostra legge in ogni sede”.
Ha replicato Bruno Pigozzo, consigliere regionale del PD e vice presidente della commissione Urbanistica: “Questo è il risultato della testardaggine della giunta Zaia che non ha voluto arrendersi neppure di fronte all’evidenza della incostituzionalità della norma che sottrae ai Comuni le loro competenze. Una norma che la dice lunga circa l’atteggiamento centralistico e non rispettoso degli enti locali”.
Bruno Pigozzo
Controreplica di Dario Bond e Piergiorgio Cortelazzo, consiglieri PdL-NCD: “Quella del governo è un’ingerenza intollerabile e strumentale. È arrivata l’ora di staccare la spina all’esecutivo Letta”.
Dario Bond
Piergiorgio Cortelazzo
Ancor più dura è stata la reazione del presidente della commissione Urbanistica e consigliere regionale Andrea Bassi (Liga Veneta)
Andrea Bassi
“Una decisione vergognosa e spudoratamente politica, che danneggia i cittadini e soprattutto le imprese del settore, già di per sé in crisi nera.
Un governo dai canini ben appuntiti e con la bocca grondante di sangue che, dopo aver massacrato il bene primario degli italiani, ovvero la casa, con ogni tipo di tassa, ora assesta il colpo di grazia al settore dell’edilizia.
Il cancro che sta distruggendo il Paese non accenna a ritirarsi: un manipolo di politici distanti dalla realtà che vivono appollaiati sui propri scranni romani, unitamente ai burocrati che proteggono il proprio status quo aggrappati al lauto stipendio che puntuale arriva ogni fine mese, a differenza purtroppo dei tanti disoccupati che l’edilizia ha dovuto riscontrare negli ultimi anni.
Sono queste forze che vogliono fermare l’unico strumento che ha fatto sopravvivere l’edilizia della nostra regione.
Si prendono una responsabilità grandissima – ha sottolineato l’esponente del Carroccio l’incertezza e i timori che questa decisione produrrà potrebbero essere letali.
Esorto tutte le categorie, dai costruttori agli artigiani, per arrivare agli ordini professionali alla mobilitazione: né va della loro sopravvivenza. Li invito altresì ad accamparsi davanti alla casa del ministro Zanonato, che tanto si è impegnato per far loro questo ‘regalo’.
“Dal mio punto di vista, considerate anche le ridicole osservazioni anticipate nei giorni scorsi – ha concluso Bassi – la Regione Veneto non deve piegare la testa e non deve arretrare di un millimetro: dobbiamo difendere la legge punto su punto davanti alla Corte Costituzionale, perché sono certo che la stessa non potrà che prendere atto della sua costituzionalità.
Intanto però, lo ricordo a scanso di equivoci, la legge è ancora vigente ed è assolutamente applicabile senza se e senza ma: i titoli edilizi che verranno rilasciati sono validi ed efficaci.
Se poi, in qualche punto, la legge dovesse essere dichiarata incostituzionale, le modifiche conseguenti produrrebbero i propri effetti solo da quel momento in poi”.
Il 27 gennaio si è svolto presso il dipartimento degli Affari regionali, il programmato incontro tra i capi degli uffici legislativi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’Ambiente e il vicepresidente della Regione Veneto, Marino Zorzato, accompagnato dai tecnici regionali.
È stato alla fine emanato il seguente Comunicato Stampa del 27 gennaio 2014.
“Durante il vertice si è trovato un punto di equilibrio fra le esigenze regionali di sviluppo del territorio e le competenze comunali sulla tutela delle proprie zone.
La Regione Veneto si è infatti impegnata ad apportare alcune modifiche alla legge regionale riconoscendo ai Comuni la possibilità, attraverso le procedure della variante semplificata dei piani urbanistici, di apporre limiti al nuovo Piano casa della Regione.
L’impegno sottoscritto esplicita che gli interventi previsti dal Piano casa non troveranno applicazione per quegli edifici oggetto di specifiche norme di tutela urbanistica e territoriale anche in relazione a quegli strumenti che saranno approvati dai Comuni dopo l’entrata in vigore della suddetta legge.
Rimane quindi fermo l’ordinario potere urbanistico dei Comuni interessati dalle disposizioni del nuovo Piano Casa.
L’abrogazione, con la nuova legge regionale, delle norme del precedente Piano casa relative ad un generalizzato potere di blocco da parte dei Comuni viene quindi compensata dalla precisazione che rimangono fermi gli ordinari poteri urbanistici dei Comuni.
La Regione si è impegnata anche a rivedere l’art. 3 comma 3 della Legge regionale dove si prevede la possibilità di realizzare gli interventi di ampliamento a distanza non superiore a 200 metri dal lotto di pertinenza.
Ricapitoliamo i punti dell’accordo raggiunto.
I Comuni possono fissare dei limiti al nuovo Piano Casa
La Regione Veneto si è impegnata ad apportare alcune modifiche alla legge regionale riconoscendo ai Comuni la possibilità, attraverso le procedure della variante semplificata dei piani urbanistici, di apporre limiti al nuovo Piano casa della Regione.
