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Home AFFISSIONI E PUBBLICITA' DEL COMUNE DI ROMA

Le censure senza fondamento del ricorso al TAR contro la delibera del Commissario Straordinario Tronca sulla riconferma dei criteri di redazione dei Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari dettati dalla Giunta Capitolina

16/12/2016
in AFFISSIONI E PUBBLICITA' DEL COMUNE DI ROMA, Archivi, Comune di Roma, Governo del territorio, Impianti pubblicitari a Roma, News, Piani territoriali, Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (P.R.I.P.), Servizio di bike sharing
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Come dovrebbe esser noto, con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 la Giunta Capitolina ha dettato una serie di «criteri per una migliore redazione dei Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari».

Per l’annullamento dei suddetti criteri, ed in particolare di quelli relativi agli impianti di proprietà comunale (cosiddetti SPQR), è stato presentato il ricorso n. 3553/2015 (depositato il 18 marzo 2015 dalle ditte ARS PUBBLICITÀ, COSMO PUBBLICITÀ, G.B.E. e NEW POSTER) e sono stati presentati ricorsi per motivi aggiunti proposti nei giudizi introdotti con i ricorsi n. 14435/2014 (depositato il 21 novembre 2014 dalle ditte WAYAP e da AP ITALIA in liquidazione) e n. 144362014 (depositato anch’esso il 21 novembre 2014 dalla ditta A.P.A.).

Sia la ditta A.P.A. che le ditte ARS PUBBLICITÀ, COSMO PUBBLICITÀ, G.B.E. e NEW POSTER hanno lamentato che i suddetti criteri contrastano con la disposizione dell’art. 20, comma 1, lett. f), del nuovo Regolamento di Pubblicità, che contempla a loro giudizio un numero di formati notevolmente superiore rispetto a quelli indicati dalla Giunta.

Con Sentenza n. 2283 del 22 febbraio 2016 la Seconda Sezione del TAR del Lazio ha annullato la deliberazione n. 380 del 30 dicembre 2014 nelle due sole parti in cui prevede:

«A) che “gli impianti SPQR sono previsti nel formato mt 3×2, mt 1,40×2 e palina mt 1×1”;  

B) che “gli impianti privati devono essere suddivisi in lotti. Ogni lotto deve ricomprendere circuiti di impianti localizzati in più Municipi. Ogni lotto deve avere impianti con un dimensionamento misto mt. 3×2; mt. 1,40×2 e mt. 1×1. Uno dei lotti deve essere destinato a fornire il servizio di pubblica utilità di Bike Sharing, e dovrà essere dimensionato ed ubicato sul territorio in termini di sostenibilità economica del servizio. Il lotto del Bike Sharing, tenuto conto di quanto previsto dal PGTU, dovrà prevedere una superficie espositiva di minimo 8.000 mq. Un altro lotto, con una superficie espositiva di massimo 5.000 mq., deve essere destinato a finanziare servizi di pubblica utilità, quali ad esempio servizi igienici pubblici, elementi di arredo urbano, il servizio di pubbliche affissioni. È possibile prevedere anche ulteriori lotti destinati a servizi di pubblica utilità. I formati degli impianti per i lotti funzionali ai servizi di pubblica utilità sono esclusivamente mt. 1,20×1,80 e mt. 3,2×1,40. Un altro lotto dovrà essere dedicato al Circuito Cultura e Spettacolo con impianti modello SPQR mt. 2×2 distribuiti su tutti i Municipi”». 

Sono rimasti quindi validi i seguenti criteri:

«per ogni Municipio sono previste tutte le seguenti tipologie di impianti:

– impianti per pubbliche affissioni;

– impianti SPQR;

– impianti di servizio;

– impianti privati su area pubblica;

– impianti privati su suolo privato;

– gli impianti per pubbliche affissioni devono essere possibilmente distribuiti su tutto il territorio, almeno uno per strada, al fine di assicurare una comunicazione istituzionale diffusa. Nel centro storico è ammissibile anche il formato mt. 3X1,40 per adempiere agli obblighi di legge relativi alla disciplina elettorale. Il 10% della quota di impianti di pubbliche affissioni deve essere destinata alla comunicazione politico-sindacale e deve essere accompagnata dalla fornitura degli impianti di propaganda elettorale. I Piani di localizzazione devono comprendere anche le ubicazioni degli impianti temporanei di propaganda elettorale;

……….

– gli impianti di servizi si distinguono in 2 categorie: impianti destinati stabilmente ad una funzione di pubblico servizio (parapedonali e paline con orologio) ed impianti di servizio municipali. Questi ultimi sono gli impianti destinati al finanziamento di un servizio, un progetto o un intervento di riqualificazione individuato dal Municipio.

Questa quota di impianti è distribuita in modo omogeneo all’interno di ogni Municipio;

………..

– per le ubicazioni verrà fatto prioritario riferimento alle attuali localizzazioni e formati riportati nella Nuova Banca Dati, in particolare per gli impianti SPQR, in considerazione dell’attività di controllo nel frattempo intervenuta a partire dal processo riorganizzativo del settore Affissioni e Pubblicità realizzato nel corso degli ultimi anni;

– la quota degli impianti in area privata dovrà dividersi in pubblicità nei mercati, sulle edicole e pubblicità su suolo privato.»

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 31 marzo 2016 Francesco Paolo Tronca ha approvato nelle veci dell’Assemblea Capitolina gli stessi criteri di redazione dei Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari che aveva dettato la Giunta Capitolina con la delibera n. 380 del 30.12.2014: in tal modo ha ottemperato alla sentenza del TAR n. 2283/2016 che attribuisce all’Assemblea Capitolina la competenza nel dettare i suddetti criteri di redazione.

La deliberazione del Commissario Straordinario è stata impugnata con un ricorso al TAR patrocinato dagli avv. Giuseppe Scavuzzo e Marco Luzza, che l’hanno notificato il 30 maggio 2016 in rappresentanza della Confederazione Imprese Romane Pubblicitarie Associate (I.R.P.A.) e delle seguenti 29 ditte pubblicitarie:

O.P.A. S.r.l.;

Pubbli Roma OUTDOR S.r.l.;

GREGOR S.r.l.;

R.B. Pubblicità (Realizzazione Budget Pubblicità) S.r.l.;

ESOTA S.r.l.;

SPOT Pubblicità S.r.l.;

NUOVI SPAZI S.r.l.;

S.E.P. S.r.l.;

FOX ADV S.r.l.;

D.D.N. S.r.l.;

Studio Immagine S.r.l.;

F.A.R.G. Pubblicità di Tonatti Maria & C. s.a.s.;

Sarila S.r.l. unipersonale;

GDR Pubblicità S.r.l.;

Battage S.r.l.;

Mediacom S.r.l.;

MY MAX S.r.l.;

Stunt Publicity S.r.l.;

Puntoline S.r.l.;

TRE C Pubblicità S.r.l.;

FABIANO PUBBLICITÀ S.r.l.;

ARS Pubblicità S.r.l.;

PUBBLI TONI S.r.l.;

UNIGAMMA S.r.l.;

GRAFICOLOR NEW S.r.l.;

NEW POSTER S.r.l.;

OPRA S.r.l.;

COSMO PUBBLICITÀ S.r.l.;

G.B.E. S.r.l..

Come si può vedere, a promuovere il ricorso sono state ben 24 delle 36 ditte pubblicitarie rappresentate dalla Confederazione I.R.P.A., a cui si sono aggiunte (oltre alla OPRA S.r.l.), le ditte ARS PUBBLICITÀ, COSMO PUBBLICITÀ, G.B.E. e NEW POSTER che fanno parte della associazione di categoria Società Pubblicitarie Associate Romane (S.P.A.R.), ma che avevano ottenuto l’annullamento di parte della deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014.

Sul sito della Confederazione I.R.P.A. è stato pubblicato il testo del Ricorso al TAR contro la deliberazione n. 19 del 31 marzo 2016, che ho potuto quindi esaminare attentamente, per arrivare alla conclusione che tutte e 6 le censure portate sono a mio giudizio prive di fondamento, come dimostrano l’analisi di ognuna di esse e le corrispondenti mie controdeduzioni. 

La deliberazione n. 19 del 31 marzo 2016 viene ritenuta “illegittima e gravemente lesiva dei diritti e degli interessi” dei ricorrenti che ne chiedono l’annullamento per i seguenti motivi di censura.

1 – Viene preliminarmente richiamato nel quadro generale lo scopo del Regolamento Comunale (emanato ai sensi del 2° comma dell’art. 62 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997) che è quello di prevedere un unico canone (C.I.P.) in luogo della vecchia imposta sulla pubblicità, del canone per l’occupazione di suolo pubblico e della TOSAP, per fare poi presente che prevede la tipologia degli impianti, le procedure per il rilascio ed il rinnovo della autorizzazione e le modalità di impiego dei mezzi pubblicitari.

Rispetto alla suddetta normativa, viene portato come 1° motivo di censura che la delibera del Commissario Straordinario Tronca si pone come un corpo estraneo al Regolamento (per cui lo sarebbe anche la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014), dal momento che cerca di modificare surrettiziamente il nuovo Regolamento di Pubblicità, che ai punti 1 e 2 della lettera F) dell’art. 20 prevede 7 formati diversi di impianti SPQR (0,70×1,00 e 1,00×0,70, 1,00×1,00, 1,20×1,80, 1,40×2,00, 3,00×2,00, 3,00×1,40 e 2,00×2,00: la delibera commissariale prevede invece, a giudizio dei ricorrenti, 3 formati (1×1, 1,40×2 e 3×2) oltre ad un lotto costituito da impianti modello SPQR di mt. 2 x 2 riservati al circuito “cultura e spettacolo”.

Si tratta di modifiche al nuovo Regolamento di Pubblicità che a giudizio dei ricorrenti non potevano essere assunte da Tronca anche se con i poteri dell’Assemblea Capitolina, perché prive ad esempio del “parere” su di esse dei Municipi, che è consultivo ma obbligatorio.

Sempre a giudizio dei ricorrenti sarebbe stato violato il disposto tanto del comma 5 bis dell’art. 7 quanto l’art. 37 del nuovo Regolamento di Pubblicità ai sensi del quale le disposizioni del Regolamento prevalgono comunque su quelle dettate dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP).

Se fosse vero che i criteri dettati dal Commissario Straordinario Tronca costituiscono di fatto una “variante” del nuovo Regolamento di Pubblicità, ci sarebbe stata di fatto una violazione dell’obbligo di acquisire prima i “pareri” di competenza di ognuno dei 15 Consigli Municipali: ma così non è dal momento che non c’è stata nessuna modifica dei formati prescritti ai punti 1 e 2 della lettera F) dell’art. 20 del nuovo Regolamento di Pubblicità. 

I “TIPI E FORMATI AMMESSI” alla lettera F) del 1° comma dell’art. 20 del nuovo Regolamento di Pubblicità sono quelli da mt. 3,00 x 1,40 e da mt. 2,00 x 2,00 che al punto 2) sono «consentiti soltanto per impianti “SPQR”» e quelli invece da mt. 0,70 x 1,00 o da mt. 1,00 x 0,70, da mt. 1,00 x 1,00, da mt. 1,20 x 1,80, da mt. 1,40 x 2,00 e da mt. 3,00 x 2,00 che al punto 1) sono invece consentiti per «formati pittorici, anche luminosi, e per affissione diretta e “SPQR”». 

Come si può ben vedere il nuovo Regolamento di Pubblicità prevede 7 formati in tutto, perché – oltre ai 3 formati da mt. 3 × 2, mt. 1,40 × 2 e mt. 1 × 1 – consente anche gli altri 4 formati, ma con la precisazione riportata al successivo punto 3) che il formato da mt. 1,20 x 1,80 è consentito «esclusivamente per impianti di pubblica utilità» intesi come «formati pittorici, anche luminosi» che non possono quindi essere né per affissione diretta né “SPQR”.

Rimangono pertanto solo 6 formati “SPQR” (da mt. 3,00 x 1,40, mt. 2,00 x 2,00, mt. 1,00 x 1,00, mt. 1,00 x 0,70, mt. 1,40 x 2,00 e mt. 3,00 x 2,00).

Se per un opportuno confronto si prende in esame anche l’art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP, che è dedicato proprio alle “tipologie di impianto ammesse” (anche per verificare se siano in violazione del nuovo Regolamento di Pubblicità, si nota che al punto 1 annovera fra “gli impianti di proprietà comunale” il cartello SPQR 1.A nei formati 200 x 200 e 300 x 200, la Palina SPQR 1.C nel formato 100 x 100 ed il parapedonale SPQR 1.D nel formato 100 x 70 (quindi 4 formati in tutto), mentre include fra “gli impianti … per pubbliche affissioni” i formati 100 x 140, 140 x 200 e 300 x 140.

Le schede tecniche allegate alla normativa tecnica di attuazione del PRIP prevedono invece cartelli SPQR non solo di formato 200 x 200 e 300 x 200, ma anche di formato 100 x 140 (riservato nei Piani di Localizzazione agli impianti per pubbliche affissioni), che uniti all’unico formato sia della palina SPQR che del parapedonale SPQR, portano ad un totale di 5 formati in tutto: l’ulteriore 6° formato da mt. 3,00 x 1,40 è previsto fra gli impianti per pubbliche affissioni, riservati alla propaganda elettorale, come attesta chiaramente la parte dei criteri non annullata e la legenda di ogni Piano di Localizzazione che per gli impianti per pubbliche affissioni include (oltre ai formati da mt. 1,00 x 1,40 e 3,00 x 1,40) anche il formato da mt. 1,40 x 2,00.

Se si considera che fra gli impianti SPQR vanno annoverati da un lato anche quelli per pubbliche affissioni e dall’altro lato i parapedonali da mt. 1,00 x 0,70 e le paline da mt. 1,00 x 1,00, ci si accorge allora che non appare fondata la censura portata secondo cui il nuovo Regolamento di Pubblicità contempla un numero di formati notevolmente superiore rispetto a quelli indicati dalla Giunta Capitolina con i suoi criteri, poi ratificati dal Commissario Straordinario Tronca nelle veci dell’Assemblea Capitolina. 

Non appare fondata nemmeno la censura relativa alle tipologie di impianti ammesse all’art. 35 della normativa tecnica di attuazione del PRIP, se non altro perché anch’esso approvato dalla Assemblea Capitolina: rimarrebbe allora valida soltanto la rimanente censura relativa al criterio secondo cui «un altro lotto dovrà essere dedicato al Circuito Cultura e Spettacolo con impianti modello SPQR mt. 2×2 distribuiti su tutti i Municipi», perché a giudizio dei ricorrenti determinerebbe una grave disparità di trattamento tra gli operatori del settore, dal momento che il formato di mt. 2 × 2 dovrebbe essere utilizzato per la sponsorizzazione di tutte le attività e non solo di quelle riguardanti il settore cultura e spettacolo.

Al riguardo va fatto presente da un lato che ai sensi del 2° comma dell’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP, così come approvato dalla stessa Assemblea Capitolina, «in ciascun ambito territoriale il 29% della predetta superficie espositiva è riservata a impianti di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione», che dai 24.400 mq. iniziali sono scesi a 14.052,5 mq. nel dimensionamento finale dei Piani di Localizzazione, da distribuire sul territorio con impianti SPQR non solo dei tre formati annullati dal TAR e poi riammessi dalla deliberazione commissariale, ma anche del formato 1,00 x 0,70 dei parapedonali SPQR, per cui agli operatori del settore viene comunque mantenuta la suddetta percentuale e tolta l’utilizzazione del formato di mt. 2,00 x 2,00 solo apparentemente, dal momento che gli impianti del circuito “Cultura e Spettacolo” sono comunque messi a disposizione degli stessi operatori, perché verranno comunque messi a gara con un bando che si potranno sempre aggiudicare. 

Dall’altro lato va considerato che l’Amministrazione Capitolina, una volta che ha deciso (fin dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013, riconosciuta completamente legittima dalla Sentenza del TAR n. 2283/2016) di mettere comunque a reddito il circuito “Cultura e Spettacolo” con impianti di sua proprietà concessi in locazione, doveva pur scegliere un formato SPQR da riservare esclusivamente per tale apposito circuito ed ha ripiegato sul formato di mt. 2,00 x 2,00 anche e soprattutto perché è stato sempre quello utilizzato abusivamente dalle ditte private, come ad esempio la “ODP”. 

Per le stesse ragioni non ci può essere violazione nemmeno del comma 5 bis dell’art. 7 del nuovo Regolamento, dal momento che parla genericamente di “impianti pubblicitari di proprietà di Roma Capitale … oggetto di concessione”, senza nessuna specificazione di quali formati, per cui anche tale disposizione appare del tutto rispettata e recepita dal 2° comma dell’art. 21 della normativa tecnica di attuazione del PRIP. 

2 – A giudizio dei ricorrenti la delibera di Tronca “non potrebbe produrre alcun effetto per il passato, come invece pretende di fare”, perché sarebbe abilitata a “disporre per il solo futuro e non per il passato” dal momento che ai sensi del 2° comma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 i Regolamenti comunali “non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo”.

Viene citata al riguardo la conversione degli impianti di mt. 4 x 3 per lamentare i “notevoli investimenti, che ancora sono ben lontano dall’essere ammortizzati”.

Si deve far presente che il nuovo Regolamento di Pubblicità è stato approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 e nel pieno rispetto del 2° comma dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 ha avuto effetto dal 1° gennaio del 2015 proprio con la conversione sullo stesso posto degli impianti di mt. 4 x 3 in impianti di mt. 3 x 2, operazione che è stata peraltro totalmente ammortizzata quasi da subito dal costo pressoché dimezzato del Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) pagato per una superficie di 6 mq. anziché di 12.  

La censura viene portata come corollario di quella precedente, sul presupposto che la deliberazione del Commissario Straordinario Tronca debba produrre il suo effetto dal 1 gennaio del 2017, in quanto avrebbe operato una modifica del nuovo Regolamento di Pubblicità che invece non c’è stata, per cui non si può applicare ad essa il disposto del 2° comma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. 

3 – Viene citata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2894 del 27 aprile 2007 che ha affermato una volta per tutte il distinguo tra “ratifica”, “convalida” e “rinnovazione”, specificando che quest’ultima non può trovare applicazione quando il provvedimento è stato annullato da una sentenza amministrativa, per cui a giudizio dei ricorrenti «non v’è chi non veda, dunque, la necessità di annullare la Deliberazione Commissariale impugnata, non potendosi con essa pretendere di ratificare, con effetti retroattivi, un provvedimento oggetto di annullamento, da parte di una sentenza immediatamente esecutiva, che, allo stato, non è ancora oggetto di impugnazione, né risulta essere stata sospesa nella sua esecutività».

Viene citato strumentalmente il passo delle premesse della Deliberazione n. 19 del 31 marzo 2016 in cui si dichiara che «è intenzione dell’Amministrazione sanare il vizio di incompetenza denunciato nei ricorsi menzionati, provvedendo a ratificare ed a far proprio il disposto della deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 2014», mentre viene deliberatamente evitato di riportare l’altro passo successivo delle premesse che è diventato poi il vero e proprio dispositivo della deliberazione, secondo cui il Commissario Tronca ha deliberato «di recepire e fare propri i criteri per una migliore redazione dei Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari, già individuati con deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014».

Va inoltre messo in evidenza al riguardo che la sentenza n. 2283/2016 il TAR non ha annullato del tutto la Deliberazione n. 380/2014, ma solo una parte delle sue disposizioni, che il Commissario Straordinario ha provveduto a recepire nelle veci dell’Assemblea Capitolina.

4 – A giudizio dei ricorrenti c’è violazione e falsa applicazione del comma 5 bis dell’art.7, perché «si riduce drasticamente la superficie espositiva destinata agli impianti pubblicitari SPQR.»

Viene contestualmente lamentato il lotto destinato al circuito riservato al servizio di Bike Sharing, perché la deliberazione n. 19 del 31 marzo 2016 dispone che «il lotto del Bike Sharing tenuto conto di quanto previsto dal PGTU, dovrà prevedere una superficie espositiva di minimo 8.000 mq.», «con ciò lasciando presagire che, senza la previsione di un limite massimo, il circuito pubblicitario connesso al bike sharing potrà facilmente disporre per il futuro di una superficie espositiva potenzialmente infinita, a scapito degli operatori che hanno partecipato alla procedura del riordino, cui è stata invece riservata una superficie complessiva a dir poco irrisoria».

Il criterio secondo cui «uno dei lotti deve essere destinato a fornire il servizio di pubblica utilità di Bike Sharing, e dovrà essere dimensionato ed ubicato sul territorio in termini di sostenibilità economica del servizio. Il lotto del Bike Sharing, tenuto conto di quanto previsto dal PGTU, dovrà prevedere una superficie espositiva di minimo 8.000 mq.» appare del tutto conforme con le disposizioni approvate dall’Assemblea Capitolina con le deliberazioni n. 49 e 50 del 30 luglio 2014, perché tanto nella normativa tecnica di attuazione del PRIP (articoli 15, 16, 17 e 35) quanto nel nuovo Regolamento di Pubblicità si parla di «impianti di pubblica utilità» che alla lettera l bis del 1° comma dell’art. 4 del nuovo Regolamento di Pubblicità sono «intesi …. come impianti pubblicitari collegati e finalizzati al finanziamento di progetti … di mobilità alternativa” che altri non è che il servizio di Bike Sharing.

La superficie espositiva di 8.000 mq., prevista come corrispettivo, appare del tutto giustificata dal riferimento al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), che prevede a regime un servizio di Bike Sharing di 350 ciclostazioni: la quantità complessiva di 8.000 mq. è stata desunta dal confronto con il precedente bando voluto con la deliberazione n. 284 del 3 agosto 2011 con cui la Giunta Comunale aveva deciso di dotarsi di 70 ciclostazioni in cambio di un corrispettivo di 1.500 mq. di superficie pubblicitaria, per cui con una superficie espositiva di 5 volte superiore (pari a 7.500-8.000 mq.) si viene ad avere in cambio a titolo gratuito il servizio di 350 ciclostazioni previsto dal PGTU.

Il criterio inoltre secondo cui «i formati degli impianti per i lotti funzionali ai servizi di pubblica utilità sono esclusivamente mt. 1,20×1,80 e mt. 3,2×1,40» risulta perfettamente rispondente al dettato normativo, che prevede l’utilizzo esclusivo di questi due formati.

Ne deriva che anche l’Assemblea Capitolina, di cui ha fatto le veci il Commissario Straordinario Francesco Paolo Tronca, non potrebbe che recepire e fare proprio questo criterio scelto a suo tempo dalla Giunta Capitolina. 

Quanto alla paventata drastica riduzione della superficie espositiva destinata agli impianti pubblicitari SPQR, ammesso e non concesso che al servizio di Bike Sharing venisse concessa una superficie espositiva complessiva superiore agli 8.000 mq., c’è da far presente che i Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari, di cui è stata nel frattempo redatta dalla S.p.A “Aequa Roma” la “proposta” adottata dalla Giunta Capitolina, hanno rispettato non solo la disposizione dettata dal comma 5 bis dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità, ma anche e soprattutto la prescrizione dettata dal 2° comma dell’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP, secondo cui «in ciascun ambito territoriale il 29% della predetta superficie espositiva è riservata a impianti di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione». 

Ne deriva che non può essere ridotta in nessuna modo la percentuale di superficie assegnata agli impianti SPQR riservati prioritariamente alle ditte pubblicitarie del riordino.

5 – A giudizio dei ricorrenti «la deliberazione impugnata, oltre che illegittima, si pone in stridente contrasto con gli atti che l’hanno preceduta, cercando di scaricare sugli operatori le nefaste conseguente di un’azione amministrativa ingiusta e contraddittoria».

Al tal riguardo viene lamentata l’azione della Assemblea Capitolina perché ha abrogato il comma 9 dell’art. 34 del Regolamento di Alemanno, con la conseguente impossibilità del rinnovo decennale delle concessioni ed autorizzazioni: non viene accettata la scadenza improrogabile del 31 dicembre 2014 che è stata sancita anche dal TAR con la sentenza n. 2283 del 22 febbraio 2016.

Viene fatto riferimento alla abrogazione del comma 9 dell’art. 34, che a giudizio dei ricorrenti sarebbe stata «parzialmente compensata dall’introduzione di una nuova norma regolamentare che, giustamente, attribuisce ai partecipanti alla procedura del riordino un canale preferenziale nell’assegnazione di una determinata tipologia di impianti pubblicitari», vale a dire gli SPQR, per lamentare nuovamente, a corollario della precedente censura, che il Commissario Straordinario avrebbe provveduto a «limitare ulteriormente la diffusione ed i formati degli impianti SPQR».

Si ribadisce che c’è stato il pieno rispetto non solo della disposizione dettata dal comma 5 bis dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità, ma anche e soprattutto della prescrizione dettata dal 2° comma dell’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP, secondo cui «in ciascun ambito territoriale il 29% della predetta superficie espositiva è riservata a impianti di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione».

A giudizio dei ricorrenti sarebbero state violate le seguenti norme:

– articolo 8 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla “partecipazione popolare”, che è disciplinata dallo Statuto di ogni Comune;

– articoli 2 (sui “principi programmatici”) e 30 (sui “principi di organizzazione”) dello Statuto del Comune di Roma;

– Articoli da 5 a 11 della legge n. 241/1990, che riguardano le forme e le modalità di ogni “procedimento“.

Se come già dimostrato non c’è stata nessuna violazione della normativa vigente in materia, allora da parte del Commissario Straordinario non ci può essere stata violazione di nessuno dei suddetti articoli.

6 – A giudizio dei ricorrenti c’è stata infine violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione, relativi rispettivamente alla pari dignità ed uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3), alla libertà della iniziativa economica privata (art. 41) ed al buon andamento ed imparzialità delle amministrazione pubbliche (art. 97), oltre che dei canoni e principi di correttezza, buona fede e imparzialità.

Si contesta l’eccesso di potere in danno delle ricorrenti perché sarebbero state «limitate e frustrate illegittimamente pure nell’esercizio della propria libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)».

Al riguardo va messo in evidenza quanto sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5 del 25 febbraio 2013: «In fatto la collocazione degli impianti pubblicitari commerciali su aree pubbliche urbane, che qui interessa, è vincolata dalla naturale limitatezza degli spazi disponibili all’interno del territorio comunale, ulteriormente ristretta per effetto dei vincoli sia di viabilità sia di tutela dei beni culturali gravanti sul territorio. Ciò motiva la statuizione di cui all’art. 3, comma 3, del citato d.lgs. n. 507 del 1993, per cui ciascun Comune “deve” determinare, oltre la tipologia, anche “la quantità” degli impianti pubblicitari e approvare un “piano generale degli impianti”, con la delimitazione della superficie espositiva massima dei diversi tipi di impianti (nella prassi ripartita tra le zone del territorio urbano), definendosi con ciò un mercato contingentato». 

Va inoltre messo in altrettanta evidenza che l’eventuale proroga delle autorizzazioni degli impianti pubblicitari del riordino ben oltre la loro naturale durata decennale comporterebbe un regime di illecito monopolio, in danno della concorrenza e quindi proprio della rivendicata libertà di iniziativa economica, che non può essere quindi esclusivamente di una sola parte delle ditte pubblicitarie operanti sul mercato.

A giudizio dei ricorrenti sarebbero state violate le seguenti norme:

– articolo 1175 del Codice Civile (sul “Comportamento secondo correttezza”);

– articolo 1176 del Codice Civile (sulla “Diligenza nell’adempimento”);

– articolo 1337 del Codice Civile (sulle “Trattative e responsabilità precontrattuale”);

– articolo 1375 del Codice Civile (sulla “Esecuzione di buona fede”);

– articoli 3 (sulla “motivazione del provvedimento”) e 21 (“disposizioni sanzionatorie”) della legge n. 241/1990.

Sempre a giudizio dei ricorrenti «da tutto quanto precede si appalesa altresì evidente l’ulteriore vizio di eccesso di potere, in particolare per errore nel procedimento, difetto di istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto, avendo, si ribadisce, l’Amministrazione completamente obliterato su la riportata normativa».

Da tutto quanto precedentemente esposto è stato dimostrato che il Commissario Straordinario Francesco Paolo Tronca non ha obliterato su nessuna delle vigenti disposizioni normative, per cui non può aver violato nessuno degli articoli citati dai ricorrenti.

*****************

Il 30 maggio 2016 il ricorso è stato notificato a Roma Capitale in persona del Commissario pro-tempore ed alla Unità Organizzativa Affissioni e Pubblicità in persona del Dirigente pro-tempore: il successivo 16 giugno il ricorso è stato depositato al TAR ed ha avuto il numero di Registro Generale 7033/2016.

Come si può ben vedere, non è stata richiesta nessuna sospensiva del provvedimento impugnato e conseguentemente l’udienza di merito non è stata ancora fissata.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

 

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