Su questo stesso sito il 4 settembre 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “PRIP: i contrasti e le incoerenze tra le disposizioni impartite sia dalla normativa tecnica di attuazione del PRIP che dal Regolamento di Pubblicità, provocate dalla mancata coordinazione tra di loro degli emendamenti di Giunta approvati all’ultimo minuto”, che dava notizia da un lato del vizio di legittimità dell’emendamento n. 523 della Commissione Commercio, assunto a testo dell’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, relativa alla sottozona B1 (Centro Storico di Roma, ex Municipio I), e dall’altro lato del mancato recepimento dell’emendamento n. 5 del Movimento 5 Stelle, parimenti approvato. (https://www.rodolfobosi.it/prip-il-contrasto-tra-le-disposizioni-impartite-sia-dalla-normativa-tecnica-di-attuazione-del-prip-che-dal-regolamento-di-pubblicita-provocate-dalla-mancata-coordinazione-tra-di-loro-degli-emendamen/#more-9530)
Ad esso ha fatto seguito l’articolo pubblicato l’11 settembre 29014 dal titolo “Il consigliere del M5S Enrico Stefàno chiede al Segretario Generale ed all’Assessore Marta Leonori di sapere come intendono provvedere riguardo alle discordanze riscontrate soprattutto nella normativa tecnica di attuazione del PRIP”, che faceva sapere del recepimento del mio articolo e della sua trasformazione in una precisa istanza ricolta al Segretario Generale ed all’Assessore Marta Leonori. (https://www.rodolfobosi.it/il-consigliere-del-m5s-enrico-stefano-chiede-al-segretario-generale-ed-allassessore-marta-leonori-di-sapere-come-intendono-provvedere-riguardo-alle-discordanze-riscontrate-soprattutto-nella-n/#more-9796)
A quella richiesta l’Assessore Marta Leonori ha dato seguito con la Nota prot. n. 64317 del 3 ottobre 2014, sottoscritta anche dalla Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione Lavoro, Virginia Proverbio, e dal Dirigente della U.O. Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità, dott. Francesco Paciello.
Con un articolo pubblicato il 7 novembre 2014 dal titolo “Con argomentazioni giuridicamente insostenibili l’Assessore Marta Leonori ritiene di poter consentire l’installazione delle paline con orologio nel centro storico di Roma” ho dato la mia valutazione sulla nota di risposta alla richiesta del consigliere Enrico Stefàno (https://www.rodolfobosi.it/con-argomentazioni-giuridicamente-insostenibili-lassessore-marta-leonori-ritiene-di-poter-consentire-linstallazione-delle-paline-con-orologio-nel-centro-storico-di-roma/#more-12465)
In considerazione della espressa volontà da un lato di non annullare l’emendamento n. 523 della Commissione Commercio e della più totale ignoranza dell’emendamento n. 5 del Movimento 5 Stelle, non recepito benché approvato, con la seguente Nota VAS prot. n. 20 del 29 novembre 2014 ho chiesto al Segretario Generale del Comune di Roma, Liborio Iudicello, di annullare in via di autotutela l’emendamento n. 523 della Commissione Commercio per vizio di legittimità e di sostituirlo con l’emendamento n. 5 del Movimento 5 Stelle.
Liborio Iudicello
Al Segretario Generale del Comune di Roma
Dott. Liborio Iudicello
p.c. All’Assessore per Roma Produttiva
On. Marta Leonori
Oggetto – Art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari” (PRIP), approvata con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014: annullamento in via di autotutela dell’emendamento n. 523 della Commissione Commercio per vizio di legittimità e sua sostituzione con l’emendamento n. 5 del Movimento 5 Stelle, non recepito benché approvato.
Ai fini della stesura del testo definitivo della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) e della sua pubblicazione all’Albo Pretorio la S.V. ha dovuto assemblare i diversi documenti definitivamente approvati con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014, che hanno contribuito a formare il testo finale e che sono i seguenti:
– testo non modificato della proposta di deliberazione n. 59 licenziata con Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014;
– testo non modificato delle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 59 approvate il 25 giugno 2014;
– emendamenti presentati il 16 luglio 2014 da gruppi politici e singoli consiglieri;
– emendamento di Giunta presentato il 30 luglio 2014;
– emendamenti della Commissione Commercio presentati il 30 luglio 2014.
Con espresso riferimento all’art. 15, relativo alla sottozona B1 (corrispondente al Centro Storico di Roma nell’ex Municipio I), come risulta dalla pag. 50 del verbale stenografico della seduta del 30 luglio 2014 è stato approvato con 29 voti favorevoli l’emendamento n. 5 presentato dal Movimento 5 Stelle, che ha proposto una serie di integrazioni al testo dell’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP così come licenziato con Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014.