L’impegno sottoscritto esplicita che gli interventi previsti dal Piano Casa non troveranno applicazione per quegli edifici oggetto di specifiche norme di tutela urbanistica e territoriale anche in relazione a quegli strumenti che saranno approvati dai Comuni dopo l’entrata in vigore della suddetta legge: rimane quindi fermo l’ordinario potere urbanistico dei Comuni interessati dalle disposizioni del nuovo Piano Casa.
L’abrogazione, con la nuova legge regionale, delle norme del precedente Piano Casa relative ad un generalizzato potere di blocco da parte dei Comuni è stata quindi compensata dalla precisazione che rimangono fermi gli ordinari poteri urbanistici dei Comuni.
Impegno a modificare anche la norma sugli ampliamenti
La Regione si è impegnata anche a rivedere l’art. 3 comma 3 della Legge regionale dove si prevede la possibilità di realizzare gli interventi di ampliamento a distanza non superiore a 200 metri dal lotto di pertinenza.
Resta l’impugnazione su interventi in aree a rischio idrogeologico e sagoma
Restano invece impugnate dinanzi alla Consulta l’art. 7 e l’art. 10 comma 6 che estende gli interventi edilizi anche alle aree a rischio idrogeologico e l’art. 11 comma 1 e 2 che elimina l’obbligo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di rispettare la sagoma esistente sulle quali si attenderà un pronunciamento della Corte costituzionale.
Con una il lettera del 27 gennaio 2014 inviata alle autorità politico-istituzionali dal Coordinamento nazionale dei Comitati (CIVU) è stato richiesto fra l’altro un depotenziamento delle Regioni in campo urbanistico.
In un articolo d pubblicato il 28 gennaio 2014 sul quotidiano Corriere della Sera – Veneto è stato illustrato l’accordo raggiunto a Roma che riduce il dissenso ma non risolve le ragioni di fondo del conflitto, che richiedono un diverso assetto del rapporto Stato/Regioni/Comuni, con la modifica del titolo quinto della Costituzione.
<<Hanno vinto i sindaci.
Ha vinto la Regione.
E ha vinto pure il governo, abile a placare le inquietudini di democrats e alfaniani, gli alleati- contro.
Insomma, hanno vinto tutti.
Le «parole di nebbia» con cui è intessuta la nota diramata lunedì sera da Palazzo Chigi, al termine dell’incontro convocato a Roma tra i tecnici della Regione e quelli dei ministeri dell’Ambiente, della Cultura, delle Infrastrutture e degli Affari regionali sul Piano Casa ter, lasciano margini d’interpretazione così ampi ai duellanti, da rendere impossibile il tentativo di dirimere la contesa una volta per tutte. Due soltanto sono le certezze.
La prima: il governo tirerà dritto in direzione Corte Costituzionale su due punti, a onor del vero piuttosto marginali rispetto all’impianto complessivo del provvedimento.
Si tratta dell’articolo 11, comma 1 e 2, che elimina l’obbligo di rispettare la sagoma esistente quando si interviene con una ristrutturazione e degli articoli 7 e 10, comma 6, che estendono gli interventi edilizi anche alle aree a rischio idrogeologico. La seconda certezza: la Regione rimetterà mano al contestato articolo 3,comma 3, e cioè la norma che prevede la possibilità di applicare i bonus del Piano fino a 200 metri di distanza dal lotto di partenza.
Previsione, questa, che era all’origine di molte proteste tra i sindaci, in particolare nei Comuni turistici di montagna (su questo, per dire, faceva leva l’oramai celeberrima ricostruzione fotografica del primo cittadino di Asiago Andrea Gios, che mostrava uno chalet all’ombra del Sacrario della Grande Guerra).
Sul punto focale della diatriba che da mesi si trascina tra la Regione e i sindaci, invece, resta in piedi più d’una perplessità.
Il comunicato della Presidenza del Consiglio afferma che «durante il vertice è stato trovato un punto di equilibrio fra le esigenze regionali di sviluppo del territorio e le competenze comunali sulla tutela delle proprie zone».
Da ciò si evince che questo aspetto è stato sostanzialmente «stralciato» e non sarà più impugnato di fronte alla Consulta.
Qual è questo punto di equilibrio?
«La Regione – continua la nota – si è impegnata ad apportare alcune modifiche alla legge riconoscendo ai Comuni la possibilità, attraverso le procedure della variante semplificata dei piani urbanistici, di apporre limiti al nuovo Piano Casa. L’impegno sottoscritto esplicita che gli interventi previsti dal Piano non troveranno applicazione per quegli edifici oggetto di specifiche norme di tutela urbanistica e territoriale anche in relazione a quegli strumenti che saranno approvati dai Comuni dopo l’entrata in vigore della suddetta legge. Rimane quindi fermo l’ordinario potere urbanistico dei Comuni interessati dalle disposizioni del nuovo Piano». Proprio qui, a ben vedere, sembra stare la chiave per comprendere l’esito del fatidico incontro: «Anche in relazione a quegli strumenti che saranno approvati dai Comuni dopo l’entrata in vigore della suddetta legge».
Dott. Arch. Rodolfo Bosi