In data 30 ottobre 2013 ho trasmesso all’Ente Parco di Veio e per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale Nicola Zingaretti ed all’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio Fabio Refrigeri il seguente messaggio di posta elettronica:
<<Quando sul sito ufficiale di questo Spett.le Ente di gestione è stata pubblicata una pagina dedicata appositamente al cosiddetto “Piano Casa” così come approvato dalla Regione Lazio con legge regionale n. 10 del 13 agosto 2011, con allegati gli stralci CTR delle 9 aree “B” del Parco di Veio dove troverebbe applicazione proprio il “Piano Casa”, con messaggio di posta elettronica trasmesso il 6 febbraio 2012 ho fatto presente che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2011 il Governo aveva impugnato presso la Corte Costituzionale la suddetta legge perché vi aveva rilevato fra l’altro dei vizi di legittimità costituzionale riguardo alla disciplina delle aree naturali protette: in considerazione della suddetta impugnazione, nelle more della pronuncia della Suprema Corte che potrebbe dichiarare incostituzionale la normativa che consente interventi edilizi all’interno delle 9 zone “B” del Parco di Veio, ho invitato questo Spett.le Ente a non rilasciare in via cautelativa alcun nulla osta per progetti di trasformazione richiesti ai sensi della lettera c) del 2° comma dell’art. 2 della legge regionale n. 10/2011, che rischiano di modificare irreversibilmente il Parco di Veio e che innescherebbero comunque dei sicuri contenziosi di tipo amministrativo anche in termini di risarcimento danni.
Per cercare di superare i vizi di legittimità costituzionale rilevati il Consiglio Regionale ha successivamente approvato la legge regionale n. 12 del 6 agosto 2012, con cui ha di nuovo modificato la lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997 sostituendo le parole “piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti” con le seguenti: “piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”.
Il citato art. 18 della legge regionale n. 24/1998 consente al 2° comma di presentare Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) anche in deroga a PTP e PTPR.
Con la medesima legge regionale n. 12/2012 è stato inserito dopo il comma 2 bis dell’articolo 46 il seguente:
“2 ter. Fino all’approvazione degli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, le previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d) si applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge”.
Il 28 settembre 2012 il Governo Monti ha deliberato l’impugnativa in Corte Costituzionale avverso anche la legge della Regione Lazio n. 12/2012.
Secondo il Consiglio dei Ministri l’articolo 1 della l.r. n. 12/2012 è in contrasto con le norme statali in materia di tutela del paesaggio e di governo del territorio ed in particolare il comma 19 che prevede che nelle zone di massima protezione (zone “A” in regime di misure di salvaguardia) siano consentiti interventi di nuova costruzione e di realizzazione di manufatti funzionali all’attività agricola anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico.
Con deliberazioni n. 292 e n. 293 del 19 settembre 2013 l’attuale Giunta Regionale del Lazio ha approvato le proposte di legge regionale n. 75 e 76 del 24 settembre 2013, che si rimettono in allegato per opportuna conoscenza, con cui vengono modificate sia la legge regionale n. 24/1998 che la originaria legge regionale sul “Piano Casa” n. 21 dell’11 agosto 2009.
In considerazione da un lato delle due suddette impugnazioni e dall’altro lato delle due suddette proposte di legge di iniziativa della Giunta Regionale, nelle more della pronuncia sia della Suprema Corte che della approvazione delle due proposte di legge regionale, si invita questo Spett.le Ente di Gestione a non rilasciare in via cautelativa alcun nulla osta per progetti di trasformazione assistiti da P.U.A. che vengano richiesti tanto ai sensi della lettera c) del 2° comma dell’art. 2 della legge regionale n. 10/2011 quanto ai sensi della lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997, così come modificato dalla legge regionale n. 12/2012, perché rischiano di modificare irreversibilmente il Parco di Veio e di innescare comunque dei sicuri contenziosi di tipo amministrativo anche in termini di risarcimento danni.
Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto, che si richiede ai sensi degli artt. 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.
Distinti saluti.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi>>.
Costruzione realizzata dentro il Parco di Veio tramite P.U.A.
Al suddetto messaggio ha dato seguito, sempre per posta elettronica, il Direttore Facente Funzioni dell’Ente Parco di Veio, dott.ssa Alessandra Somaschini, con la seguente risposta trasmessa il 19 novembre 2013:
<<Gentile Arch. Bosi,
in merito alla Sua nota in calce, dopo essermi confrontata con l’ufficio tecnico, le comunico che al momento l’Ente non ravvede la possibilità di limitare l’autorizzazione dei PUA PAMA.
Infatti, tenuto conto l’Ente, ai sensi dell’art. 28 della LR 29/97 rilascia il preventivo Nulla Osta per interventi, opere ed impianti da realizzarsi all’interno dell’area protetta previa verifica della conformità degli stessi con quanto previsto all’art. 8 “Misure di salvaguardia” della stessa Legge, come da normativa vigente al momento del rilascio dello stesso, non è possibile tener conto di mere proposte di legge.
Purtroppo, le proposte di legge n.75 e 76, comunque ancora non divenute Legge regionale di modifica, qualora accolte non modificheranno direttamente la LR 29/97, il che produrrà un problema nel disapplicare una Legge vigente ed in particolare per disapplicare il comma 4 lett. d) dell’art. 8 della LR 29/97 che consente i “piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico).”
Comunque, nelle more della pronuncia della Suprema Corte circa i vizi di legittimità costituzionale riguardo alla disciplina delle aree naturali protette, l’Ente ha provveduto ad inviare una richiesta urgente di parere con prot. 2191 del 10/04/2013 al Direttore del Dipartimento Istituzionale Territorio ed alle Direzioni Regionali Ambiente ed Urbanistica, ad oggi ancora priva di riscontro.
In merito all’applicazione della LR 21/2009 (c.d. Piano Casa) e successive modificazioni, l’Ente Parco ad oggi non ha rilasciato alcun nulla osta ai sensi di tale normativa, e, qualora venisse chiamato ad esprimersi all’interno dell’applicabilità della Legge vigente (nel caso di Veio in zona B individuata da legge istitutiva), in applicazione della DGR n.20/2012 “Primi indirizzi e direttive per la piena ed uniforme applicazione degli articoli 2, 3 e 6 della L.R. Lazio n.21/2009, come modificate, integrate e sostituite dalla L.R. n.10/2011”, avendo il Parco di Veio una proposta di Piano solo “adottata” ma non approvata, ai fini dell’esito di tale istanza l’Ente sospenderebbe ogni determinazione in ordine alla stessa.
La saluto cordialmente
Alessandra Somaschini
Direttore
ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO>>.
Altre costruzioni realizzate dentro il Parco di Veio tramite P.U.A.
In data odierna ho trasmesso, anche per posta elettronica certificata, la seguente replica:
<<Gentile Direttore,
in merito alla sua risposta sotto riportata mi corre l’obbligo di fare le seguenti osservazioni.
1 – Lei afferma di essersi consultata con l’Ufficio Tecnico che <<rilascia il preventivo Nulla Osta per interventi, opere ed impianti da realizzarsi all’interno dell’area protetta previa verifica della conformità degli stessi con quanto previsto all’art. 8 “Misure di salvaguardia” della stessa Legge, come da normativa vigente al momento del rilascio dello stesso>>.
L’esame di diversi nulla osta rilasciati da questo Spett.le Ente mi ha portato ad accertare che in modo coerente con la suddetta affermazione l’Ufficio Tecnico motiva il rilascio di tutti i nulla osta soltanto con la conformità alle “misure di salvaguardia” prescritte dall’art. 8 della legge regionale n. 29/1997, ignorando del tutto in modo inammissibile che “misure di salvaguardia” sono anche quelle prescritte dai commi 11, 12, 13 e 14 del successivo art. 44 e soprattutto dal 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998, ai sensi del quale “nelle more dell’approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alla classificazione per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva”.
Invito pertanto e diffido Lei e l’Ufficio Tecnico a rilasciare d’ora in poi nulla osta per progetti di trasformazione del territorio che verranno presentati solo a seguito della dovuta istruttoria sulla loro conformità con le “misure di salvaguardia” dettate tanto dagli articoli 8 e 44 della legge regionale n. 29/1997 quanto dall’art. 9 della legge regionale n. 24/1998, nel pieno rispetto della clausola che in caso di contrasto tra le prescrizioni dettate dalle due leggi vale sempre la disposizione più restrittiva.
2 – Nel ricorso con cui il Governo Monti ha impugnato presso la Corte Costituzionale il vizio di legittimità anche del comma 19 dell’art. 1 della legge regionale n. 12/2012 viene testualmente spiegato che “il comma 19 dell’articolo uno della legge della Regione Lazio n. 12/2012 ora impugnato, richiamando l’art. 18 della l.r. 24/1998, consente quindi che nelle zone di massima protezione siano consentiti interventi di nuova costruzione e di realizzazione di manufatti funzionali all’attività agricola anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico, individuati nell’ambito del P.U.A. La disposizione, pertanto, contrasta con il principio della prevalenza del piano paesaggistico su tutti gli altri strumenti di pianificazione previsto all’art. 145 del codice dei beni culturali ed espressione della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali prevista dall’art. 117, co. 2, lett. s)” della Costituzione, come sancito dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008.
Ne deriva che quanto consentito dalla lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997, così come modificato proprio dal comma 19 dell’art. 1 della legge regionale n. 12/2012, appare in contrasto con il 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998 e più in particolare con il 3° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 ai sensi del quale “le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.”
3 – In considerazione di quanto sopra esposto, la circostanza da Lei rilevata che in particolare la proposta di legge della Giunta Regionale n. 76 del 24.9.2013 non prevede l’abrogazione del comma 19 dell’art. 1 della regionale n. 12/2012 non può costituire in nessun modo una scusante e rappresenta anzi una aggravante, perché si tratta di una inammissibile dimenticanza anche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui proprio oggi ho segnalato la gravità al Presidente del Consiglio dei Ministri On. Enrico Letta ed al Ministro Bray.
4 – In applicazione quindi della clausola dettata dal 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 29/1997, secondo cui in caso di contrasto vale sempre la disposizione più restrittiva, se si considera per di più che nella gerarchia delle fonti del diritto amministrativo il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” è sicuramente sovraordinato alla legge regionale n. 29/1997, l’Ente Parco di Veio non dovrebbe più rilasciare quanto meno d’ora in poi nulla osta per Piani di Utilizzazione Aziendale che risultino in deroga delle prescrizioni tanto dei P.T.P. n. 4 “Valle del Tevere”, n. 15/7 “Veio Cesano” e n. 15/8 “Valle del Tevere” quanto del P.T.P.R. ancorché solo adottato, con la clausola dettata dal 4° comma dell’art. 7 della Norme dello stesso P.T.P.R. secondo cui “in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato ed i PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva”.
5 – Chiedo ad ogni modo copia di tutte le domande di nulla osta presentate che riguardino la realizzazione di P.U.A. in deroga dei PTP e del PTPR e che siano ancora in corso di istruttoria invitando comunque e diffidando questo Spett.le Ente a non rilasciare più alcun nulla osta al riguardo, indipendentemente dall’abrogazione o meno del comma 19 dell’art. 1 della legge regionale n. 12/2012, motivando il rigetto di tali richieste con la normativa sopra richiamata sancita dalla stessa Corte Costituzionale.
Distinti saluti.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi>>
Va fatto presente infine che anche la proposta del Piano di Assetto adottata dal Commissario Straordinario Pezzella risulta deliberatamente in violazione di molte prescrizioni di inedificabilità imposte dai PTP e/o dal PTPR, per regalare illecitamente una marea di cemento nella più assoluta noncuranza anche qui di quanto sancito dalla Corte Costituzionale.