Con Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha approvato la proposta della deliberazione che ha per oggetto “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37 del 30 marzo 2009” e che va sottoposta alla approvazione della Assemblea Capitolina, con allegato il Regolamento comunale in materia di pubblicità e pubbliche affissioni.
Prendiamone in esame i contenuti dapprima in termini di “metodo”, considerando che lo stesso giorno la Giunta Capitolina ha deciso di licenziare separatamente anche la proposta della deliberazione che ha per oggetto “Approvazione Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari” (PRIP), di cui ho fatto le mie valutazioni nell’articolo pubblicato ieri su questo stesso sito (https://www.rodolfobosi.it/la-giunta-capitolina-ha-licenziato-soltanto-la-versione-aggiornata-dello-stesso-identico-prip-della-giunta-di-alemanno/#more-7164).
Va subito rimarcato che, a differenza della “normativa tecnica di attuazione” del PRIP, che come si è dimostrato ieri costituisce una eredità della Giunta di Alemanno, la suddetta proposta è frutto dell’Assessore Leonori e della Giunta di Marino.
Va però rilevato che, benché nel corso della Conferenza Stampa tenuta il 6 maggio 2014 l’Assessore abbia illustrato le linee guida del PRIP, lasciando intendere che le suddette due proposte erano contestuali e comunque legate fra di loro, dalle premesse stesse della proposta di deliberazione non c’è nessun accenno diretto al PRIP in quanto tale ed in termini comunque di incidenza effettiva su di esso: si dice solo genericamente che le modifiche proposte sono <<finalizzate a dare concreta applicazione ai principi di trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa>>.
Anziché al PRIP nelle premesse si fa invece riferimento alla fase finale della pianificazione e specificatamente ai bandi di gara, perché si afferma testualmente che <<in considerazione anche delle normative statale e sovranazionale nel frattempo intervenute, le quali obbligano ad una pianificazione da attuarsi a mezzo di procedure di evidenza pubblica, la riconosciuta autorizzazione all’insistenza sul territorio a partire dall’anno 2009 di tutti gli impianti alla procedura non possa essere più protratta oltre il 31 dicembre 2014, se non per il tempo necessario ad adottare gli atti gestionali conseguenti all’approvazione degli strumenti di pianificazione previsti per legge>>.
La “riconosciuta autorizzazione all’insistenza sul territorio a partire dall’anno 2009” fa riferimento anzitutto alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 2 luglio 2004 con cui è stato deciso fra l’altro che <<in considerazione dei diversi tempi di attuazione della varie procedure e per garantire equità di trattamento, per tutte le concessioni il primo quinquennio, rinnovabile, avrà termine il 31 dicembre 2009, mentre per le autorizzazioni il primo triennio, rinnovabile, avrà termine il 31 dicembre 2007>>, per cui c’è da chiedersi cosa sia successo dopo dal 1 gennaio 2010.
Sotto quest’ultimo aspetto non appare del tutto esatto il voler “partire dall’anno 2009”, dal momento che si sarebbe dovuto dire più esattamente “a partire dal 1 gennaio 2010”.
La suddetta deliberazione è stata poi recepita al 9° comma dell’art. 34 del vigente Regolamento di pubblicità che testualmente recita: <<Le concessioni e le autorizzazioni rinnovate, rispettivamente per cinque e per tre anni, all’esito del procedimento di riordino di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 289/1994 e n. 254/1995, in conformità all’art. 14 della deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/1997, possono essere rinnovate per ulteriori periodi, ciascuno non superiore, rispettivamente, a cinque e tre anni>>.
Senza precisare quali e quanti impianti del riordino abbiano avuto il rinnovo delle rispettive autorizzazioni per altri 5 anni, nelle premesse si fa capire chiaramente l’intenzione di voler considerare scaduti tutti i titoli autorizzativi degli impianti alla data del prossimo 31 dicembre 2014,senza più nessuna possibilità di rinnovo.
La scadenza improrogabile del 31 dicembre 2014 è stata da me “scoperta” fin dal 2010 quando l’ho fatta chiaramente presente nella Nota VAS prot. n. 40 dell’11 settembre 2010, ma è diventata un dato acclarato solo dall’insediamento del Sindaco Marino, comunque riconosciuto per ora solo dalla attuale maggioranza di governo.
Nell’ambito delle linee guida illustrate nel corso della Conferenza Stampa del 6 maggio 2014 l’Assessore Leonori ha ribadito quanto più volte dichiarato riguardo alla scadenza di tutte le autorizzazioni alla data del 31 dicembre 2014 ed alla volontà di entrare a regime dal 1 gennaio del 2015, dando per scontato che a quella data saranno stati approvati sia il PRIP che i Piani di Localizzazione ed espletati i massimo 10 bandi gara <<per assegnare le concessioni suddivise per lotti e la responsabilità di controllare il territorio>>, come scritto in una delle pagine della cartellina consegnata ai giornalisti.
Quel giorno l’Assessore Leonori si è dimostrata sicura di riuscire ad entrare a regime dal 1 gennaio dell’anno prossimo: questa stessa sicurezza non traspare dalle premesse della proposta di deliberazione in esame, perché il PRIP e con lui anche i Piani di Localizzazione vengono implicitamente richiamati, senza essere però esplicitamente nominati, quando si afferma che ogni autorizzazione <<non possa essere più protratta oltre il 31 dicembre 2014, se non per il tempo necessario ad adottare gli atti gestionali conseguenti all’approvazione degli strumenti di pianificazione previsti per legge>>.
Il suddetto passaggio mi dà l’occasione per spiegare ancora meglio le ragioni della mia critica aperta alla volontà dimostrata dalla Giunta Capitolina di voler tenere separate le due proposte, determinando distinte procedure e quindi separate approvazioni.
Ipotizziamo per un attimo che venga approvato prima il PRIP, come è presumibile, se non altro perché legato al bilancio che dovrebbe essere approvato entro il prossimo mese di luglio, ma che non vengano contestualmente approvate le modifiche proposte del Regolamento o addirittura che la loro approvazione venga dilazionata strumentalmente sine die, come è altrettanto presumibile.
In tal caso avremmo un PRIP approvato con una “normativa tecnica di attuazione” che oltre a non far scattare nessuna espressa “misura di salvaguardia” sul territorio, permettendo che vi rimangano tutti gli impianti del riordino installati in zona A quanto meno fino alla fine di quest’anno, consentirebbe tutt’al più di far redigere ed approvare i Piani di Localizzazione: c’è da chiedersi cosa succede se per arrivare alle approvazioni di tutti i Piani di Localizzazione si scavalcasse e di molto l’anno in corso, senza però che siano state approvate le modifiche del Regolamento proposte dalla Giunta Capitolina.
In questo secondo malaugurato caso, varrebbe il Regolamento come al momento vigente, il cui 9° comma – come sopra ricordato – dà la possibilità di un rinnovo ulteriore per altri 5 anni, fino cioè al 31 dicembre del 2019, che se concesso vanificherebbe completamente per un quinquennio quanto pianificato con PRIP e Piani di Localizzazione perché consentirebbe di fare i bandi di gara solo a partire dal 1 gennaio del 2020, quando cioè saranno di nuovo definitivamente scadute tutte le autorizzazioni rinnovate per una seconda volta.
L’altra forte critica in termini di “metodo”, che conferma questa volontà di non aver voluto considerare reciprocamente connesse le due proposte di deliberazione licenziate, riguarda l’incoerenza che si registra tra le modifiche apportate da un lato alle dimensioni ed ai tipi degli impianti pubblicitari tanto nella “normativa tecnica di attuazione” del PRIP quanto nel Regolamento e la mancata modifica dall’altro lato della lettera A del 1° comma dell’art. 20 del Regolamento, che prescrive una zonizzazione del PRIP conforme al nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, da cui ha invece derogato il PRIP così come licenziato.
A questo stesso riguardo si deve aggiungere l’ulteriore estrema contraddizione nel non voler tenere coordinate fra di loro le prescrizioni dettate dal Regolamento, senza ombra di dubbio sovraordinate, e quelle impartite dalla “normativa tecnica di attuazione” che all’art. 36 arrivano a “comandare” invece sostenendo che <<a seguito dell’entrata in vigore del presente piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, tutte le norme del Regolamento Comunale (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009), incompatibili con la disciplina del presente piano sono abrogate>>.
L’ulteriore contraddizione che conferma lo scollamento tra la “normativa tecnica di attuazione” del PRIP, che non prevede nessuna entrata a regime tramite i bandi di gara, ed il Regolamento si registra nella mancata modifica dell’art. 7, dove il Regolamento di Veltroni dettava la disciplina proprio dei bandi di gara che la Giunta di Alemanno ha cancellato del tutto e che ora la Giunta di Marino aveva l’opportunità di ridefinire lasciando capire come intende sfruttare l’intero “parco impianti” di cui si verrà alla fine a dotare dopo l’approvazione del PRIP e dei Piani di Localizzazione.
Si è preferito lasciarsi le mani libere, per cui non è affatto certo che si arriverà al “modello Parigi” che pure il Sindaco Marino ha detto di voler prendere ad esempio.
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Passando al “merito” dei contenuti delle singole proposte di modifica non si può che essere sostanzialmente soddisfatti nell’assistere per la prima volta che si è passati dalle parole e dalle intenzioni più volte ribadite dall’Assessore Leonori ai fatti, anche se per ora consistenti solo in una “proposta” di deliberazione che non è detto che venga approvata tale e quale dalla Assemblea Capitolina.
Viene così aggiunto alla lettera t) del 1° comma dell’art. 4 un ulteriore mezzo pubblicitario costituito dalla “pellicolazione su suolo pubblico”, che somiglia un po’ alla proposta delle affissioni <<con teli PVC o con affissioni eseguite nei laboratori>> proposta con la Nota della SCI del 14 marzo 2014, mentre al 2° comma dello stesso art. 4 vengono incluse fra i mezzi vietati con l’aggiunta della lettera h) <<la pubblicità esposta su carrelli, cicli, motocicli e simili>>.
È stato aggiunto sempre all’art. 4 un comma 2 bis per precisare che <<le esposizioni pubblicitarie non espressamente indicate tra quelle di cui al comma 1 si intendono vietate>>.
Al 1° comma del successivo articolo 6 l’espressione “contenitori di rifiuti solidi urbani” viene sostituita con l’espressione più omnicomprensiva <<contenitori della raccolta differenziata>>, mentre anche l’espressione “cabine di trasformazione elettrica” viene sostituita con l’espressione pur essa più omnicomprensiva <<cabine e armadi per servizi di pubblica utilità>>.
Al successivo comma 1 bis dello stesso art. 6, le deroghe ai limiti alla superficie espositiva complessiva massima dei mezzi pubblicitari sono state volute estendere <<nonché alle zonizzazioni dei piani di cui ai successivi art. 19 e 20>>, che riguardano PRIP e Piani di Localizzazione: viene in pratica concesso, in deroga, che <<è autorizzata l’esposizione pubblicitaria su manufatti costituenti elementi di arredo urbano, funzionali a servizi di mobilità alternativa, collocati nell’ambito della Città Storica, come definita in sede di pianificazione del territorio>>, con l’aggiunta della precisazione che i suddetti “manufatti costituenti elementi di arredo urbano” possono essere <<anche distanti non oltre 100 mt. dalla postazione di noleggio bici>>.
Questa novità era stata annunciata dall’assessore Leonori nel corso della illustrazione delle Linee Guida del PRIP, ma inserita alla pagina della cartellina consegnata ai giornalisti dedicata ai “progetti speciali e di arredo urbano” del PRIP.
In modo a mio giudizio poco accettabile i “manufatti costituenti elementi di arredo urbano” vengono abbinati esclusivamente al servizio di bike sharing, escludendo implicitamente di fatto altri elementi di arredo urbano a sé stanti come quelli non solo del modello di Parigi, già da me elencati in un articolo pubblicato il 5 dicembre 2013 su questo stesso sito (https://www.rodolfobosi.it/il-prip-del-comune-di-roma-e-gli-elementi-di-arredo-urbano-ed-i-servizi-di-pubblica-utilita-che-potrebbero-essere-finanziati-dalla-pubblicita/#more-3524) di cui si riportano le sottostanti illustrazioni che lasciamo vedere la moltitudine di esempi applicabili, specie nel centro storico e nella città storica di Roma.
All’art. 6 è stato voluto aggiungere un comma 1 ter per precisare che <<le esposizioni pubblicitarie in deroga ai limiti di cui al presente articolo, nonché alle zonizzazioni dei piani di cui ai successivi art. 19 e 20 sono determinate mediante l’approvazione di progetti specifici da parte della Giunta Capitolina>>.
Ai fini dell’espletamento dei bandi di gara, al comma 1 bis dell’art. 7 viene aggiunta la precisazione che i lotti debbono essere <<al massimo 10>> ed al successivo comma 2 vengono sostituite le parole “quattro lotti” con la parola <<lotti>>.
Ripeto che si è voluto evitare di inserire in questo articolo la disciplina specifica dei bandi: si è preferito aggiungere un comma 2 bis solo per precisare quando non si procede al rilascio dell’autorizzazione.
All’unico comma dell’art. 10, che riguarda la “Durata delle autorizzazioni e del rapporto di locazione” è stata eliminata la durata di anni 5 + 5, per essere sostituita direttamente da un’unica durata <<decennale>>: questo vuol dire che con l’entrata a regime si rilasceranno autorizzazioni decennali tramite i bandi di gara, che andranno quindi rifatti ogni decennio.
All’art. 12, che è dedicato agli “Obblighi del soggetto autorizzato”, è stato aggiunto un comma 2 bis per precisare che fra gli obblighi c’è anche quello di <<procedere alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi>>.
È stato voluto aggiungere un articolo 12 bis dedicato al “Contenuto del messaggio pubblicitario” per vietare <<l’esposizione pubblicitaria il cui contenuto presenti stereotipi di genere o che inciti al sessismo o alla violenza>>.
Questa novità era stata annunciata dall’assessore Leonori nel corso della illustrazione delle Linee Guida del PRIP, ma inserita alla pagina della cartellina consegnata ai giornalisti dedicata ai progetti speciali del PRIP.
Fra i divieti previsti dall’art. 18 del regolamento alla lettera c) del 1° comma c’è quello di collocare impianti e mezzi pubblicitari nei “parchi pubblici e ville storiche nonché le vie che delimitano il perimetro di queste”: viene aggiunta la precisazione che il divieto vale <<tutta la carreggiata>>, fugando una volta per tutte l’interpretazione distorta che è stata data finora in particolare dai Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale.
Al comma 3 dell’art. 19 che riguarda <<gli impianti pubblicitari su area demaniale ferroviaria>> viene precisato che per essi debbono essere adottati Piani specifici <<da adottare con deliberazione di Giunta Capitolina>> e viene eliminata la possibilità di redigerli ”anche in deroga alle norme del presente Regolamento”.
Dall’articolo 20 vengono eliminati i formati delle paline con orologio da mt. 1,00 x 1,40, i formati pittorici da mt. 0,90 x 0,90, da mt. 1,00 x 1,40 e da mt. 4,00 x 3,00 ed i formati da mt. 2,50 x 1,50 degli impianti SPQR.
Alla lettera F) del 1° comma dell’art. 20 le parole “Nel caso di istanze relative a pubblicità su ponteggi installati all’interno di piazze di particolare pregio, può essere autorizzata l’esposizione pubblicitaria contemporanea di n. 2 impianti a condizione che almeno uno degli immobili interessati dall’esposizione stessa sia proprietà della Pubblica Amministrazione” sono sostituite con le seguenti: <<Non è ammessa l’esposizione pubblicitaria contemporanea di n. 2 impianti su ponteggi, installati all’interno di vie o piazze di particolar pregio, reciprocamente visibile>>.
Alla stessa lettera F) del 1° comma dell’art. 20 viene aggiunto un punto 5) dal seguente testo: <<Impianti speciali: nei casi di progetti speciali approvati dalla Giunta Capitolina funzionali alla promozione o allo sviluppo di finalità istituzionali, l’Amministrazione può ammettere formati diversi di quelli di cui al n. 1) [formati pittorici, ndr.], purché entro i medesimi limiti massimi di ingombro ed entro il limite temporale del relativo progetto e per massimo un anno>>.
All’art. 31, dedicato alle “Sanzioni”, il deposito degli impianti pubblicitari rimossi che ora è di 180 giorni viene ridotto a 60 giorni.
Viene eliminato del tutto il 3° comma dell’art. 33 bis che detta la seguente disposizione : <<Su richiesta dell’interessato, l’eventuale credito maturato in applicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 1999 può essere riconosciuto anche in equivalente superficie pubblicitaria di nuova installazione su area privata, su area pubblica come trasformazione di impianti monofacciali già esistenti in bifacciali, anche nell’ambito di progetti di accorpamento o trasformazione, a condizione che vi sia contestuale rinuncia ad ogni azione o pretesa, anche per giudizi pendenti, nei confronti dell’Amministrazione per le somme in questione>>.
Il testo del comma 7 dell’art. 34 dispone che “in fase di prima applicazione del presente regolamento, i Piani di localizzazione di cui all’art. 19, comma 1bis, sono deliberati insieme con il Piano di cui all’art. 19, camma 1, previo parere del Municipio territorialmente competente, che lo esprime entro 30 giorni dalla comunicazione relativa”.
Si tratta di una disposizione del tutto sbagliata, non solo per l’impossibile contestuale approvazione, ma soprattutto perché il PRIP deve essere approvato dall’Assemblea Capitolina, mentre i Piani di Localizzazione sono approvati dalla Giunta Capitolina.
Viene sostituito il testo con il seguente: <<in fase di prima applicazione del presente regolamento, i Piani di localizzazione di cui all’art. 19, comma 1bis, sono deliberati successivamente all’approvazione del Piano Regolatore di cui a comma 1.>>
Il comma 9 dell’art. 34 di cui si è già richiamato precedentemente il testo, che dava la possibilità di un ulteriore rinnovo fino al 31 dicembre 2019 delle autorizzazioni degli impianti pubblicitari del riordino, viene sostituito dalle seguenti parole: <<gli impianti riconducibili alla procedura di riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente regolamento fino al 31 dicembre 2014, senza possibilità di rinnovo o di rilascio di nuove autorizzazioni e comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione>>.
È stato coerentemente eliminato l’intero comma 10, proprio perché detta le disposizioni del suddetto rinnovo.
Si tratta oggettivamente della vera e più importante novità positiva fra le modifiche proposte, di cui però mi corre l’obbligo di evidenziare una certa incoerenza con il resto del dettato dell’art. 34 ed in particolare con i commi 5 e 5 Bis, che riguardano la regolamentazione delle domande di riordino (così come introdotta dalla Giunta di Alemanno ed approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 30 marzo 2009) e che non si capisce perché non siano stati eliminati.
È stato infine voluto aggiungere il seguente comma 15: <<L’inserimento nella Nuova Banca Dati degli impianti di tipo “SPQR”, “R”, “ES”, “E” nonché di quelli di cui all’articolo 33 bis del Regolamento di Pubblicità e di quelli di tipo “CONV”, di cui all’art. 34, comma 4 bis del Regolamento, ha determinato la chiusura del procedimento di riordino ad essi relativo, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, come derogato dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 45/2008, nonché delle vigenti disposizioni regolamentari, ivi compresa la relativa posizione contabile a partire dal titolo sottostante>>.
È stato recepito il dispositivo della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013, dimenticando di mettere fra le condizioni anche e soprattutto il rispetto delle prescrizioni dettate per le aree soggette a vincolo paesaggistico o facenti parte di aree naturali protette istituite.
Dal confronto con le modifiche che fanno parte della Proposte di modifica del Regolamento di pubblicità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 2009 presentata da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori emerge che non è stato recepito nessuno degli emendamenti proposti, e specialmente le “Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile”, la disciplina dei bandi di gara e la trasformazione in obbligatoria la possibilità di oscurare preventivamente gli impianti pubblicitari accertati come abusivi, che pure l’assessore Leonori aveva assicurato di voler fare.
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In data 12 maggio 2014 con nota del Vice Segretario Generale sia la proposta relativa al PRIP che la proposta di modifiche al Regolamento sono state trasmesse ai Presidenti tanto della I Commissione Consiliare Permanente (Bilancio) quanto della IX Commissione (Commercio), <<per l’espressione del parere di rispettiva competenza>>.
Il Presidente Orlando Corsetti ha convocato la IX Commissione per domani 21 maggio 2014 alle ore 11 per esprimere il parere su entrambe le proposte.
Sarà interessante vedere se per esprimere il proprio “parere” la Commissione Commercio terrà conto delle uniche due parti della proposta unitaria di modifiche ed integrazioni del PRIP presentata da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori che sono state approvate e che riguardano in numero tanto degli ambiti territoriali quanto dei Piani di Localizzazione (portati a 15 quanto gli attuali Municipi) e le misure di salvaguardia.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi