Il 12 marzo 2014 a Strasburgo il Parlamento europeo, ha approvato (favorevoli 528; contrari 135) la “proposta di direttiva del Paramento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”: relatore per il Parlamento europeo della nuova Direttiva UE di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) è l’eurodeputato PD Andrea Zanoni.
La Direttiva Via dell’Ue riguarda circa 200 tipi di progetti, dalla costruzione di porti, ponti e strade, alle discariche, agli allevamenti intensivi.
Zanoni ha così commentato: “Finalmente, dopo trent’anni e mesi di duro lavoro, la nuova direttiva VIA è quasi realtà. Si tratta di una pietra miliare nella storia della politica ambientale dell’UE che finalmente potrà disporre di standard ambientali all’altezza delle nuove sfide globali del XXI secolo”.
Andrea Zanoni
Zanoni spiega le principali novità della nuova Direttiva VIA: “Norme specifiche sulla biodiversità, il clima, maggiore trasparenza nella procedura per facilitare la partecipazione pubblica grazie alla creazione di un portale centrale, norme nuove sul conflitto di interessi, sanzioni nel caso di violazioni delle norme derivanti dalla nuova direttiva, una forte limitazione della possibilità di ricorrere a deroghe, norme contro il ‘salami slicing’ ovvero la valutazione a pezzi di uno stesso progetto, i cambiamenti idromorfologici, o la valutazione del rischio”.
“Si tratta del risultato di un anno e mezzo di duro lavoro, oltre cento incontri con i relatori ombra, con il Consiglio, la Commissione, le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste, e le rappresentanze di molti dei governi dei 28 Stati membri UE. Siamo riusciti ad innalzare il livello qualitativo degli standard di protezione dell’ambiente e della salute umana di cui le pubbliche amministrazioni dovranno tener conto per la valutazione dell’impatto ambientale dei grandi progetti pubblici e privati come ponti, porti, autostrade, discariche di rifiuti, fino agli allevamenti intensivi di pollame o suini”, afferma l’eurodeputato.
“L’unico rammarico consiste nell’ostruzionismo fatto in sede di negoziati dal Consiglio per quanto riguarda l’obbligatorietà della valutazione di impatto ambientale di tutti gli impianti di estrazione ed esplorazione del gas di scisto (shale gas)” – prosegue Zanoni – “Tuttavia sono convinto che nel complesso le molte modifiche apportate miglioreranno sensibilmente la direttiva attualmente vigente ormai datata e inadatta a rispondere alle sfide ambientali moderne, così come ritengono le principali associazioni ambientaliste europee. Come relatore del dossier per il Parlamento europeo, l’istituzione che rappresenta i cittadini europei, ho agito nel solo ed esclusivo interesse dei 500 milioni di europei, della loro salute e dell’ambiente in cui vivono”.
Infatti, malgrado le richieste dell’Europarlamento, le valutazioni obbligatori per il fracking e l’esplorazione del gas da scisto non sono state incluse nella direttiva Via.
Dovranno però essere comunque tenuti di conto i progetti petroliferi e gasieri, in particolare i rischi per la salute umana derivanti dalla contaminazione dell’acqua, l’utilizzo dei suoli e dell’acqua e la capacità di rigenerazione delle falde idriche sotterranee.
Se gli Stati membri dovessero concludere che non è necessaria la Via per il fracking dovranno spiegarne le motivazioni.
Un po’ poco, ed è evidente che la battaglia sul fracking in Europa, tra gli Stati e negli Stati, è destinata a proseguire: alcuni Paesi non mollano su questa discutibile tecnica che sta sollevando proteste ovunque la si cerchi di attuare.
Il testo approvato avrà un passaggio formale in sede di Consiglio e dopo diventerà legge europea con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CRONISTORIA della NUOVA DIRETTIVA VIA
Il 26 ottobre 2012 la Commissione europea ha presentato la sua proposta di modifica della Direttiva 2011/92/UE sulla VIA che ha introdotto nuovi fattori ambientali sui quali misurare l’impatto dei progetti come la biodiversità, l’uso efficiente delle risorse naturali e i rischi di catastrofi naturali e di origine umana tra i fattori sui quali si devono valutare gli impatti di un progetto.
È stato poi per la prima volta avanzato il concetto di prendere in considerazione le alternative ragionevoli al progetto.
Il 17 dicembre 2012 Andrea Zanoni è stato nominato relatore della relazione sulla nuova VIA per il Parlamento europeo (Commissione parlamentare competente è la ENVI Ambiente, e per parere la TRAN Trasporti e PETI Petizioni).
L’11 luglio 2013 la Commissione ENVI Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare ha approvato (48 voti a favore e 15 contrari) la relazione “sulla proposta di direttiva del Paramento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”.
Il 9 ottobre 2013 il Parlamento europeo ha approvato la relazione di Zanoni e gli ha concesso pieno mandato di iniziare i negoziati con Consiglio e Commissione europea a nome del Parlamento europeo.
Tra novembre e dicembre 2013 si sono tenute le riunioni di negoziati tra Zanoni e i rappresentanti di Comissione europea e Consiglio (cosiddetto “trilogo”).
Il 20 dicembre 2013 è stato raggiunto un accordo con ok finale del Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi nazionali presso l’UE).
Il 12 febbraio 2014 la Commissione ENVI Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare al Parlamento europeo, ha approvato (votanti 56; favorevoli 46; contrari 8; astenuti 2) l’esito dei negoziati dello scorso 20 dicembre con il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi nazionali presso l’UE) sulla nuova Direttiva VIA.
PUNTI CHIAVE della NUOVA DIRETTIVA VIA approvata dal PARLAMENTO EUROPEO
1 – Conflitto di interessi
L’assoluta indipendenza dell’autorità competente dal committente deve essere assicurata. In alcuni casi, nonostante la separazione formale tra autorità competente e committente, in particolare quando quest’ultimo è un soggetto pubblico, si verifica spesso un’impropria commistione tra i due attori, tale da inficiare l’obiettività del giudizio.
2 – Sanzioni
Previsione di sanzioni proporzionate e dissuasive in caso di violazione alle norme nazionali che derivano da questa direttiva, compresi casi di conflitto d’interesse e corruzione.
3 – Gas di scisto
Includere nell’allegato I della direttiva (obbligatorietà di Valutazione d’Impatto Ambientale VIA) i cosiddetti “idrocarburi non convenzionali” ovvero gas di scisto e del gas naturale da giacimenti di carbone, sia nella fase di “estrazione” che in quella di “esplorazione” per evitare i danni della fratturazione idraulica.
4– Salami slicing
Prendere in maggior attenzione all’effetto cumulativo dell’impatto ambientale di più progetti nella stessa zona e azioni volte a contrastare il cosiddetto “salami slicing” ovvero lo spacchettamento di un singolo progetto in sotto progetti per evitare l’obbligo di valutazione ambientale complessiva.
5 – Maggiori informazioni
Il committente deve fornire maggiori informazioni sui rischi per la salute della popolazione interessata da un determinato progetto e sulle eventuali ripercussioni sul paesaggio e patrimonio culturale circostante.
6- Nuovi progetti sottoposti a VIA.
Oltre al gas di scisto, dovranno essere sottoposti a VIA obbligatoria (allegati I della direttiva) tutta una serie di progetti prima esclusi, come le demolizioni di precedenti strutture, parchi a tema (come acquatici, parchi divertimento, delfinari ecc,), campi da golf su terreni aridi e cave per estrazione dell’oro.
7 – Eliminazione delle deroghe
Non sono più concesse ai Paesi membri deroghe speciali per esentare determinati progetti dalla VIA con l’eccezione di quelle motivate con ragione di sicurezza pubblica.
8 – Coinvolgimento del pubblico
Rafforzare il ruolo del pubblico interessato in tutte le fasi della procedura in ottemperanza alla Convenzione di Aarhus. Una buona governance necessita di momenti di dialogo tra i soggetti interessati e di una procedura chiara e trasparente, rafforzando il sostegno alle decisioni adottate e riducendo il numero e i costi dei contenziosi legali che si riscontrano quando manca un’effettiva condivisione del progetto.
abbiamo scoperto che un progetto del comune di roma “prenestina bis” e privo di VIA, perché secondo il comune la strada e solo di 1400m, e non come risulta a noi di 1800m.cosa posssiamo fare ? Comitatodi quartiere t3t. liberotti
La lettera h) del punto 7 dell’Allegato IV al D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che sono da sottoporre a VIA e sono di competenza delle Regioni i progetti delle “costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri”.
Se il comitato di quartiere é in grado di dimostrare oggettivamente che la lunghezza effettiva della “Prenestina Bis” è di 1.800 metri, deve allora farlo presente all’Ufficio VIA della Regione Lazio avvalendosi dell’art. 9 della legge n. 241/1990 che dà “facoltà di intervenire nel procedimento” anche ai comitati a “cui può derivare pregiudizio dal provvedimento”.