Dal 22 ottobre del 2013, da quando cioè la Presidente della “Associazione Imprese Pubblicità Esterna” (A.I.P.E.), Daniela Aga Rossi, ha lanciato la “provocazione” di veder riconosciuta una “premialità” alle ditte pubblicitarie storiche che hanno rispettato le norme, poi riproposta ufficialmente dal sig. Ranieri Randaccio con la Nota della SCI del 14 marzo 2014, la IX Commissione Commercio presieduta da Orlando Corsetti si è fissata sulla tesi di una “premialità” da dover riconoscere alle ditte del “riordino”, impantanandosi sui criteri per riconoscerla in qualche modo, di cui ho rifatto la cronologia nell’articolo pubblicato il 29 giugno scorso (https://www.rodolfobosi.it/prip-questa-maggioranza-sta-con-la-giunta-di-marino-o-con-la-giunta-di-alemanno-corsetti-vuole-a-tutti-i-costo-ottenere-delle-larghe-intese-per-premiare-certe-ditte-vituo/#more-8303).
Senza dover scendere necessariamente nei particolari dei 4 criteri di esclusione dalle gare, che sono alla base della soluzione alternativa da me proposta il 26 giugno scorso (https://www.rodolfobosi.it/la-soluzione-per-non-far-fallire-nessuna-delle-ditte-pubblicitarie-storiche-non-sta-nel-riconoscere-ad-esse-una-premialita-che-e-del-tutto-illecita-ma-consiste-nellindividu/#more-8255), debbo far presente che c’è un modo anche più diretto per accertare in modo oggettivo quali siano le ditte a cui può essere attribuita sempre per esclusione quella “virtuosità” che per espressa previsione di legge (articolo 38 del D.Lgs. 163/2006) deve costituire il requisito di ammissione alle gare.
Si tratta della pubblicazione delle schede relative ad ogni impianto pubblicitario registrato nella Nuova Banca Dati del Comune, che era peraltro un obbligo (ad oggi del tutto disatteso) prescritto dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013 e ribadito implicitamente dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013.
La Giunta di Alemanno aveva espressamente deliberato <<di stabilire che tutti gli identificativi contenuti nella Nuova Banca Dati sono pubblicati sul sito web dell’Amministrazione>>.
Sono in grado di poter dimostrare questo grazie alla serie di schede degli impianti pubblicitari che soprattutto nel 2011 mi sono state trasmesse da una fonte che ha voluto sempre mantenere l’anonimato.
Dal seguente schema di ogni scheda, su cui il dott. Francesco Paciello ha impostato nel 2009 la Nuova Banca Dati del Comune, è possibile capire che cosa vi è descritto, lasciando quindi accertare o comunque dedurre la natura regolare o meno di ogni impianto pubblicitario.
C’è poi da sapere che per ogni impianto pubblicitario registrato nella Nuova Banca Dati esistono tre distinti tipi base di scheda, in quanto riferiti specificatamente alle tre seguenti voci:
– Posizione Censita (quella in cui dovrebbe risultare attualmente installato l’impianto);
– Dati Contribuente (relativi alla ditta proprietaria di un singolo impianto), di cui si riporta di seguito un esempio;
– Storia Impianto (che fa sapere anche e soprattutto se deriva da un accorpamento di due o più impianti e/o da una “ricollocazione” rispetto alla posizione originaria).
Esempio di una scheda relativa ai Dati Contribuente (in tal caso della ditta “Pubblitalia”)
Riguardo alla “Storia Impianto” la fonte anonima ha tenuto a mettermi in evidenza (con un commento ironico ma significativo) che in alcune schede, come quella sotto riportata a titolo dimostrativo, figura che qualche ditta ha avuto un impianto nell’anno 1000 (“quando a Roma era papa Silvestro II”) e che la validità ha avuto però effetto dal 01.01.1900 (“con Umberto 1°. Forse per questo dopo quasi 8 mesi lo hanno ammazzato. Era più anarchico il Re che Gaetano Bresci, nell’aver dato inizio all’impiantistica pubblicitaria a Roma”).
Secondo la fonte anonima la totale inattendibilità di tali dati si può spiegare con l’ipotesi che in fase di inserimento in Banca Dati, non avendo nessun dato ufficiale sull’effettivo rilascio delle autorizzazioni/concessioni, è stato preferito mettere sistematicamente tali cifre (quasi a mò di codici) ed in alcuni casi anche l’anno 3333 !
Anche in considerazione del fatto che la Nuova Banca Dati non è direttamente collegata all’archivio cartaceo, va ad ogni modo messo in evidenza che, come ha sostenuto lo stesso dott. Paciello fin dalla prima metà del 2011, <<il numero di codice identificativo assegnato non è da conformare a quello di cui all’art. 12 comma 1bis del Regolamento di Pubblicità, in quanto, a differenza di quest’ultimo, non identifica un’autorizzazione amministrativa bensì esclusivamente una posizione contabile e l’avvenuto censimento dell’impianto>>.
In effetti il citato comma 1 bis dell’art. 12 stabilisce testualmente che <<gli stessi impianti devono riportare un apposito elemento di identificazione contenente gli estremi del titolo autorizzativo o di un codice corrispondente dato dal Comune>>.
Il Comune ha fatto la scelta del numero di codice identificativo in violazione dell’art. 55 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (emanato con D.P.R. n. 495/1992) che testualmente dispone: <<1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri
incisi, i seguenti dati:
a) amministrazione rilasciante;
b) soggetto titolare;
c) numero dell’autorizzazione;
d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
e) data di scadenza.>>.
Ne deriva che il numero di codice identificativo assegnato ad ogni impianto pubblicitario e registrato nella Nuova Banca Dati così come impostata dal dott. Francesco Paciello nel 2009 non identifica affatto tutte le “concessioni” e le “autorizzazioni” rilasciate dal Comune, specialmente per gli impianti del “riordino”, ma sta a significare per l’appunto solo la “posizione contabile” e “l’avvenuto censimento dell’impianto”, che può quindi essere “autodenunciato” e conseguentemente del tutto abusivo (“senza scheda”), ma in regola “contabilmente” con tutti i pagamenti.
In conclusione, la Nuova Banca Dati non è uno strumento probatorio della effettiva regolarità autorizzativa di ogni impianto pubblicitario, ma soltanto di quella fiscale.
Come vedremo meglio più avanti, anche laddove è indicato il numero della autorizzazione, non è possibile sapere la data della sua scadenza, dal momento che viene riportato solo l’anno di rilascio della autorizzazione e non anche il giorno ed il mese, a partire solo dal quale è possibile calcolare esattamente il giorno, il mese e l’anno in cui verrà a scadere la durata quinquennale della autorizzazione.
Sembra che in Banca Dati vengano inseriti anche gli impianti “in fase di istruttoria”, che vengono installati e rimangono con tale dicitura anche dopo che ne è stata conclusa con il rigetto l’istruttoria e ne sia scaduta al 31 dicembre la temporaneità.
In considerazione di tutto questo, ora per capire meglio il suddetto schema bisogna sapere che, ai fini della partecipazione al procedimento del “riordino” in relazione alle diverse tipologie di impianti, è stata approntata una modulistica particolare mediante la quale le ditte pubblicitarie hanno dovuto dichiarare entro il 9 maggio 1997 la propria posizione e precisamente:
– Scheda “R” per la indicazione degli impianti di proprietà privata assistiti da titolo autorizzatorio, per i quali si chiedeva il rinnovo;
– Scheda “S” o “SPQR” per la indicazione degli impianti di proprietà comunale concessi in locazione, per i quali si chiedeva il rinnovo;
– Scheda “E” per la segnalazione delle istanze per nuovi impianti presentate negli anni precedenti, in attesa di risposta, da specificare in Schede “ES” se già installati.
Le schede sopra citate, corredate da apposita foto per ciascun impianto installato, dovevano contenere anche gli estremi dei versamenti effettuati per canoni di concessione dal 1991 e per l’imposta di pubblicità dal 1994, fino alla data di accesso al riordino.
Per costruire la Nuova Banca Dati nell’anno 2009 il dott. Francesco Paciello ha invitato tutte le ditte pubblicitarie che alla scadenza del termine ultimo del 9 maggio 1997 avevano presentato istanze di partecipazione alla procedura di “riordino” a sottoscrivere un “Verbale di partecipazione al procedimento di riordino degli impianti pubblicitari” con cui il rappresentante legale di ognuna di esse ha allegato l’elenco di tutti gli impianti di sua proprietà e preso <<atto che tutti i predetti impianti sono stati inseriti come dichiarato dalla Società in sede di contraddittorio con il Servizio, nella Nuova Banca Dati del Servizio e che, conseguentemente, ad ognuno è stato assegnato uno specifico numero identificativo>>.
Riporto di seguito il frontespizio del verbale di partecipazione che mi è stato all’epoca cortesemente trasmesso dalla ditta “SEIPERTRE” S.r.l..
Debbo far presente al riguardo che l’elenco degli impianti riportati nel suddetto verbale di partecipazione, così come quelli di tutti gli altri verbali, è stato successivamente confrontato con gli elenchi di tutti gli impianti pubblicitari dichiarati alla scadenza del 9 maggio 1997 di presentazione delle domande di partecipazione al procedimento di “riordino”: questo confronto tra ieri ed oggi ha portato il dott. Francesco Paciello ad annullare tutti quei verbali di partecipazione con cui sono stati dichiarati come installati in particolare come tipo scheda “ES” un certo numero di impianti per i quali entro il 31 dicembre del 1994 erano state presentate solo istanze di autorizzazione alla installazione (quindi del tipo scheda “E”).
Come esempio significativo per tutti fra i verbali annullati c’è quello della ditta “Media 2000” S.r.l. che nel verbale di partecipazione al procedimento del riordino sottoscritto il 29 ottobre 2009 ha dichiarato di avere installato 192 impianti come schede “ES”, quando invece in data 9 dicembre 1996 aveva presentato istanza di partecipazione al riordino dichiarando 115 istanze di tipo scheda “E” senza autodenuncia di avvenuta installazione di qualcuno di essi !
Con Determinazione Dirigenziale n. 1338 del 3 maggio 2010 il dott. Francesco Paciello ha disposto l’annullamento del verbale ed ha ordinato la rimozione di tutti gli impianti di questa ditta, in ottemperanza a quanto prescritto dalla disciplina del procedimento del riordino degli impianti pubblicitari, che è allegata alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997: al comma 7 dell’art. 1 dispone testualmente che <<a norma delle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, le installazioni, gli spostamenti o i trasferimenti degli impianti pubblicitari, se effettuati dopo il 31 dicembre 1994 e non rimossi, pregiudicano il procedimento di riordino facendo decadere tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria e della rimozione d’ufficio.>>
Queste ditte non possono essere di certo definite “virtuose”.
Se dunque nella “Posizione Censita” risulta compilata la voce “tipo scheda” (che dovrebbe essere soltanto di tipo “R” o “S” o “ES”, ma che come vedremo più avanti è anche di tipo “E”, senza che ciò abbia portato ad annullare nessun verbale di partecipazione) vuol dire allora che l’impianto in questione fa parte della procedura del riordino: se la suddetta voce non appare invece compilata, vuol dire allora che il relativo impianto è “senza scheda” ed è stato quindi “autodenunciato” come abusivo e censito in cambio del pagamento dell’indennità pari al Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP).
