Su questo stesso sito il 29 febbraio 2016 è stato pubblicato un mio articolo dal titolo “Con una sentenza storica la Seconda Sezione del TAR ha posto una pietra miliare nel settore dell’impiantistica pubblicitaria di Roma, rigettando quasi tutte le censure portate da certe associazioni di categoria e da una moltitudine di ditte pubblicitarie”: costituisce un approfondito esame su come la Sentenza n. 2283 del 22 febbraio 2016 si è espressa punto per punto su tutte le censure portate sia al PRIP che al nuovo Regolamento di Pubblicità dalle due associazioni di categoria A.I.P.E. ed I.R.P.A. e da ben 41 ditte pubblicitarie. (https://www.rodolfobosi.it/con-una-sentenza-storica-la-seconda-sezione-del-tar-ha-posto-una-pietra-miliare-nel-settore-dellimpiantistica-pubblicitaria-di-roma-rigettando-quasi-tutte-le-censure-portate-da-certe-associ/)
Dalla Segreteria dell’Avvocatura Capitolina mi è stato confermato che non risulta che la suddetta sentenza sia stata impugnata al Consiglio di Stato, per cui deve ritenersi passata definitivamente in giudicato.
Va però messo in risalto che con la sentenza n. 2283/2016 sono stati accolti i seguenti 3 ricorsi limitatamente alla domanda di annullamento dell’impugnata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 con cui sono stati dettati i criteri di redazione dei Piani di Localizzazione, che a giudizio della Seconda Sezione del TAR spettano invece all’Assemblea Capitolina:
– ricorso n. 3553/2015 presentato per l’annullamento della Deliberazione G.C. 380/2014 dalle ditte ARS PUBBLICITÀ, COSMO PUBBLICITÀ, G.B.E. e NEW POSTER;
– ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento della Deliberazione G.C. 380/2014, proposto nel giudizio introdotto con il ricorso n. 14435/2014, presentato da WAYAP e da AP ITALIA in liquidazione;
– ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento della Deliberazione G.C. 380/2014. proposto nel giudizio introdotto con il ricorso n. 14436/2014, presentato da A.P.A..
In chiusura dell’articolo del 29 febbraio 2016 ho fatto la seguente considerazione: «Per quanto riguarda il vizio di competenza rilevato dalla Seconda Sezione del TAR del Lazio, ai fini del suo superamento ottemperando al tempo stesso alla sentenza n. 2283/2016, c’è da fare la considerazione oggettiva sulla totale inopportunità di doverla subire passivamente annullando la deliberazione n. 325 del 13 ottobre 2015 con cui la Giunta Capitolina ha approvato la “proposta” dei Piani di Localizzazione, perché si verrebbe a vanificare il lavoro prodotto dalla S.p.A. “Aequa Roma” e l’intero procedimento successivo fin qui intrapreso, in particolare con le sei Conferenze di Servizio svolte per l’acquisizione dei “pareri” di competenza delle tre Soprintendenze interessate, oltre che con i 13 incontri pubblici già svolti nell’ambito della partecipazione dei cittadini. »
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 31 marzo 2016 Francesco Paolo Tronca ha approvato nelle veci dell’Assemblea Capitolina il recepimento degli stessi criteri di redazione dei Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari che aveva dettato la Giunta Capitolina con la delibera n. 380 del 30.12.2014: in tal modo ha ottemperato alla sentenza del TAR n. 2283/2016 che attribuisce all’Assemblea Capitolina la competenza nel dettare i suddetti criteri di redazione. (https://www.rodolfobosi.it/tronca-ha-firmato-la-delibera-che-ottempera-alla-sentenza-del-tar/)
La Segreteria dell’Avvocatura Capitolina mi ha fatto sapere che quasi tutte le ditte pubblicitarie hanno impugnato al TAR la deliberazione n. 19 del 31 marzo 2019.
Mi è stato precisato che l’impugnazione è stata fatta sia come nuovo specifico ricorso che come motivi aggiunti ai precedenti ricorsi presentati dalle 7 ditte pubblicitarie sopra citate che hanno impugnato la deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014.
Il Comune non si è ancora costituito, per cui sarà questa una delle prime incombenze del nuovo Sindaco di Roma Virginia Raggi e del nuovo Assessore alle Attività Produttive.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi