In tutti e 13 i decreti di nomina dei Commissari Straordinari dei parchi e delle riserve naturali regionali istituite nel Lazio viene citata la deliberazione n. 164 del 3 luglio 2013 con cui la Giunta regionale ha “stabilito di procedere, nelle more della riforma della normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali, al Commissariamento … comunque, non oltre il 31 settembre 2014”.
La Giunta Regionale si è dunque data un anno di tempo circa per modificare non si sa bene come la legge regionale n. 29/1997: a tal ultimo riguardo nel corso di un incontro organizzato il 23 gennaio 2013 proprio con l’allora candidato Presidente del centrosinistra Nicola Zingaretti sul tema “Il ruolo della Regione per un nuovo governo del territorio“, sulla questione Parchi regionali, aree Natura 2000 e Rete Ecologica regionale è stato indicato un percorso di valorizzazione del sistema delle aree protette approvando i piani di assetto dei parchi e i programmi pluriennali di promozione socio-economica, ma riducendo anche gli Enti Parco in una logica di razionalizzazione gestionale e investendo risorse sulla professionalità del personale, procedendo alla verifica della percorribilità tecnica e politica di tale riforma.
Come elemento di discordanza è stato all’epoca registrato l’accorpamento o soppressione degli Enti Parco: da voci raccolte nel frattempo ma non ufficialmente confermate, la Giunta Regionale del Lazio sembra orientata ad operare accorpamenti in macroaree delle aree naturali protette: a tal riguardo c’è già stato un precedente proprio con le “Macroaree per Parchi e Diversità” introdotte dalla Regione Emilia Romagna a partire dal 1 gennaio del 2012, data di entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2011 concernente la “Riorganizzazione del Sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e Istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano”.
La riforma operata con la legge suddetta è calata su una realtà disciplinata dalla legge regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 che vedeva in attività 17 parchi (2 nazionali, 14 regionali, uno interregionale), 16 riserve naturali, 3 paesaggi naturali e seminaturali protetti, 33 aree di riequilibrio ecologico, a cui si aggiungevano i 153 siti della Rete Natura 2000 che per circa il 50% coincidono con i territori delle aree protette: un territorio complessivo di oltre 350.000 ettari, circa il 15% della superficie dell’Emilia-Romagna.
Per calare una analoga riforma anche nel Lazio, dove nella classificazione delle aree naturali protette non sono espressamente previsti né i “Paesaggi naturali e seminaturali protetti” né le “Aree di riequilibrio ecologico” che rientrano invece nella classificazione dell’art. 4 della legge regionale n. 6 del 17 febbraio 2006 (aggiornata) (abrogata solo in alcune parti dalla legge regionale n. 24/2011), occorrerebbe sostituire i suddetti istituti quanto meno con i “monumenti naturali” e i siti della Rete Natura 2000 previsti dall’art. 6 della legge regionale del Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997, se non anche con le “zone umide” e le “oasi” sia terrestri che marine.
La legge regionale n. 23/2011 ha soppresso tutti gli Enti Parco ed ha affidato la gestione delle aree naturali protette istituite – assieme a quella dei siti della “Rete Natura 2000” – alle seguenti 5 macroaree regionali, a cui partecipano i Comuni il cui territorio è incluso nel perimetro di un Parco, anche solo parzialmente, e le Province interessate da parchi, riserve o da siti della “Rete Natura 2000”:
– “Emilia Occidentale” (superficie protetta 13,7%): 5 parchi regionali, 4 riserve naturali, 37 siti di Rete Natura, 3 Province (Pc, Pr, Re), 24 Comuni;
– “Emilia Centrale” (superficie protetta 10,7%): 2 parchi regionali, 5 riserve naturali, 33 siti di Rete Natura, un paesaggio protetto, 3 Province (Pr, Re, Mo), 10 Comuni;
– “EmiliaOrientale”(superficie protetta 11,1%): una riserva naturale, 23 siti di Rete Natura, 2 Province (Mo, Bo), 12 Comuni;
– “Delta del Po” (superficie protetta 20,8%): un parco regionale, 2 riserve naturali, 33 siti di Rete Natura, un paesaggio protetto, 3 Province (Fe, Ra, Bo), 9 Comuni;
– “Romagna” (superficie protetta 7,2%): un parco regionale, 3 riserve naturali; 25 siti di Rete Natura, un paesaggio protetto, 4 Province (Bo, Fe, Ra, Rn), 6 Comuni.
Gli organi di governo di ognuno dei 5 Enti di gestione sono:
– la Comunità del Parco, una per ogni Parco istituito, dove sono rappresentati i comuni il cui territorio è interessato dall’area protetta;
– il Comitato Esecutivo, dove siedono un rappresentante per ogni comunità del Parco, oltre ai presidenti delle Province o loro assessori delegati il cui territorio è interessato da parchi regionali, riserve e siti della Rete Natura 2000);
– il Presidente.
Organismi propositivi e consultivi dell’ente di gestione sono:
– la consulta del parco (rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste che svolgono stabilmente la loro attività nei territori ricompresi nella Macroarea);
– il comitato per la promozione della Macroarea (composto da un rappresentante della Regione e sei rappresentanti di diversi settori economici: finanza, agricoltura e silvicoltura, industria, agroalimentare, commercio e turismo).
La nuova ripartizione intende rispondere all’esigenza di coordinare e ottimizzare la gestione di tutte le competenze, ora attribuite a diversi soggetti istituzionali, in un ente di grandi dimensioni e specializzato nella tutela del patrimonio naturale.
Le funzioni della Regione previste dal provvedimento sono di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione alle attività degli enti di gestione.
La regione esercita anche le funzioni di Osservatorio regionale per la biodiversità, una nuova istituzione con il compito di formulare le proposte finalizzate alla conoscenza, alla tutela ed al monitoraggio del patrimonio naturale regionale emiliano-romagnolo.
Questo modello di riorganizzazione, a cui si vorrebbe rifare la Regione Lazio, non appare del tutto rispettoso della normativa quadro relativa alle “Aree naturali protette regionali” così come dettata dal Titolo III della legge n. 394/1991, perché il 1° comma dell’art. 22 che è relativo alla “Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale” dispone testualmente: “1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione ed i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.”
Va messo comunque in evidenza, per un opportuno confronto con la Regione Lazio, che l’art. 23 della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 dispone che per la gestione dei parchi regionali “possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142”: la Regione Emilia Romagna ha scelto di affidare la gestione dei parchi e delle riserve regionali a consorzi obbligatori costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative territorialmente interessate, mentre la Regione Lazio ha preferito affidare la gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali anche ad appositi Enti Parco di diritto pubblico.
Per la precisione, ai sensi della legge regionale n. 46 del 28/11/1977 sono state istituite 29 aree naturali protette che sono state affidate in gestione ai singoli Comuni oppure a Consorzi di Comuni: con la vigente legge regionale n. 29 del 6/10/1997, che ha abrogato la legge regionale 46/77, questa forma di gestione è stata sostituita soltanto da 14 Enti di diritto pubblico, mentre è rimasta per le rimanenti aree naturali protette istituite dalla Regione Lazio che continuano ad essere gestite dai singoli Comuni o da Consorzi di Comuni.
La legge regionale n. 24/2011 ha abrogato all’art. 19 della legge regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 i Consigli dei Consorzi di gestione, senza riprevederli come “Organi di governo dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità“ all’art. 4 della legge regionale n. 24/2011, anche perché – a differenza delle competenze attribuite ai Consigli Direttivi degli Enti Parco dalla legge regionale del Lazio n. 29/1997 – il Piano di Assetto (chiamato “Piano territoriale del Parco”) viene elaborato come documento preliminare dall’ente di gestione, ma poi adottato e portato fino alla approvazione dalla Provincia interessata secondo la procedura di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
Con la riforma operata dalla legge regionale n. 24/2011 ogni macroarea ha tante Comunità del Parco per quanti sono i parchi e le riserve istituite, che fanno capo al Presidente ed al Comitato Esecutivo della macroarea.
Secondo il 6° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette nel territorio del Lazio ricadono 3 parchi nazionali, 10 riserve naturali statali, 14 parchi regionali, 3 parchi urbani, 30 riserve naturali, 26 monumenti naturali, 2 aree naturali marine e 3 oasi marine e 2 oasi terrestri.
Secondo i dati aggiornati a febbraio del 2013, forniti dal Ministero dell’Ambiente, nel Lazio ci sono 200 siti, 18 dei quali sono Zone di Protezione Speciale (ZPS) per 383.948 ettari (pari al 22,3% della intera superficie della regione di 1.720.091,977 ettari), 161 sono invece i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per 118.885 ettari (pari al 6,9% dell’intero territorio regionale), mentre 21 sono i SIC coincidenti con le ZPS per 24.238 ettari (pari all’1,4%).
Tenuto conto che il territorio della Regione Emilia Romagna è esteso per 22.447 Km quadrati e che quello della Regione Lazio è di 17.236 Km quadrati, si potrebbe ipotizzare in linea di massima di individuare anche nel Lazio 5 macroaree che ricomprendano in misura proporzionale tutte le suddette aree naturali protette, vale a dire una media ciascuna di 3 parchi regionali, 6 riserve naturali, 5 monumenti naturali e 40 siti di Rete Natura 2000.
Si potrebbe altresì ipotizzare di mantenere sia tutte le attuali Comunità del Parco che tutti i guardiaparco che sono distaccati presso le sedi dei rispettivi Enti Parco da sopprimere (assieme a tutti i consorzi di gestione dei Comuni) e che verrebbero trasferiti alle dipendenze del rispettivo “Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità”, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi tanto degli attuali 13 Enti Parco quanto dei Consorzi di gestione dei Comuni da porre entrambi in liquidazione.
Mantenendo la scelta operata con la legge regionale n. 29/1997, di cui andrebbe conservata anche l’intera ossatura, la composizione di ognuno dei 5 “Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità” dovrebbe essere costituita, oltre che dal Presidente e dalla sommatoria delle Comunità del Parco, nonché dal Collegio dei Revisori dei Conti, anche e soprattutto dal Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un certo numero di membri tra cui non potrà mancare una rappresentanza delle associazioni ambientaliste.