Come dovrebbe essere ormai noto, la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 ha deciso <<di stabilire che gli impianti qualificati nella Nuova Banca Dati di tipo c.d. “senza scheda”, ivi compresi quelli del “circuito cultura e spettacolo” dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro (90) novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena l’applicazione delle sanzioni previste negli articoli 31 e seguenti del vigente Regolamento di Pubblicità (deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2009)>>.
I 90 giorni scadevano il 19 marzo 2014.
Nel corso della seduta della Commissione Commercio sul PRIP che si è svolta il 21 marzo scorso ho avuto modo di far sapere del Decreto cautelare n. 1193 del 13 marzo 2014 a quel momento di mia conoscenza che ha sospeso l’efficacia del suddetto dispositivo fissando per la <<trattazione collegiale della domanda di sospensiva la camera di consiglio del 2 aprile 2014>>.
Dal momento che la Commissione Commercio era all’oscuro della notizia, il dott. Francesco Paciello che ha partecipato alla seduta ha spiegato le ragioni che hanno portato ad emanare non solo quel provvedimento.
Francesco Paciello
Ha fatto sapere che in esecuzione della suddetta deliberazione intorno al mese di febbraio ha trasmesso alle ditte proprietarie degli impianti “senza scheda”, ivi compresi quelli del circuito cultura e spettacolo, una nota di diffida alla rimozione corredata dall’elenco degli impianti ricadenti nelle tipologie predette.
Fra queste ci sono la nota prot. n. 6397 trasmessa alla ditta “Screen City Adv” S.r.l., registrata in Banca Dati con il numero di codice 84, e la nota prot. n. 6475 del 4 febbraio 2014 trasmessa alla ditta “Message” S.r.l., registrata in Banca Dati con il numero di codice 136 : non posso non notare al riguardo come dalla data del 13 dicembre 2013 di approvazione delle delibera n. 425 il dott. Francesco Paciello abbia deciso di ottemperarvi a distanza di ben quasi due mesi.
Il dott. Paciello ha anche aggiunto di avere trasmesso a tutte le società inserite nella Nuova Banca Dati una nota avente per oggetto la <<Insistenza sul territorio di impianti cd. “senza scheda” dopo il 19 marzo 2014>>.
La Nota del dott. Francesco Paciello prot. QH 15018 del 6 marzo 2014 afferma che <<appare opportuno ricordare che l’eventuale comportamento delle Società titolari di impianti pubblicitari appartenenti alla cd. “Procedura di riordino” consistente nel mantenere sul territorio, dopo il 19.3.2014, gli impianti della tipologia “senza scheda” determinerà, per fatto imputabile alla Società, il prodursi delle condizioni per l’applicazione delle decadenze di cui all’art. 31 comma 14 Regolamento di Pubblicità (Deliberazione C.C. 37/09)>>.
Il citato comma 14 dispone testualmente: << Nel caso di installazione di impianti privi di autorizzazione, all’ordine di rimozione d’Ufficio conseguono la decadenza dall’autorizzazione all’effettuazione della pubblicità per conto terzi ed all’uso degli impianti pubblicitari nonché, in caso di istallazione di impianti sul suolo o su beni comunali, la decadenza automatica del contratto di locazione. In particolare la prima violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 5 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la seconda violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 20 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la terza violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 50 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; l’ulteriore violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza delle restanti autorizzazioni. La ditta pubblicitaria che ha ricevuto nell’ultimo biennio due diffide a rimuovere la pubblicità di cui all’art. 4 comma 1, lett. i) è esclusa dall’uso del medesimo mezzo pubblicitario per il periodo di un anno nell’intero territorio del Comune.>>
L’applicazione pratica della suddetta disposizione è che, in caso di più di 3 rimozioni forzate di impianti pubblicitari “senza scheda”, alla ditta pubblicitaria che ne è proprietaria debbono essere dichiarate decadute tutte le autorizzazioni regolarmente rilasciate per i rimanenti impianti di questa stessa ditta, che viene quindi così a sparire dal mercato di Roma.
Appare di tutta evidenza che alla ditta pubblicitaria che ha installato quanto meno 4 impianti “senza scheda” ma che non fa parte della “procedura del riordino” non si possono dichiarate decadute le “autorizzazioni” regolari del “riordino” che non le possono essere state materialmente rilasciate, mentre rischia concretamente le sanzioni sopra richiamate (fino alla sparizione dal mercato di Roma) la ditta che abbia partecipato alla “procedura del riordino” con molti suoi impianti e che si sia resa responsabile della installazione del tutto abusiva di impianti “senza scheda”, ivi compresi quelli del circuito cultura e spettacolo.
Per questi motivi il dott. Francesco Paciello ha ritenuto doveroso avvertire tutte le società inserite nella Nuova Banca Dati, ricordando per massima chiarezza <<che gli impianti “senza scheda” sono stati dichiarati tali mediante attestazione da parte di ogni Società in sede di censimento per la nuova Banca Dati>> per cui <<è fatta salva l’autotutela, su richiesta della Società, volta a dare prova che l’impianto “senza scheda” è in realtà riconducibile alla cd. Procedura di riordino>>: ha in conclusione avvertito che <<gli accertamenti della Polizia Locale, condotti successivamente al 19.3.2014, saranno utilizzati anche ai fini dei procedimenti di cui all’art. 31 comma 14 predetto>>.
Nel corso della seduta del 21 marzo scorso ho fatto sapere di essere a conoscenza di questa nota del dott. Paciello, a cui ho chiesto di spiegare come possa essere possibile che qualche impianto “senza scheda” sia in realtà riconducibile alla procedura di riordino senza che il Comune non lo sappia prima, considerato che ogni impianto pubblicitario censito nella Nuova Banca Dati è provvisto di un numero di codice identificativo che sulla sua scheda relativa allo “storico” consente di stabilire se faccia parte o no del “riordino”.
La risposta del dott. Paciello è stata evasiva e comunque non soddisfacente: credo di aver trovato io in questo frattempo quale possa essere la probabile risposta.
Alla data di chiusura delle domande di partecipazione alla procedura del riordino, fissata per il 9 maggio 1997, risultano essere state presentate richieste di rilascio di nuove “concessioni” o “autorizzazioni” ovvero di spostamenti o trasferimenti degli impianti pubblicitari, presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1994: ammontavano a ben 23.128 nuovi impianti (Modelli “E”) di cui 1.796 nel frattempo installati senza attendere la dovuta istruttoria (Modelli “ES”) che quindi sono stati poi censiti ed inseriti nella Nuova Banca Dati con i rispettivi numeri di codice identificativo.
Ne deriva che i rimanenti 21.332 impianti di cui è stato richiesto il rilascio della “concessione” non possono risultare nella Nuova Banca Dati in quanto non ancora nemmeno installati.
Ai sensi della lettera d) del 1° comma dell’art. 9 della disciplina del procedimento del riordino approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997 ai fini del rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni <<il titolare della domanda di riordino deve aver rimosso tutti gli impianti pubblicitari non suscettibili di regolarizzazione e deve presentarne, entro 15 giorni dal ricevimento di apposita richiesta, l’elenco dettagliato autocertificato ai sensi della legge n. 15/68, nonché le attestazioni dei pagamenti.>>
Non essendo stato dato il seguito dovuto all’istruttoria delle pratiche ed alla verifica della documentazione per l’immobilismo dell’Amministrazione che si è protratto per oltre 4 anni, fino cioè ai primi mesi dell’anno 2000, si è verificato il devastante effetto di incoraggiare oltre ogni limite la pratica dell’installazione di impianti abusivi da parte delle aziende pubblicitarie prive di scrupoli, ivi comprese anche quelle che hanno partecipato alla procedura di “riordino” e che hanno installato buona parte dei 21.332 impianti di cui avevano chiesto il rilascio della concessione/autorizzazione.
Si tratta di impianti che non sono registrati fra quelli dichiarati alla data del 9 maggio 1997 come già installati e facenti parte del “riordino” e che quindi nella Nuova Banca Dati sono stati registrati come “senza scheda” e quindi comunque da rimuovere.
Si mette in grande risalto al riguardo che una volta assunto il suo incarico il dott. Francesco Paciello ha costruito la Nuova Banca Dati soprattutto grazie a ai verbali di partecipazione al procedimento del riordino che nel 2009 ha fatto sottoscrivere a tutte le ditte pubblicitarie che hanno dichiarato quanti impianti del riordino avevano a quel momento: se ne riposta un esempio con il Verbale di partecipazione al riordino della ditta Seipertre. che me lo ha a suo tempo voluto gentilmente far conoscere.
Questo ha permesso al dott. Francesco Paciello il confronto anche per tipologie del numero degli impianti dichiarati nel 2009 con il numero degli impianti del riordino dichiarati tra il 1996 ed il 1997, prendendo i dovuti provvedimenti nei confronti di quelle ditte di cui è stato poi accertato che hanno dichiarato il falso a loro esclusivo vantaggio, come si dirà nello specifico più avanti.
Anche per i suddetti motivi diverse ditte pubblicitarie hanno impugnato presso il TAR del Lazio non solo il dispositivo della deliberazione n. 425/2013 che prescrive la rimozione entro il 19 marzo 2014 di tutti i 5.000 impianti “senza scheda”, ma anche le note di diffida alla rimozione di questi impianti trasmesse dal dott. Francesco Paciello.
Fra le ditte che hanno presentato ricorso ci sono il “Gruppo ODP Pubblicità“, la “Message” S.r.l. (ricorso n. 3053/2014) e la “Screen City Adv” S.r.l. (ricorso n. 3245/2014) che hanno impugnato sia la deliberazione n. 425/2013 che la diffida a rimuovere i propri impianti “senza scheda” trasmessa ad esse dal dott. Paciello rispettivamente con note prot. n. 6397 e 6475 del 4 febbraio 2014.
Metto in grande evidenza che entrambe le suddette ditte non figurano fra quelle che risultano alla data del 9 maggio 1997 di chiusura delle domande di partecipazione al “riordino”.
Entrambe hanno proposto le “misure cautelari monocratiche” previste dall’art. 56 del Codice processo amministrativo che dispone testualmente che <<prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie.>>
Il caso di estrema gravità ed urgenza è stato da loro ravvisato nella preannunciata rimozione d’ufficio a partire dal 20 marzo 2014 <<in punto di irreparabilità del danno derivante dalla preannunciata rimozione forzata degli impianti>>.
Come precisato dal dott. Paciello, la S.r.l. “Message” in particolare ha sostenuto di essere proprietaria di impianti considerati “senza scheda” che sono invece riconducibili alla cosiddetta Procedura di riordino.
Per i suddetti motivi il Presidente della Seconda Sezione del TAR del Lazio dott. Luigi Tosti ha accolto entrambi i ricorsi fissando <<la Camera di Consiglio per il giorno 2 aprile 2014 per l’esame della richiesta sospensiva>> con Decreto cautelare n. 1156 dell’11 marzo 2014 e con Decreto cautelare n. 1193 del 13 marzo 2014.
Il dott. Francesco Paciello ha tenuto a spiegare che si è trattato di un provvedimento obbligatorio che per la ravvisata gravità ed urgenza è stato emanato ”inaudita altera parte”, senza cioè aver sentito il Comune che avrà comunque la possibilità di difendersi in sede di Camera di Consiglio fissata per il 2 aprile 2014.
Come ho già detto precedentemente, sia la “Message” S.r.l. che la “Screen City Adv” S.r.l. non figurano fra le ditte pubblicitarie che risultano alla data del 9 maggio 1997 di chiusura delle domande di partecipazione al “riordino”, ma presso il TAR hanno sostenuto di essere proprietarie di impianti considerati “senza scheda” che sono invece riconducibili alla cosiddetta procedura di riordino.
A tal riguardo faccio presente che l’art. 13 della disciplina della procedura di riordino approvata con deliberazione n. 1689/1997 dispone che <<in sede di riordino, l’intestazione della concessione o dell’autorizzazione può essere aggiornata, per effetto dei sopravvenuti cambi di denominazione o di forma giuridica ovvero delle istanze già presentate come volture e subingressi, anche degli impianti pubblicitari di proprietà comunale>>.
Nel corso della seduta del 21 marzo scorso ho ricordato al dott. Francesco Paciello le Determinazioni Dirigenziali con cui ha dichiarato annullate o decadute diverse ditte pubblicitarie proprio perché si erano dichiarate subentrate a società che avevano partecipato al riordino dichiarando un numero falso di impianti.
Fra queste ci sono in particolare la S.r.l. “EMMETRE PUBBLICITA’ C. P. di CARLO SIGNORETTI & C. s.n.c.” che il 30 dicembre del 1996 aveva presentato istanza di partecipazione al riordino che aveva riguardato 32 Mod. R e 30 Mod. E senza autodenuncia di avvenuta installazione per nessuno di essi, ma che il 4 agosto 2009 per mano del sig. Carlo Signoretti stavolta in qualità di amministratore unico della S.r.l. “EMMETRE PUBBLICITA’ ” ha sottoscritto con l’amministrazione comunale un verbale di partecipazione al procedimento del riordino in cui ha riconosciuto la proprietà di 80 impianti di cui 50 riferiti alla procedura del riordino, ma con i rimanenti 30 senza dimostrazione dei rispettivi titoli autorizzatori.
In data 24 marzo 2009 la S.r.l. “EMMETRE PUBBLICITA’ ” aveva inviato a mezzo raccomandata il “contratto cessione pratiche”, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, tra la Emmetre pubblicità C.P. di Carlo Signoretti & C. s.n.c. e la Emmetre Pubblicità S.r.l.: ma l’atto datato 3 marzo 2009 e sottoscritto dal sig. Carlo Signoretti nella qualità di amministratore unico di entrambe le società non é autenticato.
A seguito di una verifica amministrativa che ha accertato che non esiste alcun rapporto fra le due società e che il trasferimento delle autorizzazioni non consegue automaticamente alla cessione d’azienda, di cui va comunque fatta apposita comunicazione di voltura, il Dott. Francesco Paciello ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 2599 del 10 agosto 2010 con cui ha dichiarato annullata la suddetta società.
Fra le ditte va ricordata anche la “Europa PUBBLICITA’ C. P.92 di CARLO SIGNORETTI & C. s.n.c.” che il 30 dicembre 1996 aveva presentato istanza di partecipazione al riordino che ha riguardato 94 Mod. E senza autodenuncia di avvenuta installazione per nessuno di essi, ma che il 4 agosto 2009 per mano del sig. Carlo Signoretti stavolta in qualità di amministratore unico della S.r.l. “EUROPA PUBBLICITA’ 92” ha sottoscritto con l’amministrazione comunale un verbale di partecipazione al procedimento del riordino in cui ha riconosciuto la proprietà di 108 impianti riferiti a Mod. E della procedura del riordino.
In data 24 marzo 2009 la S.r.l. “EUROPA PUBBLICITA’ 92” aveva inviato a mezzo raccomandata il “contratto cessione pratiche, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, tra la Europa Pubblicità 92 di Carlo Signoretti & C. s.n.c. e la Europa Pubblicità 92 S.r.l.: ma l’atto datato 3 marzo 2009 e sottoscritto dal sig. Carlo Signoretti nella qualità di amministratore unico di entrambe le società non era autenticato.
A seguito di una verifica amministrativa che ha accertato la duplicazione addirittura di ben 6 Modelli E e che non esiste alcun rapporto fra le due società e che il trasferimento delle autorizzazioni non consegue automaticamente alla cessione d’azienda, di cui va comunque fatta apposita comunicazione di voltura, il Dott. Francesco Paciello ha sottoscritto la Determinazione Dirigenziale n. 2600 del 10 agosto 2010 con cui ha dichiarato annullata anche la suddetta società.
Nel corso della seduta del 18 marzo 2014 ho sollecitato il dott. Francesco Paciello a presentare a nome del Comune di Roma una dovuta memoria difensiva anche sulla base di tali provvedimenti, per essere a maggior ragione sicuri che venga rigettata dal TAR del Lazio la richiesta di sospensiva presentata dalle suddette ditte che hanno fatto ricorso contro la deliberazione n. 425/2013.
Il dott. Francesco Paciello ha assicurato a tutti i presenti che aveva già in mente di integrare la memoria difensiva del Comune di Roma anche con queste valide argomentazioni da esporre nella Camera di Consiglio del prossimo 2 aprile 2014.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi