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Rodolfo Bosi
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Home AFFISSIONI E PUBBLICITA' DEL COMUNE DI ROMA

La ricollocazione illecita di un impianto pubblicitario che mette la ditta che se ne è resa responsabile a rischio di esclusione da tutti i futuri bandi di gara

24/03/2015
in AFFISSIONI E PUBBLICITA' DEL COMUNE DI ROMA, Archivi, cartellopoli, Impianti pubblicitari a Roma, News, Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (P.R.I.P.)
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Come dovrebbe esser noto, con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 sono state approvate le modifiche e le integrazioni al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”: fra le integrazioni apportate c’è l’aggiunta del comma 2 bis all’art. 7 che dispone che con i futuri bandi di gara “non si procede al rilascio dell’autorizzazione nel caso in cui il richiedente … abbia installato impianti pubblicitari non autorizzati nell’ultimo quinquennio”.

Per capire cosa si deve esattamente intendere per “impianti pubblicitari non autorizzati”, la suddetta nuova disposizione normativa va combinata con quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento fin dal suo testo originario, vale a dire che “le iniziative pubblicitarie svolte …. in difetto o in violazione della prescritta autorizzazione, ovvero non contemplate dal presente Regolamento, …. sono da considerarsi abusive a tutti gli effetti”.

Il caso che metto in evidenza oggi va valutato sulla base di entrambe le suddette disposizioni combinate tra di loro.

Con Nota VAS prot. n. 27 del 23 dicembre 2013 ho chiesto la “Rimozione forzata previa copertura immediata della pubblicità irregolare di tutti i 95 impianti pubblicitari installati lungo viale Tor di Quinto e via Flaminia”: fra questi c’era il seguente impianto monofacciale di mt. 4 x 3 installato con il n. 1530 sullo spartitraffico centrale di Viale di Tor di Quinto a 65 metri prima del civico 65/A, più o meno all’altezza del Poligono di tiro.

 100_6051

Foto scattata il 12 dicembre 2013

L’impianto portava una targhetta con il seguente numero di codice identificativo.

 100_6053

Foto scattata il 12 dicembre 2013

Nell’elenco delle ditte pubblicitarie censite nella Nuova Banca Dati con il codice n. 0048 risulta registrata la “ESOTAS”, che figura fra le ditte che non hanno installato alcun impianto “senza scheda”, privo cioè di titolo autorizzativo, e che hanno partecipato alla procedura di “riordino” dichiarando 666 impianti scheda “R” e 1.364 istanze di rilascio di nuove concessioni di impianti pubblicitari (scheda “E”), senza averne installato nessuno (scheda “ES”).

Ne dovrebbe derivare che il suddetto impianto faccia parte del “riordino” come scheda “R” e che per esso sia stata rilasciata dal Comune una regolare concessione di cui è stato chiesto il rinnovo con nota registrata al prot. n . 205 del 28 dicembre 1996. 

Non è dato di sapere se la concessione sia stata rilasciata prima che venisse approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981, che vieta tuttora la installazione di impianti pubblicitari di superficie superiore a mq. 6,00 all’interno di una perimetrazione definita dentro cui ricade anche l’impianto in questione di mq. 4 x 3, cioè di 12 mq. complessivi. 

A maggior ragione la concessione dovrebbe essere stata rilasciata prima che l’intero comprensorio dei Prati di Tor di Quinto venisse sottoposto al vincolo paesaggistico imposto il 9 novembre 1987, la cui tutela è stata assicurata dapprima dal Piano Territoriale Paesistico (in sigla PTP) n. 15/8 “Valle del Tevere” e poi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) con divieto tassativo di affissione pubblicitaria prescritto da entrambi i piani.

Con il nuovo Regolamento di Pubblicità così come approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 è stata decisa l’eliminazione degli impianti pubblicitari di formato 4 x 3 ed è stato disposto al 1° comma dell’art. 34 che riguardo agli impianti di mt. 4 x 3 “a decorrere dal 1 gennaio 2015 i formati di dimensioni uguali o superiori … sono convertiti in formati non superiori” a mt. 3 x 2.

Il 16 febbraio 2015 su questo stesso sito ho pubblicato un articolo dal titolo “La conversione in atto sul viale di Tor di Quinto degli impianti pubblicitari di mt. 4 x3” con cui ho fatto sapere che molte ditte pubblicitarie avevano provveduto e stavano tuttora provvedendo a rimuovere i propri impianti pubblicitari di mt. 4 x 3, installando al loro stesso posto impianti di mt. 3 x 2. (https://www.rodolfobosi.it/la-conversione-in-atto-sui-viale-di-tor-di-quinto-degli-impianti-pubblicitari-di-mt-4-x3/)

Ho quindi documentato la situazione sul Viale di Tor di Quinto alla data del 12 febbraio 2015: fra gli impianti riconvertiti c’era anche quello della “ESOTAS” con lo stesso numero 1530, come attestano le seguenti foto.

100_6552

Foto scattata il 12 febbraio 2015

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Il retro dell’impianto (foto scattata il 12 febbraio 2015)

100_6553

Il numero di codice identificativo dell’impianto (foto scattata il 12 febbraio 2015)

A distanza di poco più di tre settimane, presumibilmente ai primi del corrente mese di marzo, lo stesso impianto pubblicitario di mt. 3 x 2 è stato rimosso e ricollocato ai bordi di viale di Tor di Quinto all’altezza della sede della ASL Roma E, dove erano stati installati due impianti pubblicitari che rientravano fra quelli da me segnalati con la Nota VAS prot. n. 27 del 23 dicembre 2013 e che erano stati nel frattempo rimossi.

 100_6108

I due impianti segnalati da VAS (foto scattata il 12 dicembre 2013)

Al posto dei due impianti figura ora lo stesso impianto di mt. 3 x 2 che è stato spostato da dove risultava inizialmente instalalto, ma che porta ora il n. 1075.

100_6584

Il fronte dell’impianto (foto scattata il 21 marzo 2015)

A conferma che si tratta dello stesso identico impianto viene il retro del cartellone che risulta uguale in tutto e per tutto con quello fotografato il 12 febbraio 2015 vicino al Poligono di Tiro.

100_6582
A conferma definitiva viene lo stesso numero di codice identificativo, di cui si riporta la foto, con la sola differenza della indicazione della strada.

 100_6585
Foto scattata il 21 marzo 2015

La ricollocazione sembra presentare i seguenti gravi vizi di legittimità.

Se, come si presume, è stata utilizzata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008, che consente lo snellimento delle procedure per ricollocare a piacere un impianto pubblicitario anche se non risulta in violazione di nessuna norma, ma solo per riposizionarlo in un luogo che assicuri una maggiore rendita economica di posizione (come per il caso in questione vicina al piazzale di Ponte Milvio), allora il rappresentante legale della “ESOTAS” deve aver fatto una richiesta di spostamento sulla base del modello predisposto a suo tempo dal dott. Francesco Paciello che prevede la denuncia alla Procura della Repubblica in caso di dichiarazione mendace.

Alla richiesta deve essere allegata una asseverazione di tecnico abilitato che attesta la piena legittimità della nuova posizione sempre sulla base di un modello predisposto a suo tempo dal dott. Francesco Paciello che prevede anch’esso la denuncia alla Procura della Repubblica in caso di asseverazione falsa.

Nel caso che la nuova posizione ricada all’interno di un’area soggetta a vincolo paesaggistico, il suddetto modello richiede che si alleghi alla asseverazione una copia della avvenuta richiesta della autorizzazione paesaggistica presso l’organo comunale subdelegato dalla Regione Lazio.

Come si può ben vedere dall’estratto di seguito riportato della Tavola 2a del PRIP, il tratto finale del viale di Tor di Quinto è soggetto al doppio vincolo paesaggistico costituito dal vincolo dichiarativo denominato “Valle del Tevere”, imposto il 9 novembre 1987, e dal vincolo ricognitivo di legge della fascia di rispetto di 150 metri della sponda destra del Tevere, imposta ai sensi della lettera c) del 1° comma dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004, con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

Immagine.Particolare Tav. 2a

Immagine.Legenda Tav. 2a

C’è quindi da accertare anzitutto se sia stata presentata regolare richiesta di ricollocazione alla S.p.A. “Aequa Roma”, che cura l’istruttoria di tutti gli spostamenti, e se in particolare sia stata accompagnata da una relazione asseverata con allegata la domanda di rilascio preventivo ed obbligatorio della autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale dovrebbero essere denunciati alla Procura delle Repubblica tanto il rappresentante legale della “ESOTAS” per dichiarazione mendace quanto il tecnico abilitato per asseverazione falsa. 

Ma la asseverazione del tecnico abilitato, indipendentemente dalla avvenuta richiesta o meno del rilascio della autorizzazione paesaggistica, non può aver dichiarato la piena legittimità della nuova posizione non solo per il fatto che da lì sono stati rimossi ben due impianti installati precedentemente perché del tutto irregolari, ma anche e soprattutto perché nel frattempo è entrato in vigore il Piano Regolatore degli Impianti pubblicitari (PRIP) che come attesta il particolare della Tavola 1.07 di seguito riportato consente l’installazione di impianti pubblicitari solo lungo il viale di Tor di Quinto e non anche su una sua traversina.

Immagine.Particolare Tav. 1.07

Quand’anche si volesse chiudere un occhio sulla richiesta di ricollocazione, presupponendo anche che sia del tutto regolare, l’avvenuto spostamento in quella traversina del viale di Tor di Quinto risulta in totale violazione della moratoria dei 180 giorni che è stata imposta contestualmente ai criteri impartiti alla S.p.A. “Aequa Roma” per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione, approvato con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014. 

Di quei criteri l’impianto in questione risulta aver rispettato solo l’obbligo contestualmente impartito che entro il prossimo 20 maggio tutti gli impianti pubblicitari, sia SPQR che di proprietà di privati, debbo essere verniciati per presentarsi tutti con un “colore grigio antracite RAL 7016 Pantone 3305”.

Se in conclusione venisse accertato che la suddetta “iniziativa pubblicitaria” è stata svolta “in difetto o in violazione della prescritta autorizzazione” o che non è comunque “contemplata dal Regolamento” attualmente in vigore, allora l’impianto pubblicitario sarebbe “da considerarsi abusivo a tutti gli effetti” e rientrerebbe fra i casi contemplati dal comma 2 bis dell’art. 7, che comportano l’esclusione da tutti i futuri bandi di gara anche ed a maggior ragione nel caso che ci sia in atto una lite pendente con il Comune, conseguente ad una eventuale denuncia alla Procura della Repubblica per dichiarazione mendace del rappresentante legale della “ESOTAS” e per asseverazione falsa del suo tecnico abilitato. 

Da qui a breve la Giunta Capitolina è chiamata a definire i criteri con cui stabilire a chi spetti ed a chi no di partecipare ai futuri procedimenti di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni di locazione degli impianti SPQR: staremo a vedere se fra i criteri di esclusione terrà conto anche del presente caso.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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