La “Storia Impianto” consente di anche di capire se ci sono stati accorpamenti e/o spostamenti o ricollocazioni, come farò vedere con degli esempi concreti.
Facciamolo capire meglio con degli esempi visibili e concreti per ogni casistica.
IMPIANTI PUBBLICITARI DEL RIORDINO DEL TIPO SCHEDA “R”
Dalla scheda suddetta si evince che si tratta di un impianto pubblicitario bifacciale del tipo plancia in vetro di proprietà privata della S.r.l. “Pubblicità Esterna Speciale” (P.E.S.) di mt. 1,40 x 2,00, installato su suolo pubblico in via Tuscolana n. 623, che è stato regolarmente autorizzato dal Comune con concessione n. 1560 rilasciata nel 1987 e che fa parte della procedura di “riordino” come scheda “R”: si evince anche che l’impianto è stato registrato nella Nuova Banca dati il 27 ottobre del 2009.
Dalla “Storia Impianto” si evince che in origine l’impianto era uno stendardo, solo successivamente è stato trasformato in plancia: non c’è però traccia della variazione che lo ha determinato né se ci sia stata istruttoria tecnica.
È importante comunque mettere in evidenza l’anno 1987 di rilascio della concessione, che è antecedente alla entrata in vigore del Codice della Strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 e del successivo Regolamento di Attuazione che ha prescritto il divieto di installare impianti pubblicitari sullo spartitraffico centrale delle strade, che con la deroga poi adottata dal Regolamento Comunale di Pubblicità non può essere inferiore alla larghezza di 4 metri.
L’impianto in questione è stato installato sullo spartitraffico centrale di questo tratto della Via Tuscolana, che è largo molto meno di 4 metri, provocando un incidente mortale nella notte del 2 novembre del 2011, come testimoniamo le foto sottostanti.
Un altro esempio anomalo di impianti del tipo scheda “R” è dato dai due megaimpianti della “RETE FERROVIARIA ITALIANA” installati in via del Quadraro con i numeri di codice identificativo 099/BN050/P e 099/BN051/P, che sono stati da me segnalati con un messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 18,01 del 25 agosto 2011 e che sono stati poi rimossi nel successivo mese di settembre.
Si tratta di due impianti non standard di mt. 9,90 x 1,40 installati su area privata censita in via del Quadraro 350 come scheda “R” n. 427 e n. 428, con “vecchia” concessione n. 110 dell’anno 3333 !
Ho voluto portare questi esempi, perché sono estremamente significativi, ma debbo al tempo stesso precisare che ovviamente non tutti gli impianti del “riordino” scheda “R” sono stati installati in posizioni risultate poi in violazione delle norme inderogabili del Codice della Strada o all’interno di aree vincolate con divieto di affissione.
IMPIANTI PUBBLICITARI DEL RIORDINO DEL TIPO SCHEDA “S” O “SPQR”
Prima ancora di vedere degli esempi concreti, devo premettere una recente sentenza al riguardo del TAR del Lazio.
Il 28 dicembre 1996 la ditta “Nevada Pubblicità” S.r.l. ha partecipato al procedimento di riordino dichiarando 120 impianti di tipo scheda “SPQR”, tra i quali ci sono anche 43 impianti installati con concessione n. 3598 del 1987 dalla ditta “M. & A.” S.r.l., trasformatasi in “A.G.F.” S.r.l., cui gli stessi erano stati dati in concessione con ordinanza sindacale n. 4309 del 18 dicembre 1989, e di cui la “Nevada Pubblicità” aveva acquisito la titolarità per effetto di contratto di cessione di ramo di azienda.
In ragione dell’avvenuta revoca della concessione n. 3598 del 1987 con ordinanza del Commissario Straordinario n. 79 del 1993, di cui la “Nevada Pubblicità” era a conoscenza, non potendo quindi la cessione di ramo d’azienda comprendere gli impianti precedentemente dati in concessione, tenuto conto inoltre che la “Nevada Pubblicità” non aveva nemmeno provveduto a sanare le pregresse morosità, con Determinazione Dirigenziale n. 3609 del 16 settembre 2003 il Comune di Roma ha rigettato l’istanza di riordino per i suddetti 43 impianti, ordinandone la rimozione.
La “Nevada Pubblicità” ha fatto presentare dall’avv. Giuseppe Scavuzzo il ricorso numero di registro generale 13184/2003, che è stato ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2014.
Con Sentenza del TAR n. 6620 del 23 giugno 2014. la Seconda Sezione ha respinto il ricorso compensando le spese.
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Impianto pubblicitario “SPQR” installato sullo spartitraffico centrale di via Laurentina n. 627
Dalla scheda suddetta si evince che si tratta di un impianto pubblicitario bifacciale del tipo stendardo in ferro di proprietà del Comune (SPQR), installato su suolo pubblico in via Laurentina n. 627, che è stato regolarmente dato in locazione dal Comune alla S.r.l. “Fabiano Pubblicità” con concessione n. 1784 rilasciata nel 1987 e che fa parte della procedura di “riordino” come scheda “S”: si evince anche che l’impianto è stato registrato nella Nuova Banca dati il 3 luglio del 2009.
È importante mettere anche qui in evidenza l’anno 1987 di rilascio della concessione, che è antecedente alla entrata in vigore del Codice della Strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 e del successivo Regolamento di Attuazione che ha prescritto il divieto di installare impianti pubblicitari sullo spartitraffico centrale delle strade, che con la deroga poi adottata dal Regolamento Comunale di Pubblicità non può essere inferiore alla larghezza di 4 metri.
Anche questo impianto a marzo 2011 è stato oggetto di un incidente stradale che ha causato l’abbattimento del cartellone comunale e che attesta la pericolosità della collocazione di impianti pubblicitari su uno spartitraffico centrale di così ridotte dimensioni.
IMPIANTI PUBBLICITARI DEL RIORDINO DEL TIPO SCHEDA “ES”
Come ho già detto si tratta degli impianti per i quali entro il 31 dicembre 1994 era stato chiesto il rilascio di una nuova concessione/autorizzazione e che sono stati installati prima, senza aspettare di avere ottenuto il titolo autorizzativo e quindi autodenunciati come tali.
Per avere una idea della portata di questo fenomeno, anche in prospettiva di quanto dirò più avanti, occorre sapere che alla data del 9 maggio 1997 (di chiusura della presentazione delle domande di partecipazione al procedimento di “riordino”) le richieste di rilascio di nuove concessioni/autorizzazioni ammontavano a ben 23.128 istanze, rispetto alle quali sono stati dichiarati installati come schede “ES” solo 1.796 impianti.
Faccio sapere in anticipo che la situazione oggi non è affatto la stessa di allora, dal momento che dopo il 9 maggio 1997 molte ditte hanno installato una marea di impianti di tipo scheda “E” in totale violazione del già citato comma 7 dell’art. 1 della disciplina del procedimento del riordino degli impianti pubblicitari, allegata alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/1997, secondo cui <<le installazioni, gli spostamenti o i trasferimenti degli impianti pubblicitari, se effettuati dopo il 31 dicembre 1994 e non rimossi, pregiudicano il procedimento di riordino facendo decadere tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze>>.
Debbo mettere in risalto al riguardo che la suddetta disciplina non solo non è stata per lo più applicata, ma si è arrivati addirittura a registrare questi impianti (che dovrebbero essere anch’essi “senza scheda” a tutti gli effetti) nella Nuova Banca Dati, che – come ammesso dal dott. Francesco Paciello – “non identifica un’autorizzazione amministrativa”.
Impianto pubblicitario della ditta “Screen City” installato in piazza Armenia con il numero di codice identificativo 0084/AR380/P
Come si può ben vedere questo impianto di tipo scheda “ES” n. 79 risulta essere stato registrato nella Nuova Banca Dati il 24 giugno 2009, presumibilmente il giorno prima che il responsabile della ditta ha sottoscritto il verbale di partecipazione al procedimento del riordino.
Come si può ben vedere, nella “Storia Impianto” figura che la “Screen City” ha avuto un impianto nell’anno 1000 e che la sua validità ha avuto però effetto dal 1 gennaio del 1900, a dimostrazione in questo caso della poca attendibilità della Nuova Banca Dati.
IMPIANTI PUBBLICITARI DEL RIORDINO DEL TIPO SCHEDA “E”
Prima ancora di vedere degli esempi concreti, devo premettere al riguardo che dopo la scadenza del 9 maggio 1997 diverse ditte hanno presentato “integrazioni” alle domande di riordino già presentate in precedenza.
L’art. 3 della disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997, dispone che <<al fine di consentire ai soggetti già titolari di concessioni o di autorizzazioni, sottoposte in via straordinaria al riordino, e che hanno provveduto al pagamento dell’imposta sulla pubblicità, della tassa di occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione per l’anno 1997, la possibilità di regolarizzare l’eventuale omessa presentazione della domanda di riordino, il Servizio Affissioni e Pubblicità trasmette una comunicazione di invito a presentare tale domanda entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento, a pena di decadenza del titolo ai sensi e per gli effetti della deliberazione n. 254/95.>>
Il successivo art. 6 dispone a sua volta al comma 2 che <<se la domanda di riordino risulta incompleta e/o erronea, il richiedente deve integrare la documentazione e/o rettificare l’errore, fatti salvi i casi in cui il Servizio Affissioni e Pubblicità può procedere d’ufficio dandone una semplice comunicazione>> e precisa al riguardo al comma 3 che <<ai fini di cui al comma 2, il Servizio Affissioni e Pubblicità invita il titolare della domanda di riordino a presentarsi entro 10 giorni, personalmente o tramite un suo rappresentante munito di delega anche in forma semplice, per procedere al contraddittorio sulla documentazione incompleta e/o erronea, informandolo — in linea di massima — delle omissioni e/o degli errori riscontrati.>>
Interpretando strumentalmente il suddetto combinato disposto molte ditte pubblicitarie hanno presentato “integrazioni” non rispondenti affatto alla disciplina del procedimento di riordino, perché chiaramente finalizzate a far rientrare nel riordino ulteriori richieste di rilascio di nuove autorizzazioni soprattutto per impianti di tipo scheda “E”, che hanno tentato di farsi riconoscere dal TAR del Lazio proprio in questi ultimi giorni nella speranza che il dibattito sulla “premialità” si risolva alla fine con una proroga quanto meno per altri 5 anni non solo di tutte le concessioni degli impianti del riordino, ma dello stesso intero procedimento, fino a ricomprendere quindi anche le schede “E” per le quali dover rilasciare in un prossimo futuro il titolo autorizzativo.
Si tratta anche qui di ditte che non possono di certo essere annoverate fra quelle “virtuose”.
Prima ancora di vedere degli esempi concreti, devo però far conoscere le seguenti sentenze che ha emanato di recente il TAR del Lazio al riguardo.
In data 6 luglio 2001 la ditta “Stunt Publicity” S.r.l., che il 28 dicembre 1996 aveva partecipato alla procedura di riordino dichiarando 277 schede “E” e solo 7 schede “ES”, ha presentato una “integrazione” della domanda di riordino che non aveva una natura meramente integrativa della domanda di riordino a suo tempo presentata, perché si riferiva ad impianti nuovi e del tutto diversi rispetto a quelli dichiarati il 28 dicembre 1996.
Il Comune di Roma ha dichiarato inammissibile l’integrazione, per essere scaduti i termini per la presentazione delle istanze di riordino di cui all’art. 3 della delibera n. 1689/1997: lo ha fatto con nota prot. n. 17393 del 9 ottobre 2001 contro cui nel 2002 ha fatto presentare dall’avv. Giuseppe Scavuzzo il ricorso numero di registro generale 758, che è stato ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 febbraio 2014.
Con Sentenza del TAR n. 2547 del 5 marzo 2014. la Seconda Sezione ha rigettato il ricorso e condannato la <<parte resistente al pagamento, a favore della resistente Amministrazione, delle spese di giudizio, che liquida forfettariamente in € 1.000,00 (mille). >>
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L’allegato C alla stessa deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995 prevedeva all’art. 2 del titolo II quali documenti dovessero corredare, a pena di nullità, la domanda di riordino relativa anche agli impianti del tipo scheda “E”, con l’obbligo della indicazione circa l’ubicazione dei nuovi impianti di cui si chiedeva il rilascio dell’autorizzazione.
Ciò nonostante la ditta “Nevada Pubblicità” S.r.l., che alla scadenza del 9 maggio del 1997 aveva dichiarato 258 schede “E” e ben 232 schede “ES”, ha poi presentato nell’ambito della domanda generale di riordino separate istanze al rigo E 138, al rigo E139 e al rigo E140 per l’autorizzazione alla collocazione rispettivamente di n. 2.000 impianti pubblicitari ciascuna, per un totale appunto di 6.000 impianti, “in varie località, non meglio specificate”, non mettendo assolutamente l’amministrazione comunale – anche volendo – nella condizione di poter seriamente e serenamente valutare l’istanza prodotta.
Con Determinazione Dirigenziale n. 3666 del 22 maggio 2002 il Comune di Roma ha dichiarato la inammissibilità della domanda di riordino presentata dalla “Nevada Pubblicità” che nel 2002 ha fatto presentare dall’avv. Giuseppe Scavuzzo il ricorso numero di registro generale 11977, che è stato ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2014.
Con Sentenza del TAR n. 6619 del 23 giugno 2014. la Seconda Sezione ha respinto il ricorso e condannato <<la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente amministrazione che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00).>>
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Il 27 dicembre 1996 la “Trio Pubblicità” S.r.l. ora “S.P.M.” S.r.l. , con prot. n. 141 ha partecipato alla procedura di riordino dichiarando di avere presentato 102 istanze di rilascio di autorizzazione tipo scheda “E”, avendo installato nel frattempo 20 di questi impianti (scheda “ES”), senza avere aspettato di ottenerne il titolo autorizzativo.
Ad integrazione della domanda la “Trio Pubblicità” ha prodotto una ulteriore documentazione, che non aveva una natura meramente integrativa della domanda di riordino a suo tempo presentata, perché si riferiva ad impianti nuovi e del tutto diversi rispetto a quelli dichiarati il 27 dicembre 1996: conseguentemente, con note del Comune di Roma – Servizio affissioni e pubblicità n. 30724 e n. 30725 del 4.12.2000 è stata disposta l’archiviazione, ai sensi dell’articolo 6 della disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/1997.
La “Trio Pubblicità” ha fatto presentare dall’avv. Giuseppe Scavuzzo il ricorso numero di registro generale 2659/2001, che è stato ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2014.
Con Sentenza del TAR n. 6771 del 26 giugno 2014. la Seconda Sezione ha respinto il ricorso e condannato la <<parte ricorrente al pagamento, a favore della resistente amministrazione comunale, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, se dovuti.>>
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Il 28 dicembre 1996 la “RB Pubblicità” S.r.l. con prot. n. 190 ha partecipato alla procedura di riordino dichiarando di avere installato 213 impianti tipo scheda “R” e 23 impianti tipo scheda “SPQR” e di avere presentato 234 istanze di rilascio di autorizzazione tipo scheda “E”, senza avere installato nemmeno uno di questi impianti.
Ad integrazione della domanda la “RB Pubblicità” ha prodotto una ulteriore documentazione, che non aveva una natura meramente integrativa della domanda di riordino a suo tempo presentata, perché si riferiva ad impianti nuovi e del tutto diversi rispetto a quelli dichiarati il 28 dicembre 1996: conseguentemente, con nota del Comune di Roma – Servizio affissioni e pubblicità n. 17392 del 9 ottobre 2001 è stata disposta l’archiviazione, ai sensi dell’articolo 6 della disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/1997.
La “RB Pubblicità” ha fatto presentare dall’avv. Giuseppe Scavuzzo il ricorso numero di registro generale 759/2002, che è stato ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2014.
Con Sentenza del TAR n. 6772 del 26 giugno 2014. la Seconda Sezione ha respinto il ricorso e condannato la <<parte ricorrente al pagamento, a favore della resistente amministrazione comunale, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, se dovuti.>>
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Impianto pubblicitario installato sullo spartitraffico centrale di Piazza Armenia lungo via Britannia
dalla ditta “P.E.S.” (Pubblicità Esterna Speciale”) con il numero di codice identificativo 0006/AO624/P
L’impianto è stato da me segnalato con un messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 17,26 del 21 settembre 2011.
Faccio presente al riguardo che il 28 dicembre 1996 la “P.E.S.” ha partecipato al procedimento di riordino (prot. n. 218) dichiarando di avere presentato 30 istanze di rilascio di autorizzazione tipo scheda “E”, avendo installato 20 di questi impianti (tipo scheda “ES”) senza aspettare il rilascio del rispettivo titolo autorizzativo.
Dalla “Posizione Censita” il 27 ottobre 2009, cioè presumibilmente il giorno prima della sottoscrizione del “verbale di partecipazione al procedimento di riordino”, si evince che l’impianto in questione non fa parte dei 20 dichiarati come già installati il 28.12.1996, ma dovrebbe essere uno dei rimanenti 10 impianti facenti parte delle 30 istanze di rilascio di autorizzazione tipo scheda “E”, che è stato nel frattempo installato dopo e registrato del tutto impropriamente in Banca Dati come impianto scheda “E”, quando dovrebbe essere a tutti gli effetti un impianti “senza scheda” in quanto senza alcun titolo autorizzativo, che avrebbe dovuto comportare l’applicazione del comma 7 dell’art. 1 della disciplina del procedimento del riordino degli impianti pubblicitari, allegata alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/1997, secondo cui <<le installazioni, gli spostamenti o i trasferimenti degli impianti pubblicitari, se effettuati dopo il 31 dicembre 1994 e non rimossi, pregiudicano il procedimento di riordino facendo decadere tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze>>.
Dalla “Storia Impianto” si evince che l’impianto è stato sospeso.
Come dirò più avanti, la “P.E.S.” ha dichiarato fallimento , ma i suoi impianti debbono essere ancora rimossi dal territorio di Roma.
IMPIANTI PUBBLICITARI DEL RIORDINO “SENZA SCHEDA“
Si tratta degli impianti installati abusivamente, per i quali le ditte pubblicitarie hanno presentato “autodenuncia” ed ottenuto dietro pagamento dell’indennità la registrazione in Banca Dati di un numero di codice identificativo che millantano come “titolo autorizzativo”.
Per le autodenunce non mi risulta sia stata effettuata una sola istruttoria tecnica.
Impianto pubblicitario installato sul Lungomare Duca degli Abruzzi dalla ditta “Planet Communication” con il numero di codice identificativo 0133/AM121/P
Dalla “Posizione Censita” si evince solo che è stato registrato in Banca Dati il 7 ottobre del 2009.
La “Storia Impianto” con le solite date errate del l’anno 1000 e dell’anno 1900 conferma che si tratta a tutti gli effetti di un impianto “senza scheda”.
IMPIANTI PUBBLICITARI DEL RIORDINO SPOSTATI
Impianto installato dalla ditta “Seipertre” all’altezza del civico n. 245 di via
Filippo Tommaso Marinetti con il numero di codice identificativo 0027/BN768/P
L’impianto è stato da me segnalato con un messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 17,20 del 24 agosto 2011, con cui ho evidenziato che è collocato in curva, all’altezza di un incrocio, su un’isola spartitraffico di piccolissime dimensioni e a ridosso tanto di un segnale di prescrizione di direzione obbligatoria quanto di altri 2 impianti pubblicitari.
Secondo la suddetta Posizione Censita” l’impianto sarebbe del tipo di scheda “R” con concessione n. 3352 rilasciata nel 1987, registrato in Banca Dati il 29 luglio 2009, vale a dire il giorno prima che il responsabile della ditta ha sottoscritto il verbale di partecipazione al procedimento del riordino (riportato all’inizio di questo articolo).
Grazie allo scambio di cortesi messaggi che ho avuto con la stesa ditta sono stato messo a conoscenza della vera seguente storia dell’impianto: <<Preg.mo Dr. Arch. Bosi, con la presente desideriamo metterla a conoscenza della storia dell’impianto indicato in oggetto. Autorizzato con Ordinanza del Sindaco n. 3114 del 28.07.1989 in Via Ignazio Silone a mt. 30 incrocio Via Laurentina (concessione n. 3352/87), fu rimosso –su richiesta del Comune di Roma- per lavori stradali. Successivamente –con Determinazione Dirigenziale n.2861 del 05.05.1998- il Dipartimento II Ufficio Ufficio Affissioni e Pubblicità autorizzava lo spostamento in Via F. T. Marinetti, posizione successivamente confermata con l’assegnazione del codice 0027/BN768/P, in data 30.07.2009. E’ comunque presente agli atti del Comune di Roma ns. domanda di spostamento, presentata il 04.11.2008 e protocollata al n. QHI 75983, ora sollecitata (vedi allegato).Ritenevamo giusto metterla al corrente della situazione. Distinti saluti.>>
Si tratta quindi di uno “spostamento” dalla posizione originaria che non è riportato sulla scheda relativa alla “Storia Impianto”.
IMPIANTI PUBBLICITARI DEL RIORDINO ACCORPATI E RICOLLOCATI
Il comma 13 dell’art. 34 del vigente Regolamento di Pubblicità dispone testualmente: <<Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui all’art. 19, allo scopo di armonizzare l’impiantistica pubblicitaria esistente e conseguentemente migliorare il decoro urbano, è consentito richiedere l’accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti aventi formato diverso in nuovi impianti tutti del medesimo formato. La richiesta è consentita a condizione che il numero delle autorizzazioni e/o concessioni ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni siano uguali o inferiori a quelli originari. Non sono ammesse ricollocazioni e/o spostamenti degli impianti interessati. Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all’esito della procedura di riordino. Sono fatti salvi, comunque, i limiti complessivi all’esposizione pubblicitaria stabiliti per legge e regolamento comunale.>>
Le suddette condizioni non sono state per lo più rispettate.
Dalla “Posizione Censita” si evince solo che con prot. n. 44955 del 10 giugno 2010 la “Nuovi Spazi” ha trasmesso la “COMUNICAZIONE DELLA SOCIETÀ” di avere ricollocato questo impianto avvalendosi della Deliberazione Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008.
Dalla “Storia Impianto” non si viene a sapere molto di più, mentre dalla scheda sottostante si apprende invece che la ricollocazione è di un impianto accorpato di mt. 3 x 2 ricavato da tre impianti di dimensioni inferiori.
Dalla stessa fonte anonima mi è stato riferito che la P.E.S. tra il 2010 ed il 2011 ha presentato due istanze con piani di accorpamento di oltre 100 impianti ciascuno, ma con la particolarità che si tratta di Impianti scheda “R” ed impianti scheda “SPQR” delle dimensioni di 1,00 x 1,40, che sarebbero stati trasformati in impianti luminosi delle dimensioni di metri 1,40 x 2,00.
Le istanze sarebbero state istruite, rilasciando l’autorizzazione ed inserite in Banca Dati, senza avere acquisito prima il parere tecnico, che le avrebbe poi bocciate perché non era possibile accorpare impianti “SPQR” di proprietà comunale con impianti scheda “R” di proprietà privata.
Se la notizia rispondesse al vero, significherebbe che il Comune avrebbe perso circa un discreto numero di impianti “SPQR”, che bisognerebbe recuperare dalla P.E.S. che però nel frattempo ha dichiarato fallimento.
Ma da quanto mi risulta la S.r.l. “P.E.S. Pubblicità Esterna Locale” sarebbe una società affiliata con la S.r.l. “Pubbliemme Pubblicità”, nei cui confronti il Comune potrebbe fare una rivalsa, sempre se beninteso rispondesse al vero quanto mi è stato riferito dalla fonte anonima.
Per completezza di informazione va detto che in data 28 maggio 2014 è stata emanata la Determinazione Dirigenziale con la quale è stata disposta la decadenza di tutti gli impianti pubblicitari censiti nella Nuova Banca Dati ed è stata ordinata la loro rimozione.
L’atto è stato impugnato al TAR del Lazio con ricorso proposto da Curatela del Fallimento società Pes S.r.l.: è intervenuta ad opponendum l’associazione di categoria A.A.P.I. (Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane).
Con Ordinanza del TAR n. 2967 del 3 luglio 2014. è stato respinto il ricorso.
IMPIANTI PUBBLICITARI DEL RIORDINO RICOLLOCATI
Come dovrebbe essere ormai noto, con Deliberazione Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008 è stata consentita la “ricollocazione” degli impianti del riordino tipo scheda “R” e tipo scheda “SPQR” anche se non collocati in violazione di niente, ma ugualmente spostati in posizioni di rendita commerciale ben più conveniente.
Questa agevolazione ha determinato e sta determinando il dilagare giornaliero di spostamenti di impianti.
Sembra essere diventata prassi consolidata anche per gli spostamenti di impianti autodenunciati, registrando per lo più lo spostamento senza che sia avvenuta prima l’istruttoria di fattibilità, né tantomeno aver proceduto alla veridicità della dichiarazione di conformità in fase di autodenuncia, salvo poi procedere alla verifica tecnica sull’ammissibilità dello spostamento ed al ripristino della situazione precedente.
Con Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2012 il dott. Claudio Saccotelli, subentrato temporaneamente al dott. Francesco Paciello, ha permesso che le “ricollocazioni” riguardassero anche gli impianti del riordino scheda “ES” alle sole due condizioni di corredare da un lato ogni istanza anche dal parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione e di non considerare applicabile per questi casi l’istituto del “silenzio-assenso”.
Impianto installato dalla ditta “Pubblitalia” in piazza Verbano
Dalla “Posizione Censita” si apprende che si tratta di un impianto del riordino del tipo scheda “R”, con vecchia concessione n. 2601 del 1987, ma anche con una strana nuova concessione del 30 dicembre del 2005.
Con nota prot. n. 29154 del 22 aprile 2011 Pubblitalia avrebbe comunicato la variazione della posizione dell’impianto, che avrebbe installato senza nemmeno aspettare 30 giorni, dal momento che il 13 maggio scorso sarebbe avvenuta la registrazione della nuova ubicazione dell’impianto all’altezza del civico n. 76 di piazza Verbano, diventato però di mt. 2 x 1 monofacciale.
Si tratta di uno spostamento con trasformazione che in base al già ricordato comma 13 dell’art. 34 del Regolamento di Pubblicità è vietato, non consente ricollocazioni e spostamenti per impianti oggetto di accorpamento e/o trasformazioni.
Dalla “Posizione Censita” emerge che con nota prot. n. 29154 del 22 aprile 2011 Pubblitalia avrebbe comunicato la variazione della posizione dell’impianto, che avrebbe installato senza nemmeno aspettare 30 giorni, dal momento che dalla “Storia Impianto” si evince che il 13 maggio 2011 sarebbe avvenuta la registrazione della nuova ubicazione dell’impianto all’altezza del civico n. 76 di piazza Verbano, divenuto però di mt. 2 x 1 monofacciale, di cui dalla consultazione della “Storia dell’impianto” viene fuori però il più totale scoordinamento con la “Posizione censita”, dal momento che Pubblitalia avrebbe avuto un impianto nell’anno 1000 (anziché nel 1987) con validità che avrebbe però avuto effetto dal 1 gennaio del 1900.
IMPIANTI PUBBLICITARI DEL RIORDINO INSTALLATI IN VIOLAZIONE DELLA DELIBERA N. 609/1981
Il comma 8 dell’art. 1 del disciplinare del procedimento di partecipazione al riordino dispone testualmente: <<Nel contempo, il Servizio Affissioni e Pubblicità dispone il rigetto immediato delle istanze di concessione, autorizzazione, spostamento o trasferimento degli impianti pubblicitari posti in opera, che sono difformi dal codice della strada o dalle norme di cui alle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95 ovvero ricadono in zone vietate, vincolate o — se di superficie superiore ai 6 metri quadrati — all’interno dell’area perimetrata di cui alle deliberazioni n. 609/81 e n. 254/95, ordinandone la rimozione sotto pena dell’applicazione della sanzione pecuniaria, della rimozione
d ’ufficio e della decadenza di tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze.>>
Prima ancora di vedere degli esempi concreti, devo premettere le due seguenti sentenze emanate di recente dal TAR del Lazio a tal riguardo.
Il 28 dicembre 1996 la Ditta “RB Pubblicità” S.r.l. ha partecipato al procedimento del riordino (prot. n. 190) dichiarando 213 impianti tipo scheda “R”, 23 impianti tipo scheda “SPQR” e 234 istanze tipo scheda “E”.
Con 13 Determinazioni Dirigenziali del Comune di Roma – Servizio affissioni e pubblicità, di cui ai prot. dal nn. 885 al 900, del dicembre 1997, è stato disposto il rigetto delle istanze di riordino presentate e conseguentemente disposta pure la rimozione degli impianti pubblicitari.
Sostenendo di averne avuto conoscenza solo a giugno del 2002, la Ditta “RB Pubblicità” S.r.l. ha impugnato al TAR del Lazio i 13 provvedimenti facendo presentare dall’avv. Giuseppe Scavuzzo il ricorso numero di registro generale 9303 del 2002, che è stato ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2014.
Con Sentenza del TAR n. 6615 del 23 giugno 2014 la Seconda Sezione ha rigettato il ricorso e condannato la <<ricorrente al pagamento in favore della resistente amministrazione comunale delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).>>
Fra le motivazioni della sentenza c’è anche e soprattutto che <<le determinazioni impugnate in realtà dispongono che “l’articolo 3 dell’allegato A1 alla deliberazione n. 254/95 riproduce e conferma il divieto, già stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981, di rilasciare nuove autorizzazioni ad installare impianti pubblicitari di superficie espositiva superiore ai sei metri quadrati, all’interno della zona urbana appositamente perimetrata”>>.
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Il 27 dicembre 1996 la Ditta “SPOT Pubblicità” S.r.l. ha partecipato al procedimento del riordino (prot. n. 133) dichiarando 171 impianti tipo scheda “R”, 55 impianti tipo scheda “SPQR” e 305 istanze tipo scheda “E”, senza avere installato nessun impianto tipo scheda “ES”.
Con ben 25 Determinazioni Dirigenziali del Comune di Roma – Servizio affissioni e pubblicità, di cui ai prot. dal nn. 2453 al 24708 del 25 giugno 2003, è stato disposto il rigetto delle istanze di riordino presentate e conseguentemente disposta pure la rimozione degli impianti pubblicitari.
La Ditta “SPOT Pubblicità” S.r.l. ha impugnato al TAR del Lazio i 25 provvedimenti facendo presentare dall’avv. Giuseppe Scavuzzo il ricorso numero di registro generale 9832/2003, che è stato ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2014.
Con Sentenza del TAR n. 6781 del 26 giugno 2014. la Seconda Sezione ha rigettato il ricorso compensando le spese.
Fra le motivazioni della sentenza c’è anche e soprattutto che <<l’articolo 8, comma 1, della deliberazione C.C. n. 1689 del 1997 dispone al riguardo testualmente che “Nel contempo, il Servizio affissioni e pubblicità dispone il rigetto immediato delle istanze di concessione, autorizzazione … che … ricadono … se di superficie superiore ai 6 metri quadrati – all’interno della zona perimetrata di cui alle deliberazioni n. 609/81 e n. 254/95 …”.>>
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Impianti pubblicitari superiori ai 6 mq. installati in piazza Bainsizza
Come esempio più che significativo, faccio presente che, grazie all’estratto della Banca Dati relativo a tutti gli impianti pubblicitari ricadenti nell’allora II Municipio, che mi è stato trasmesso da un consigliere che l’aveva richiesto ed ottenuto, ho registrato la bellezza di 436 impianti di mq. 4 x 3 appartenenti alle seguenti ditte:
– P.E.S.;
– RB Pubblicità;
– A.P. Italia;
– Stunt Publicity;
– IGP Décaux;
– Clear Channel;
– Seipertre;
– S.C.I.;
– A.P.A.;
– Esotas;
– Pubbli Roma;
– Ettore Sibilia Pubblicità;
– Ital Media;
– Pubbliemme Pubblicità;
– Gregor;
– Screen City ADV;
– Rete Ferroviaria Italiana;
– Spot Pubblicità;
– Star Roma;
– Studio Zeta Pubblicità;
– Pratiko;
– D.N.D. Project & Service;
– Media Poster Kompany;
– O.P.A.;
– Fox ADV;
– Joint Media;
– Media Group Unipersonale.
Va subito messo in chiaro che non si può né si deve fare di tutto un fascio: intendo dire che se il titolo autorizzativo degli impianti di tutte le suddette ditte è stato rilasciato prima del 3 aprile 1981 (data di approvazione della delibera n. 609 del Consiglio Comunale) oppure anche dopo, a seguito di <<spostamenti disposti espressamente dal Comune per motivi di pubblico interesse>> (comma 6 dell’art. 1 dello stesso disciplinare), allora questi impianti sono da considerare perfettamente regolari, mentre invece nei confronti di tutti gli altri per i quali le ditte proprietarie non fossero in grado di dimostrare il rispettivo titolo abilitativo si dovrebbe applicare il citato comma 8 dell’art. 1 del disciplinare del procedimento di partecipazione al riordino.
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A conclusione di questo lungo excursus mi viene spontaneo chiedermi se mai il Comune di Roma rispetterà e farà rispettare la disciplina del procedimento di partecipazione del riordino che lui stesso si è dato, applicandola fino alle estreme conseguenze, vale a dire cancellando definitivamente dal “riordino” tutte quelle ditte pubblicitarie che in modo di certo non molto “virtuoso” hanno più o meno deliberatamente violato la suddetta disciplina.
Dott. arch. Rodolfo Bosi