Con l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, anche on line, della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 con cui è stato approvato il Piano Regolatore degli impianti Pubblicitari (PRIP) è entrata in vigore la “Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP”, che al 1° comma dell’art. 34 dispone che “le caratteristiche tipologiche ed i formati ammessi degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, devono essere conformi ai parametri descritti nelle schede tecniche allegate alle presenti norme.”
Il successivo 2° comma precisa che “dette schede contengono, per le diverse forme di esposizione pubblicitaria previste dal piano e per ciascuna tipologia di impianto: …. – le distanze minime fra gli impianti”.
Il 3° comma precisa ulteriormente a sua volta che “le distanze minime degli impianti pubblicitari rispetto ai vari elementi stradali, devono essere conformi a quanto disciplinato dall’art. 23 D.Lgs. n. 285/1992 e dal capo I, Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 e dalle norme regolamentari vigenti.”
Il citato art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (con cui è stato emanato il Codice della Strada) al 1° periodo del comma 6 dispone che “Il regolamento stabilisce le norme per …. l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade”, con la precisazione che “nell’interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) [strade di quartiere, ndr.] ed F) [strade locali, ndr.], per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.”
L’altrettanto citato capo I del Titolo II del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della Strada) alla lettera c) del 4° comma dell’art. 51 stabilisce a sua volta che “il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall’articolo 23, comma 6, del codice: …. c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.”
Come si può ben vedere, il suddetto 4° comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 fa salva la possibilità di deroga concessa ai Comuni dal 6° comma dell’art. 23 del Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285/1992.
Di tale deroga si è avvalso il Consiglio Comunale che al 5° comma dell’art. 4 del vigente Regolamento approvato con la delibera n. 37/2009 (e confermato anche dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014) ha disposto che “le distanze minime per il posizionamento dei cartelli pubblicitari, entro il centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E) quartiere (E), strade urbane di quartiere, ed F) strade locali, per i cartelli di dimensione non superiore a metri 1,20 x 1,80 sono così derogate: … – distanza minima dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari: metri 15”.
Per mera informazione, il precedente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 100/2006, quando era Sindaco Veltroni, consentiva la stessa esatta deroga, ma per impianti di dimensione non superiore a mt. 1,00 x 1,40, che sono state quindi aumentate dal 2009 dall’allora Consiglio Comunale.
C’è da far presente anche che il comma 6 dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 stabilisce che “le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale”.
La stessa deroga è stata recepita nel comma 7 dell’art. 5 del vigente Regolamento comunale di Pubblicità.
Le schede tecniche allegate alla “Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP per ogni tipo di formatoammesso degli impianti pubblicitari dà le misure delle distanze minime da altri impianti sia dello stesso formato che di altri formati.
Nel 1° caso le distanze minime da altri impianti dello stesso formato sono fissate in 25 metri per i formati di dimensioni inferiori (2,00 x 2,00, ) ed in 50 metri per i formati di dimensioni maggiori come quelle del cartello SPQR e del semplice cartello o del tipo cassonetto, plancia, vetrina o delle tabelle (3,00 x 2,00) o addirittura di 100 metri per formati di dimensioni minime come quelle delle paline con orologio (1,00 x 0,70)
Nel 2° caso le distanze minime da altri impianti di formato diverso sono tutte fissate indistintamente in 25 metri.
Come si può ben vedere, il PRIP non sembra avvalersi delle deroghe concesse dal Codice della Strada e recepite ai commi 5 e 7 del Regolamento di Pubblicità, per cui così come approvato dall’Assemblea Capitolina dovrebbe obbligare a collocare ad una distanza di 25 metri l’uno dall’altro (e non di 15) anche gli impianti di dimensione uguale o inferiore a mt. 1,20 x 1,80, nonché “i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati.
Ma con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 sono state approvate anche le modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, che hanno aggiunto l’art. 37 che è relativo alle “Disposizioni di coordinamento” e che prescrive che “in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’articolo 19 [PRIP e Piani di Localizzazione, ndr.] prevalgono le disposizioni del Regolamento”.
Ne deriva che rimangono pienamente in vigore anche le deroghe stabilite dai commi 5 e 7 dell’art. 4 del Regolamento.
Ma dalla rimanente “Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP che rimane pur essa pienamente valida deriva altresì l’obbligo per il Comune di Roma di rimuovere tutti gli impianti pubblicitari che risultino installati a meno di 25 metri l’uno dall’altro, a maggior ragione per il carattere cogente della sovraordinata disciplina normativa di tutela prescritta dalla lettera c) del 4° comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992.
Nel caso di due impianti pubblicitari installati ad una distanza fra di loro che sia inferiore ai 25 metri si pone il problema di quale dei due debba essere oggettivamente rimosso.
In tal caso è sufficiente accertare anzitutto se uno dei due sia “senza scheda”, cioè senza titolo autorizzativo, e stabilire conseguentemente che debba essere lui ad essere rimosso: a parità invece di titolo autorizzativo rilasciato, va rimosso quello installato successivamente, con diritto in tal caso ad una sua ricollocazione in un’area consentita dal PRIP.
Se gli impianti pubblicitari sono ben più di due, tutti magari con titolo autorizzativo rilasciato, va fatto salvo soltanto quello che ha avuto il titolo autorizzativo rilasciato per primo cronologicamente, mentre debbono essere rimossi tutti gli altri con diritto anche per loro ad una ricollocazione sempre in aree consentite dal PRIP.
Staremo a vedere se almeno stavolta il Comune di Roma farà rispettare le norme che lui stesso si è dato, più che quelle sovraordinate di cui fino ad oggi non si è quasi mai preoccupato.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi