Con l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, anche on line, della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 con cui è stato approvato il Piano Regolatore degli impianti Pubblicitari (PRIP) è entrata in vigore la “Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP, che al 1° comma dell’articolo 14, dedicato alla “zona A”, dispone che “nella zona A è vietata l’istallazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni” e stabilisce che “il divieto è esteso anche alle aree di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona e che non sono classificate nei tipi stradali indicati all’art. 10.”
Il successivo 2° comma precisa che “Nella zona A è ammessa l’istallazione di impianti di tipo didattico o di segnalazione di siti di interesse storico-artistico e dei segnali turistici e di territorio come disciplinati dal D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente qualora non sia tecnicamente possibile collocare detti impianti all’interno della zona B.”
A zona “A” il PRIP destina tutti i parchi e le riserve naturali istituite a Roma, che sono ad ogni modo disciplinate dall’art. 7 della “Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP”, dedicato alle “Aree naturali protette”, il cui 1° comma dispone che “nelle aree naturali protette istituite, nonché lungo le strade che delimitano il perimetro di queste, è vietata la collocazione di impianti pubblicitari” e stabilisce che “tale divieto è esteso alle aree individuate quali aree naturali protette proposte per l’istituzione e l’ampliamento nel piano territoriale provinciale generale (PTPG) della Provincia di Roma”.
Il successivo 2° comma precisa che “lungo le strade di avvicinamento alle aree naturali protette l’istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni, qualora consentita dalle norme del presente piano, deve garantire la tutela delle visuali su tali aree.”
A zona “A” il PRIP destina anche tutti i parchi pubblici che sono ad ogni modo disciplinati dall’art. 8 della “Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP, dedicato alle “Aree a verde pubblico”, il cui 1° comma dispone che “nelle aree attrezzate a verde pubblico o destinate a verde pubblico dai vigenti strumenti urbanistici, nonché lungo le strade che delimitano il perimetro di queste, è vietata la collocazione di impianti pubblicitari ad eccezione delle aree incluse nelle sottozone B2 e B3 di cui agli artt. 13, 16 e 17, nelle quali è ammessa esclusivamente l’istallazione di impianti di proprietà di Roma Capitale e destinati a comunicazioni di tipo istituzionale nella misura massima di 1 mq di superficie espositiva ogni 1.000 mq di superficie destinata a verde pubblico.”
Il successivo 2° comma precisa che “nelle sottozone B2 e B3, ad esclusione delle aree soggette a vincoli di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle aree già attrezzate ed in consegna al servizio giardini, sono ammesse deroghe per progetti unitari finalizzati alla sistemazione e alla manutenzione delle aree di verde pubblico in accordo con il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde – Protezione Civile.”
Le associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva hanno presentato la seguente proposta di “misure di salvaguardia” specifiche per la zona “A”:
“Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l’invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione.
Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato fino al 31 dicembre 2014 possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all’esito dei bandi di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, autocertificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.
Qualora lo spostamento avvenga su un’area che nelle tavole allegate al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della “autorizzazione paesaggistica” rilasciata dal Comune in potere di subdelega.
Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con il contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.“
La proposta è stata fatta propria dai consigli dei Municipi I, XIII e XV, ma è stata bocciata in sede di controdeduzioni con la seguente motivazione: “Per quanto riguarda gli impianti collocati in zona A il problema è risolto con il carattere cogente della sovraordinata disciplina normativa di tutela”.
Le suddette “misure di salvaguardia” sono state ripresentate come specifici emendamenti sia dal Movimento 5 Stelle che dalla Lista Alfio Marchini Sindaco, ma ugualmente bocciate dall’Assemblea Capitolina.
Ho già avuto modo di mettere in risalto l’estrema contraddittorietà della motivazione portata in sede di controdeduzione, che suona come un grave “mea culpa” dal momento che se così fosse veramente il Comune di Roma dovrebbe spiegare perché fino ad oggi non ha rispettato questa disciplina normativa di tutela sovraordinata, permettendo che una marea di impianti pubblicitari continuassero a rimanere impunemente installati dove la normativa vigente in materia prescrive invece il divieto assoluto, per cui il “problema” non è affatto “risolto”.
Se ora con l’entrata in vigore del PRIP anche le 14 tavole di zonizzazione e tipi stradali individuano i confini esatti di tutte le zona “A”, dovrebbero scattare ugualmente in modo tacito le suddette “misure di salvaguardia” proposte, benché non approvate ufficialmente, perché non fanno altro che far presente quanto è comunque dovuto da parte della Amministrazione Capitolina.
Staremo a vedere se almeno stavolta il Comune di Roma farà rispettare le norme che lui stesso si è dato, più che quelle sovraordinate di cui fino ad oggi non si è quasi mai preoccupato.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi