Il vigente articolo 58 della Costituzione dispone testualmente:
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva l’abrogazione dell’art. 58, contenuta al 2° comma dell’art. 32 dedicato alle “Disposizioni consequenziali e di coordinamento”.
Art. 32.
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)
1.
…
2. L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.
Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.
Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli, che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quello dedicato alla abrogazione dell’art. 58 è diventato l’articolo 38 con lo stesso testo.
RAGIONI DEL SÌ
Dal sito “Basta un Sì”
Articolo 58: abolizione dei limiti di età minima per l’elettorato del Senato
Il disposto dell’articolo 58 della Costituzione vigente stabilisce che “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età” e, specifica nel comma successivo, che “Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età”.
L’articolo in questione può essere considerato come una previsione di carattere incidentale, nel senso che si limita a specificare un principio – quello dell’elezione a suffragio universale dei senatori – insito nelle caratteristiche che gli articoli precedenti e successivi riconoscono al Senato.
Per questa ragione la riforma costituzionale abroga il disposto dell’articolo 58, lasciando che siano altre disposizioni ad occuparsi del meccanismo di elezione dei senatori.
Se si guarda al quadro complessivo disegnato dalla riforma, mantenere in vigore l’articolo 58 – seppure modificato ed adattato al nuovo contesto istituzionale – sarebbe stato ripetitivo e pleonastico.
I senatori non verranno più eletti a suffragio universale – inteso come meccanismo di votazione nazionale – ma, coerentemente con le loro nuove attribuzioni, a suffragio locale, ossia selezionati da una specifica comunità territoriale.
I senatori, nel ricoprire il proprio ruolo, saranno dotati di una doppia legittimazione: da una parte, quella popolare, poiché stabilisce l’articolo 57 che questi debbano essere nominati “in conformità alle scelte espresse dagli elettori“, espresse al momento del rinnovo dei rispettivi consigli regionali; dall’altra, quella istituzionale, poiché, formalmente, i senatori vengono prima di tutto indicati anche dagli altri consiglieri regionali e, successivamente, proclamati dai rispettivi Presidenti di Regione.
Oltre agli elementi macroscopici di novità si deve aggiungere anche un elemento, apparentemente secondario ma, al contrario, decisamente importante.
Il Senato previsto dalla Costituzione del ’48 nasceva come Camera alta, ossia come ramo del Parlamento dotato di una qualche superiore dignità.
Senza soffermarsi sulla comparazione, storica e costituzionale, dei vari esempi di Camere alte nel mondo e in Europa, la riprova che questo fosse l’obiettivo del costituente sta nel fatto che per il Senato si possa votare solo conseguito il venticinquesimo anno di età, mentre il voto alla Camera può essere esercitato compiuto il diciottesimo anno di età.
La riforma elimina questa incongruenza, e riconosce pari dignità ad entrambi i rami del Parlamento, pur modulandone composizione ed attribuzioni.
L’abrogazione dell’articolo 58 consente ad ogni cittadino italiano che abbia raggiunto la maggiore età di partecipare al processo democratico.
Ogni tassello della riforma costituzionale deve, necessariamente, essere collegato agli altri, di modo che, come un mosaico, possa esserne ricostruito il disegno complessivo.
RAGIONI DEL NO
Le ragioni del NO al riguardano si accentrano sul fatto che ci sarà un Senato non elettivo per cui l’abrogazione dell’art. 58 comporta da un lato che ai cittadini verrà negato il diritto di una elezione diretta dei senatori e dall’altro lato che per la eleggibilità a senatori non ci sarà più l’obbligo di avere una età minima di 40 anni.
Massimo Villone, già senatore e professore di diritto costituzionale della Università Federico II, ha individuato 30 ragioni per dire NO alle riforme della Costituzione e legge elettorale Italicum.
Massimo Villone
La 6° ed 11° di queste ragioni riguardano il nuovo Senato non più eletto direttamente dai cittadini.
Il professor Vittorio Angiolini, docente di Diritto costituzionale all’Università Statale di Milano, co-firmatario dell’appello per il no dei 56 costituzionalisti, ha rilasciato al riguardo la seguente intervista.
Vittorio Angiolini
«Professor Angiolini, quali sono i pregi e i difetti della riforma?
VA Il nuovo articolo 57 della Costituzione prevede infatti che i senatori vengano eletti dai Consigli regionali ma in “conformità” alla volontà del popolo.
Siccome è impossibile fare una legge che metta d’accordo il popolo e i consiglieri regionali, perché tutto ha un limite anche nella magia di questo Governo, si dovrà operare una scelta attraverso una legge di approvazione delle due Camere che sacrificherà una delle due volontà, contrastanti tra loro nello stesso articolo, e che sarà incostituzionale per definizione.»
Giuseppe Ferraro, Professore Università Federico II di Napoli, si è espresso al riguardo nel seguente modo.
Giuseppe Ferraro
«Nel 1956 Calamandrei scriveva come i deputati che sedevano in parlamento diventassero impiegati del proprio partito, per carriera, per “occupazione”, per “busta paga”, per fame.
Li abbiamo visti.
Li vediamo. Sono là.
La Costituzione è rimasta a quel “Prima” al suo inizio, ai suoi principi, la riforma attuale, messa a referendum, ne è la revoca definitiva.
Quello Stato Sociale della Sovranità Popolare viene ridotto a Stato Regionale privato della sovranità popolare.
L’abrogazione dell’articolo 58 che riguarda il suffragio universale per l’elezione del Senato ne è l’indicazione “prima”.
«Cogliere tale funzione del Senato come registrazione dei compiti assegnati dall’Unione Europea è il punto di volta più importante, perché di fatto registra come lo Stato sia diventato Regione Europea con i suoi amministratori locali, ovvero “impiegati” del servizio locale.
Tutto si può racchiudere nell’Abrogazione dell’Art. 58 del Titolo IV, che rivela insieme come il Senato non è eletto dal Popolo, non ha funzione legislativa, non rappresenta la Nazione che spetta alla Camera dei Deputati (Art. 55).
La Riforma così presentata può essere solo rifiutata come premessa a una consultazione che coinvolga l’intero Paese in un movimento di partecipazione capace di raccogliere esigenze, indicazioni, correzioni, scritture, e tutto quanto significhi una riappropriazione della politica come momento di partecipazione comune.
La Riforma si deve fare, quella proposta si deve bocciare.
………….
Cogliere tale funzione del Senato come registrazione dei compiti assegnati dall’Unione Europea è il punto di volta più importante, perché di fatto registra come lo Stato sia diventato Regione Europea con i suoi amministratori locali, ovvero “impiegati” del servizio locale.
Tutto si può racchiudere nell’Abrogazione dell’Art. 58 del Titolo IV, che rivela insieme come il Senato non è eletto dal Popolo, non ha funzione legislativa, non rappresenta la Nazione che spetta alla Camera dei Deputati (Art. 55).
La Riforma così presentata può essere solo rifiutata come premessa a una consultazione che coinvolga l’intero Paese in un movimento di partecipazione capace di raccogliere esigenze, indicazioni, correzioni, scritture, e tutto quanto significhi una riappropriazione della politica come momento di partecipazione comune.
La Riforma si deve fare, quella proposta si deve bocciare.»
Dott. Arch. Rodolfo Bosi