Poco dopo però l’Assemblea Capitolina, con riferimento sempre all’art. 15, senza accorgersi che riguardo alla sottozona B1 era stato già approvato l’emendamento n. 5 del Movimento 5 Stelle, ha approvato l’emendamento n. 523 della Commissione Commercio che ha sostituito il testo dell’intero art. 15 così come recepito dalla Giunta Capitolina in sede di controdeduzioni approvate il 25 giugno 2014, reintroducendo nel Municipio I le paline SPQR da mt. 1,00 x 1,00 e le paline SPQR con orologio da mt. 1,00 x 0,70, classificando però quest’ultime con la tipologia 2.B che tanto la Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP quanto le schede tecniche allegate attribuiscono invece alle paline con orologio di proprietà privata, senza prevedere e classificare nessuna palina SPQR con orologio.
A parte l’evidente errore quanto meno formale nell’indicare un impianto di proprietà comunale inesistente con la tipologia del medesimo impianto ma di proprietà privata, gli stessi Uffici per bocca del dott. Francesco Paciello il 30 luglio scorso hanno dato parere favorevole all’emendamento (pag. 66 del verbale stenografico) senza essersi accorti che ai sensi della lettera b) del punto 4) della lettera E) del 1° comma dell’art. 20 del “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” può essere esposta la pubblicità con paline con orologio “fatta eccezione per il Municipio I”: lo stesso espresso divieto è stato ribadito dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici con il parere che le ha richiesto espressamente l’Assessore Marta Leonori con lettera prot. 32537 del 14/05/2014 (pagg. 11, 14 e 15).
Si mette in evidenza che il testo dell’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP così come licenziato con Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 come proposta n. 59 prevedeva l’installazione nel Municipio I sia delle paline SPQR che delle paline con orologio di proprietà privata e che “sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa”, senza rilevare l’espresso divieto prescritto per il Centro Storico di Roma.
Si mette in ancora maggiore evidenza che del suddetto divieto la S.V. non sembra essersi accorta nemmeno dopo, in sede di assemblaggio degli emendamenti approvati, inserendo come testo legittimo dell’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP quello dell’emendamento n. 523 della Commissione Commercio: al tempo stesso la S.V. ha ignorato del tutto, non si sa quanto coscientemente, che come testo sicuramente legittimo del medesimo art. 15 c’era quello dell’emendamento n. 5 del Movimento 5 Stelle, che non è stato recepito e assemblato.
Si fa presente che ai sensi del 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali “il segretario comunale … svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.”
A tal ultimo riguardo il testo dell’art. 15 dell’emendamento n. 523 della Commissione Commercio appare in aperta violazione del divieto prescritto nel Municipio I ai sensi della lettera b) del punto 4) della lettera E) del 1° comma dell’art. 20 del “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”.
Per tali casi vale quanto disposto dall’art. 37 del Regolamento comunale, vale a dire che “in caso di contrasto fra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 “i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni …, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”: il successivo art. 10 dispone che “hanno diritto: ..b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.”
Con il presente documento sono stati evidenziati i vizi di legittimità dell’emendamento n. 523 della Commissione Commercio, da cui deriverebbe come grave nocumento il posizionamento da parte del Piano di Localizzazione del Municipio I di paline SPQR da mt. 1,00 x 1,00 e di paline SPQR con orologio da mt. 1,00 x 0,70, da installare nel Centro Storico di Roma che l’UNESCO dal 1980 ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità.
Si chiede pertanto alla S.V. l’immediato annullamento in via di autotutela dell’emendamento n. 523 della Commissione Commercio per vizio di legittimità e la sua sostituzione con l’emendamento n. 5 del Movimento 5 Stelle.
In conclusione il testo dell’art. 15 andrebbe comunque coordinato con quello del 2° comma dell’art. 15 così come recepito in sede di controdeduzioni approvate il 25 giugno 2014, in quanto non interessato dall’emendamento n. 5 del Movimento 5 Stelle.
A giudizio del sottoscritto la S.V. dovrebbe assemblare entrambi i testi in modo coordinato e corretto nel seguente modo:
“Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità è consentita esclusivamente l’istallazione delle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo VI:
– 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 a muro destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale per una superficie pari ad almeno il 40% della superficie pubblicitaria complessiva della sottozona;
– 2.A – Impianto di pubblica utilità di cui alla lettera I bis) dello comma dell’art. 4 del Regolamento formato 120 x 180.
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.”
Si resta in attesa di un riscontro scritto che si richiede ai sensi degli artt. 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.
Distinti saluti.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Roma, 29 novembre 2014