Su questo stesso sito l’8 luglio 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Audizione della Commissione di Studio incaricata dalla Regione Lazio per la redazione della nuova legge regionale in materia urbanistica”, che con le integrazioni poi richieste è diventato di fatto un verbale di quell’incontro (https://www.rodolfobosi.it/audizione-della-commissione-di-studio-incaricata-dalla-regione-lazio-per-la-redazione-della-nuova-legge-regionale-in-materia-urbanistica/#more-8506).
Dando seguito all’impegno assunto quel giorno, il Dott. Arch. Rodolfo Bosi ha trasmesso a nome di VAS il seguente documento, con cui ha proposto una serie di disposizioni in materia di “Invarianti Ambientali”, che ha chiesto di inserire nel testo della riforma della legge urbanistica della Regione Lazio e su cui ha aperto l’auspicato confronto con tutte le persone che hanno partecipato alla audizione tenuta il 7 luglio 2014.
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PROPOSTE DI NORME A CARATTERE PRESCRITTIVO
PER IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE GENERALE (PTRG)
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Nel 2010 è stato realizzato il casello autostradale di Castelnuovo di Porto, che è stato inaugurato poi nel 2011, incentivando l’interesse del Comune ad edificare le aree circostanti.
Le aree in questione sono state sottoposte al vincolo paesaggistico imposto con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 10591 del 5 dicembre 1989, che è stato registrato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007.
Tavole B – Particolare della Tavola 20 – 365 B del PTPR
Legenda
Con deliberazione n. 9 del 08/03/2003 il Consiglio Comunale ha presentato le osservazioni poi registrate come 058024_P02, 058024_P02a, 058024_P02b, 058024_P02c con richiesta di trasformabilità in funzione di possibili varianti urbanistiche: con successiva deliberazione n. 41 del 03/11/2004 il Consiglio Comunale ha presentato l’osservazione poi registrata come 58024_p03 con richiesta di stralciare dal P.T.P. n. 4 “Valle del Tevere” un’area a ridosso del casello, il tutto in considerazione degli effetti che l’impianto autostradale avrebbe prodotto nell’intorno, rendendo “inattuale e privo di logica il mantenimento di un livello di tutela utilmente riferibile solo a zone non compromesse e non preordinate ad ingenti fenomeni di trasformazione”.
La Regione Lazio, in sede di formulazione del proprio parere sulla proposta ex art. 23 L.R. n.24/1998, ha accolto parzialmente le proposte comunali di modifica limitatamente alle aree interessate dai nuclei edilizi preesistenti.
Il P.T.P.R. adottato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007, classifica nelle Tavole A di Piano l’area in esame compresa tra la Strada Tiberina e l’autostrada come“Paesaggio Naturale Agrario” e i restanti terreni situati a monte della Strada Tiberina come “Paesaggio Agrario di Valore”, dove le Norme vietano tassativamente la realizzazione di interenti di tipo produttivo quanto meno nelle aree di cui è stata respinta la proposta di modifica del P.T.P. n. 4.
Tavole A – Particolare della Tavola 20 – 365 A del PTPR
Legenda
Il PTPR è stato pubblicato e depositato dal 14 febbraio del 2008 fino al 14 maggio del 2008, per cui le osservazioni anche da parte dei Comuni andavano presentate entro tale lasso di tempo: ciò nonostante dopo due mesi e mezzoil Comune di Castelnuovo di Porto con deliberazione n.31 del 28 luglio 2008 ha presentatouna osservazione al P.T.P.R.con cui ribadisce sostanzialmente quanto già espresso con l’osservazione al P.T.P. n. 4, ovvero in considerazione di “configurare per l’area una disciplina che, oltre a tener conto delle edificazioni preesistenti, si facesse carico di ponderare realisticamente le effettive residue valenze paesaggistiche all’esito della realizzazione dell’infrastruttura autostradale e, per l’effetto, l’inutilità di tener ferme previsioni di tutela sulle residue aree che, invece, ben più utilmente potrebbero essere destinate a raccordare i preesistenti nuclei edilizi in modo armonico e coordinato”.
L’Amministrazione Comunale ritiene pertanto che l’area in esame debba essere inclusa nel “Paesaggio degli insediamenti urbani” o in subordine nel “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”, o in ulteriore subordine nel “Paesaggio agrario di continuità” attribuendo in ogni modo all’area un regime di tutela che non pregiudichi in radice la possibilità di sottoporla, previa verifica di compatibilità paesaggistica alle varianti urbanistiche necessarie sia a completare l’intorno dei nuclei urbanizzati esistenti e per i quali la proposta comunale ex art.23 L.R. n.24/1998 27 è già stata accolta. Nell’ambito delle stesse osservazioni è stata avanzata anche richiesta di eliminazione (in subordine riduzione d’estensione) del vincolo di rispetto del c.d. fosso di Ponte Storto, non incluso nell’elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1.175 del 11/12/1933.
