Il nuovo Codice della Strada ed il suo Regolamento di attuazione sono stati emanati nel 1992 ed hanno prescritto divieti e distanze minime da rispettare per una corretta installazione degli impianti pubblicitari.
Ma a quel momento il Comune di Roma aveva già rilasciato “concessioni” per una gran massa di impianti pubblicitari che dovevano essere prima o poi “spostati” perché installati in posizioni che sono risultate in violazione di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione: questi impianti sono stati poi inseriti nel cosiddetto “riordino”, previsto come procedura di carattere straordinario con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, che si avvaleva della facoltà di deroga concessa dal Codice della Strada in tema di distanze.
La procedura di riordino è stata poi disciplinata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997 che in relazione alle diverse tipologie ha portato ad approntare una modulistica particolare mediante la quale i soggetti dovevano dichiarare la propria posizione:
- con i Modelli R per la indicazione degli impianti di proprietà privata assistiti da titolo autorizzatorio, per i quali si chiedeva il rinnovo;
- con i Modelli SPQR per la indicazione degli impianti di proprietà comunale concessi in locazione, anche per i quali si chiedeva il rinnovo;
- con i Modelli E per la segnalazione delle istanze per nuovi impianti presentate negli anni precedenti, in attesa di risposta, da specificare in MODELLI ES se già installati.
Con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 2 luglio 2004 è stata parzialmente modificata la delibera n. 1689/1997, formulando tra l’altro precisazioni in merito alla localizzazione degli impianti: ha così stabilito che le istanze di “spostamento” per difformità dalle norme del Codice della Strada e quelle di “rilocalizzazione” per mutamento dello stato dei luoghi, per diniego di nulla osta degli Enti tutori dei vincoli paesaggistici e per perdita di possesso dell’area privata fossero esaminate da una Commissione nominata dal Direttore del Servizio Affissioni e composta dallo stesso Direttore con funzioni di Presidente, o da un suo delegato, e da un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale, del Dipartimento VII e dell’Avvocatura Comunale.
La deliberazione n. 254/1995 è stata poi integrata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 25 ottobre 2004 che ha riguardato i limiti e le deroghe del Codice della Strada e le disposizioni relative ai vincoli.
Con tale delibera è stato deciso di avvalersi della facoltà di deroga prevista dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, in via transitoria, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento e della redazione dei Piani Particolareggiati dell’impiantistica pubblicitaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, ma limitatamente agli impianti già autorizzati dall’Amministrazione le cui concessioni erano in fase di rinnovo: per conseguenza è stata consentita la permanenza degli impianti pubblicitari che si potevano avvalere della deroga, ma a condizione (quasi mai poi verificata) che risultassero collocati nel rispetto dello spazio di avvistamento di cui all’art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
È stato altresì deciso di portare a termine entro la stessa data del 31.12.2007 la verifica degli impianti installati in zone sottoposte a vincoli, rilasciando nel frattempo i relativi titoli autorizzativi ma con riserva espressa di revoca in caso di verifica positiva e diniego dell’Ente preposto alla tutela del vincolo di “ricollocazione” in altro sito.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006 è stato approvato il nuovo Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e delle affissioni che è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e che agli artt. 19 e 20 ha fissato i criteri per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e per l’approvazione delle norme tecniche e dei Piani di Localizzazione, mentre nelle norme transitorie ha previsto gli adempimenti per gli impianti autorizzati in applicazione del procedimento del riordino in caso di difformità.
In considerazione dello slittamento dei termini che si sono verificati per l’approvazione del Piano Regolatore, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 17 marzo 2008 (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) è stato ritenuto opportuno prorogare tanto le disposizioni in materia di limiti e di deroghe al Codice della Strada quanto le disposizioni relative ai vincoli.
Il Commissario Straordinario ha così deciso di reiterare le deroghe al Codice della Strada e la verifica dei vincoli, consentendo unicamente per gli impianti autorizzati e con i titoli in fase di rinnovo la permanenza sul territorio fino alla redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei Piani di Localizzazione: nell’attesa della esatta individuazione dei vincoli, ha consentito che si procedesse nell’immediato alle rimozioni di quegli impianti, con eventuale loro ricollocazione, per i quali fossero state specificatamente richieste dagli Enti tutori del vincolo.
Nell’ambito della progressiva definizione della procedura di riordino si è reso così necessario procedere al reperimento di posizioni alternative per poter localizzare gli impianti pubblicitari collocati originariamente in posizione difforme dalle norme inderogabili del Codice della Strada: nel corso degli anni successivi l’ufficio Affissioni e Pubblicità è stato oggetto di un consistente numero di richieste di spostamento degli impianti pubblicitari anche a causa dei numerosi cantieri pubblici per lavori sull’intero territorio cittadino, tra cui anche quelli particolarmente invasivi per la realizzazione della nuova linea della metropolitana.
A fronte di tutte queste richieste e necessità, prima ancora che il Consiglio Comunale approvasse le modifiche al Regolamento di Veltroni con la deliberazione n. 37/2009, è stata approvata la Deliberazione Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008 che ha riguardato le procedure attivabili proprio per gli spostamenti degli impianti pubblicitari.
La Giunta Comunale ha così deliberato che le disposizioni contenute nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 45/2008 “si applicano agli spostamenti degli impianti con i titoli in fase di rinnovo (mod. R e SPQR) indipendentemente dal motivo che ha determinato lo spostamento”.
Ha dato quindi mandato ai competenti uffici di procedere ad una semplificazione delle procedure relative agli spostamenti degli impianti pubblicitari, nel rispetto dei criteri fissati nei vari atti citati in premessa, fra cui in particolare i seguenti.
- La nuova posizione dell’impianto pubblicitario deve essere individuata nello stesso Municipio.
- È stato consentito di procedere ad “accorpamenti” di più impianti, a condizione che si tratti di impianti già autorizzati all’esito della procedura del riordino e che i metri quadrati risultanti a seguito dell’accorpamento siano uguali o inferiori a quelli originari.
- Gli impianti originariamente autorizzati e riordinati su suolo pubblico possono essere ricollocati su suolo privato, di cui la società attesti il legittimo possesso, mentre impianti originariamente autorizzati e riordinati su area privata possono essere ricollocati unicamente su altra area privata, di cui la società attesti la disponibilità nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Unicamente per gli impianti per cui non sia stato possibile reperire altra area privata nell’ambito del medesimo Municipio e in via del tutto eccezionale, potranno essere verificate posizioni in altri Municipi.
- In deroga a quanto sopra previsto per gli “spostamenti” di impianti collocati in posizioni difformi a norme inderogabili del Codice della Strada e/o che non garantiscono lo spazio di avvistamento della segnaletica, è possibile spostare in via del tutto eccezionale gli impianti da suolo privato a suolo pubblico, procedendo se del caso anche ad “accorpamenti”, consentendo così la permanenza dell’impianto nel medesimo Municipio.
- Fino all’entrata in vigore dei Piani di Localizzazione, allo scopo di armonizzare l’impiantistica pubblicitaria esistente e, conseguentemente, migliorare il decoro urbano, è consentito richiedere l’accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti, aventi formato diversi, in nuovi impianti aventi tutti il medesimo formato: la richiesta è consentita a condizione che il numero degli impianti ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria, risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni, siano uguali o inferiori a quelli originari.
- Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all’esito della procedura del riordino.
La relativa modulistica, in applicazione della delibera di Giunta n. 395/2008, è stata poi disciplinata dal dott. Francesco Paciello con Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23 dicembre 2008, che ha riguardato i seguenti 4 casi, riportati anche sul sito ufficiale del Comune alla pagina http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=d_atec_pr_fo_la_eco_aff_sip.wp.
1. Rimozione temporanea per lavori. In occasione dei lavori di pubblica utilità, a seguito di fax di rimozione inviato dalla VI U.O. del Servizio e in riscontro dello stesso, la ditta interessata produce dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con individuazione della nuova posizione e deposito della relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato.
Sul sito del Comune sono allegati sia il modello A che il modello di asseverazione.
2. Impianti installati in difformità a norme inderogabili del Codice della Strada. La ditta interessata produce dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con individuazione della nuova posizione e deposito della relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato, planimetria in scala, prospetto dell’immobile per impianti da posizionare in aderenza, fotografie frontali e panoramiche.
Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 l’impianto può essere installato nella nuova posizione, previa specifica comunicazione di avvio dell’installazione.
Sul sito del Comune sono stati allegati a suo tempo sia il modello B che il modello di asseverazione.
3. Spostamenti di impianti per motivi diversi dalla difformità alle norme inderogabili del Codice della Strada (in genere per intervenuto diniego del nulla osta da parte dell’Ente tutore del vincolo paesaggistico). Presentazione della domanda corredata della prevista documentazione in duplice copia, di cui 1 restituita con la presa d’atto da parte dell’Ufficio entro 30 giorni dalla presentazione, termine entro il quale devono concludersi l’istruttoria tecnica e amministrativa.
Sul sito del Comune sono allegati sia il modello C che il modello di asseverazione.
4. Trasformazioni e/o accorpamenti. Nella Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008 è testualmente riportato: “Presentazione del piano di trasformazione in duplice copia, di cui 1 restituita con la presa d’atto da parte dell’ufficio entro 30 giorni dalla presentazione”.
Sul sito ufficiale del Comune risultava pubblicato invece che “Attualmente sono sospesi in attesa della redazione delle relative norme tecniche. Ogni richiesta di ricollocazione/spostamento può riguardare un solo impianto e per ognuna devono essere corrisposti contestualmente alla presentazione dell’istanza i diritti di istruttoria di € 21.00, da versare sul conto corrente n. 64746001, intestato a Comune di Roma –Dipartimento VIII – Servizio Affissioni e Pubblicità”.
La Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008 precisava che “in tutti i casi predetti, qualora la documentazione tecnica allegata risulti carente/incompleta, l’integrazione verrà richiesta direttamente dalla VI U.O., con sospensione dei termini. La VI U.O. assegna un termine non superiore a 60 giorni per integrare la documentazione, trascorso invano il quale l’istanza è considerata rigettata”.
La Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008 precisava infine che “tali procedure si applicano solo ed esclusivamente agli impianti con i titoli in fase di rinnovo o rinnovati, inseriti nella c.d. Nuova Banca Dati ”.
Per quanto riguarda ad ogni modo gli “accorpamenti”, c’è da dire che sono stati poi riconfermati anche dalle norme transitorie del vigente Regolamento, così come modificato ed integrato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.
L’attuale comma 12 dell’art. 34 (ex comma 13) dispone infatti testualmente: “Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui all’art. 19, allo scopo di armonizzare l’impiantistica pubblicitaria esistente e conseguentemente migliorare il decoro urbano, è consentito richiedere l’accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti aventi formato diverso in nuovi impianti tutti del medesimo formato. La richiesta è consentita a condizione che il numero delle autorizzazioni e/o concessioni ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni siano uguali o inferiori a quelli originari. Non sono ammesse ricollocazioni e/o spostamenti degli impianti interessati. Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all’esito della procedura di riordino”.
Anche il caso della “ricollocazione/spostamento” è stato riconfermato dalle norme transitorie del vigente Regolamento.
In forza comunque della deliberazione di Giunta n. 395/2008, specialmente per gli impianti installati “in difformità a norme inderogabili del Codice della Strada” la ditta interessata può dunque produrre una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cioè una “autocertificazione”) con individuazione della nuova posizione (che in genere deve essere sempre nello stesso Municipio) e deposito della relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato: trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l’impianto può essere installato nella nuova posizione, previa specifica “comunicazione” di avvio dell’installazione.
Da più di un caso riscontrato sembrerebbe che nella Nuova Banca Dati risultino registrati molti impianti pubblicitari “spostati” per semplice “comunicazione” della ditta che ne é titolare, senza che su di essi sia stata fatta una dovuta istruttoria sulla legittimità della nuova posizione né prima (nell’arco dei 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di “spostamento” di un impianto) né dopo (successivamente cioè alla data di “comunicazione” dell’avvenuta installazione dell’impianto).
In considerazione anche del fatto che la delibera di Giunta n. 395/2008 consente spostamenti degli impianti con i titoli in fase di rinnovo o rinnovati anche indipendentemente dal motivo che ha determinato lo spostamento, la suddetta procedura di “spostamento” per autocertificazione è stata sfruttata e continua tuttora ad essere sfruttata da parte delle ditte anche per ricollocare propri impianti non installatiin difformità a norme inderogabili del Codice della Strada in posizioni ritenute migliori ai fini economici dei ricavi ottenibili dalla pubblicità: lo sfruttamento è diventato poi dilagante perché incentivato dalla consapevolezza che per lo più il Servizio Affissioni non opera il dovuto controllo né prima né dopo sulla legittimità delle nuove posizioni richieste con tanto di asseverazione.
Lo sfruttamento della suddetta procedura di “spostamento” sembra essere stato esteso addirittura anche agli impianti pubblicitari accertati d’ufficio come abusivi o comunque illeciti di cui é stata ordinata la rimozione con lettera-diffida a provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla data della notifica.
Come primo atto da Direttore del nuovo Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità (poi soppresso) il dott. Claudio Saccotelli ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2013, con cui ha apportato modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 3312 che il 23 dicembre 2008 avevano emanato il dott. Francesco Paciello e l’Ing. Carlo Di Francesco, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008.
Per tutti i primi 3 casi sopra detti la Determinazione Dirigenziale n. 618/2013 del dott. Claudio Saccotelli ha ribadito da un lato che “tale metodologia …, ove assentibile, è consentita solo ed esclusivamente se l’impianto è riconducibile ad una scheda R o SPQR inserita nella c.d. “Procedura di Riordino”, ma ha disposto anche che “per gli impianti installati, riconducibili alle schede E inserite nella c.d. ‘Procedura di Riordino’, l’istanza dovrà essere corredata anche dal parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione”.
Il dott. Claudio Saccotelli ha in pratica esteso la possibilità di “spostamento” anche di tutti gli impianti pubblicitari già installati tipo scheda “E”, cioè senza titolo autorizzatorio, alla sola condizione che la rispettiva richiesta sia corredata del parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio: ha quindi modificato in tal senso anche i Modelli A, B e C predisposti dal dott. Francesco Paciello, per aggiungervi che l’impianto è presente nella procedura del riordino non solo come mod. R/SPQR (con rispettiva concessione rilasciata) ma anche come mod. E/ES (senza alcun rilascio di concessione, però con “parere positivo della Sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione”).
A nome e per conto della associazione VAS mi sono trovato a segnalare molti impianti pubblicitari che sono stati ricollocati in aree dove vige il divieto di affissione pubblicitaria, senza evidentemente il dovuto controllo da parte della S.P.A. “Aequa Roma” che è tuttora preposta a tale compito: l’ultimo caso eclatante è stato da me fatto oggetto dell’articolo pubblicato ieri su questo stesso sito (https://www.rodolfobosi.it/una-delle-storiche-ditte-romane-che-dimostra-concretamente-quanto-e-virtuosa-la-spot-pubblicita/#more-11366).
Con l’entrata in vigore del PRIP le 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali individuano in tutto il territorio del Comune di Roma le aree su cui è consentita l’installazione di impianti pubblicitaria e le aree (Zone “A”) dove invece è vietata.
Ne deriva che a tutte le richieste di ricollocazione dovranno essere allegate d’ora in poi asseverazioni che attestano la piena conformità dell’area su cui si intende “spostare” un impianto con le destinazioni consentite dalle 14 tavole del PRIP.
Staremo a vedere se l’Assessore Marta Leonori farà rispettare le Tavole del PRIP approvato secondo la redazione che ne ha fatto la stessa “Aequa Roma”, che continua a curare al tempo stesso proprio le richieste di ricollocazione
Dott. Arch. Rodolfo Bosi