Su questo stesso sito il 6 maggio 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Il Sindaco Marino e l’Assessore Leonori hanno presentato le linee guida del PRIP da cui la Giunta Capitolina ha deciso di ripartire”, con cui ho fatto il resoconto della conferenza stampa organizzata per illustrare le linee guida (https://www.rodolfobosi.it/il-sindaco-marino-e-lassessore-leonori-hanno-presentato-le-linee-guida-del-prip-da-cui-la-giunta-capitolina-ha-deciso-di-ripartire/#more-6798).
A conclusione di quell’articolo ho dichiarato che “dall’esame della documentazione fornita in cartellina ad ognuno dei partecipanti alla Conferenza Stampa non è possibile trarre un giudizio oggettivo dei contenuti esatti della proposta di PRIP da cui la Giunta Capitolina ha deciso di ripartire” ed ho precisato che “è necessario aspettare la pubblicazione della proposta di PRIP per controllare da un lato le 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali e verificare se vi siano state effettuate tutte le correzioni d’ufficio degli errori materiali e dall’altro lato soprattutto la Norme Tecniche di Attuazione, che da quanto illustrato nelle slides sembrano essere quelle della normativa tecnica di attuazione già fatte conoscere durante il percorso partecipativo che la Commissione Commercio ha voluto avviare senza concluderlo, facendo così di fatto perdere ben 6 mesi di tempo.”
Al momento è stato possibile avere copia tanto della Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 con cui è stata approvata la proposta della deliberazione che ha per oggetto “Approvazione Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari” (PRIP) e che va sottoposta alla approvazione della Assemblea Capitolina, con allegata la “Normativa tecnica di attuazione”, quanto della Decisione della Giunta Capitolina n. 36 del 30 aprile 2014 con cui è stata approvata la proposta della deliberazione che ha per oggetto “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37 del 30 marzo 2009” e che va parimenti sottoposta alla approvazione della Assemblea Capitolina, con allegato il Regolamento comunale in materia di pubblicità e pubbliche affissioni.
Le suddette 2 decisioni sono state prese a conclusione degli argomenti inseriti allo stesso ordine del giorno n. 28, ma sono state assunte distintamente come 59° proposta e come 61° proposta: questa separazione tra i due atti mette in evidenza fin d’ora che il PRIP licenziato non è stato voluto legare alle contestuali modifiche del Regolamento.
Per un opportuno confronto con le linee guida illustrate nel corso della Conferenza Stampa del 6 maggio 2014, l’Assessore Leonori aveva lasciato intendere che le suddette due proposte erano contestuali e comunque legate fra di loro.
Marta Leonori
In questa sede prendo per ora in esame la proposta del PRIP da cui la Giunta Capitolina ha inteso ripartire: alle modifiche del Regolamento dedicherò di qui a breve un successivo apposito articolo.
Da un esame della proposta di deliberazione scaturiscono le seguenti considerazioni.
1 – Nelle premesse della proposta di deliberazione viene fatto un excursus del PRIP che lascia intendere che sia stato sfornato quasi per la 1° volta, dal momento che non viene minimamente fatto sapere che era stato invece già licenziato dalla precedente amministrazione con Decisione n. 3 del 2 febbraio 2011.
Questa voluta lacuna mette a nudo una malcelata volontà di non far vedere che l’atto sfornato è invece soltanto la versione aggiornata dello stesso identico PRIP della Giunta di Alemanno, come dimostro più avanti in termini sia di “metodo” che di “merito”.
Nelle premesse vengono però citati tutta una serie di atti e procedure che sono da attribuire temporalmente al mandato dell’allora Sindaco Alemanno: si parte così dalla <<Conferenza di Servizio indetta con gli enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico riportando parere favorevole nella seduta del 18 novembre 2010>>, citata anche nella proposta di deliberazione licenziata con Decisione della Giunta Capitolina n. 3 del 2 febbraio 2011, per poi ricordare atti prodotti sempre e comunque nel corso del mandato del Sindaco Alemanno.
Viene infatti fatto sapere che il 27 aprile del 2012 è stato depositato <<presso gli Uffici Regionali il Rapporto Preliminare Ambientale, unitamente all’istanza di verifica per l’avvio della procedura>> di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice dell’Ambiente), e che la verifica di assoggettabilità a VAS che si è conclusa il 17 dicembre 2012 <<con determinazione n. A12913 esprimendo, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, provvedimento di esclusione dalla VAS secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria effettuata dall’area VIA e VAS della Regione Lazio>>.
Non vengono però fornite le “risultanze” che si sono tradotte nelle seguenti prescrizioni.
L’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha dettato le seguenti prescrizioni:
<<– Il Piano dovrà essere dotato di un apparato di Norme che ne consentano la sua completa attuazione, anche attraverso il coordinamento con le norme derivanti dal Regolamento già in vigore [la Regione Lazio da un lato si è accorta che “lo schema normativo” del PRIP non può avere nessuna valenza giuridica e ne ha chiesto quindi la sua trasformazione in “Norme” che scattano effettivamente dalla data di entrata in vigore del PRIP, una volta approvato e pubblicato all’Albo Pretorio, ma dall’altro lato non si è accorta che il “coordinamento” con le norme del Regolamento in vigore comporta una loro modifica quanto meno riguardo al minor numero dei tipi di impianto previsti dal PRIP, ndr.];
– Nell’ambito delle suddette Norme deve essere chiaramente inserito l’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincoli paesaggistici [si tratta di un preciso obbligo previsto dalla lettera g) del 1° comma della legge regionale n. 59 del 19 dicembre 1995, nonché dall’art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004, che all’art. 49 prescrive l’ obbligo di acquisire il “nulla osta” da parte della Soprintendenza competente nel caso di installazione di impianti pubblicitari in aree considerate “beni culturali”, ndr.];
– Tenendo conto di quanto previsto dall’art. 153 del D. Lgs. n. 42/2004, le Norme devono prevedere anche nel caso di singole autorizzazioni la possibilità di spostare superfici espositive al di fuori delle aree vincolate, indipendentemente dai procedimenti di approvazione degli strumenti attuativi del Piano[oltre a non essere di competenza della “autorizzazione paesaggistica” lo spostamento di un impianto pubblicitario installato in area vincolata, un tale “spostamento” non dovrebbe essere comunque consentito quanto meno per impianti pubblicitari installati in modo del tutto abusivo e caso mai “autodenunciati” e verrebbe comunque a determinare “diritti acquisiti” che condizionerebbero fortemente le scelte dei Piani di Localizzazione. Una simile possibilità può quindi essere tutt’al più prevista esclusivamente per gli impianti pubblicitari provvisti di titoli autorizzativi ancora vigenti, ma solo nell’ambito di “norme transitorie di salvaguardia” valide fino alla entrata in vigore dei Piani di Localizzazione ed ai relativi bandi di gara per l’assegnazione della gestione degli impianti pubblicitari da essi previsti ed individuati in modo puntuale sul territorio, ndr.]; in tal senso gli indici di affollamento individuati per le aree sottoposte a vincoli paesaggistici sono da intendersi quali valori massimi possibili da verificare in sede di rilascio dell’autorizzazione [in modo altamente confuso si sta ipotizzando uno spostamento di impianti pubblicitari installati in aree vincolate con divieto tassativo di affissione pubblicitaria in strade sempre soggette a vincolo paesaggistico ma senza divieto tassativo di affissione pubblicitaria, che potrebbe quindi essere autorizzata ma entro i valori massimi previsti per tali strade dai rispettivi indici di affollamento previsti dal PRIP, ndr.];
– L’impianto normativo del Piano dovrà contenere precise indicazioni finalizzate a rendere efficace il Piano nella lotta all’installazione di impianti non autorizzati>>.
Le ulteriori prescrizioni proposte sono le seguenti.
<<1. Sia esplicitato che il divieto di apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari previsto dalla L.R. 29/1997 riguardi anche quelli posti lungo il perimetro della aree protette [viene ignorato che lo stesso divieto vale anche per i parchi e le riserve naturali di livello statale, prescritto dalla lettera d) del 3° comma dell’art. 11 della legge n. 394/1991, ai sensi della quale <<il regolamento del parco disciplina in particolare: … d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’Ente parco>>, ndr.];
2. Sia prevista una tutela delle visuali sulle aree protette lungo le strade di avvicinamento alle stesse;
3. Sia prevista ed evidenziata in modo analitico, anche mediante un censimento, la ricollocazione dei pannelli attualmente presenti lungo il perimetro della aree naturali protette gestite dall’Ente Roma Natura e, per la parte ricadente nel comune di Roma, delle aree protette interessate (R.N. Litorale Romano, Tenuta Castelporziano, P.R. Veio, P.R. Appia Antica, P.R. Bracciano Martignano; M.N. Mazzalupetto – Quarto degli Ebrei, M.N. Galeria Antica, M.N. Parco della Cellulosa), previa consultazione con gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali interessate; i pannelli che si prevede di ricollocare non eccedano in numero quelli rimossi [il “censimento” che si richiede è stato già effettuato ai sensi della deliberazione n. 45 del 17 marzo 2008 del Commissario Straordinario Mario Morcone, che nell’attesa della esatta individuazione dei vincoli, disponeva che si deve procedere nell’immediato alle rimozioni, con eventuale ricollocazione, solo su specifiche richieste degli Enti tutori del vincolo. In applicazione di tale delibera sono stati rimossi praticamente tutti gli impianti pubblicitari installati nei parchi di Veio e dell’Appia Antica, mentre per le aree naturali protette gestite da Roma Natura l’allora direttore Stefano Cresta ha fatto effettuare un censimento dal personale guardiaparco che ha portato ad accertare l’installazione illecita di ben 492 impianti installati anche dentro le riserve naturali, di cui con ho chiesto ripetutamente al Comune di Roma l’immediata rimozione, a tutt’oggi non avvenuta, ndr.];
4. Nelle linee guida sulla realizzazione degli impianti pubblicitari, siano incluse prescrizioni finalizzate ad evitare l’inquinamento luminoso, in coerenza con la L.R. 23/2000 e regolamento regionale n. 08/2005 sulla prevenzione dell’inquinamento;
5. Siano rispettate le prescrizioni conferite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma in sede di conferenza di servizi del 27/10/2010;
6. In riferimento alle Aree Naturali Protette proposte per l’istituzione o l’ampliamento nel PTPG, con particolare riferimento alla AP30 – Appia Antica (ampliamento) e alla AP35 – Valle del Fiume Tevere e alle strade o tratti di strada classificati nel PTPG come “rete di interesse paesaggistico”, siano adottati gli stessi criteri utilizzati per le Aree Naturali Protette già istituite, ovvero siano classificate nelle zone A di Piano;
7. Sia preventivamente acquisito il parere dell’autorità competente, vincolante per l’adozione di piani riguardanti beni vincolati>>.
In termini di “metodo” le suddette prescrizioni hanno determinato, sempre nel corso del mandato del Sindaco Alemanno la trasformazione da parte della S.p.A. “Aequa Roma” dello “Schema normativo” del PRIP originario in “Normativa tecnica di attuazione”, come attesta la copertina di quest’ultima.
La redazione della “normativa tecnica di attuazione” era sicuramente avvenuta prima del percorso partecipativo che il Presidente della IX Commissione Commercio Orlando Corsetti ha voluto avviare il 22 ottobre del 2013: ne ha dato conferma quel giorno stesso l’Avv. Gianluca Giattino nel corso della sua illustrazione del PRIP così come nel frattempo già aggiornato anche per quanto riguarda le 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali, dove sono stati corretti gli errori materiali da me unicamente rilevati, che hanno portato ad abbassare la superficie espositiva complessiva da mq. 162.500 a mq. 138.000 (diminuzione del 16,30%).
Gianluca Giattino
Ma nelle premesse della proposta di deliberazione sul PRIP viene fatto sapere che <<con nota prot. n. 13003 del 19 novembre 2013, la Società Aequa Roma ha formalmente depositato presso la U.O. Regolazione Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità la nuova redazione del Piano Regolatore degli impianti, adeguato alle intervenute prescrizioni della Regione Lazio>>.
2 – Nelle premesse vengono citati a proseguire gli atti prodotti invece nel corso dell’attuale mandato del Sindaco Marino.
Viene così riferito che <<nella seduta del 22 ottobre 2013 la Commissione Capitolina Commercio ha deciso l’attivazione del percorso di partecipazione pubblica al PRIP, fissando un termine di quaranta giorni per raccogliere osservazioni e idee dei cittadini sulla proposta di Piano Regolatore degli impianti pubblicitari>>, ma non vengono fatti sapere gli esiti di quel percorso: sempre per un opportuno confronto con le linee guida illustrate nel corso della Conferenza Stampa del 6 maggio 2014, l’Assessore Leonori aveva detto e lasciato scritto che sono state <<recepite le indicazioni della Commissione Commercio in seguito al percorso partecipativo di 6 mesi>>.
La suddetta affermazione non risponde affatto al vero, dal momento che quel percorso partecipativo, oltre ad essere durato inutilmente 6 mesi, non si è mai chiuso con delle vere e proprie “indicazioni” della Commissione Commercio dal momento che è stata scavalcata dalla Nota prot. n. RQ7601 del 15 aprile 2014 con cui il Presidente Orlando Corsetti ha ritenuto di fornire all’Assessore Leonori delle <<informazioni sul percorso seguito dalla Commissione per pervenire alla stesura del Piano, partendo dal documento elaborato nella passata consiliatura>>, fermo quindi allo “schema normativo” e non alla “normativa tecnica di attuazione” che è stata fatta conoscere solo il 25 febbraio del 2014.
Nelle premesse viene però fatto sapere che, a totale insaputa non solo nostra ma anche della stessa Commissione Commercio, nei giorni 20, 21, 27 e 28 gennaio 2014 <<presso il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione Lavoro [leggasi Assessorato, ndr.], si è proceduto alla valutazione congiunta tra Aequa Roma e Roma Capitale delle osservazioni pervenute nell’ambito del percorso di partecipazione pubblica al PRIP>>, con la precisazione che, <<anche in esito alla procedura di partecipazione pubblica al PRIP, la Società Aequa Roma ha trasmesso, con nota prot. n. 21896 del 19 febbraio 2014, la versione aggiornata della Relazione, delle Norme Tecniche di attuazione del PRIP e le Tavole di piano>>.
Faccio presente che, come risulta dalla Nota prot. RQ7843 del 7 febbraio 2014, alle 4 riunioni che si sono tenute alla fine del mese di gennaio del 2014 hanno partecipato il Dipartimento (non si sa se con l’Assessore Leonori in persona o il suo collaboratore Leslie Francesco Capone), il dott. Francesco Paciello e l’Avv. Gianluca Giattino e la Dott.ssa Valentina Bartolini per conto di “Aequa Roma”, confermando tale attività e dandone poi atto nel verbale redatto e trasmesso il 7 febbraio 2014.
Metto in evidenza che le “osservazioni pervenute nell’ambito del percorso di partecipazione pubblica al PRIP” che sono state valutate alla fine del mese di gennaio del 2014 debbono essere per forza le stesse 18 che sono pervenute entro il 17 dicembre 2013, e non anche gli Emendamenti al PRIP dell’AIPE che sono stati presentati ed accettati il successivo 6 marzo 2014 e la Nota della SCI del 14 marzo 2014 pur essa accettata.
Ne deriva che a conclusione di quella valutazione congiunta (di cui stupisce la inutile durata di 4 giorni, visti gli esiti negativi prodotti) sono state bocciate quasi tutte le osservazioni pervenute ed in particolare le parti più importanti ed irrinunciabili della proposta unitaria di modifiche ed integrazioni al PRIP presentata il 27 novembre 2013 da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, come dimostrerò più avanti nel “merito”.
Per una opportuna quanto significativa constatazione, metto in ancor maggiore evidenza che è stata invece successivamente recepita la proposta presentata con la nota della SCI del 14.3.2014 di abolire il formato massimo degli impianti da mt. 4 x 3, di cui parlerò più avanti nel “merito”, che è stata fatta propria con la sua nota del successivo 15 aprile 2014 dall’On. Orlando Corsetti senza la preventiva approvazione della Commissione da lui presieduta e che è stata recepita impropriamente come “indicazione” della Commissione Commercio.
La suddetta amara costatazione attesta comunque il poco, per non dire nullo coordinamento che c’è stato tra Assessorato e Commissione Commercio, se si considera che le 18 osservazioni pervenute sono state esaminate dall’Assessorato prima ancora ed in assenza ad ogni modo della Commissione Commercio, a cui come già detto le controdeduzioni sono state trasmesse solo il 12 febbraio del 2014, facendo per di più conoscere il testo della “normativa tecnica di attuazione” del PRIP del PRIP solo il successivo 25 febbraio 2014, come confermato dall’On. Orlando Corsetti nella sua Nota prot. n. RQ7601 del 15 aprile 2014.
Ma nelle premesse della proposta di deliberazione sul PRIP viene riportato, come già detto, che <<anche in esito alla procedura di partecipazione pubblica al PRIP, la Società Aequa Roma ha trasmesso, con nota prot. n. 21896 del 19 febbraio 2014, la versione aggiornata della Relazione, delle Norme Tecniche di attuazione del PRIP e le Tavole di piano>>.
Metto in grande risalto che tutta la prima parte della seduta della Commissione Commercio che si è tenuta il 6 marzo 2014 è stata riservata alla illustrazione della “normativa tecnica di attuazione” che è stata fatta dal dott. Francesco Paciello e che ha quindi riguardato necessariamente la “versione aggiornata della Relazione, delle Norme Tecniche di attuazione del PRIP”, che non sono però quelle allegate alla proposta di deliberazione, di cui dirò più avanti nel “merito” specifico.
Francesco Paciello
Ne deriva che la “cronistoria” della redazione del PRIP è quanto meno incompleta e non del tutto rispondente al vero, considerato che alcune delle ultime modifiche apportate alla “normativa tecnica di attuazione”, annunciate nelle linee guida illustrate nel corso della Conferenza Stampa del 6 maggio 2014, debbono essere avvenute all’ultimo minuto, comunque dopo il 19 febbraio 2014, se non dopo il 15 aprile 2014.
La suddetta costatazione attesta non solo la poca trasparenza che c’è stata finora, ma anche e soprattutto la più totale incertezza che hanno avuto fino all’ultimo momento l’Assessore Leonori, il Sindaco e la stessa Giunta Capitolina e la conseguente mancanza di un chiaro indirizzo politico.
Basti dire al riguardo che da un lato il 30 ottobre 2013 l’Assessore Leonori aveva dichiarato riguardo al presunto mancato coordinamento con l’On. Orlando Corsetti che <<noi abbiamo concordato un percorso che porteremo sicuramente a termine entro i tempi stabiliti>> (Il Messaggero del 31 ottobre 2013), mentre dall’altro lato il 18 marzo 2014 (5 mesi dopo circa) in un incontro che ha concesso a VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori (ma per intercessione del cons. Athos De Luca) mi ha dimostrato di non avere ancora per niente le idee chiare perché – dopo che le ho fatto notare che davanti a sé aveva solo la “normativa tecnica di attuazione” presumibilmente non ancora nelle versione definitiva licenziata dalla Giunta Capitolina il 30 aprile 2014 – mi ha risposto che avrebbe preso comunque il meglio da tutta la documentazione fin lì acquista.
A giudicare dalle “scelte” che ha poi fatto debbo amaramente concludere che la proposta unitaria di modifiche ed integrazioni del PRIP originario di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori non è stata da lei ritenuta “il meglio”, che è stato alla fine invece ravvisato esclusivamente nelle versione aggiornata del PRIP fatta da “Aequa Roma” assieme al Dott. Francesco Paciello.
3 – Le premesse della proposta di deliberazione sul PRIP si concludono con la seguente affermazione: <<Ritenuto di stabilire che, a seguito dell’approvazione del seguente documento, entrano in vigore con efficacia immediata le disposizioni di cui all’art. 7 e 14 delle Norme tecniche di Attuazione a valere come cd. “misure di salvaguardia” nelle more dell’adozione dei Piani di Localizzazione>>.
Il citato art. 7 è dedicato alle “Aree naturali protette”, mentre l’art. 14 riguarda la “zona A”: in entrambe è stato prescritto il divieto di installazione di impianti pubblicitari, che non vige però come “misura di salvaguardia” o “norma transitoria” che dir si voglia dalla entrata in vigore del PRIP, dal momento che tale divieto c’è tuttora anche senza PRIP ed anche nelle zone A, dal momento che riguardano aree soggette sempre ad un vincolo con divieto tassativo di affissione pubblicitaria.
Debbo chiarire una volta per tutte che da un lato i divieti di affissione pubblicitaria imposti da norme sovraordinate (quali sono quelle impartite da PTP e PTPR o a tutela delle aree naturali protette) valgono da quando sono stati emanati e non perché “recepiti” solo ora dal PRIP (peraltro perché obbligatori), mentre dall’altro per farli rispettare e soprattutto applicare non basta di certo averli riconosciuti in quanto tali: per un opportuno confronto a quest’ultimo riguardo metto in evidenza la marea di segnalazioni che sono stato costretto a fare da 4 anni a questa parte di impianti pubblicitari installati proprio in violazione dei divieti vigenti di affissione, senza che peraltro la maggior parte di essi sia stata fin qui rimossa.
Per un ancora più opportuno confronto, appare fin troppo evidente che per far rispettare i suddetti divieti anche e soprattutto con il PRIP approvato occorre stabilire delle “misure di salvaguardia” che disciplino le forme ed i modi con cui rimuovere dalla data di entrata in vigore del PRIP in poi tutti gli impianti pubblicitari che risultino installati nelle zone A: è quanto contenuto nella proposta unitaria di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, che non è stata voluta accogliere, permettendo in tal modo da un lato che il PRIP rimanga sostanzialmente uno strumento giuridicamente vuoto senza comunque nessuna immediata incidenza sul territorio e dall’altro lato che gli impianti anche del riordino installati in zona A rimangano impunemente in piedi per chissà quanto tempo ancora.
Come già fatto presente in termini di “metodo” riguardo alla distinzione tra PRIP e Regolamento e quindi al mancato nesso diretto tra l’uno e l’altro, vengono anche qui separate per di più le “misure di salvaguardia” che così come individuate esclusivamente nella delibera di approvazione del PRIP non saranno mai collegate direttamente alla “normativa tecnica di attuazione” che rimane in tal modo (al pari dello “schema normativo” del PRIP originario) uno strumento che giuridicamente non fa scattare un bel niente sul territorio.
Restando in termini di “metodo” va per di più messo in evidenza che la “normativa tecnica di attuazione”, come precisato in capo alle controdeduzioni alle osservazioni presentate entro il 17.12.2013 (sopra ricordate), non ha nemmeno nessuna “norma transitoria”, dal momento che <<il passaggio al progettato modello di sviluppo è demandato ad un autonomo strumento che dovrà tener conto delle Norme transitorie previste dall’art. 34 del Regolamento Pubblicità>>.
Nel corso della seduta della Commissione Commercio del 6 marzo 2014 lo stesso Dott. Francesco Paciello, che assieme ad “Aequa Roma” ha redatto il testo suddetto, ha spiegato che – in assenza di un preciso indirizzo politico che l’Assessore Leonori non gli ha evidentemente mai dato – si è dovuto tenere in tal caso su un piano di neutralità, con il richiamo per l’appunto all’unico riferimento normativo vigente dell’art. 34 del vigente Regolamento, che riguarda però solo i “diritti” degli impianti pubblicitari facenti parte della procedura di riordino, che rimarranno così sul territorio in zona A quanto meno fino alla fine di quest’anno.
Sotto questo aspetto mi sento di riportare una considerazione che mi è stata riferita e che condivido: <<QUESTO PRIP NON REGOLA: REGALA !>>
Una conferma, sempre in termini di “metodo”, caso mai ce ne fosse bisogno, viene dalla spiegazione che il dott. Francesco Paciello ha dovuto dare riguardo alla cancellazione del testo del paragrafo 5.6 dello “schema normativo” che testualmente recitava riguardo alla “Efficacia dei Piani di Localizzazione”: <<all’atto dell’approvazione del piano di localizzazione sono contestualmente fissate le modalità di cessazione dell’efficacia di tutte le autorizzazioni relative agli impianti ricadenti nell’area in oggetto >>.
Si tratta dell’oggettivo riconoscimento della decadenza di tutte le concessioni/autorizzazioni degli impianti pubblicitari del riordino, di cui stabilire forme e modi di attuazione contestualmente alla approvazione dei Piani di Localizzazione: come ammesso dal Dott. Francesco Paciello, trattandosi di un preciso indirizzo politico impartito dalla Giunta Capitolina di Alemanno, il testo è stato dovuto sostituire per giunta in modo peggiorativo, di cui dirò più avanti.
Sotto questo aspetto mi sento pienamente legittimato a dire che il PRIP di Marino ha peggiorato addirittura quello di Alemanno !
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Passiamo ora ad esaminare i contenuti del PRIP da cui la Giunta Capitolina ha inteso ripartire, nella sua forma al momento conosciuta che è la “normativa tecnica di attuazione” e che come già anticipato è la stessa che è stata fatta conoscere nel corso per percorso partecipato ed illustrata dal Dott. Francesco Paciello nella seduta del 6 marzo 2014.
Per la conoscenza dei suoi contenuti rimando quindi all’articolo pubblicato su questo stesso sito l’8 marzo 2014 (https://www.rodolfobosi.it/nuovo-recidivo-rimando-dellesame-della-proposta-unitaria-di-modifiche-ed-integrazioni-al-prip-presentata-da-vas-e-basta-cartelloni-francesco-fiori/).
In termini di “metodo” si tratta della trasformazione dello “schema normativo” in “normativa tecnica di attuazione”.
Ne è una riprova la costatazione che la quasi totalità dell’articolato è rimasta del tutto invariata, come si può ben vedere dal confronto dei rispettivi indici.
Le uniche tre differenze riguardano il paragrafo 1.1 dello “schema normativo”(relativo ai “Riferimenti legislativi, regolamentari, deliberativi e documentali”) che è stato soppresso e l’art. 7 della “normativa tecnica di attuazione” che è dedicato alle “Aree naturali protette” e che è stato inserito tra il paragrafo 1.6 (dedicato agli “Edifici di interesse storico-architettonico”) ed il paragrafo 1.7 dello “schema normativo” (dedicato alle “Aree a verde pubblico”).
La terza ed ultima differenza riguarda l’aggiunta nella “normativa tecnica di attuazione” del Titolo VIII (“Norme transitorie”) e dell’art. 36 che è dedicato alla “Efficacia del Piano e rapporti con il Regolamento comunale”.
Ne è una ancor più oggettiva dimostrazione il Confronto tra schema normativo e normativa tecnica di attuazione del PRIP, che è stato espressamente richiesto dal Presidente della IX Commissione Commercio e che è stato redatto ed illustrato dal Dott. Francesco Paciello il 6 marzo 2014.
In termini di “merito” anche i contenuti della maggior parte degli articoli, così come “aggiornati”, sono da attribuire direttamente alla Giunta di Alemanno, perché ne sono state recepite le controdeduzioni ai “pareri” espressi dagli allora 19 Municipi , approvate il 22 giugno del 2011, o risalgono comunque alla precedente consigliatura.
Ne dò una dimostrazione riportando di seguito il passo del mio articolo dell’8 marzo in cui ho riportato i contenuti degli articoli modificati nel testo varato rispetto a quello dello schema normativo, spiegandone in corrispondenza la genesi.
Paragrafo 1.1 dello schema normativo (Disposizioni generali) – È stato cancellato per evitare di doverlo continuamente aggiornare con gli eventuali ulteriori atti che venissero approvati in futuro.
Art. 1 del testo riformulato (Ambito di applicazione) – Il 6 marzo 2014 il Dott. Francesco Paciello ha spiegato che si tratta di un’altra modifica sostanziale con riferimenti più espressi tanto al “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, emanato con il D.Lgs. n. 42/2004, quanto alla legge regionale n. 24/1998 sui piani paesistici.
Art. 2 del testo riformulato (Elaborati costitutivi) – Si tratta di un accoglimento quasi totale dell’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione proposte da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori.
Ma il testo licenziato è esattamente lo stesso approvato il 22 giugno 2011 dalla Giunta di Alemanno in sede di Controdeduzioni ai pareri sul PRIP espressi dai Municipi, in accoglimento peraltro delle osservazioni che a nome di VAS avevo presentato io e che erano stata fatte integralmente proprie dall’allora Consiglio del II Municipio.
Art. 7 del testo riformulato (Aree naturali protette) – Il 6 marzo 2014 il Dott. Francesco Paciello ha spiegato che recependo le osservazioni presentate dal sottoscritto nel 2011 a nome di VAS sono stati corretti d’ufficio gli errori materiali unicamente da me rilevati, che hanno portato ad una riduzione del dimensionamento complessivo del piano dai 162.5000 mq. del PRIP originario ai 138.000 mq. del PRIP aggiornato: ha anche precisato che questa operazione ha provocato anche una riduzione a cascata dei luoghi in cui è possibile installare gli impianti pubblicitari.
Art. 19 del testo riformulato (Individuazione degli ambiti territoriali) – Per il Dott. Paciello si tratta di un’altra modifica sostanziale, perché – a seguito della riduzione dei Municipi da 19 a 15 – si è provveduto a ridefinire gli ambiti territoriali che dai 9 del PRIP originario sono scesi ora ai 7 del PRIP aggiornato.
Art. 23 del testo riformulato (Disciplina degli impianti di servizio) – Il 6 marzo 2014 il Dott. Paciello ha spiegato che si tratta di una modifica anche qui sostanziale, che è stata prescritta dalla Regione Lazio in sede di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo cui <<i predetti studi progettuali di dettaglio devono avere i contenuti e il valore di piano di localizzazione ai sensi delle presenti norme>>.
La spiegazione data dal Dott. Paciello non risponde al vero, dal momento che il testo licenziato dell’ultimo comma è esattamente lo stesso approvato il 22 giugno 2011 dalla Giunta di Alemanno in sede di Controdeduzioni ai parerei espressi dai Municipi, in accoglimento peraltro delle osservazioni che a nome di VAS avevo presentato io e che erano stata fatte integralmente proprie dall’allora Consiglio del II Municipio.
Art. 28 del testo riformulato (Modalità di attuazione del piano) – Il 6 marzo 2014 il Dott. Paciello ha spiegato che si tratta del seguente testo: <<L’istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni ed il rilascio del relativo titolo autorizzativo, è subordinata all’approvazione dei relativi piani di localizzazione>>.
Art. 32 del testo riformulato (Approvazione dei piani di localizzazione) – Faccio presente che il testo del 1° comma così come licenziato è praticamente lo stesso approvato il 22 giugno 2011 dalla Giunta di Alemanno in sede di Controdeduzioni ai parerei espressi dai Municipi, in accoglimento peraltro parziale delle osservazioni che a nome di VAS avevo presentato io e che erano stata fatte integralmente proprie dall’allora Consiglio del II Municipio .
Il 6 marzo 2014 il Dott. Paciello ha spiegato che nel testo dello “schema normativo” del PRIP originario era stato previsto all’ultimo comma che l’approvazione avvenisse, oltre che per opera della Giunta, anche da parte degli Uffici ma solo per <<piani di localizzazione relativi a singoli spazi pubblici o a singoli tratti stradali o di dimensione inferiore a 10 ettari>>: questa previsione è stata cancellata nel testo riformulato del PRIP aggiornato a seguito di valutazioni tecniche.
Art. 34 del testo riformulato (Disposizioni generali) – Il 6 marzo 2014 il Dott. Paciello ha spiegato che il penultimo comma consiste in un’altra modifica anche qui sostanziale, che è stata prescritta dalla Regione Lazio in sede di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo cui <<gli impianti pubblicitari illuminati o luminosi devono essere progettati nel rispetto delle disposizioni della L.R. 23/2000 ed del relativo regolamento regionale n. 08/2005 sulla prevenzione dell’inquinamento luminoso>>.
In effetti con la Determinazione n.A12913 del 17 dicembre2012 al punto 4 del dispositivo è stato stabilito, come già anticipato, che <<nelle Linee Guida sulla realizzazione degli impianti pubblicitari, siano incluse prescrizioni finalizzate ad evitare l’inquinamento luminoso, in coerenza con la L.R. 23/2000 e regolamento regionale n. 8/2005 sulla prevenzione dell’inquinamento>>.
Art. 36 del testo riformulato (Efficacia del piano e rapporti con il territorio comunale) – Il 6 marzo 2014 il Dott. Francesco Paciello ha spiegato che le norme transitorie sono un ponte di passaggio amministrativo tra PRIP ed autorizzazioni future secondo i Piani di Localizzazione.
Ha sottolineato a tal riguardo che l’Ufficio è stato costretto a porsi nella massima neutralità perché non gli è stato dato finora nessun indirizzo politico preciso: l’Ufficio si è dovuto attenere alla normativa vigente in materia che è data dal Regolamento in generale e dall’art. 34 in particolare, che è dedicato proprio alle “Norme transitorie” ma solo per dettare disposizioni relative agli impianti pubblicitari facenti parte del “riordino”.
Questo lascia chiaramente intendere che l’Assessore Leonori e la Giunta Capitolina fino alla fine del mese di febbraio del 2014 dovevano ancora decidere quale preciso indirizzo politico dare al PRIP in generale ed in particolare alle sue “misure di salvaguardia” o “norme transitorie”.
Se si considera che il testo licenziato dell’art. 36 è rimasto poi lo stesso, si scopre che tanto l’Assessore Leonori quanto la Giunta Capitolina hanno alla fine deciso di darsi come indirizzo politico quello di “non decidere” e di rimettersi del tutto acriticamente quanto meno al lavoro prodotto d’Ufficio dal Dott. Francesco Paciello assieme ad “Aequa Roma”.
Metto in evidenza per di più quanto già fatto presente, vale a dire che il riformulato art. 36 (“Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale“) è del tutto diverso dal testo del paragrafo 5.6 dello “schema normativo“ che disponeva che <<all’atto dell’approvazione del piano di localizzazione tutte le autorizzazioni rilasciate per gli impianti ricadenti nell’area oggetto del piano sono revocate>>, perché ora è stato sostituito dal seguente testo, completamente nuovo: <<A seguito dell’entrata in vigore del presente piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, tutte le norme del Regolamento Comunale (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009), incompatibili con la disciplina del presente piano sono abrogate>>.
Faccio presente a tal ultimo riguardo che con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha approvato anche la proposta di modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale, che invece sia il Dott. Francesco Paciello che “Aequa Roma” non hanno pensato di redigere e che quindi in termini di “metodo” (oltre che di “merito”) stride fortemente ed appare del tutto contraddittoria ed addirittura illecita, perché il PRIP è uno strumento comunque subordinato al Regolamento che infatti ne detta i criteri di redazione e non può quindi essere gerarchicamente posto al di sopra di esso fino al punto di dettare lui una “normativa tecnica di attuazione” che arriva ad abrogare tutte le norme del Regolamento “incompatibili con la disciplina“ del PRIP.
Per un opportuno confronto faccio presente al riguardo che la proposta di deliberazione del PRIP approvata dalla Giunta di Alemanno con Decisione n. 3 del 2 febbraio 2011 conteneva la seguente disposizione: <<Le disposizioni contenute nella presente deliberazione sostituiscono quelle eventualmente difformi o in contrasto di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009 “Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e delle affissioni”>>.
Appare più che evidente che nell’aggiornamento d’ufficio dello “schema normativo” in “normativa tecnica di attuazione” il Dott. Francesco Paciello ed “Aequa Roma” hanno fatto diventare la suddetta disposizione il testo dell’art. 36.
La suddetta circostanza dimostra in modo impietoso che il PRIP così come fatto licenziare dall’Assessore Leonori non è affatto “farina del suo sacco”, tranne che per l’abolizione decisa all’ultimo minuto del formato degli impianti sia di mt. 1,00 x 1,40 che di mt. 4 x 3.
Per la precisione le modifiche apportate dall’Assessore Leonori sono state le seguenti.
Art. 6 – Eliminato il formato 100 x 140 della palina con orologio.
Art. 16 – Eliminati i formati da 100 x 140 e da 200 x 250 x 150 dei cartelli SPQR.
Eliminato il formato 100 x 140 della palina con orologio
Eliminato il formato 100 x 140 del cartello
Eliminato il formato 100 x 140 delle tabelle
Art. 30 – Eliminato il formato 100 x 140 della palina con orologio
Art. 35 – Eliminati i formati da 100 x 140 e da 200 x 250 x 150 dei cartelli SPQR.
Eliminato il Poster SPQR 1D da 400 x 300
Eliminato il formato 100 x 140 della palina con orologio
Eliminato il formato 100 x 140 del cassonetto, plancia e vetrina
Eliminato il formato 400 x 300 del Poster 3D
Eliminato il formato 100 x 140 delle tabelle.
Per quanto riguarda l’abolizione totale degli impianti di formato 4 x 3, sostituti da impianti di mt. 3 x 2, non posso non far presente che a parità di superficie espositiva complessiva di 138.000 mq., comunque da raggiungere, la riduzione comporterà il raddoppio sul territorio del numero degli impianti (perché i 12 mq. di un impianto di mt. 4 x 3 equivalgono a 2 impianti di 6 mq. di mt. 3 x 2), quando sarebbe stato sufficiente rispettare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981 che individua una zona urbana del territorio comunale (sotto riportata) entro cui è vietata l’installazione di impianti pubblicitari di superficie superiore ai mq. 6.
In tutta la “normativa tecnica di attuazione” così come sfornata non c’è traccia non solo di specifiche “misure di salvaguardia”, ma soprattutto dei progetti speciali e di arredo urbano (es. bike sharing, impianti di segnaletica turistica, impianti innovativi) nonché dei bandi di gara sbandierati dall’Assessore Leonori nelle linee guida illustrate nel corso della Conferenza Stampa del 6 maggio 2014.
Per dirla alla Totò riguardo alla “normativa tecnica di attuazione” del PRIP così come licenziata, si tratta di “quisquilie e pinzellacchere” che non giustificano nella maniera più assoluta i 6 mesi di tempo che sono stati persi inutilmente per ottenere il ridicolo risultato finale di avere lo stesso PRIP della Giunta di Alemanno soltanto riveduto e corretto che non serve a niente e che legittima ampiamente il classico proverbio secondo cui alla fine “la montagna ha partorito un topolino”.
Ad un confronto con il Testo coordinato dello schema normativo del PRIP trasformato in Norme Tecniche di Attuazione, così come proposto da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori del tutto inutilmente nell’ambito del percorso di partecipazione voluto dal Presidente della IX Commissione Commercio, emerge che sono a maggior ragione ““quisquilie e pinzellacchere” gli emendamenti accolti, perché sono tutti di tipo esclusivamente formale e non sostanziale.
Con il senno del poi non mi appare più casuale che sui contenuti della proposta di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, benché consegnata fin dal mese di luglio del 2013, non si siano mai voluti esprimere né l’Assessore Leonori né il suo diretto collaboratore Leslie Francesco Capone a cui alla metà del mese di gennaio sono stati consegnati (anche qui del tutto inutilmente) gli 8 Punti irrinuncialbili della proposta di modifiche ed integrazioni al PRIP.
Già ai primi del mese di gennaio 2014 al sottoscritto è stato detto per telefono che il “nostro” PRIP è troppo “perfetto” ed è stata anticipata l’intenzione, poi pienamente attuata, di licenziare il PRIP così come aggiornato nel frattempo da “Aequa Roma” e dal Dott. Francesco Paciello, precisando anche la volontà a quel momento di indire una apposita Conferenza dei Servizi riguardo agli aggiornamenti apportati: in considerazione evidentemente del fatto che non è stato cambiato gran che, è stata alla fine considerata per buona ancora la Conferenza di Servizi che si è conclusa con il parere favorevole espresso nella seduta del 18 novembre 2010 e che “Aequa Roma” ha allegato al PRIP aggiornato.
L’amara conclusione di questa lunga disamina è che assistiamo per ora ad un rapporto di perfetta continuità con il passato dal momento che non c’è stata affatto quella oggettiva inversione di tendenza tanto sperata e che ci ritroviamo sostanzialmente – almeno per quanto riguarda la “normativa tecnica di attuazione” – quasi allo stesso punto di partenza di 3 anni fa, quando la Giunta di Alemanno ha licenziato la proposta originaria del PRIP.
Ad attenuare solo parzialmente l’amaro in bocca c’è la riduzione della superficie espositiva complessiva da 162.500 mq. a 138.000 mq. (comunque tutta da verificare nelle 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali al momento non ancora pubblicate) e la proposta di modifiche al Regolamento di cui mi riservo una uguale disamina, anticipando fin d’ora che i suoi molti aspetti positivi in termini di “merito” oggettivo” lasciano però ugualmente pesanti interrogativi in termini di “metodo” su evidenti lacune e contraddizioni e soprattutto sulla loro effettiva approvazione contestualmente alla approvazione ed alla entrata in vigore del PRIP.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi