Come noto sono state licenziate la Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 relativa alla proposta di deliberazione n. 59 (“Approvazione Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari”) ) e la Decisione n. 36 del 30 aprile 2014 relativa alla proposta di deliberazione n. 61 (“Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37 del 30 marzo 2009, …., riguardante il Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”).
In data 12 maggio 2014 entrambe le proposte sono state trasmesse ai Municipi per l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio.
Le associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva hanno allora redatto una serie di proposte di Emendamenti congiunti che costituiscono sostanzialmente una integrazione ed un aggiornamento della proposta unitaria trasmessa il 27 novembre 2013 nell’ambito del percorso di partecipazione al PRIP attivato dalla Commissione Commercio.
La novità di avere fatto diventare entrambe le proposte di deliberazione propedeutiche ad un bilancio che doveva essere approvato entro il prossimo 31 luglio, data che presumibilmente verrà prorogata al 30 settembre, non consentiva più di pretendere una zonizzazione conforme a quella del P.R.G. vigente di Roma, perché avrebbe costretto a rivedere tutte le 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali ed impedito quindi di approvare il PRIP prima del bilancio: il problema è stato superato spostando la modifica alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, lasciando così inalterate le 14 tavole.
Le proposte di emendamenti sono state trasmesse in particolare ai Consigli dei Municipi I (ex I “Roma Centro Storico”), XIII (ex XVIII “Roma Aurelio”) e XV (ex XX “Cassia Flaminia”) che le hanno fatte proprie ed approvate come richieste a cui hanno subordinato i rispettivi “pareri” favorevoli.
Ad esprimere alla fine un parere favorevole incondizionato sono stati i Consigli dei Municipi II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII e XIV, mentre i Consigli dei Municipi I, VII, VIII, XIII e XV hanno espresso parere favorevole con una serie di richieste e/o osservazioni.
Nella seduta del 25 giugno 2014 sono state approvate sia le Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 che le Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61.
Analizziamole a partire dalla proposta di deliberazione n. 61, riportando ogni volta – per un opportuno confronto ed una migliore comprensione – anche il testo vigente dell’articolo o del comma modificato e/o integrato, evidenziando sempre il testo che è stato accolto in grassetto di colore blu: rimetto anche le motivazioni portate dalle associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva per gli emendamenti da loro proposti ed accolti.
Proposta di deliberazione n. 61
(modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità)
Richieste accolte
L’attuale 1° comma dell’art. 4 recita testualmente nel seguente modo.
ART. 4
Mezzi pubblicitari ammessi e vietati – Norme tecniche per l’installazione
1. È ammesso, alle condizioni, caratteristiche e modalità stabilite dal presente regolamento e dalle norme da esso non abrogate, l’uso dei seguenti impianti, che costituiscono mezzi pubblicitari:
a) impianti per affissioni di manifesti o pittorici su suolo o pareti;
b) impianti luminosi o illuminati;
c) plance luminose;
d) paline luminose e non luminose;
e) insegne, targhe, tende e simili;
f) scritte su vetrine;
g) palloni frenati;
h) mezzi collocati su e all’interno di veicoli, tranne quanto disposto dal successivo comma 2, lett. a) ed e), o i veicoli stessi anche attraverso verniciatura o l’uso di pellicole;
i) mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;
l) componenti e complementi di arredo urbano;
m) mezzi elettronici e meccanici a messaggio variabile;
n) locandine, manifestini e simili;
o) proiezioni su pareti e pannelli;
p) cartelli o altri mezzi recati da persone;
q) impianti su terrazzi e pareti cieche ove consentite;
r) impianti digitali di tipologia lcd, plasma, led o organic led ed impianti a proiezione;
s) le insegne di esercizi che riportino espressioni in lingua straniera, non di uso corrente, con traduzione;
Sono considerati mezzi pubblicitari anche le combinazioni dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere.
In accoglimento della proposta delle associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva, il Municipio XV ha fatto la richiesta di aggiungere dopo la lettera I) del 1° comma la lettera I bis) dal seguente testo:
«I bis) impianti di pubblica utilità intesi anche come elementi di arredo urbano di pubblica utilità contenenti, in via accessoria, superficie pubblicitaria oppure come impianti pubblicitari collegati e finalizzati al finanziamento di progetti di servizi di pubblica utilità e/o di mobilità alternativa;».
Motivazioni – Fra gli elementi del PRIP fondamentali per raggiungere gli obiettivi che si deve prefiggere il Comune di Roma, al fine di ottenere nel lungo periodo servizi e progetti a livelli di eccellenza, ci devono essere anche se non soprattutto gli impianti di pubblica utilità o utili al finanziamento di progetti di pubblica utilità e/o mobilità sostenibile, sul “modello di Parigi” che il Sindaco Marino ha detto di voler prendere ad esempio.
Ma per applicare il “modello di Parigi” e far capire bene e meglio cosa si intenda esattamente per “impianti di pubblica utilità” occorre prima darne una definizione migliore dei “componenti e complementi di arredo urbano” previsti alla lettera l) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento vigente.
Si è così deciso di aggiungere alla suddetta lettera una lettera l bis) con il suddetto testo, che serve anche per evitare applicazioni distorte rispetto ai “componenti e complementi di arredo urbano”: si è preferito dare una definizione più precisa degli “impianti di pubblica utilità”, anche per collegarne la definizione a tutte e tre le sottozone B1, B2 e B3 del PRIP.
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La proposta di deliberazione n. 61 prevede di aggiungere dopo la lettera s) la nuova <<lettera t) pellicolazione su suolo pubblico>>.
Il Municipio XIII ha fatto la richiesta di aggiungere la lettera t) con il seguente testo: <<escludere dalla “pellicolazione del suolo pubblico” le aree verdi, i parchi gioco per i bambini, quelle in prossimità delle scuole e limitrofe a ville storiche, parchi, palazzi, manufatti di interesse storico-archeologico nonché zone, strade e piazze con valore artistico e paesaggistico-ambientale;
per l’installazione di tali impianti, acquisire in via preventiva il parere della Polizia Locale Roma Capitale relativamente al rispetto del Codice della Strada;>>.
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L’attuale 2° comma dell’art. 4 recita testualmente nel seguente modo.
ART. 4
Mezzi pubblicitari ammessi e vietati – Norme tecniche per l’installazione
2. Sono vietati:
a) i mezzi pubblicitari il cui divieto sia disposto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, d’ora in avanti indicato come “codice della strada”, o da altre norme di legge;
b) gli impianti e i mezzi la cui superficie espositiva facciale superi i 12 metri quadrati, salvo quanto disposto dall’art. 20, comma 1, lett. F) in materia di impianti non soggetti ai limiti di formato;
c) la pubblicità eseguita con aeromobili;
d) la pubblicità eseguita mediante il lancio di qualsivoglia oggetto ovvero mediante l’uso di apparecchi amplificatori installati su veicoli;
e) la pubblicità esposta su appositi impianti mobili o su autoveicoli a tale scopo appositamente destinati, attrezzati o comunque modificati, anche se in possesso di omologazione, anche se privi di sporgenze, nell’ambito delle ZTL. Tramite tali mezzi è comunque vietata l’esposizione pubblicitaria durante le soste e le fermate non obbligatorie. All’infuori delle ZTL la circolazione dei predetti mezzi è consentita nel limite numerico di cui all’art. 34 c. 6 bis e purché adeguati al più recente standard europeo;
f) i segnali di indicazione della localizzazione di imprese, ivi compresi gli esercizi commerciali, ove non rispondenti ad accertate esigenze di ausilio alla segnaletica stradale;
g) impianti e installazioni pubblicitarie che possono danneggiare o deturpare il patrimonio ambientale delle coste del litorale romano.
Il Municipio I ha fatto la seguente richiesta: comma 2, lettera e) “la pubblicità esposta su appositi impianti mobili o su autoveicoli a tale scopo appositamente destinati, attrezzati o comunque modificati, anche se in possesso di omologazione, anche se privi di sporgenze, nell’ambito delle ZTL.” Sostituire “delle ZTL” con Il “dell’area all’interno delle mura aureliane”.
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La proposta di deliberazione n. 61 prevede di aggiungere dopo la lettera g) la nuova <<lettera h) la pubblicità esposta su carrelli, cicli, motocili e simili>>.
Relativamente allo stesso 2° comma dell’art. 4 il Municipio I ha fatto la seguente richiesta: dopo la lettera h) inserire la nuova lettera: i) l’esposizione di locandine, cartelli e di mezzi pubblicitari, apposti sulle facciate, comprese le porte e finestre, all’esterno degli esercizi commerciali o artigianali per la pubblicità di prodotti, dei prezzi o dell’attività svolta dalle stesse.
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Il Municipio I ed il Municipio XV hanno fatto la richiesta di aggiungere dopo l’art. 5 il seguente articolo:
ARTICOLO 5 BIS
Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile
1. In riferimento alla lettera m} del comma 1 del precedente art. 4 si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione di 12 mq ..
2. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
3. Entro i centri abitati gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.
Motivazioni – La pubblicità a messaggio variabile è stata disciplinata dal comma 11 dell’art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (emanato con D.P.R. 495/1992), che così come modificato dall’art. 41 del D.P.R. n. 610 del 16.9.1996 dispone testualmente: “11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali”.
Ne deriva che a Roma “i messaggi non possono variare con scansione inferiore ai 5 minuti” solo fuori dei centri abitati, mentre entro i centri abitati spetta al Regolamento comunale fissare il periodo di variabilità ammesso.
Ma non risulta che abbia assolto a questo compito il vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2009, perché alla lettera m) del 1° comma dell’art. 4 ammette come uso di impianti che costituiscono mezzi pubblicitari anche i “mezzi elettronici e meccanici a messaggio variabile”, di cui non viene però fissato nessun periodo di variabilità ammesso.
Il punto 1) del successivo art. 27, che è relativo al “Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni”, dispone che “per la pubblicità eseguita per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo del messaggio o la sua visione in forma intermittente, si applica il canone, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare”, senza specificare altro.
Per opportuna conoscenza va detto però che le controdeduzioni approvate il 22 giugno 2011 dalla Giunta Capitolina ai pareri espressi dai Consigli Municipali riguardo al Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) hanno accolto la proposta fatta dall’allora Consiglio del XIII Municipio, secondo cui “gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi”: la circostanza conferma che il Comune di Roma non ha al momento fissato nel proprio Regolamento il periodo di variabilità ammesso nei centri abitati e che le controdeduzioni approvate dalla Giunta Capitolina costituiscono un atto endoprocedimentale senza ancora quindi nessuna valenza giuridica immediata. Ne deriva la necessità di regolamentare prima o poi questo tipo particolare di pubblicità come hanno già fatto altri Comuni d’Italia (Ferrara, Savona, Treviso, Massa Carrara, Cagliari ecc.).
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La proposta di deliberazione n. 61 prevede di aggiungere dopo l’articolo 12 il seguente articolo:
ARTICOLO 12 BIS
Contenuto del messaggio pubblicitario
È vietata l’esposizione pubblicitaria il cui contenuto presenti stereotipi di genere o che inciti al sessismo e alla violenza.
Il Municipio VII ha chiesto di aggiungere dopo “alla violenza” le parole “al razzismo e comunque lesivi dell’etica”.
Motivazioni – A spingere la Giunta Capitolina a prendere la decisione di accogliere la richiesta del VII Municipio dovrebbe aver contribuito anche il parere espresso al riguardo (pagg. 10-11) dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, espressamente richiesto dall’Assessore Leonori con lettera prot. 32537 del 14 maggio 2014.
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Il 1° comma dell’art. 19 recita testualmente nel seguente modo.
ART. 19
Piano regolatore e Piani di localizzazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari
1. Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi i pubblicitari è redatto secondo i criteri di cui all’art. 20 ed è approvato dal Consiglio Comunale, previo parere dei Municipi.
Il Piano: applica i criteri di cui al successivo art. 20 per ciascuna area omogenea del territorio comunale, di cui al medesimo art. 20, comma 1, lett. A); suddivide, ai fini di cui all’art. 7, comma 2, il territorio comunale in massimo dieci sottozone, una delle quali coincidente con la predetta “zona a traffico limitato” e le altre tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali di cui all’art. 20, comma 1, lett. A) e B).
Il Piano può essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale anche per singole sottozone.
Il Municipio I ed il Municipio XV hanno chiesto di aggiungere il seguente comma:
1 bis. Nella individuazione di cui precedente comma sono compresi anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.
Faccio notare che il comma suddetto era stato proposto come 1 ter, ma è diventato 1 bis dopo che non è stato accolto dalla Giunta il testo del comma 1 bis proposto.
Motivazioni – Si tratta di una precisazione di cui è carente il Regolamento e che va quindi regolamentata.
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I commi 5 e 5 bis dell’art. 34 recitano testualmente nel seguente modo.
ART. 34
Norme transitorie
5. Nel caso in cui le istanze inoltrate nell’ambito del suddetto procedimento di riordino per la autorizzazione degli impianti pubblicitari siano esaminate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o di altre disposizioni normative e risultino contrastanti con tali disposizioni, l’impianto cui si riferisce il provvedimento di riordino deve essere adeguato alle nuove disposizioni. Nei sessanta giorni successivi all’apposita richiesta dell’Amministrazione, le ditte partecipanti al riordino dovranno procedere alla costituzione del deposito cauzionale di cui all’art. 12 co. 1, per gli impianti pubblicitari oggetto di provvedimento di rinnovo.
5bis. L’esame delle domande di riordino ancora in fase istruttoria è sospeso e sarà effettuato sulla base dei criteri introdotti dai Piani di cui al precedente articolo 19.
Nelle more è sospesa la rimozione degli impianti pubblicitari oggetto di domanda di riordino che risultino collocati in posizione diversa rispetto a quella dichiarata a condizione che:
a) il titolare formuli apposita istanza entro il 30 giugno 2009, documentando l’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti dovuti per l’esposizione pubblicitaria;
b) gli impianti siano conformi alle prescrizioni del Codice della Strada e sue eventuali deroghe vigenti e del presente Regolamento.
Con apposito provvedimento gli impianti già rimossi a seguito del rigetto della domanda di riordino, nelle more della definizione del giudizio amministrativo pendente, potranno essere ricollocati nella posizione originaria, ove possibile, fino all’adozione dei predetti Piani, a condizione che:
a) il titolare formuli apposita istanza entro il 30 giugno 2009;
b) gli impianti siano conformi alle prescrizioni del Codice della Strada e sue eventuali deroghe vigenti e del presente Regolamento;
c) il titolare provveda al pagamento anticipato degli importi dovuti per gli impianti da ricollocarsi e sia in regola con i pagamenti dovuti per altri impianti.
Il Municipio I ed il Municipio XIII hanno chiesto di eliminare entrambi i commi.
Motivazioni – Non ha più senso che rimangano queste disposizioni da quando da un lato è stata chiusa la procedura di riordino con la deliberazione n. 425/2013 e dall’altro lato la scadenza improrogabile di tutte le autorizzazioni è stata fissata al 31 dicembre 2014.
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Analizziamo ora la proposta di deliberazione n. 59, che riguarda la Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP: sempre per un opportuno confronto ed una migliore comprensione riporto ogni volta anche qui il testo vigente dell’articolo o del comma modificato e/o integrato, evidenziando sempre il testo che è stato accolto in grassetto di colore blu.
Rimetto anche le motivazioni portate dalle associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva.
Proposta di deliberazione n. 59
(Approvazione Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari)
– Normativa Tecnica di Attuazione –
Richieste accolte
L’articolo 15 della Normativa Tecnica di Attuazione proposta dalla Giunta Capitolina recita nel seguente modo.
ART. 15 – Sottozona B1
Nella sottozona B1 l’istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni è consentita esclusivamente lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all’art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all’art. 12.
Nella sottozona B1 è consentita esclusivamente l’istallazione delle seguenti tipologie di
impianti di cui al Titolo VI:
– 1.B – Cartello per pubbliche affissioni – formati 100×140, 140×200, 300×140
destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale;
– 1.C – Palina SPQR – formato 100×100;
– 2.B – Palina con orologio – formati 100×70;
– 4.B – Impianto su parete cieca.
Il Municipio I ed il Municipio XV hanno chiesto di sostituire il testo con i due seguenti commi:
«Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità sono consentiti:
– 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.
– gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.»
Motivazione – Per seguire il “modello Parigi” le associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva hanno proposto il seguente emendamento da inserire all’art. 7 del Regolamento, fatto proprio dal Municipio XV, ma non accolto:
<< Il parco degli impianti posti a gara deve essere riservato alle seguenti diverse tipologie nelle forme e nei modi che deciderà l’Amministrazione in sede di definizione delle diverse gare:
- servizi di pubblica utilità, finalizzati alla realizzazione di una mobilità alternativa;
- elementi di arredo urbano di pubblica utilità, contenenti in via accessoria superficie pubblicitaria o riferiti ad impianti collegati al finanziamento dei medesimi elementi di arredo urbano come servizi di pubblica utilità;
- impianti per affissione diretta, pubblicità esterna.>>
Ma questi servizi intesi come contropartite pubblicitarie vanno individuati all’interno dello strumento regolatore, per evitare una eventuale stratificazione progressiva di progetti diversi e non prevedibili oggi, con il rischio di diminuire nel tempo il valore della pubblicità generando difficoltà nella tenuta dei modelli economici alla base dei contratti di arredo urbano.
Un troppo esiguo numero di impianti a finanziamento dei pubblici servizi sarebbero infatti collocati in aree esclusive, mentre la maggior parte di loro si troverebbe a convivere con altri destinati a segmenti diversi, con la conseguente diminuzione complessiva del valore della pubblicità e l’impossibilità di generare risorse per finanziare i servizi stessi.
Si tratta dunque di individuare i servizi cardine di cui dotare la città e la conseguente destinazione delle superfici.
Per questo le tre suddette associazioni hanno da un lato esteso non solo alla sottozona B1, ma anche alle rimanenti sottozone B2 e B3 tutte la possibilità di realizzare <<impianti di pubblica utilità di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento>>, modificato così come proposto ed accolto, e dall’altro lato hanno esteso anche alla intera “città storica” così come individuata dal P.R.G. (senza così dover modificare le tavole di zonizzazione) le stesse limitazioni impartite per il “centro storico”, sul modello di Parigi.
Ulteriore motivazione – A spingere la Giunta Capitolina a prendere la decisione di accogliere la richiesta dei 2 suddetti Municipi dovrebbe aver contribuito anche il parere espresso al riguardo (pag. 15) dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, espressamente richiesto dall’Assessore Leonori con lettera prot. 32537 del 14/05/2014.
L’Agenzia si è così espressa: <<Nell’attuale proposta di PRIP (come del resto anche nella versione precedente) la sottozona B1 comprende parte della “Città storica” del PRG, area che è considerata da tutelare per il suo inestimabile valore storico e artistico. Poiché la tutela si esprime anche limitando al massimo l’inquinamento visivo arrecabile da manufatti totalmente fuori dal contesto, potrebbe essere opportuno limitare ulteriormente le tipologie di impianti ammissibili espungendo dalla lista dell’art. 15 ad esempio la palina con orologio (anacronistica come già scritto in precedenza) e soprattutto gli impianti su parete cieca per i quali, nelle schede tecniche allegate al PRIP, non è riportata alcuna prescrizione in merito alle dimensioni massime ammissibili che possono essere pertanto variabili occupando tutta o parte della facciata dell’edificio in questione, con le immaginabili conseguenze in termini di impatto sul paesaggio.>>
La richiesta è stata accolta inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso:
“Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento.”
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L’articolo 16 della Normativa Tecnica di Attuazione proposta dalla Giunta Capitolina recita nel seguente modo.
ART. 16 – Sottozona B2
Nella sottozona B2 è consentita l’istallazione, lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all’art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all’art. 12, delle seguenti tipologie di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni di cui al Titolo VI:
– 1.A – Cartello SPQR – formati 200×200, 300×200;
– 1.B – Cartello per pubbliche affissioni – formati 100×140, 140×200, 300×140;
– 1.C – Palina SPQR – formato 100×100;
– 1.E – Parapedonale SPQR – formato 100×70;
– 2.A – Parapedonale – formato 100×70;
– 2.B – Palina con orologio – formati 100×70;
– 3.A – Cartello – formati 120×180, 140×200, 300×200;
– 3.B – Cassonetto, plancia, vetrina – formati 140×200;
– 3.C – Palina – formati 70×100, 100×100;
– 4.A – Tabelle – formati 120×180, 140×200, 300×200;
– 4.B – Impianto su parete cieca
Il Municipio I ed il Municipio XV hanno chiesto aggiungere i due seguenti commi:
«Nella sottozona B2 relativa alla citta storica, così come individuata dal vigente PRG, sono consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità, di cui di cui alla lettera I bis) del 2° comma dell’art. 4 del Regolamento.
Anche nella rimanente sottozona B2 sono consentiti gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.»
Motivazione – È ineludibile l’inserimento in tutte le sottozone degli impianti che finanziano progetti di pubblica utilità e mobilità alternativa, sullo stesso esempio della assegnazione a questi nella sottozona B1 coincidente con il Centro Storico.
La richiesta è stata accolta inserendo anche qui alla fine di quanto proposto il seguente capoverso:
“Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento.“
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L’articolo 17 della Normativa Tecnica di Attuazione proposta dalla Giunta Capitolina recita nel seguente modo.
ART. 17 – Sottozona B3
Nella sottozona B3 è consentita l’istallazione, lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all’art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all’art. 12, di tutte le tipologie di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni riportati nel Titolo VI.
Il Municipio I ed il Municipio XV hanno chiesto di integrare l’articolo con il seguente testo:
«, nonché degli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.»
Motivazione – È ineludibile anche qui l’inserimento in tutte le sottozone degli impianti che finanziano progetti di pubblica utilità e mobilità alternativa, sullo stesso esempio della assegnazione a questi nella sottozona B1 coincidente con il Centro Storico.
La richiesta è stata accolta inserendo anche qui alla fine di quanto proposto il seguente capoverso:
“Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento.“
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Il 2° comma dell’articolo 29 della Normativa Tecnica di Attuazione proposta dalla Giunta Capitolina recita nel seguente modo.
ART. 29 – Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione
La perimetrazione dell’area da sottoporre a piano di localizzazione, è approvata con provvedimento del dirigente responsabile del servizio affissioni e pubblicità.
Il Municipio I, il Municipio XIII ed il Municipio XV hanno chiesto di sostituire il 2° comma con il seguente testo:
«2. Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.»
Motivazione – Si tratta di una scelta che consente una pianificazione comunque coordinata e perfettamente integrata con ognuno degli attuali 15 Municipi, che possono interagire in tal modo con l’amministrazione centrale nell’ambito delle proprie competenze.
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L’articolo 31 della Normativa Tecnica di Attuazione proposta dalla Giunta Capitolina recita nel seguente modo.
ART. 31 – Redazione dei piani di localizzazione
I piani di localizzazione possono essere redatti:
- a cura di Roma Capitale;
- a cura dei Municipi, limitatamente alle aree ricadenti nei rispettivi territori di competenza;
- per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa.
Il Municipio I, il Municipio XIII ed il Municipio XV hanno chiesto di eliminare l’espressione «per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa.»
Motivazione – La programmazione del territorio deve essere una competenza esclusivamente pubblica.
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L’articolo 32 della Normativa Tecnica di Attuazione proposta dalla Giunta Capitolina riguarda la “Approvazione dei piani di localizzazione”.
Il Municipio I, il Municipio XIII ed il Municipio XV hanno chiesto di aggiungere alla fine un comma con il seguente testo:
«Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch’esso edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria l’integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.»
Motivazione – Si tratta di una scelta precisa finalizzata ad evitare una moltiplicazione dei Piani di Localizzazione sconnessi tra di loro.
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA
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Se si considera che di 14 richieste accolte dalla Giunta Capitolina ben 10 sono emendamenti proposti dalle associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva, che sono stati poi fatti propri dai Municipi I, XIII e XV, non posso che considerarmi estremamente soddisfatto ma non tanto per motivi egoistici (anche di riconoscimento di un lavoro personale e collegiale che è stato prodotto ed ufficializzato dal 6 maggio del 2013 e che sta dando i suoi frutti), quanto anche e soprattutto perché da parte di una istituzione del quasi più alto livello viene nella sostanza un riconoscimento di quegli “interessi diffusi” che sono riconosciuti dalla legge n. 241/1990 e di cui le suddette tre associazioni sono portatrici.
SIGNIFICA CHE È STATO FATTO CONCRETAMENTE L’INTERESSE DELLA CITTÀ DI ROMA E DEI SUOI CITTADINI.
Sono molto più orgoglioso di questo, perché in termini di “merito” – secondo quanto “denunciato” ieri dall’On. Alessandro Onorato con il suo intervento nell’aula Giulio Cesare – questo PRIP così come licenziato dalla Giunta Capitolina il 30 aprile scorso non accontentava nessuno: ma ora, dopo le modifiche e le integrazioni accolte dalla Giunta Capitolina con le controdeduzioni approvate il 25 giugno scorso, è stata data una netta impronta di qualità sia alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP che al Regolamento di pubblicità, che sono quindi arrivati in aula Giulio Cesare con un imprimatur “politico” che la maggioranza di centro sinistra della Assemblea Capitolina, se non anche una parte dell’opposizione, non potrà sconfessare.
Malgrado tutte queste “luci”, le proposte di deliberazione n. 59 e n. 61, pur con le suddette modifiche nettamente migliorative, presentano ancora diverse ombre che – almeno per quanto mi riguarda come responsabile di una associazione ambientalista che deve curare sempre e soltanto gli interessi diffusi di Roma e dei cittadini che vi abitano (operatori del settore compresi) – vanno fatte sparire con gli emendamenti che sono stati consegnati al riguardo entro le ore 19,00 del 16 luglio 2014 e che sono riferiti anche e soprattutto alle richieste non accolte dalla Giunta Capitolina con le controdeduzioni.
Analizziamole ad una ad una, commentando anche le motivazioni che sono state portate per giustificare la bocciatura.
Sempre per un opportuno confronto ed una migliore comprensione riporto ogni volta anche qui il testo vigente dell’articolo o del comma modificato e/o integrato, evidenziando sempre il testo che non è stato accolto in grassetto di colore blu.
Rimetto anche le motivazioni portate dalle associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva, nonché il parere espresso dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale.
Proposta di deliberazione n. 61
(modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità)
Richieste non accolte
Come già detto, ma è opportuno riportare ugualmente per comodità, l’attuale 1° comma dell’art. 4 recita testualmente nel seguente modo.
ART. 4
Mezzi pubblicitari ammessi e vietati – Norme tecniche per l’installazione
1. È ammesso, alle condizioni, caratteristiche e modalità stabilite dal presente regolamento e dalle norme da esso non abrogate, l’uso dei seguenti impianti, che costituiscono mezzi pubblicitari:
a) impianti per affissioni di manifesti o pittorici su suolo o pareti;
b) impianti luminosi o illuminati;
c) plance luminose;
d) paline luminose e non luminose;
e) insegne, targhe, tende e simili;
f) scritte su vetrine;
g) palloni frenati;
h) mezzi collocati su e all’interno di veicoli, tranne quanto disposto dal successivo comma 2, lett. a) ed e), o i veicoli stessi anche attraverso verniciatura o l’uso di pellicole;
i) mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;
l) componenti e complementi di arredo urbano;
m) mezzi elettronici e meccanici a messaggio variabile;
n) locandine, manifestini e simili;
o) proiezioni su pareti e pannelli;
p) cartelli o altri mezzi recati da persone;
q) impianti su terrazzi e pareti cieche ove consentite;
r) impianti digitali di tipologia lcd, plasma, led o organic led ed impianti a proiezione;
s) le insegne di esercizi che riportino espressioni in lingua straniera, non di uso corrente, con traduzione;
Sono considerati mezzi pubblicitari anche le combinazioni dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere.
La proposta di deliberazione n. 61 prevede di aggiungere dopo la lettera s) la nuova <<lettera t) pellicolazione su suolo pubblico>>.
Il Municipio I ha chiesto di cassare la lettera t).
La controdeduzione al riguardo è stata la seguente: <<la richiesta non viene accolta in quanto il preventivo parere obbligatorio per le aree vincolate garantisce la loro tutela di fronte a qualsiasi forma di pubblicità>>.
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La proposta di deliberazione n. 61 prevede di aggiungere dopo la lettera g) del 2° comma dell’art. 4 la nuova <<lettera h) la pubblicità esposta su carrelli, cicli, motocili e simili>>.
Il Municipio XIV ha chiesto di aggiungere la seguente frase “se in contrasto con le norme sulla circolazione dei veicoli previste dal Codice della Strada”.
La controdeduzione al riguardo è stata la seguente: <<La richiesta non viene accolta in quanto ultronea perché se l’esposizione pubblicitaria fosse in contrasto con il Codice della Strada ovviamente non sarebbe autorizzabile.>>
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Il comma 2 dell’art. 7 recita testualmente nel seguente modo.
ART. 7
Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l’esposizione pubblicitaria e per la locazione degli impianti comunali – Cause di decadenza
2. Salvo quanto previsto dall’art. 8, il Comune procede al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei quattro lotti territoriali.
Il Municipio XV ha chiesto di aggiungere i due seguenti commi:
«2 ter. Il parco degli impianti posti a gara deve essere riservato alle seguenti diverse tipologie nelle forme e nei modi che deciderà l’Amministrazione in sede di definizione delle diverse gare:
– servizi di pubblica utilità, finalizzati alla realizzazione di una mobilità alternativa;
– elementi di arredo urbano di pubblica utilità, contenenti in via accessoria superficie pubblicitaria o riferiti ad impianti collegati al finanziamento dei medesimi elementi di arredo urbano come servizi di pubblica ‘utilità;
– impianti per affissione diretta, pubblicità esterna.
2.quater. É consentito partecipare in raggruppamento temporaneo d’imprese. Non è sottoposto a gara pubblica, da parte del Comune, il rilascio delle autorizzazioni all’esposizione pubblicitaria su: i mezzi di cui alle lettere e), f), g), h), i), n) e p) dell’art. 4, comma 1; le pensiline e le paline del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano; i contenitori di rifiuti solidi urbani, le cabine di trasformazione elettrica; le edicole di rivendita dei giornali, i banchi fissi di commercio e gli impianti che siano collocati nelle aree dei mercati rionali come previsto dall’art. 8 bis del Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2006.»
Motivazione – Le tre tipologie ipotizzate in linea generale sono quelle non solo del modello Parigi, ma anche di tutte le altre principali città europee.
L’ultimo periodo è esattamente lo stesso testo (però parziale) del Regolamento di Veltroni.
Il Municipio I ed il Municipio XV hanno chiesto di aggiungere i tre seguenti ulteriori commi:
«2 quinques – A seguito della approvazione dei Piani di localizzazione, che dovranno stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 2.
Come condizione ineludibile del primo bando di gara va posta la automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente “diritto acquisito” e l’obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese.
In caso di inerzia, il Comune provvede alla rimozione forzata con la collaborazione della ditta che ha vinto il bando.
La ditta singola o associata che si aggiudica ogni specifica gara ha diritto ad installare esclusivamente il numero fisso degli impianti che sono stati individuati nei rispettivi Piani di Localizzazione e che vengono autorizzati per una durata pari a dieci anni, trascorsi i quali il Comune provvede ad indire un nuovo bando per la gestione dello stesso identico numero di impianti.
Gli impianti già regolarmente installati a seguito della aggiudicazione del rispettivo bando di gara che dovessero essere successivamente rimossi in modo temporaneo o definitivo per cause comunque di forza maggiore hanno diritto ad essere ricollocati per lo stesso periodo temporaneo oppure definitivamente nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione per impianti di pari superficie espositiva destinati alla pubblicità temporanea.»
Motivazione –Si tratta sostanzialmente dello stesso testo della proposta unitaria di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, collegata però al comma 2 dell’art. 7 del Regolamento così come modificato e quindi integrato in questo modo.
«2 sexies – A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione il Comune provvede altresì al rilascio delle concessioni per gli impianti di sua proprietà (SPQR) individuati dai Piani di localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 2.
La ditta singola o associata che si aggiudica ogni gara ha diritto ad una locazione degli impianti comunali che ha durata pari a dieci anni.
AI termine del decennio il Comune provvede ad indire nuovi bandi di gara ed a concedere la locazione per altri dieci anni alla ditta singola o associata che si sarà aggiudicata ogni specifico bando di gara. »
Motivazione –Si tratta sostanzialmente dello stesso testo della proposta unitaria di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, collegata però al comma 2 dell’art. 7 del Regolamento così come modificato e quindi in tal modo integrato.
«2 septies – Fra le condizioni ineludibili di ogni bando di gara per la ditta che se lo sarà aggiudicato c’é l’obbligo di collaborare con il Comune per la rimozione che si rendesse forzata in caso di inottemperanza da parte delle ditte pubblicitarie che non hanno vinto il bando a smantellare i propri impianti.
Alla ditta che vince un bando può essere demandato anche il compito di curare la repressione di tutte le forme ulteriori di abusivismo commerciale che si venissero e verificare nell’arco del decennio della gestione a lei affidata.
La ditta che vince un bando si impegna a provvedere all’immediato oscuramento di tutti gli impianti abusivi di cui si rendesse comunque necessaria la rimozione forzata della quale debbono parimenti curare ad ogni modo l’esecuzione ai costi che sono stati esplicitati per ogni tipo di rimozione nello stesso bando di gara e che il Comune deve anticipare alla medesima ditta.»
Motivazione – Si tratta sostanzialmente dello stesso testo della proposta unitaria di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, spostata però al Regolamento ed inserita all’art. 7.
La controdeduzione unitaria a tutte le suddette 5 richieste è stata la seguente: <<Le richieste non vengono accolte in quanto la gara pubblica in lotti è prescrizione già prevista nel Regolamento di Pubblicità [che non dice né disciplina come si fa, ndr.].
Per quanto riguarda la durata degli impianti già installati sul territorio è previsto specifico emendamento. [non è chiaro se si tratta di un refuso, considerato che non ho trovato da nessuna parte questo “specifico emendamento”, ndr.]
Per quanto riguarda la quantità di impianti da installare a cura del vincitore della gara è ovviamente compreso nel limite massimo del Piano di Localizzazione.
La durata degli impianti dell’aggiudicatario è prevista espressamente dal Regolamento di Pubblicità. Analoghe considerazioni valgono per gli impianti SPQR.
Il contenuto delle prescrizioni da imporre all’aggiudicatario sono materia del bando di gara.
La partecipazione in raggruppamento d’imprese è specificatamente disciplinata dal Codice dei Contratti pubblici.
L’esclusione delle procedure di gara è illegittima ogni qual volta bisogna attribuire un vantaggio economico al privato, come nel caso di specie lo sfruttamento pubblicitario.>>
Per un opportuno confronto al riguardo riporto il seguente passo del parere espresso dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (pag. 7): <<in conclusione, la scelta di molti comuni di assegnare in concessione detti spazi di territorio comunale a mezzo di gara non soltanto non appare incompatibile – come pure si legge in alcuni passaggi motivazionali di varie pronunce – con il principio costituzionale di libera iniziativa economica, ma risulta semmai funzionale al concretizzarsi di quel principio, grazie allo strumento concorrenziale proprio della gara. La gara infatti consentirebbe – secondo questa impostazione – a nuovi operatori di fare ingresso in un mercato altrimenti caratterizzato dalle posizioni privilegiate e inattaccabili delle ditte che hanno conseguito in passato le autorizzazioni ad utilizzare, con i propri impianti, gli spazi pubblici più ambiti ed economicamente più remunerativi. Il relativo canone patrimoniale, definito non ricognitorio, rappresenta pertanto una controprestazione per l’utilizzo in esclusiva del suolo pubblico (ex art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/92 “Codice della Strada”) ……
C) L’indicazione della modalità di scelta del soggetto gestore attraverso procedure ad evidenza pubblica che individuino il concessionario del servizio (impresa singola o ATI) per ciascun lotto con a base d’asta il relativo canone di concessione.
L’aggiudicatario dovrebbe essere scelto sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero alla qualità del progetto presentato in termini di: qualità dei materiali di cui si compongono gli impianti e i mezzi, delle loro caratteristiche tipologiche, dell’offerta di servizi aggiuntivi di miglioramento del decoro urbano, di recupero di aree degradate, di arredo cittadino, di manutenzione delle aree circostanti agli impianti o ai mezzi autorizzati nonché di iniziative per la repressione dell’abusivismo pubblicitario.>>
Al di là del “merito”, il suddetto parere lascia chiaramente intendere che in termini di “metodo” la disciplina generale dei bandidi gara può essere contenuta benissimo nel Regolamento.
Ad ogni buon fine ho avuto conferma concreta che entro le ore 19,00 del 16 luglio scorso è stata presentata la stessa disciplina proposta sia sotto forma di ordine del giorno che impegna la Giunta sia sotto forma di specifico emendamento, per cui l’Assemblea Capitolina sarà chiamata a decidere al riguardo.
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L’art. 8 riguarda le “Procedure per l’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria con mezzi e su beni privati ovvero non di proprietà comunale”.
Il Municipio XII ha chiesto di attribuire la gestione del rilascio di tali autorizzazioni ai Municipi territorialmente competenti.
La controdeduzione al riguardo è stata la seguente: <<La richiesta non viene accolta in quanto si ritiene che l’impianto dell’attuale Regolamento della Pubblicità prevede la competenza municipale solo per la pubblicità di carattere temporaneo mentre quella a carattere permanente è gestita a livello centrale allo scopo di assicurarne l’uniformità sul territorio.>>
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La proposta di deliberazione n. 61 prevede di aggiungere dopo l’articolo 12 il seguente articolo:
ARTICOLO 12 BIS
Contenuto del messaggio pubblicitario
È vietata l’esposizione pubblicitaria il cui contenuto presenti stereotipi di genere o che inciti al sessismo e alla violenza.
Il Municipio XIII ritiene opportuno indicare l’ufficio preposto alla valutazione del messaggio pubblicitario.
La controdeduzione al riguardo è stata la seguente: <<La richiesta non viene accolta in quanto la competenza spetta al Garante della Pubblicità.>>
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Il 2° comma dell’art. 28 recita testualmente nel modo seguente.
ART. 18
Divieti di collocazione dei mezzi pubblicitari
2. La collocazione di impianti e mezzi pubblicitari è anche vietata nella zona definita dal Piano generale del traffico urbano, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 e ss.mm.ii. (d’ora in avanti indicato coree PGTU), come “zona a traffico limitato” (ZTL), ad eccezione di quelli di proprietà comunale per pubbliche affissioni recanti comunicazione istituzionale, dei componenti e complementi di arredo urbano di cui all’art. 20, comma 1, lett. E), e dei mezzi di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), f), i) ed n).
Il Municipio I ha chiesto di sostituire il comma 2 con il seguente:
“2. la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari è anche vietata nella zona definita Città Storica ad eccezione di quelli di proprietà comunale per pubbliche affissioni recanti comunicazione istituzionale,
e) insegne, targhe, tende e simili;
f) scritte su vetrine;
i) mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;
n) locandine, manifestini e simili;”
La controdeduzione al riguardo è stata la seguente: <<La richiesta non viene accolta in quanto la collocazione di complementi e complementi di arredo urbano può essere utile a fornire servizi ai cittadini. La tutela di particolari zone della città è assicurata dall’approvazione di specifici progetti. A tal fine esiste specifico emendamento al Regolamento di Pubblicità.>>
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Il 1° comma dell’art. 19 recita testualmente nel seguente modo.
ART. 19
Piano regolatore e Piani di localizzazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari
1. Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi i pubblicitari è redatto secondo i criteri di cui all’art. 20 ed è approvato dal Consiglio Comunale, previo parere dei Municipi.
Il Piano: applica i criteri di cui al successivo art. 20 per ciascuna area omogenea del territorio comunale, di cui al medesimo art. 20, comma 1, lett. A); suddivide, ai fini di cui all’art. 7, comma 2, il territorio comunale in massimo dieci sottozone, una delle quali coincidente con la predetta “zona a traffico limitato” e le altre tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali di cui all’art. 20, comma 1, lett. A) e B).
Il Piano può essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale anche per singole sottozone.
Il Municipio I ed il Municipio XV hanno chiesto di aggiungere dopo il 1° comma i due seguenti commi:
«1 bis. I Piani di localizzazione vanno redatti applicando gli indici di affollamento di cui alla lettera A) dello comma del successivo art. 20, così come indicati dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, al fine di individuare sul territorio il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico e da destinare anche alla pubblicità temporanea nel rispetto delle distanze minime prescritte dal D. Lgs. n.285/2991 e del D.P.R. n. 495/1992, nonché dei vincoli paesaggistici.
1 ter. Nella individuazione di cui precedente comma sono compresi anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.»
La controdeduzione al riguardo è stata la seguente: <<La richiesta non viene accolta in quanto la previsione dell’inserimento della pubblicità temporanea all’interno dei piani di localizzazione rischia di cristallizzare ubicazioni che poi si possono rivelare non idonee a soddisfare le esigenze di comunicazione relative a questo tipo di pubblicità che, pertanto, richiede una più opportuna valutazione caso per caso.
Per quanto riguarda il messaggio variabile questo costituisce solo una modalità tecnica della forma di pubblicità senza avere alcun rilievo sulla ubicazione dell’impianto la richiesta viene accolta.>>
Riguardo al comma 1 bis così come proposto non posso non ravvisare la incoerenza della motivazione, che per bocciare la sola espressione <<anche alla pubblicità temporanea>> boccia anche il resto del testo costringendo a far diventare comma 1 bis il proposto comma 1 ter.
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L’art. 20 riguarda i “Criteri per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari”.
Il Municipio I ha richiesto di “fare le modifiche nel senso di quanto suddetto per l’art. 18”.
La controdeduzione al riguardo è stata la seguente: <<Non suscettibile di valutazione mancando una espressa proposta di modifica.>>
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L’art. 31 riguarda le “Sanzioni”.
Il Municipio I ed il Municipio XV hanno chiesto di aggiungere dopo il comma 5 un comma 5 bis dal seguente testo:
«5 bis. l proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate agli impianti accertati come abusivi debbono essere destinati ad un fondo apposito, finalizzato a coprire tutte le spese che si dovessero anticipare in caso di rimozione forzata d’ufficio dei medesimi impianti».
Motivazione – Per prassi consolidata i proventi delle sanzioni non vengono per lo più accantonati per coprire le spese da dover anticipare per le rimozioni forzate d’ufficio, che il Comune attinge dalle entrate correnti del bilancio, motivando con tale causa anche le mancate rimozioni per assenza di fondi. In tal modo invece si è sicuri di non incorrere in “distrazione di fondi pubblici”.
La controdeduzione al riguardo è stata la seguente: <<La richiesta non viene accolta in quanto illegittima perché in contrasto con il principio di unità del bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.>>
Per quanto mi risulta riguardo al principio di unità del bilancio, anche il bilancio del Comune di Roma è unico ma nel senso che proprio per questo sono vietate tutte le spese e le entrate che non sono iscritte a bilancio: ne deriva che andava forse cambiata e non bocciata la formulazione del testo proposto, consigliando di inserire i <<proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicare agli impianti accertati come abusivi>> nel bilancio di previsione pluriennale.
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L’art. 32 riguarda le “Misure di contrasto all’abusivismo”.
Il Municipio I ed il Municipio XV hanno chiesto di aggiungere un comma 2 dal seguente testo:
«2. Per essere in grado di intervenire tempestivamente, ai nuclei di vigilanza di cui ai precedente comma, laddove costituiti nei Municipi, deve essere garantita nelle forme e nei modi che verranno definiti la piena disponibilità ed il conseguente utilizzo dell’apposito fondo di cui al comma 5 Bis del precedente articolo 31, costituito dai proventi delle sanzioni applicate esclusivamente in relazione agli impianti pubblicitari ricadenti nel territorio del rispettivo Municipio».
Motivazione – L’emendamento proposto è finalizzato a dare piena autonomia di azione ai Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito di un decentramento più compiuto di quello attuale.
La controdeduzione al riguardo è stata la seguente: <<La richiesta non viene accolta per gli stessi motivi di cui all’art. 31.>>
Per gli stessi motivi sopra esposti, va a mio giudizio riformulata la proposta in modo più conforme alla normativa vigente in materia.
Proposta di deliberazione n. 59
(Approvazione Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari)
– Normativa Tecnica di Attuazione –
Richieste non accolte
L’art. 20 riguarda il “Dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali”.
Il Municipio VII ha fatto le due seguenti richieste riferite all’Ambito Territoriale n. 3 :
– alla voce Impianti da attribuire ai privati sostituite “mq 19.050” con “mq 15.600”,
– alla voce Impianti per Pubbliche Affissioni sostituire “mq 4.350” cin “mq 7.800”.
La controdeduzione al riguardo è stata la seguente: <<la richiesta non viene accolta in quanto i valori sono determinati in base a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del Regolamento di Pubblicità che detta coefficienti identici per tutti i Municipi>>.
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Il Municipio VIII ha fatto la richiesta di Inserire nel CAPO IV, dopo l’Art. 27 – Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni il seguente articolo:
ART. 27-bis. – Disciplina degli impianti di proprietà dei Municipi
I Municipi realizzano in piena autonomia progetti di comunicazione istituzionale.
Per la loro attuazione i Municipi possono avvalersi della collaborazione di soggetti privati, in regime di “partenariato pubblico-privato”, con l’obiettivo di co-finanziare iniziative di rilevanza municipale.
La scelta del contraente è regolata dalla normativa vigente in materia di accordi concessori.
L’installazione di impianti a destinazione mista: pubblicitaria e istituzionale, su aree di proprietà comunale, è subordinata alla stipula di un’apposita convenzione, tra il Municipio ed il soggetto privato coinvolto.
Roma Capitale e il Municipio concordano le specifiche modalità tecniche in base al presente Piano.
La controdeduzione al riguardo è stata la seguente: <<la richiesta non viene accolta in quanto costituirebbe esposizione pubblicitaria in deroga alla quantità massima di pubblicità prevista dal Piano di Localizzazione del Municipio. Per la realizzazione di tali progetti è possibile far ricorso alla previsione dei progetti speciali disciplinati da specifico emendamento>>
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Il Municipio XIII ed il Municipio XV hanno chiesto di eliminare l’ultimo periodo delle premesse della proposta di deliberazione n. 59 dal seguente testo: «Ritenuto di stabilire che, a seguito dell’approvazione del seguente documento, entrano in vigore con efficacia immediata le disposizioni di cui all’art. 7 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione a valere come cd. “misure di salvaguardia” nelle more dell’adozione dei Piani di Localizzazione».
Non c’è stata al riguardo una specifica controdeduzione che non ha però accolto le “misure di salvaguardia” proposte in alternativa, per cui deve essere considerata non accolta anche la suddetta richiesta.
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L’art. 36 della Normativa Tecnica di Attuazione recita testualmente nel modo seguente.
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE
ART. 36 – Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale
A seguito dell’entrata in vigore del presente piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, tutte le norme del Regolamento Comunale (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009), incompatibili con la disciplina del presente piano sono abrogate
Il Municipio I, il Municipio XIII ed il Municipio XV hanno chiesto di sostituire il testo con il seguente:
«Dalla data di pubblicazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari entrano in vigore le seguenti misure di salvaguardia.
Tutti gli impianti pubblicitari installati senza titolo autorizzativo in proprietà sia pubblica che privata ed autodenunciati e registrati nella Nuova Banca Dati come “senza scheda”, per i quali sia stata pagata una “indennità”, nonché tutti gli impianti facenti parte della procedura del riordino, per i quali sia decaduta di diritto l’autorizzazione per le cause di cui commi 3 e 3 bis dell’art. 7 del vigente Regolamento, risultano individuati all’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari e che debbono essere rimossi a loro cura e spese entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso inutilmente il quale per ognuno di essi verrà applicata la sanzione amministrativa di cui allo comma dell’art. 31 del vigente Regolamento e disposta con Determinazione Dirigenziale la rimozione forzata d’ufficio con la somma ricavata dalle sanzioni, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, ai sensi del successivo 5° comma del medesimo art. 31.
Nelle more della materiale rimozione forzata d’ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento.
La Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità inoltre applicherà il comma 14 dell’art. 31 del vigente Regolamento, il quale prevede la decadenza in percentuale anche per gli altri impianti pubblicitari che risultassero regolarmente autorizzati alla stessa ditta titolare.
Gli impianti già installati che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato comunque fino al 31 dicembre 2014, così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, così come individuati negli elenchi allegati al presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione ed all’esito dei conseguenti bandi di gara, di cui all’art. 7 del Regolamento.
Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l’invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione.
Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato fino al 31 dicembre 2014 possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all’esito dei bandi di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, autocertificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.
Qualora lo spostamento avvenga su un’arca che nelle tavole allegate al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della “autorizzazione paesaggistica” rilasciata dal Comune in potere di subdelega.
Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con 11 contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.
Nelle more della materiale rimozione forzata d’ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento.»
Motivazione – Si tratta sostanzialmente dello stesso testo della proposta unitaria di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fior (con l’aggiornamento da un lato del nome della U.O. diretta dal dott. Francesco Paciello ed il riferimento alla scadenza del 31 dicembre 2014) che è stata presentata il 27 novembre 2013 nell’ambito del percorso di partecipazione al PRIP voluto dalla Commissione Commercio.
Per un opportuno confronto occorre sapere che il dott. Francesco Paciello assieme ad Aequa Roma non hanno espressamente controdedotto alla suddetta proposta, ma a premessa di tutte le controdeduzioni hanno affermato che <<trattandosi di un piano generale di programmazione dell’utilizzo del territorio ai fini dell’esposizione pubblicitaria, prescinde dallo stato attuale dei luoghi>> per cui <<il passaggio al progettato modello di sviluppo è demandato ad un autonomo documento che dovrà tener conto delle norme transitorie previste dall’art. 34 del Regolamento Pubblicità>>.
Sempre per un opportuno confronto faccio presente che nel corso della seduta della Commissione Commercio che si è tenuta il 6 marzo 2014 il dott. Francesco Paciello ha illustrato tutti gli articoli della Normativa tecnica di attuazione che era stata nel frattempo redatta d’ufficio e che non è esattamente la stessa poi licenziata dalla Giunta Capitolina il successivo 30 aprile 2014, ad eccezione dell’art. 36 rimasto con lo stesso testo immutato sopra riportato.
Riporto dall’articolo pubblicato su questo stesso sito in cui ho descritto quella seduta il seguente passo: <<Norme transitorie –Il Dott. Francesco Paciello ha spiegato che le norme transitorie sono un ponte di passaggio amministrativo tra PRIP ed autorizzazioni future secondo i Piani di Localizzazione.
HA SOTTOLINEATO A TAL RIGUARDO CHE L’UFFICIO È STATO COSTRETTO A PORSI NELLA MASSIMA NEUTRALITÀ PERCHÉ NON GLI È STATO DATO FINORA NESSUN INDIRIZZO POLITICO PRECISO: L’UFFICIO SI È DOVUTO ATTENERE ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA CHE È DATA DAL REGOLAMENTO IN GENERALE E DALL’ART. 34 IN PARTICOLARE, CHE È DEDICATO PROPRIO ALLE “NORME TRANSITORIE” MA SOLO PER DETTARE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI PUBBLICITARI FACENTI PARTE DEL “RIORDINO”.
QUESTO LASCIA CHIARAMENTE INTENDERE CHE L’ASSESSORE LEONORI E LA GIUNTA CAPITOLINA DEBBONO ANCORA DECIDERE QUALE INDIRIZZO POLITICO PRECISO DARE AL PRIP IN GENERALE ED IN PARTICOLARE ALLE SUE “MISURE DI SALVAGUARDIA” O “NORME TRANSITORIE”.
Sono intervento a questo punto per chiedere al Dott. Paciello di spiegare il riformulato art. 36 (Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale ), perché del tutto diverso dal testo del paragrafo 5.6 dello “schema normativo“ che disponeva che <<all’atto dell’approvazione del piano di localizzazione tutte le autorizzazioni rilasciate per gli impianti ricadenti nell’area oggetto del piano sono revocate>>, mentre ora è stato sostituito dal seguente testo, completamente diverso: <<A seguito dell’entrata in vigore del presente piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, tutte le norme del Regolamento Comunale (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009), incompatibili con la disciplina del presente piano sono abrogate>>.
il Dott. Paciello ha chiarito che in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla Regione Lazio ha spostato anzitutto la riformulazione del testo all’art. 36 della “normativa tecnica di attuazione”, estrapolandola dal testo del Par. 5.6 dello “schema normativo”, perché frutto (quello sì) di una scelta politica precisa della precedente amministrazione: per rimanere neutrali in assenza oggi di indirizzi politici, si è dovuto rifare all’art. 34 del Regolamento.
Gli ho dovuto replicare che la spiegazione data non era affatto coerente, dal momento che in base al testo così come riformulato e sopra riportato è stato operato caso mai l’esatto contrario, dal momento che si deroga e non si rispetta l’art. 34: ho messo quindi in evidenza che non si tratta solo di una scelta “tecnico-amministrativa” ma di una scelta di chiaro stampo “politico”.
METTO IN GRANDE RISALTO CHE IL SUCCESSIVO 21 MARZO 2014 LE SUDDETTE “ MISURE DI SALVAGUARDIA” SONO STATE DIBATTUTE ED APPROVATE DALLA STESSA COMMISSIONE COMMERCIO CHE NON HA POI RITENEUTO DI APPORVARLE COME EMENDAMENTO A CUI SUBORDINARE IL PROPRIO PARERE FAVOREVOLE AL PRIP.
Ora la controdeduzione al riguardo della Giunta Capitolina è stata la seguente: <<La richiesta non viene accolta in quanto è stata prevista una specifica modifica della disciplina transitoria del Regolamento di Pubblicità che statuisce in materia di durata degli impianti riconducibili alla procedura di riordino e loro permanenza sul territorio fino alle procedure di gara. [È un chiaro riferimento alla modifica del comma 9 dell’art. 34, ndr.]
Inoltre, la previsione di una rimozione forzata d’ufficio utilizzando i proventi delle sanzioni è illegittima in quanto in violazione del principio di unità del bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali [Ci si attacca ad un cavillo peraltro non dimostrato che è contenuto alla fine del 2° comma per motivare la bocciatura di tutta la proposta, ndr.].
Per quanto riguarda gli impianti collocati in zona A il problema è risolto con il carattere cogente della sovraordinata disciplina normativa di tutela [Se così fosse veramente, come mai in zona A risultano installati a tutt’oggi una marea di impianti anche e soprattutto del riordino ? ndr.]>>.
Sempre per un definitivo e soprattutto significativo confronto riporto quanto ha scritto al riguardo la Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale nel parere espresso nello scorso mese di giugno (pag. 18): <<Questo articolo, peraltro l’unico del Titolo VII – Norme transitorie, sancisce la “supremazia” del PRIP sul Regolamento abrogandone le relative disposizioni in contrasto con la disciplina del piano.
Tale norma, pur perfettamente legittima in sé (presente, tra l’altro, anche nei PGIP di altre città), sembrerebbe non coerente con l’obiettivo del coordinamento e dell’armonizzazione dei vari istituti di regolazione e programmazione in quanto:
1. non incentiva il controllo di coerenza delle norme del Regolamento e del PRIP soprattutto nella fase attuale in cui l’Assemblea capitolina dovrà esaminare (si spera) congiuntamente i due provvedimenti (si veda quanto detto a proposito dei possibili effetti dell’antinomia tra le prescrizioni del Regolamento e del PRIP in merito alla superficie massima degli impianti collocati nelle stazioni di servizio);
2. sia il Regolamento che il PRIP devono essere approvati/modificati dallo stesso organo, ossia l’Assemblea capitolina, e con le stesse procedure (votazione a maggioranza semplice); pertanto, una variazione/integrazione dell’uno può allo stesso modo essere, se del caso, trasferita anche nell’altro.>>
A TAL ULTIMO RIGUARDO, RISPETTO ALLE MOLTE “LUCI” DI QUESTE CONTRODEDUZIONI, LA SUDDETTA BOCCIATURA RAPPRESENTA UN’OMBRA INACCETTABILE, NON SOLO PERCHÉ VA AD ABBASSARE LA QUALITÀ DI TUTTE LE CONTRODEDUZIONI IN GENERALE, MA ANCHE E SOPRATTUTTO PERCHÉ CON LO STESSO QUASI PATETICO RICHIAMO AL “CARATTERE COGENTE DELLA SOVRAORDINATA DISCIPLINA NORMATIVA DI TUTELA” (DA ANNI SISTEMATICAMENTE NON RISPETTATA DA TUTTE LE PRECEDENTI AMMINISTRAZIONI) TRADISCE LA VOLONTÀ ANCHE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE DI NON VOLERSI DARE UNA NORMATIVA “COGENTE” ORMAI INELUDIBILMENTE DA RISPETTARE, PERCHÉ PER L’APPUNTO SANCITA DA PRECISE “MISURE DI SALVAGUARDIA” CHE LA METTEREBBERO AL RISCHIO DEL SICURO REATO DI OMISSIONI DI ATTI DOVUTI D’UFFICIO.
A tal riguardo ho avuto concreta conferma che fra gli emendamenti presentati entro le ore 19,00 di mercoledì 16 luglio dall’intero gruppo del Movimento 5 Stelle c’è anche quello relativo alle “misure di salvaguardia” secondo lo stesso testo sostitutivo di quello dell’art. 36 licenziato dalla Giunta Capitolina.
L’Assemblea Capitolina sarà pertanto chiamato a decidere in modo più ponderato di quanto non abbia fatto l’Assessore Leonori e la intera Giunta Capitolina.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi