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Rodolfo Bosi
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Home Aree naturali protette

La inammissibile dimenticanza sia della Regione Lazio che del MIBAC

25/11/2013
in Aree naturali protette, Beni paesaggistici, Gestione del Parco di Veio, Governo del territorio, News, Parchi, Parchi regionali, Riserve naturali provinciali, Riserve naturali regionali, VEIO ANCH'IO
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Immagine.MIBAC.1 Dopo che il Governo Berlusconi ha impugnato presso la Corte Costituzionale la legge regionale n. 10/2011 (cosiddetto “Piano Casa”), per cercare di superare i vizi di legittimità costituzionale rilevati il Consiglio Regionale ha successivamente approvato la legge regionale n. 12 del 6 agosto 2012, con cui ha modificato la lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997.

Il comma 19 dell’art. 1 della legge regionale n. 12/2012 ha infatti sostituito le parole: “piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti” con le seguenti: “piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”.

Il comma 19 dell’art. 1 ha anche coordinato con il suddetto testo la lettera d) del 1° comma dell’art. 31 della legge regionale n. 29/1997, sostituendola con il seguente testo: “d) la possibilità di realizzare gli interventi e le attività previste dall’articolo 8, comma 3, lettera q) e comma 4, lettera d).”.

Il coordinamento ha riguardato anche l’art. 46 della legge regionale n. 29/1997, a cui è stato aggiunto un comma 2 ter dal seguente testo: “2 ter. Fino all’approvazione degli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, le previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d) si applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge”.

Il 28 settembre 2012 il Governo Monti ha deliberato l’impugnativa in Corte Costituzionale avverso anche la legge della Regione Lazio n. 12/2012.

Secondo il Consiglio dei Ministri l’articolo 1 della legge regionale n. 12/2012 è in contrasto con le norme statali in materia di tutela del paesaggio e di governo del territorio ed in particolare il comma 19 che prevede che nelle zone di massima protezione (zone “A” in regime di misure di salvaguardia) siano consentiti interventi di nuova costruzione e di realizzazione di manufatti funzionali all’attività agricola anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico: a tal ultimo riguardo si fa presente infatti che ai sensi del 2° comma dell’art. 18 della legge regionale n. 24/1998 “gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme dei PTP, del PTPR e/o della presente legge, all’approvazione, da parte dell’organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30”.

Nel ricorso viene testualmente spiegato che “il comma 19 dell’articolo uno della legge della Regione Lazio  n. 12/2012 ora impugnato, richiamando  l’art.  18  della  l.r.  24/1998, consente quindi che nelle zone di massima protezione siano consentiti interventi di nuova  costruzione  e  di  realizzazione di manufatti funzionali all’attività agricola anche in deroga alle previsioni del piano  paesaggistico, individuati nell’ambito del P.U.A. La disposizione, pertanto, contrasta con il principio  della  prevalenza del  piano  paesaggistico su  tutti gli altri strumenti di pianificazione previsto all’art. 145 del codice dei beni culturali ed espressione della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali prevista  dall’art.  117,  co.  2, lett. s). Come sostenuto da codesta ecc.ma  Corte,  “l’art.  145  del d.lgs. n. 42 del 2004 pone il principio della  prevalenza  del  piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza  territoriale posti dalle normative di settore,  ivi  compresi  quelli  degli  enti gestori delle aree naturali protette”. (Si vd., tra le  altre,  Corte cost., 4 giugno 2010, n. 193)”. 

Con Deliberazione n. 293 del 19 settembre 2013 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato una  proposta di legge mirante ad una complessiva ridefinizione della disciplina impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale.

Ma la proposta di legge, registrata come n. 76 del 24 settembre 2013, non prevede nessuna modifica della legge regionale n. 12/2012 e non riguarda conseguentemente il comma 19 del suo articolo 1, come ha fatto presente nel corso della audizione del 7 novembre 2013 il dott. Arch. Rodolfo Bosi, che ne ha chiesto l’abrogazione.

Prima di essere assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente della Regione Lazio per l’esame di sua competenza, la proposta di legge è stata trasmessa al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mi.B.A.C.) per avere un suo preventivo giudizio favorevole: stando alla nota letta il 7 novembre 2013 dal Presidente della VI Commissione Enrico Panunzi la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio sembra aver ritenuto i contenuti della proposta di legge idonei al superamento delle questioni di legittimità costituzionale rimesse al giudizio della Suprema Corte. 

In forza del suddetto giudizio, con nota della Regione Lazio prot. n. 51534 del 25 ottobre 2013 sarebbe stato chiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il rinvio dell’udienza della Corte Costituzionale fissata per il prossimo 5 novembre 2013.

Con Nota prot. n. 10205 del 31 ottobre 2013, indirizzata alla struttura di cui si avvale la Presidenza del Consiglio dei Ministri per esercitare le competenze sul sistema della autonomie che fa capo al Ministro Graziano Del Rio e che dal 21 ottobre 2013 ha preso il nome di “Dipartimento  per gli affari regionali, le autonomie e lo sport”, anche il Capo di Gabinetto dell’Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dott. Paolo Carpentieri ha ribadito – con riferimento alla proposta di legge n. 76 – che i suoi “contenuti sembrerebbero idonei a condurre alla successiva rinuncia dell’azione da parte dello Stato” e “ritiene di poter aderire alla richiesta della regione Lazio di rinvio dell’udienza relativo al contenzioso in oggetto” riguardante i ricorsi alla Corte Costituzionale contro le leggi regionali n. 10/2011 e n. 12/2012.

Con Nota prot. n. 12912 del 31 ottobre 2013 il Capo di Gabinetto dell’Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dott. Paolo Carpentieri ha informato  il Vice Segretario Generale dell’Ufficio Legislativo della Regione Lazio Alessandro Sterpa di aver comunicato la richiesta di rinvio della Regione Lazio al competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: la nota suddetta è stata trasmessa dal  Vice Segretario Generale anche al Presidente della VI Commissione Consiliare Permanente della Regione Lazio Enrico Panunzi con Nota prot. n. 68931 del 4 novembre 2013.

Il 5 novembre 2013 non c’è stata l’udienza già fissata della Corte Costituzionale, che ha accolto la richiesta di rinvio del MiBAC.

Appare  a questo punto legittima l’ipotesi che si punti a far sì che la Corte Costituzionale non si pronunci più perché sarà stata nel frattempo tramutata in legge la proposta di legge n. 76 del 24 settembre 2013, evitando così di far dichiarare da un lato incostituzionali norme del Piano Casa che nel frattempo hanno consentito di realizzare costruzioni che diventerebbero del tutto illecite e che dovrebbero essere quindi demolite o per le quali si potrebbe comunque chiedere un risarcimento dei danni ambientali prodotti, ottenendo dall’altro lato – senza la pronuncia della Suprema Corte – la conversione in legge della proposta n. 76/2013 e quindi la vigenza di norme che in questo modo non sarebbero retroattive ed andrebbero a sanare di fatto il grave danneggiamento già realizzato sul territorio dall’entrata in vigore della legge regionale n. 10/2011 ad oggi.

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Costruzioni realizzate tramite P.U.A. dentro il Parco di Veio

Se poi addirittura la proposta di legge n. 76/3013 venisse tramutata in legge secondo il testo attuale, senza cioè l’abrogazione del comma 19 dell’art. 1 della legge n.12/2012, sarebbe allora ancor più legittimato il sospetto che non si tratti più di una mera dimenticanza, ma di qualcosa di ben più grave ed irresponsabile. 

Non si ritiene ad ogni modo ammissibile né giustificabile sotto nessun punto di vista che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non si sia accorto che nella proposta di legge approvata dalla Giunta Regionale del Lazio non ci sia il recepimento della espressa censura del comma 19 dell’art. 1 della legge n. 12/2012 ed arrivi fino al punto di considerare i contenuti di quella proposta “idonei a condurre alla successiva rinuncia dell’azione da parte dello Stato”.

 Con Nota VAS prot. n. 21 del 25 novembre 2013 il dott. arch. Rodolfo Bosi ha chiesto pertanto all’On. Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per i Beni e le Attività Culturali di voler provvedere nelle forme e nei modi che riterranno più opportuni a porre un rimedio immediato a questa dimenticanza di una precisa censura portata il 28 settembre 2012 dall’allora Consiglio dei Ministri presieduto dall’ On. Mario Monti.

 

 

 

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