Nella mattinata di ieri è stata pubblicata la Sentenza n. 2283 del 22 febbraio 2016 con cui la Seconda Sezione del TAR del Lazio ha accolto il ricorso n. 3553/2015 (depositato il 18 marzo 2015 dalle ditte ARS PUBBLICITÀ, COSMO PUBBLICITÀ, G.B.E. e NEW POSTER) ed i ricorsi per motivi aggiunti proposti nei giudizi introdotti con i ricorsi n. 14435/2014 (depositato il 21 novembre 2014 dalle ditte WAYAP e da AP ITALIA in liquidazione) e n. 144362014 (depositato anch’esso il 21 novembre 2014 dalla ditta A.P.A.), annullando la parte dei criteri dettati dalla Giunta Capitolina con la deliberazione n. 380/2014 in cui vi si sarebbe stata riconosciuta una presunta sua incompetenza a “limitare ulteriormente la tipologia dei formati degli impianti SPQR ammessi” ed a “prevedere, per gli impianti privati che devono essere suddivisi in lotti, la composizione di ciascun lotto”.
La Seconda Sezione del TAR del Lazio ha anche deciso che <<il ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio introdotto con il ricorso n. 14526 del 2014 deve essere accolto limitatamente alla domanda di annullamento dell’impugnata determinazione dirigenziale del 27 luglio 2015 nella parte in cui approva piani di localizzazione degli impianti pubblicitari che limitano i formati ammessi ai soli formati previsti dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 380/2014.>>
Anche il ricorso 14526/2014 è stato depositato il 25 novembre 2014 dalle ditte ARS PUBBLICITÀ, COSMO PUBBLICITÀ G.B.E. e NEW POSTERS.
La Seconda Sezione del TAR ha annullato i criteri dettati con la deliberazione n. 380 del 30 dicembre 2014, perché sarebbero di competenza non tanto della Giunta Capitolina quanto dell’Assemblea Comunale.
Ha motivato questa sua conclusione nel modo seguente: <<Inoltre, secondo la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192), in relazione alla limitata serie di atti tassativamente individuati dall’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 si configura una competenza esclusiva del Consiglio comunale. Ciò posto, il Collegio ritiene che – a fronte della previsione dell’art. 20, comma 1, lett. f), del Regolamento, ove sono dettagliatamente indicati le caratteristiche tipologiche ed i formati ammessi – non spetti alla Giunta limitare la tipologia dei formati degli impianti SPQR ammessi. Analoghe considerazioni valgono per le censure relative alla composizione dei lotti in quanto – a fronte della previsione dell’art. 7, comma 1-bis, del Regolamento, ove è previsto che “il territorio capitolino viene suddiviso al massimo in dieci lotti, che ricomprendono impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i municipi, a garanzia di un’omogeneità economica complessiva” – vi è motivo di ritenere che non spetti alla Giunta disciplinare la composizione di ciascun lotto con disposizioni di dettaglio come quelle contenute nella deliberazione n. 380/2014.>>
Per un opportuno confronto, il richiamato comma 2 dell’art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), emanato con D,Lgs. n. 267/2000, dispone testualmente: <<2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.>>
Come si può bene vedere, fra i suddetti atti fondamentali non sembrano rientrare quelli per cui la Giunta Capitolina è stata ritenuta incompetente dalla Seconda Sezione del TAR del Lazio, che a mio giudizio è caduta in una stridente contraddizione in termini logici: se infatti ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del nuovo Regolamento di Pubblicità l’approvazione dei Piani di Localizzazione spetta inequivocabilmente alla Giunta Capitolina, che li deve quindi far redigere ai sensi anche dell’art. 31 della normativa tecnica di attuazione del PRIP, ma non può dettare i criteri con cui redigerli anche in funzione di circuiti per tipologie di impianti e lotti territoriali per i futuri bandi di gara (sul presupposto che questi spetterebbero all’Assemblea Capitolina), mi sembra allora un cane che si morde la coda.
Dallo Statuto di Roma Capitale derivano i poteri e le competenze che spettano alla Giunta Capitolina, che “compie tutti gli atti di amministrazione, con esclusione di quelli che la legge riserva al Consiglio e che rientrino nelle competenze attribuite, per legge o per Statuto, al Sindaco, agli organi di decentramento ed ai dirigenti.” (art. 25, comma 2 dello Statuto di Roma Capitale, che recepisce il 2° comma dell’art. 48 del D. Lgs. n . 267/2000).
Fra gli atti che la legge riserva invece al Consiglio Comunale ci sono i regolamenti ed i piani territoriali generali: di entrambi la Giunta Capitolina predispone ed approva le rispettive “proposte” di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale.
Per quanto riguarda la specifica materia delle affissioni e pubblicità è spettata quindi all’Assemblea Capitolina l’approvazione tanto delle modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità (sulla base della proposta n. 61 della Giunta Capitolina) quanto del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) (sulla base della proposta n. 59 sempre della Giunta Capitolina).
Fra gli atti che invece spettano esclusivamente alla Giunta Capitolina ci sono i piani territoriali particolareggiati, quali strumenti di attuazione dei piani territoriali generali.
Per quanto riguarda sempre la specifica materia delle affissioni e pubblicità è spettata quindi alla Giunta Capitolina l’approvazione della “proposta” dei Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari, così come redatti dalla S.p.A. “Aequa Roma”.
C’è da notare che tutte le “proposte” di deliberazioni da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale vengono adottate dalla Giunta Capitolina con apposita “decisione” (n. 3 del 2.2.2011 e n. 35 del 30.4.2014 per quanto ha riguardato la proposta n. 59 sul PRIP e n. 36 del 30.4.2014 per quanto ha riguardato la proposta n. 61 sul nuovo Regolamento di Pubblicità), mentre tutte le “proposte” di adozione di piani particolareggiati vengono approvate dalla Giunta Capitolina con apposita “deliberazione” (n. 325 del 13.10.2015 per quanto riguarda i Piani di Localizzazione).
Dal quadro normativo sopra esaminato sembra emergere che la Seconda Sezione del TAR abbia quanto meno fatto un qui pro quo, a maggior ragione perché anche i bandi di gara per “circuiti” con lotti territoriali di impianti pubblicitari da aggiudicare rientrano chiaramente fra gli strumenti attuativi di competenza della Giunta Capitolina.
Ci sarebbero pertanto gli estremi per un ricorso al Consiglio di Stato, che però – quand’anche se ne ritenesse scontato l’esito vincente – comporterebbe quanto meno la sospensione dei Piani di Localizzazione per il tempo indeterminato che si prende sempre la nostra Giustizia Amministrativa.
Va per contro preso in seria considerazione il lavoro che è stato prodotto dalla S.p.A. “Aequa Roma” sulla base dei criteri dettati (ora annullati dal TAR) e che quindi dovrebbe essere rifatto del tutto ex novo in caso di criteri diversi che venissero imposti dall’Assemblea Capitolina, con sperpero in tal caso di denaro pubblico, perché da un lato si butterebbero a monte i 150.000 euro già spesi per la redazione dei Piani di Localizzazione e dall’altro lato si dovrebbero stanziare nuovi fondi per redigere i nuovi Piani di Localizzazione se voluti in modo diversodalla Assemblea Capitolina.
Se si considera per di più che la Giunta Capitolina ha già approvato la “proposta” dei Piani di Localizzazione con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015 e che è stato portato quasi a conclusione l’intero percorso di partecipazione popolare (con 13 incontri pubblici già svolti su un totale di 15), per sui sia la “proposta” che gli incontri pubblici diventerebbero nulli con eventuali criteri diversi da quelli con cui sono stati redatti i Piani di Localizzazione.
Ma tutto quanto sopra prospettato non si verificherebbe invece se l’Assemblea Capitolina confermasse tutti gli stessi criteri già dettati dalla Giunta Capitolina con la parte della Deliberazione n. 380/2014 che è stata annullata dal TAR.
È di tutta evidenza allora che per le ragioni sopra esposte non merita nella maniera più assoluta fare ricorso al Consiglio di Stato, se non altro per non allungare sine die la sospensione dei Piani di Localizzazione e degli atti e procedure relative ad essi.
A nome non solo di VAS, ma anche delle associazioni “Bastacartelloni” e “Cittadinanzattiva” che assieme sono intervenute ad opponendum in aiuto del Comune, con Nota VAS prot. n. 2 del 23 febbraio 2016 ho chiesto al Commissario Straordinario del Comune di Roma di voler “ratificare” la deliberazione n. 380/2014 con una apposita deliberazione approvata nelle veci dell’Assemblea Capitolina.
In tal modo si viene ad ottemperare alla sentenza di cui all’oggetto e si consente al tempo stesso di poter continuare senza alcuna ulteriore interruzione il procedimento in corso di partecipazione dei cittadini singoli o associati che si deve concludere con la approvazione definitiva dei Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari da parte del Commissario Straordinario Francesco Paolo Tronca nelle veci della Giunta Capitolina, così come prescrive il comma 2 dell’art. 19 del nuovo Regolamento di Pubblicità.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
AGGIORNAMENTO
Debbo rettificare quanto da me scritto riguardo allo sperpero di denaro pubblico perché ho nel frattempo accertato che in base al disposto della deliberazione n. 380/2014 il contratto con la S.p.A. “Aequa Roma” per la redazione dei Piani di Localizzazione ad un costo di 150.000 € è comprensivo di tutte le eventuali ulteriori modifiche degli elaborati dei Piani che si rendessero necessarie.
Da un mio ulteriore esame delle implicazioni che deriverebbero dall’annullamento dei criteri che secondo il TAR non sarebbero di competenza della Giunta Capitolina e da una eventuale diversa ridistribuzione delle quantità dei diversi circuiti per tipologie di impianti da parte dell’Assemblea Capitolina, di cui nell’immediato fa le veci il Commissario Straordinario, è scaturito che non si tratterebbe comunque di rifare ex novo tutti e 15 i Piani di Localizzazione, dal momento che la sentenza del TAR non ha messo in alcun dubbio la piena legittimità né delle ubicazioni sul territorio dei futuri impianti scelte da “Aequa Roma” né degli indici di affollamento applicati nel rispetto di quelli indicati nel PRIP, per cui alla fin fine si dovrebbe tutt’al più operare quello scambio di “pallini colorati” (con cui sono state individuate le diverse tipologie di impianti) per ridistribuire sul territorio le diverse quantità di superfici che fossero state eventualmente prescritte per ogni circuito in nome e per conto dell’Assemblea Capitolina.
L’aggiornamento riporta di seguito anche l’articolo che sull’argomento è stato pubblicato stamattina sulla cronaca di Roma del quotidiano “La Repubblica”.
la Repubblica Roma 24.02.2016
Con un articolo del genere dal titolo ad effetto il giornalista Lorenzo D’Albergo ha lasciato intendere non solo che al TAR del Lazio abbiano vinto su tutti i fronti le 19 aziende che hanno fatto ricorso anche contro il PRIP (che non è stato affatto bocciato), ma che addirittura possano avere qualche buona chance di successo quando faranno ricorso al Consiglio di Stato, specie per quanto riguarda i cartelloni sui tetti ed in particolare l’impianto “Martini” (“l’ultimo e più caratteristico fregio commerciale di via Veneto“), quando invece così non è assolutamente.
La Sentenza n. 2283 del 22 febbraio 2016 ha messo invece una pietra tombale su tutte le accuse portate da certe associazioni di categoria e da una moltitudine di ditte pubblicitarie e lo ha fatto con motivazioni dettagliatissime, citando per di più una sentenza proprio del Consiglio di Stato che in un caso perfettamente analogo ha già dato ragione all’amministrazione comunale.
Voglio augurarmi che il quotidiano ”la Repubblica”, più che il giornalista Lorenzo D’Albergo, faccia opera di corretta e soprattutto completa informazione, dedicando un prossimo articolo a tutta le sentenza del TAR e non solo ad una sua parte minimale, facendo sapere ai suoi lettori che la Seconda Sezione del TAR del Lazio ha di fatto rigettato la maggioranza assoluta dei ricorsi.
Mi riprometto ad ogni modo di pubblicare prossimamente un articolo che faccia sapere coa e quanto è stato effettivamente bocciato.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
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Lo stesso giornalista Lorenzo D’Albergo ha poi corretto in parte il tiro con il seguente articolo (dal titolo un po’ più corretto) scritto per il sito online del quotidiano “la Repubblica”.
Il Tar al Campidoglio: “Ok al Piano cartelloni ma il Comune di Roma riveda formati e lotti”
Su Cartellopoli la palla passa al commissario Tronca.
Il Tar del Lazio ha vagliato i ricorsi presentati da 19 aziende contro il Piano regolatore degli impianti pubblicitari del Comune, ha valutato tutte le posizioni e poi ha emesso il suo verdetto: il provvedimento approvato dalla squadra dell’ex sindaco Marino è salvo, ma deve essere rivisto in almeno due parti.
I giudici della seconda sezione da una parte hanno approvato la chiusura della procedura di riordino del settore e la sostituzione delle concessioni con bandi a evidenza pubblica per evitare l’oligopolio delle aziende.
Dall’altra i magistrati hanno invece bocciato i nuovi formati dei cartelloni Spqr (di proprietà pubblica) e la divisione in lotti degli impianti.
Gli ultimi due punti non dovevano essere decisi dalla giunta ma dall’Assemblea capitolina.
La sentenza, per ora, ha avuto l’effetto di sospendere l’iter di partecipazione popolare in corso nei municipi per discutere con i residenti dei piani di localizzazione dei cartelloni.
Le associazioni che supportano la riforma hanno già scritto una lettera al Campidoglio per uscire dall’impasse: la speranza è che il commissario Francesco Paolo Tronca (che ha anche i poteri del consiglio comunale) sani la situazione con un suo atto. Altrimenti spetterà al prossimo sindaco chiudere una vicenda che si trascina da decenni.
“L’impostazione del Prip è salva e ha superato il vaglio del Tar – spiega l’ex assessore al Commercio Marta Leonori – ma il Comune dovrà rivedere alcuni aspetti”.
Le toghe di via Flaminia hanno infatti bocciato i tempi di adeguamento concessi dal Campidoglio alle aziende per ridurre i loro cartelloni alle nuove dimensioni.
Il Tar ha inoltre annullato anche alcuni dei nuovi formati decisi dalla giunta, tra cui quelli di 2 metri per 1,40 e 1 metro per 1.
Infine i giudici hanno chiesto di rivedere la divisione dei piani di localizzazione dei cartelloni.
“Il tribunale ritiene che la giunta non sia competente a stabilire i criteri aggiuntivi per la definizione dei lotti per le gare di assegnazione dei nuovi impianti – continua l’ex assessore Leonori – ma Roma può cambiare, basta non fermarsi. La riforma degli impianti pubblicitari può andare avanti e spero che verrà assunta come priorità da tutti i candidati a sindaco“.
Chiunque vincerà le elezioni, dovrà comunque vedersela con il Consiglio di Stato.
Nel giro di poche settimane, le aziende torneranno a chiedere il totale annullamento del Prip.
Tra le società in guerra col Comune c’è anche quella che gestisce la famosa scritta luminosa “Martini”.
Con tutta probabilità i suoi avvocati torneranno a fare leva sull’effetto nostalgia anche davanti ai giudici di palazzo Spada.
Già davanti a quelli del Tar avevano chiesto di salvare la pubblicità sul tetto di via Bissolati 20: “L’impianto Martini figura – hanno scritto nel loro ricorso – in “La dolce vita” di Fellini e “La grande bellezza” di Sorrentino, recentemente premiato con l’Oscar. Il Prip rischia di togliere l’ultimo e più caratteristico fregio commerciale di via Veneto, a dispetto della tradizione e del suo radicamento nel tessuto urbano“.
Motivazioni che, almeno per ora, non hanno convinto la magistratura amministrativa.
(Articolo di Lorenzo D’Albergo, pubblicato con questo titolo il 24 febbraio 2016 sul sito online del quotidiano “la Repubblica”)
La domanda sorge spontanea: sono IGNORANTI, SUPERFICIALI o strumento di chi rema contro questa agognata riforma di un settore in cui gli operatori hanno fatto i porci comodi loro per decenni?