Su questo stesso sito il 16 settembre 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Le ‘Invarianti Ambientali’ che VAS propone di inserire nel testo della riforma della legge urbanistica della regione Lazio“, che dava notizia della serie di disposizioni in materia di “Invarianti Ambientali”, che a nome della associazione VAS ho chiesto di inserire nel testo della riforma della legge urbanistica della Regione Lazio e su cui ho aperto l’auspicato confronto con tutte le persone che hanno partecipato alla audizione tenuta il 7 luglio 2014. (https://www.rodolfobosi.it/le-invarianti-ambientali-che-vas-propone-di-inserire-nel-testo-della-riforma-della-legge-urbanistica-della-regione-lazio/#more-9990)
Nella giornata del 29 settembre 2014 ho trasmesso la seguente ulteriore proposta di recepire nella riforma della legge regionale n. 38/1999 la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Si propone di inserire tra il I° ed il II° Titolo della legge regionale n. 38/1999 il seguente Titolo, articolato a sua volta nei seguenti Capi ed articoli.
Titolo …
Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio
Capo I
Disposizioni procedurali comuni
Art. A
Disposizioni generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
degli atti di governo del territorio e delle relative varianti
1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla Direttiva 2001/42/CE e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii., nonché dalla legge regionale che l’avrà recepito.
Art. B
Norme procedurali per gli atti di governo del territorio
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di recepimento del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.,ii., la Regione, la città metropolitana di Roma ed i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:
a) Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG);
b) pianificazione territoriale della città metropolitana di Roma;
c) piano urbanistico comunale generale (PUCG);
d regolamento urbanistico.
2. Sono inoltre compresi tra gli atti di governo del territorio, qualora incidano sull’assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi:
a) i piani e i programmi di settore di livello sovracomunale come i Piani di Bacino, i Piani Territoriali Paesistici (PTP), il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), i Piani di Assetto dei parchi e delle riserve naturali regionali ed i Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale (PPPES);
b) i piani e i programmi di settore di livello comunale come i Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), i Piani di Recupero (P.R.), i Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi, i Programmi integrati di Intervento (PRINT), i Programmi di Recupero Urbano (P.R.U.), i Piani degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), i Piani Urbani del Traffico (P.U.T.), i Programmi Urbani dei Parcheggi (P.U.P.), i Piani del Commercio o della Rete di Vendita (P.R.V.), i Programmi della Rete Cicolpedioale (P..C.P.).
c) gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati.
Capo II
Disposizioni sulle fasi del procedimento
Art. C
Modalità di svolgimento della VAS
1. L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e comunque sempre prima della loro approvazione.
2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
a) – lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006;
b) – l’elaborazione del rapporto ambientale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006;
c) – lo svolgimento di consultazioni ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006;
d) – la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006;
e) – la decisione ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 152/2006;
f) – l’informazione sulla decisione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
g) – il monitoraggio ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 152/2006.
Art. D
Procedura di verifica di assoggettabilità
1. Nel caso di piani e programmi per i quali è necessario accertare preliminarmente l’assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale, il Proponente/Autorità Procedente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento o rapporto preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti significativi sull’ambiente, secondo i criteri individuati.
2. Il documento viene trasmesso su supporto cartaceo ed informatico, tramite l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo standard definiti, all’Autorità Competente per la decisione circa l’assoggettabilità del piano o programma a VAS.
3. L’Autorità Competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall’invio.
4. L’Autorità Competente, sulla base degli elementi a disposizione, sentito il Proponente/Autorità Procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. É fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l’autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall’Autorità Competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.
5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusione dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web del proponente e dell’autorità competente.
Art. E
Procedura per la fase preliminare
1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale il proponente predispone un documento preliminare contenente:
a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.
2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, il proponente trasmette, con modalità telematiche, il documento preliminare all’autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra proponente e autorità competente.
3. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, l’Autorità Competente promuove iniziative di semplificazione procedurale per il coordinamento dei pareri di volta in volta necessari, anche secondo le modalità definite in apposito regolamento.
Art. F
Rapporto ambientale
1. Il rapporto ambientale è redatto dal Proponente/Autorità Procedente e contiene tutte le informazioni necessarie. Esso, in particolare:
a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma;
b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all’articolo E;
c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;
d) indica i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio.
2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.
3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell’ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.
4. Per facilitare l’informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.
5. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.
Art. G
Consultazioni
1. Il Proponente/Autorità Procedente comunica all’Autorità Competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. Esso provvede, contestualmente, alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL), contenente:
a) il titolo della proposta di piano o programma;
b) l’indicazione del proponente e dell’autorità procedente;
c) l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.
2. Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato, con le modalità di cui al comma 3. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all’autorità competente ed al proponente.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell’Autorità Competente, del Proponentee dell’autorità procedente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web, ed è trasmessa agli uffici degli enti territoriali interessati.
Art. H
Espressione del parere motivato
1. L’Autorità Competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo precedente, comma 2.
2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l’altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi.
3. Il Proponente/Autorità Procedente, ove necessario alla luce del parere motivato, predispone in collaborazione con l’autorità competente, una proposta di revisione del piano o programma da sottoporre all’approvazione dell’autorità procedente. A tal fine il proponente informa l’autorità competente sugli esiti delle indicazioni contenute nel parere motivato, ovvero se il piano o programma sia stato soggetto a revisione o se siano state indicate le motivazioni della non revisione.
4. Nella dichiarazione di sintesi si dà atto della comunicazione dell’informazione di cui al comma 3.
Art. I
Conclusione del processo decisionale
1. Il Proponente trasmette all’Autorità Procedente competente all’approvazione del piano o programma:
a) la proposta di piano o programma;
b) il rapporto ambientale, unitamente al parere motivato, ed alla documentazione acquisita nell’ambito delle consultazioni;
c) la proposta di dichiarazione di sintesi di cui al comma 2.
2. Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione:
a) del processo decisionale seguito;
b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell’ambito del procedimento di VAS.
Art. L
Informazione sulla decisione
1. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, deve essere pubblicata sul BURL a cura dell’Autorità Procedente, con l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.
2. I documenti di cui al comma 1, sono resi disponibili attraverso la pubblicazione su siti web dell’autorità procedente, dell’autorità competente e del proponente.
Art. M
Monitoraggio
1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:
a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati;
b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.
2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.
3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l’attività dell’Agenzia.
4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.
5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente.
6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.
Capo III
Disposizioni di coordinamento, transitorie e attuative
Art. N
Rapporti tra valutazione ambientale strategica e
valutazione di impatto ambientale
1. In conformità con quanto previsto dall’art. 10, comma 4 D.Lgs. 152/06, qualora i Piani/Programmi sottoposti a VAS contengano opere di cui agli Allegati III e IV del medesimo Decreto, la verifica di assoggettabilità alla VIA può essere condotta nell’ambito delle procedure VAS, fermo restando il riparto delle competenze.
2. In particolare, con riferimento all’integrazione delle due procedure, questa dovrà avvenire secondo quanto disposto dalla DGR 363 del 15 maggio 2009 della Regione Lazio
Art. O
Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza
1. Per i Piani/Programmi soggetti a VAS, la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 è compresa nell’ambito della procedura di VAS.
2. A tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all’allegato G del DPR 357/1997.
3. L’Autorità Competente acquisisce il parere dell’autorità regionale competente in materia di Valutazione di Incidenza e dell’Ente Gestore dei Siti Natura 2000 interessati dall’applicazione del Piano/Programma in merito alla Valutazione di Incidenza. Il parere motivato di VAS contiene anche gli esiti del parere della Valutazione di Incidenza, dando specifica evidenza dell’intervenuta integrazione delle procedure.
Art. P
Disposizioni transitorie
1. I piani e programmi adottati prima del 13 febbraio 2008, in controdeduzione, controdedotti o in corso di istruttoria, in considerazione dello stato di avanzamento del loro iter, che non consente l’adeguato svolgimento delle procedure di VAS, debbono essere in alternativa integrati con la predisposizione di adeguate misure per il loro monitoraggio ambientale.
2. I piani e programmi in corso di redazione o revisione, da adottare o adottati successivamente al 13 febbraio 2008, sono soggetti all’applicazione delle procedure di VAS.
3. Ai procedimenti di VAS avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.
4. Tutte le eventuali varianti o revisioni sostanziali di Piani/Programmi approvati prima del 13 febbraio 2008 debbono essere sottoposte alla procedura di VAS.
Art. Q
Disposizioni attuative
1. Le procedure amministrative di adozione/approvazione delle diverse tipologie di Piani/Programmi debbono essere integrate con la procedura di VAS.
2. Per evitare duplicazioni la pubblicazione del Piano/Programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 152/06, può essere effettuata contestualmente alla pubblicazione del Piano/Programma prevista dalle normative di riferimento, a cura del Proponente/Autorità Procedente, a seguito dell’adozione del Piano/Programma, ma solo e soltanto se possibile e comunque nei casi esclusivi di perfetta coincidenza dei tempi di deposito della pubblicazione e di analoga adozione di proposta di Piano/Programma.
Art. R
Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il procedimento di VAS è effettuato d’intesa tra le autorità competenti delle regioni cointeressate.
2. Sono fatte salve le disposizioni sulla consultazione degli interessati previste dalla presente legge, con riferimento agli articoli D, E e G.
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Assieme alla proposta ho trasmesso una dettagliata Memoria sulle violazioni della VAS che riguarda il mancato rispetto della VAS nei Piani di Assetto di diversi parchi del Lazio di livello sia regionale che nazionale.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi