L’uso civico nasce come diritto feudale, caratterizzato dall’utilizzo che una determinata collettività locale può fare di determinate aree e si inquadra, quindi nell’ottica tipica di un’economia di sussistenza: con l’uso civico di legnatico, ad esempio, i membri di una determinata comunità godevano del diritto di raccogliere legna in un particolare bosco, considerato (impropriamente, ma non sempre o non del tutto) come di proprietà collettiva. Con quello di pascolatico era previsto il pascolo delle greggi e delle mandrie. In modo analogo funzionavano gli altri usi civici di fungatico (per la raccolta dei funghi) ed erbatico (che permetteva agli allevatori di una determinata collettività di portare al pascolo i propri animali in una determinata zona).
erbatico
Per uso civico si intende quindi un diritto di godimento che si concreta, su beni immobili, in varie forme (caccia, pascolo, legnatico, semina), spettanti ai membri di una collettività, su terreni di proprietà comunale o anche di terzi, non scaturente da una legge formale ma radicato nella prassi collettiva.
La materia è stata disciplinata dalla legge n. 1766 del 16 giugno 1927 a cui ha fatto seguito il relativo Regolamento di attuazione emanato con il Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, per sancire che tutti gli usi civici esistenti in quel momento avrebbero dovuto essere rivendicati e regolarizzati dando la possibilità ai soggetti di affrancarli e, quindi, di trasformare il possesso delle terre di demanio civico o la proprietà gravata da uso civico in piena proprietà assoluta ed esclusiva, istituendo un apposito magistrato detto Commissariato agli usi civici, con lo scopo principale, ma non solo, di liquidare tali usi (qualora vertenti su terreni privati), nonché col potere di regolare amministrativamente gli usi non liquidati (interessanti terre comunali, frazionali o di altri enti, ovvero su superfici acquee).
I diritti di uso civico sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927).
La titolarità dei diritti di uso civico spetta alla popolazione ma anche ai Comuni ed alle associazioni agrarie.
La normativa distingue i vari usi civici in due principali categorie: terre di proprietà collettiva (demanio civico) e terre di proprietà privata ma su cui grava un diritto di uso civico in favore della collettività.
I proprietari di terre con gravame di uso civico possono togliere tale vincolo, risarcendo la comunità in denaro (liquidazione) o in terra (scorporo): in quest’ultimo caso viene delimitata una porzione del fondo che diventa di proprietà collettiva (demanio civico) dove la comunità esercita il diritto di uso civico.
Le terre invece di proprietà collettiva (demanio civico) convenientemente utilizzabili per l’agricoltura sono state spesso assegnate in quote enfiteutiche ai singoli membri della comunità titolare del diritto: in tal caso la normativa prevede che gli assegnatari con particolari procedure possono alienare e riscattare (legittimare e/o affrancare) le quote, divenendone pienamente proprietari.
Con la legge n. 431 dell’8 agosto 1985 (nota come “legge Galasso”), i demani civici hanno anche acquisito una funzione di tutela ambientale (riconosciuta più volte dalla Corte costituzionale: vds. ad es. sent. n. 345/1997 e n. 46/1995), ribadita attualmente dalla lettera h) del 1° comma dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.
Questa funzione è importantissima, basti pensare che i demani civici si estendono su oltre 5 milioni di ettari in tutta Italia (un terzo dei boschi nazionali).
La normativa nazionale sugli usi civici è stata poi recepita anche nel Lazio con la legge regionale n. 1 del 3 gennaio 1986.
In applicazione della legge n. 1766/1927 con Decreto Commissariale di quotizzazione del 29 settembre 1956 (approvato con D.P.R. del 23/4/57 registrato alla Corte di Conti il 24/5/57) è stata autorizzata la concessione in enfiteusi di 69 quote di terreni siti nel terreno di Farnese ed in parte in quello di Isola di Castro, in Provincia di Viterbo.
Gli usi civici di Farnese sono di antichissima origine, perché derivano dalla fruizione collettiva delle terre del feudo di Farnese, di cui erano titolari prima i Farnese (con certezza dal XII secolo) e successivamente i Chigi (XVII sec.) e i Torlonia (XIX sec.): i residenti traevano il loro sostentamento per i bisogni fondamentali della vita dalle terre feudali che coltivavano o dove conducevano il bestiame, sempre per conto dei feudatari.
Oltre al rilevante valore economico-sociale del demanio civico di Farnese sul piano agricolo, c’è quello ambientale, dal momento che buona parte di esso ricade dentro riserva naturale regionale della Selva del Lamone.
Con legge regionale n. 45 del 12 settembre 1994 è stata istituita la riserva naturale regionale della Selva del Lamone, di 2.002 ettari secondo il 6° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificata nell’ambito delle “Riserve Naturali Regionali”, al numero 404 con il Codice EUAP0276, nella tipologia della “riserva naturale”: il suo organismo di gestione è costituito dalla Amministrazione Comunale di Farnese.
All’interno della riserva ricadono molti terreni di uso civico, fra i quali quelli in località “I Raggi” in Comune di Farnese ed il terreno in località “Panetto” in Comune di Isola di Castro, che anziché essere utilizzati dal chi li aveva avuti in concessione sono stati poi occupati abusivamente.
Il 2° comma dell’art. 10 della legge istitutiva n. 45/1994 dispone che “gli eventuali diritti reali e gli usi civici della collettività di Farnese sono esercitati o liquidati ai sensi del comma 5 dell’art. 11 della legge 6 dicembre 199, n. 394” ai sensi del quale “Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusi vi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell’Ente parco”.
Riguardo al demanio civico di Farnese si è assistito finora ad una situazione di grave carenza gestionale ultraventennale.
L’art. 9 della legge n. 1766/1927 dispone che “qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, … , siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:
che l’occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
che l’occupazione duri almeno da dieci anni.
… Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, …, a qualunque epoca l’occupazione di esse rimonti.”
In forza del suddetto articolo nel 1984 – su incarico della Regione Lazio (decreto 17 marzo 1981) – dal perito agrario demaniale Luigi Ranucci è stata prodotta una proposta di legittimazione per n. 375 “quote” di terreni demaniali civici detenute da occupatori sine titulo.
L’art. 15 del R.D. n. 332/1928 stabilisce che il “progetto di liquidazione dei diritti … dovrà essere depositato nella segreteria del Comune o dell’Associazione agraria del luogo dove sono situate le terre e tutti gl’interessati avranno diritto di prenderne visione”: il successivo art. 30 dispone che “disporrà il deposito di essi presso la segreteria del Comune o della Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agli interessati ai termini dell’art. 15 del regolamento”, con la precisazione che “contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni il Comune, l’Associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo” e che “i possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al Commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate”.
Nel rispetto di entrambi i suddetti articoli, nel 1988 è stata disposta la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Farnese della proposta di legittimazione del perito agrario Ranucci: sono giunti in seguito numerosi atti di opposizione basati sulla carenza dei requisiti per l’ottenimento della legittimazione (es. mancate migliorìe, mancato possesso effettivo dei terreni, ecc.), supportati da perizia giurata di libero professionista (per. agr. Alessandro Alebardi) abilitato incaricato dal Comune di Farnese.
Con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Farnese n. 48 del 29 novembre 2005 e n. 23 del 14 giugno 2008 è stato richiesto l’avvio di procedimenti amministrativi di reintegra demaniale riguardanti un vasto comprensorio civico fra cui rientravano molti terreni divenuti in seguito oggetto di atti transattivi.
La fondatezza di gran parte dei rilievi portati alla proposta di legittimazione del perito Ranucci ha dato luogo alla legittimazione soltanto di n. 18 “quote” (per una superficie complessiva di Ha 20.07.60) con determinazione Direttore Dipartimento economico e occupazionale Regione Lazio n. C698 del 14 giugno 2008.
Nella relazione redatta il 18 dicembre 2008 dal tecnico Geom. Guerrino Randolfi in servizio presso l’Ufficio Usi Civici e Diritti Collettivi della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio è stata accertata la regolarità del procedimento, la demanialità dei beni, l’inesistenza dei presupposti per disporre la legittimazione esaminando puntualmente tutti i motivi di opposizione.
Grazie anche alla suddetta relazione, in seguito, con Determinazione del Direttore Dipartimento economico e occupazionale della Regione Lazio n. C0412 del 26 febbraio 2009, avente ad oggetto la ”Sistemazione terreni appartenenti al demanio civico – Annullamento progetto P.A. Luigi Ranucci anno 1984”, è stata definitivamente respinta la suddetta proposta di legittimazione per le restanti “quote” di terreni demaniali civici detenute da occupatori senza titolo, in quanto priva dei requisiti di legge, prevedendo in ogni caso il non accoglimento nel futuro delle “quote” “ricadenti all’interno del perimetro della Riserva Naturale Selva del Lamone, per esigenze pubbliche, come rappresentate dal Comune stesso”, e il “procedimento di reintegra demaniale” per i terreni non ammessi alla legittimazione.
Con le deliberazioni Consiglio comunale di Farnese nn. 36 e 37 del 10 novembre 2010 è “stato ritenuto opportuno e necessario addivenire a delle soluzioni transattive” al fine asserito di porre termine ad un insieme di contenziosi, dall’esito incerto, pendenti fra utenti/occupatori e il medesimo Comune: malgrado la suddetta Determinazione n. C0412 del 26 febbraio 2009 e nonostante l’espresso avviso contrario della Direzione Agricoltura – Area diritti collettivi della Regione Lazio espresso con nota prot. n. n. 387796 del 28 luglio 2011, a far data dal 25 febbraio 2011, con primo atto deliberativo di Giunta Comunale n. 32, fino al 23 settembre 2011, con atto di Giunta n. 180, il Comune di Farnese ha approvato n. 27 diversi accordi transattivi sottoscritti con altrettanti utenti/occupatori senza titolo di porzioni di demanio civico, trasmessi separatamente alla Direzione Regionale Agricoltura per l’omologazione.
Al protocollo n. 505961 del 25 novembre 2011 è stato registrato un esposto/denuncia, a firma di numerosi cittadini ed utenti del patrimonio civico comunale di Farnese, con il quale è stata fra l’altro contestata la non congruità del prezzo stabilito a titolo transattivo dei terreni interessati dai procedimenti transattivi, con eventuali ipotesi di responsabilità contabile e penale per presunte violazioni di legge.
In merito al suddetto esposto/denuncia con nota prot. n. 534271 del 15 dicembre 2011 la Direzione Regionale Agricoltura ha interessato il Sindaco del Comune di Farnese a fornire ogni opportuna valutazione e chiarimento sulla questione posta, poi trasmessa il 20 gennaio 2012 richiamando in particolare, in relazione al “capitale di affrancazione fissato a solo titolo conciliativo nella misura massima di € 3.000/ha”, la relazione peritale redatta dal dott. Luigi Ranucci e riguardante procedimenti di legittimazione, nella quale i canoni enfiteutici sono calcolati nella misura di un ventesimo del valore del terreno.
A seguito della richiesta da parte della Regione di fornire una puntuale descrizione delle quote oggetto di transazione e di adeguare i valori proposti negli atti transattivi, riportandoli ai correnti prezzi di mercato, con successiva nota comunale prot. n. 2410, pervenuta in data 16 aprile 2012 ed assunta al protocollo con il n. 167616, è stato trasmesso un estratto della relazione tecnica redatta dal perito demaniale incaricato, Dr. Agr. Violani Francesco.
A seguito di una segnalazione di residenti di Farnese, l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus il 21 giugno 2012 ha inoltrato una specifica richiesta di informazioni a carattere ambientale con eventuale adozione degli opportuni provvedimenti riguardo alla serie delle conciliazioni amministrative adottate: sono stati Interessati Il Commissariato per gli usi civici per Lazio, Toscana e Umbria, la Direzione del Dipartimento economico e occupazionale della Regione Lazio, la Direzione regionale dell’Agricoltura della Regione Lazio, il Comune di Farnese, la Riserva naturale regionale “Selva del Lamone” e per gli eventuali aspetti di competenza anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo e la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.
simbolo del Gruppo d’Intervento Giuridico
Rispetto alla poco attenta gestione del demanio civico la Giunta Comunale di Farnese con deliberazione n. 10 del 20 gennaio 2012 ha ritenuto addirittura “quale Ente esponenziale dei titolari dei diritti civici ed in nome e per conto della collettività che rappresenta, di manifestare e di riconoscere tra gli interessi prioritari di quella stessa comunità un pubblico interesse, economico-produttivo, alla privatizzazione dei terreni di uso civico”, facendone partecipe la competente struttura della Regione Lazio, pur non avendo la Giunta comunale alcuna competenza in proposito.
Con Determinazione n. A08934 del 7 settembre 2012 è stata chiusa l’istruttoria sulle transazioni stragiudiziali avviate con le delibere del Consiglio Comunale nn. 36 e 37 del 10 novembre 2010, stabilendo che “non possono essere oggetto di atti transattivi da sottoporre alla omologazione regionale” i 27 accordi sottoscritti fra il Comune di Farnese e soggetti privati, perché riguardano “contenziosi pendenti innanzi ad Autorità Giudiziarie diverse dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, né, allo stato, riconducibili alla sfera di applicazione dell’art. 29 L. 1766 del 1927”.
La Determinazione precisa che “in particolare, gli accordi sottoscritti fra il Comune di Farnese e oggetti privati non possono, altresì, essere oggetto di atti transattivi, per i seguenti ulteriori motivi:
A) per essere terreni di demanio civico ricadenti all’interno della Riserva Naturale Selva del Lamone ….;
B) per essere terreni che superano il concetto di “minima unità colturale” …;
C) per essere terreni risultati mutati di destinazione, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 6094 del 17/11/1998, per estrazione di fluorite …;
D) per essere terreni oggetto di proposta di reintegra demaniale da parte dello stesso Comune di Farnese, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2005 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14/06/2008 … “.
Con Determinazione n. C0184 del 12 febbraio 2009, avente ad oggetto la “Reintegra di terreni di demanio collettivo a favore del Comune illegittimamente occupati dalle ditte Lieti Antonio ed Alfonsi Nicolino”, la Regione Lazio aveva disposto la reintegra del Comune di Farnese nel possesso anche dei terreni di cui nel 1956 era stata autorizzata la concessione in enfiteusi di 69 quote site nel terreno di Farnese ed in parte in quello di Isola di Castro, fra i quali ci sono come già detto quelli in località “I Raggi” in Comune di Farnese ed il terreno in località “Panetto” in Comune di Isola di Castro, che anziché essere utilizzati dal chi li aveva avuti in concessione sono stati poi occupati abusivamente dai sigg.ri Antonio Lieti e Nicolino Alfonsi.
Dopo essersi opposto alla suddetta proposta di reintegra, il sig. Antonio Lieti ha impugnato la Determinazione n. C0184 del 12 febbraio 2009 presso il TAR del Lazio, deducendo a sostegno della propria impugnazione ben 13 censure, che sono state però ritenute tutte infondate.
Con Sentenza del TAR del Lazio n. 9846 del 18 novembre 2013 è stato respinto il ricorso, rilevando fra l’altro che “il ricorrente …. neppure ha dimostrato di aver migliorato i fondi, elemento indispensabile per poterla ottenere, senza considerare che i terreni in questione si trovano all’interno della Riserva Naturale ‘Selva del Lamone’ e che dunque la legittimazione avrebbe interrotto la continuità del demanio civico” e che ”a questo proposito il Comune di Farnese ha inoltre rilevato che ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 11 del 18/2/05 la Regione Lazio ha vietato la privatizzazione dei terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli, a tutela dei parchi e delle aree protette”.
Con il citato art. 1 della legge regionale n. 11/2005 è stato sostituito il 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 1/1986 con il seguente testo: ”Non possono comunque essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale”.
Si deve procedere ora alla reintegra del demanio civico di Farnese.
La sentenza del TAR del Lazio è stata fatta oggetto di un apposito articolo che è stato pubblicato il 13 gennaio 2014 sulla Rivista elettronica mensile di diritto ambientale a cura del dott. Luca Ramacci www.lexambiente.com, su segnalazione del dott. Fulvio Albanese che ne ha curato la seguente massima:
“Ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 11 del 18/2/2005 la Regione Lazio ha vietato la privatizzazione dei terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli, a tutela dei parchi e delle aree protette. Inoltre, secondo la giurisprudenza formatasi in materia, il provvedimento di legittimazione pur in presenza delle condizioni fissate dalla legge, tra cui la esecuzione di ‘migliorie sostanziali e permanenti’, che in ogni caso debbono consistere in opere preordinate alla coltivazione o comunque allo sfruttamento agricolo o zootecnico del suolo ed alla soddisfazione dell’interesse agrario della collettività, rimane pur sempre un atto a carattere eccezionale, cui è possibile pervenire solo attraverso un adeguato apprezzamento, rimesso al potere discrezionale del Commissario, di tutti gli interessi pubblici eventualmente ostativi alla legittimazione”.