Nonostante la bocciatura quasi totale delle suddette osservazioni, con deliberazione n. 3 del 2 febbraio del 2014 il Consiglio Comunale di Castelnuovo di Porto ha approvato l’adozione del Programma Integrato dell’area limitrofa al casello autostradale di Castelnuovo di Porto in difformità delle prescrizioni del PTPR.
Come ulteriore vizio di legittimità in termini di “merito” va rilevato che il PRINT delle “aree limitrofe al casello autostradale di Castelnuovo di Porto” non rispetta nemmeno le prescrizioni impartite dal Piano Generale Territoriale Provinciale (PGTP) della Provincia di Roma, che ha dettato delle linee guida anche per definire il futuro assetto urbanistico di Castelnuovo di Porto.
Queste linee guida indicano espressamente che è priorità del PTPG salvaguardare e mantenere libere le aree agricole corrispondenti al tracciato autostradale e agli svincoli, al fine di tutelare l’immagine paesistica della Valle del Tevere: pertanto in base al PGTP sono da escludere nuovi insediamenti residenziali o il completamento di insediamenti esistenti tra l’Autostrada e il Tevere e tra il Tevere e la Salaria.
C’è infine da mettere in risalto che il PRINT dell’area limitrofa al casello autostradale di Castelnuovo di Porto non rispetta nemmeno le prescrizioni “cogenti” e sovraordinate tanto dello Stralcio Funzionale PS1 del Piano di Bacino del Fiume Tevere quanto del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – P.A.I., riguardanti l’area soggetta ad esondazione dal fiume Tevere, né si è premurato di avere la dovuta “autorizzazione” della Autorità di bacino del fiume Tevere.
Al riguardo si fa presente che nella “Carta della Pericolosità e Vulnerabilità della zona I” che é stata allegata alla “Relazione Geologica” della Variante Generale del P.R.G. e che riguarda la zona industriale in località Ripalta, ubicata nella piana alluvionale del Tevere, l’intera zona viene definita “Area ad alta vulnerabilità e media pericolosità per esondazione”.
Dello Stralcio Funzionale PS1 del Piano di Bacino del Fiume Tevere (relativo alle “aree soggette a rischio di esondazione nel tratto Orte-Castel Giubileo”), che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3.9.1998 e di cui sono state ribadite le prescrizioni dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 101 del 1.8.2002, il PRINT non rispetta né il comma 2 dell’art. 4 delle “Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio”, che nella piana di esondazione destinata a zona industriale (Tenuta Ripalta) vieta “qualunque attività di trasformazione dello stato dei luoghi (morfologica, infrastrutturale, edilizia)”, né il comma 6 del medesimo articolo ai sensi del quale “i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici alle norme di cui ai commi precedenti destinando le relative zone ad aree di tutela ambientale di cui all’art. 7 comma 2 n. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150”.
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La Tenuta di Montetosto a mare in Comune di Cerveteri di proprietà della Società Agricola Montetosto S.r.l., posta a sud dell’autostrada Roma-Civitavecchia, si estende per 3.415.128 mq..
È interessata dal 1998 dalle previsioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP) n. 2 “Litorale nord”.
Nella Tavola B 23 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) sono stati individuati i vincoli paesaggistici ed archeologici.
Tavole B – Particolare della Tavola 23 – 373 B del PTPR
Nella Tavola A 23 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) tale territorio è destinato a “Paesaggio Naturale Agrario” che l’art. 22 delle Norme sottopone alla “conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l’inibizione di iniziative di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d’uso agricoli tradizionali”.
Il PTPR sottopone il suddetto “Paesaggio Naturale Agrario” al vincolo paesaggistico ricognitivo come bene tipizzato delle aree agricole identitarie.
Tavole A – Particolare della Tavola 23 – 373 A del PTPR
Con prot. n. 46145 del 19 dicembre 2013 la Società Agricola Montetosto S.r.l. ha presentato il progetto di Programma Integrato “Parco litoraneo spiaggia di Cerveteri”, che nel territorio vincolato come bene tipizzato prevede la realizzazione di un insediamento polifunzionale a dominanza residenziale e turistico-ricettiva di tipo estensivo per ben 3.000 persone.
La proposta è stata condivisa dall’Amministrazione Comunale, che intende adottare una apposita Variante al proprio P.R.G.: il 22 maggio 2014 in Commissione Urbanistica è stata presentata la richiesta di eliminazione dei vincoli sulla zona di Montetosto a Mare, per poter successivamente approvare il progetto di diverse centinaia di migliaia di metri cubi di nuove costruzioni.
La proposta di “Modifica disposizioni del P.T.P.R. per la normativa relativa all’area della Tenuta di Montetosto a mare – Cerveteri ” è venuta dal Sindaco Alessio Pascucci e dall’Assessore all’Urbanistica Lorenzo Croci, con il dichiarato proposito di consentire la realizzazione del progetto.
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Quelli sopra evidenziati sono solo due degli esempi più recenti della mancata accettazione della pianificazione sovraordinata di area vasta, costituita principalmente dalle prescrizioni del P.T.P.R., che in tutte le aree soggette a vincolo sono “cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni” ai sensi del 3° comma dell’art. 145 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” emanato con D. Lgs. n. 42/2004, relativo per l’appunto al “Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione”.
Questa mancata accettazione non avviene soltanto ad opera di diversi Comuni del Lazio, ma anche di alcuni Enti di gestione delle aree naturali protette del Lazio come in particolare l’Ente parco di Veio, il cui Consiglio Direttivo fin dalla deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 ha adottato il Piano di Assetto del Parco di Veio, tuttora in attesa di controdeduzioni alle osservazioni presentate ad esso, con 43 sottozone D3 e 46 sottozone D5 che risultano in difformità totale o parziale tanto dai PTP n. 15/7 “Veio-Cesano” e n. 4 “Valle del Tevere” quanto dal PTPR.
Per porre un freno a questa inaccettabile tendenza alla deroga più sfrenata in favore di interessi non sempre totalmente pubblici e dare coerenza alla pianificazione di area vasta della Regione Lazio, nel rispetto della vigente normativa sovraordinata in materia di tutela del beni culturali e paesaggistici, si propone alla Commissione di studio incaricata dalla Regione Lazio per la redazione della nuova legge regionale in materia urbanistica di inserire nel testo normativo le seguenti disposizioni di “INVARIANTI AMBIENTALI”, previste al momento come modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 38/1999.
(Previsioni strutturali)
Si propone di aggiungere al comma 3 dell’art. 3 della legge regionale n. 38 del 23.12.1999 i seguenti commi.
“3 bis. Ai sensi della lettera a) del precedente comma 3 sono da considerarsi previsioni strutturali, con validità di “invarianti ambientali” a tempo indeterminato, relative alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale dell’intero territorio regionale, le seguenti destinazioni individuate in scala 1:10.000 negli strumenti urbanistici generali di ogni Comune :
– Zone territoriali omogenee A di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968, relativamenteall’edificato della città storica fino all’età medievale e rinascimentale;
– Zone territoriali omogenee E di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968, relativamente alla superfici aziendali minime di almeno 20 ettari;
– Zone territoriali omogenee F di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968 relativamente ai parchi pubblici urbani e territoriali.
3 ter. Sono altresì da considerarsi previsioni strutturali le prescrizioni cogenti relative ai seguenti beni individuati in scala 1:10.000 e disciplinati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR):
– corsi d’acqua;
– aree boscate individuate e classificate come zone di tutela integrale;
– zone di interesse archeologico individuate e classificate come zone di tutela integrale;
– aree individuate e classificate come zona di tutela integrale dal piano di assetto delle aree naturali protette di livello nazionale, regionale e provinciale ricadenti all’interno del territorio regionale;
– zone soggette ad uso civico;
– aree golenali individuate in scala 1:10.000 e classificate come zone di tutela integrale dai Piani di Bacino.
3 quater. Per tutte le destinazioni di cui al precedente comma 3 bis e per tutti i beni e le aree di cui al comma 3 ter non è possibile nessuna variante, nemmeno in accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, né ai Piani Urbanistici Comunali generali (PUCG) né ai Piani Territoriale Provinciali Generali (PTPG) né ai superiori strumenti di pianificazione territoriale (Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piani di Assetto, Piani di Bacino).“
(Piani regionali di settore)
Dopo il comma 3 dell’art. 12 della legge regionale n. 38 del 23.12.1999 si propone di aggiungere i seguenti commi.
“3 bis. All’interno della perimetrazione provvisoria delle aree naturali protette regionali e provinciali, così come definita dalla planimetria in scala 1:10.000 allegata alla rispettiva legge istitutiva, fino alla approvazione dei relativi Piani di Assetto vigono le destinazioni secondo le zone territoriali omogenee di cui al D.M. n. 1444/1968, individuate dai corrispondenti strumenti urbanistici generali.
Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione dei Piani di Assetto si applicano le misure di salvaguardia stabilite dagli articoli 8 e 44, commi da 11 a 14, della legge regionale n. 29/1997, nonché la disciplina indicata al 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998 e quella eventualmente più restrittiva prevista per tali aree dal rispettivo PRG vigente.
3 ter. Qualora la perimetrazione provvisoria di un’area naturale protetta definita dalla planimetria in scala 1:10.000 allegata alla rispettiva legge istitutiva venga ridotta a seguito della approvazione del relativo Piano di Assetto o di apposito provvedimento legislativo, alle parti del territorio escluse dalla medesima area naturale protetta continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina delle norme relative alle classificazioni per zone territoriali omogenee individuate dal corrispondente strumento urbanistico generale vigente, nonché quella prescritta per le aree eventualmente soggette a vincolo paesaggistico dal relativo Piano Territoriale Paesistico o dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.
Qualora il perimetro delle aree naturali protette così come riportato negli elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) venga ampliato a seguito della approvazione del relativo Piano di Assetto o di apposito provvedimento legislativo, le aree ricomprese entro tale perimetro ampliato assumono la classificazione di area naturale protettae le destinazioni di zona con la disciplina stabilita per esse dal medesimo Piano di Assetto, che sostituisce le classificazioni e le destinazioni assegnate alle stesse aree dal corrispondente strumento urbanistico generale: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano di Assetto i Comuni interessati provvedono ad adeguare gli elaborati dei propri strumenti urbanistici generali relativi alle aree suddette, in conformità delle classificazioni e delle destinazioni di zona stabilite dal Piano di Assetto.
3 quater. Sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 29/1997 le aree forestali appartenenti al patrimonio regionale: quelle ricadenti all’interno di aree naturali protette con perimetrazione definitiva sono sottoposte alle norme di attuazione del rispettivi piano di assetto.
3 quinques. Dalla data di pubblicazione del “Piano regionale delle aree naturali protette, una volta approvato dal Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 29/1997, e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali istitutive delle singole aree naturali protette, e comunque per non più di cinque anni, entro i confini delle stesse aree individuate nel “Piano regionale delle aree naturali protette” approvato si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 29/1997.
3 sexies. Le prescrizioni dei Piani Territoriali Paesistici (PTP) approvati o del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato ai sensi della legge regionale n. 24/1998 o del “Piano Paesaggistico” approvato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 sono comunque cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, della città metropolitana di Roma e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici: sono direttamente applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni di tutti i piani sopra detti sono comunque prevalenti per gli atti di pianificazione.
3 septies. Ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 39 del 7.10.1996, per i Piani di Bacino ed i loro Piani Stralcio adottati dalle Autorità competenti in scala 1:10.000 si applicano le rispettive Norme Tecniche di Attuazione, che hanno efficacia prevalente sugli strumenti urbanistici generali dei Comuni ed integrano o costituiscono varianti del PTRG.
3 octies. Per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che ricadono all’interno delle aree naturali protette istituite si applicano le loro misure di salvaguardia o le norme di attuazione dei relativi piani di assetto, che debbono comunque armonizzarsi ed integrarsi con i piani di gestione dei medesimi SIC e delle medesime ZPS: in assenza dei piani di gestione, si applica la valutazione di incidenza di cui all’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE per qualunque piano o progetto che possa incidere significativamente sui siti e sulle zone.
I SIC e le ZPS che ricadono al di fuori delle aree naturali protette debbono avere di norma, nei relativi strumenti urbanistici generali, una destinazione a zona territoriale omogenea E, ai sensi del D.M. n. 1444 del 2.4.1968, con vincolo generalizzato di inedificabilità.
3 nonies. Per i SIC di cui al precedente comma si applicano le “misure di salvaguardia”, mentre per le ZPS di cui allo stesso precedente comma si applicano le “misure di conservazione”, laddove eventualmente emanate dalla Regione Lazio anche per le future Zone Speciali di Conservazione (ZSC): nelle more della approvazione di tali misure, eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché eventuali costruzioni anche ad uso residenziale finalizzate esclusivamente alla conduzione agricola, che si rendessero eventualmente necessarie, potranno essere autorizzate solo a seguito di un esito positivo della valutazione di incidenza di cui all’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE o alla valutazione di impatto ambientale per quanto concerne determinati progetti pubblici e privati ricadenti in tali zone, ai sensi della lettera e) del punto 2 dell’Allegato III alla Direttiva 85/337/CEE.
3 decies. Le aree naturali protette, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di conservazione (ZSC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS), le zone umide di importanza internazionale, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura e gli altri istituti di protezione della fauna selvatica, costituiscono la struttura portante della Rete Ecologica Regionale, per la cui realizzazione concorrono compiutamente i corsi d’acqua, i boschi, le foreste e le zone umide, così come individuate e disciplinate dai Piani Territoriali Paesistici (PTP) o dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).
Una più compiuta individuazione e disciplina della Rete Ecologica Regionale è demandata agli esiti ed agli aggiornamenti degli appositi studi di settore.”
Roma, 15 settembre 2014