Quando il 22 ottobre 2013 il Presidente della Commissione Commercio Orlando Corsetti ha voluto avviare il percorso di partecipazione al PRIP, secondo un Documento di indirizzo poi non rispettato, la Presidente dell’A.I.P.E. (Associazione Imprese Pubblicità Esterna) Daniela Aga Rossi ha lanciato come “provocazione” quella di riconoscere una sorta di “premio” alle ditte che si sono comportate bene, rispettando le norme.
Al termine di quella riunione tenuta nella sala convegni di via della Greca mi sono intrattenuto a parlare in particolare con Paolo Paglia della ditta “APA”, Ranieri Randaccio della ditta “SCI” e Rodolfo Moretti della ditta “Moretti Pubblicità” a cui ho messo in grande evidenza che, per sentirsi sicuri di non dover fallire (come paventano) per causa dei bandi di gara di cui sembravano avere almeno a quel momento una paura folle di doverli affrontare, l’importante per loro è avere la garanzia di poter continuare ad esercitare comunque la loro attività servendosi pur sempre di impianti pubblicitari, che non debbono quindi essere necessariamente soltanto quelli del riordino, perché possono essere benissimo sostituiti da quelli individuati dai futuri Piani di Localizzazione ed assegnati in gestione decennale con regolari bandi di gara aperti alla possibilità di tutti di essere aggiudicati anche riuniti in Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.I.).
Ho fatto loro presente ciò che ancor oggi è più che valido, vale a dire che il pretendere da parte loro di mantenere in eterno sul territorio gli impianti pubblicitari del riordino (dopo ormai più di 25 anni che sono in vita, rispetto alla loro durata massima tuttora fissata in 10 anni) assumerebbe chiaramente il significato proprio di quello stesso “monopolio” di cui sfacciatamente quanto contraddittoriamente continuano ancora ad accusare il rischio di doverlo subire dalle ditte “multinazionali”, anche dopo che fra gli emendamenti approvati dalla Commissione Commercio c’è quello che impedisce ad una stessa ditta di aggiudicarsi più di due dei 10 lotti previsti dalla Giunta Capitolina.
Il “percorso” di partecipazione al PRIP durante i 6 mesi che è durato e che doveva concentrarsi unicamente sulla proposta unitaria di modifiche ed integrazioni che era stata presentata da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, in quanto riconosciuta come l’unica valida in sede di controdeduzioni fatte dal dott. Francesco Paciello assieme ad “Aequa Roma”, si è rivelato invece un’occasione per i responsabili delle associazioni di categoria da una parte (AIPE, AAPI, IRPA e SPAR) e delle ditte pubblicitarie dall’altra (con in testa SCI, APA, Moretti Pubblicità e Clear Channel) di ribadire la necessità di vedersi riconosciuto un trattamento di riguardo, poi definito “premialità” in sede di Commissione Commercio, perché a Daniela Aga Rossi, Ettore Corsale, Ranieri Randaccio, Paolo Paglia e Rodolfo Moretti è stato sempre permesso dal Presidente Orlando Corsetti di intervenire e di dire la loro nel corso delle sedute della Commissione Commercio che erano dedicate invece esclusivamente all’esame della nostra proposta unitaria.
Alla fine Orlando Corsetti, scavalcando la stessa Commissione da lui presieduta (senza la protesta di nessuno dei suoi membri), non ha in effetti chiuso il percorso di partecipazione, del tutto indifferente della presa in giro che ha rappresentato per chi vi ha creduto, come il sottoscritto, perché non è stato alla fine prodotto nessun documento approvato collegialmente ed ha liquidato il tutto con una personale Nota prot. n. RQ7601 del 15 aprile 2014.
Orlando Corsetti
C’è inoltre da considerare che il percorso di partecipazione così come impostato non è servito a nulla e si è rivelato come una autentica farsa dal momento che fra i 15 emendamenti a cui la IX Commissione Commercio ha subordinato il proprio parere favorevole al PRIP non ci sono nemmeno le misure di salvaguardia della proposta unitaria benché fossero state approvate nel corso della seduta del 21 marzo 2014.
Alla luce di tutto questo sono ora portato a pensare che il “percorso di partecipazione” sia stato messo in atto da Orlando Corsetti e dai consiglieri che la pensano come lui proprio per “legittimare” ufficialmente gli interventi di quelli che lui stesso ha chiamato “operatori del settore” e che hanno spinto per 6 mesi verso il tasto della “premialità”.
Ne è una riprova ormai più che oggettiva che la Commissione Commercio, dopo aver disatteso del tutto l’impegno preso di scegliere alla fine del percorso una “proposta” di PRIP da presentare all’Assessore Leonori ed alla Giunta Capitolina fra quelle pervenute entro il 17 dicembre 2013, si è dedicata prevalentemente alla ricerca ostinata per non dire quasi ossessiva di criteri che permettessero concretamente di riconoscere una “premialità” alle presunte ditte “virtuose”.
Questa intenzione di avere un occhio di riguardo verso le ditte storiche romane, che ha poi portato ad inventarsi una “premialità”, è venuta allo scoperto fin dall’avvio del “percorso di partecipazione”, perché il 22 ottobre del 2013 alla “provocazione” lanciata da Daniela Aga Rossi hanno voluto rispondere prima lo stesso Orlando Corsetti, precisando al riguardo che non c’è consigliere comunale che non si ponga il problema, e poi la consigliera Michela Di Biase, che ha rilevato che non solo non c’è la volontà di “uccidere” nessuno, ma che la Commissione tiene ben presente il problema.
Michela Di Biase
Con il senno del poi, solo ora riesco a darmi una risposta presumibile allo sfogo che il 10 giugno scorso la consigliera Michela Di Biase ha avuto con l’Assessore Leonori, perché a suo giudizio – come riportato dai media – «si fanno conferenze stampa su delibere mai viste in commissione, che in 6 mesi ha posto in modo ripetitivo dei principi che dovevano essere alla base del provvedimento, ma che ora non ci sono e che invece mi aspetto di rivedere nella delibera, perché così per me non si può votare».
La consigliera Di Biase si riferisce da un lato alla conferenza stampa di presentazione del PRIP che è stata tenuta il 5 maggio 2014 dall’Assessore Leonori assieme al Sindaco Marino e dall’altro lato conferma che nei 6 mesi dei “lavori” relativi al “percorso di partecipazione” sul PRIP la Commissione Commercio avrebbe “posto in modo ripetitivo dei principi che dovevano essere alla base del provvedimento” e che si aspetta di “rivedere nella delibera”: è ormai abbastanza presumibile ipotizzare che i non meglio dichiarati “principi che dovevano essere alla base del provvedimento” relativo al PRIP debbono essere proprio i “criteri” di “premialità” da riconoscere a tutte le presunte ditte “virtuose”.
Dovrebbe essere ormai noto che il problema di come riconoscere questa “premialità” è stato superato rimandandolo direttamente in aula Giulio Cesare, dal momento che il 1 luglio 2014 la Commissione Commercio ha votato a maggioranza di dare un parere favorevole alle due proposte di deliberazione n. 59 e 61, subordinandole però a 15 emendamenti fra i quali c’è il seguente che modificherebbe il comma dell’art. 2 del vigente Regolamento di Pubblicità secondo questo testo:
<<Salvo quanto previsto dall’art. 8, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti, il cui bando dovrà:
- stabilire il numero massimo di due lotti aggiudicabili ad uno stesso soggetto giuridico che risulti vincitore e da assegnare secondo l’ordine di scelta indicato dall’operatore in sede di partecipazione alla gara;
- prevedere specifici meccanismi, che, nel rispetto dei principi di concorsualità e di ampia partecipazione, consentano di salvaguardare le imprese in regola con le prescrizioni normative dell’impiantistica pubblicitaria e non destinatarie di provvedimenti di decadenza di cui al successivo comma 3>>.
Quello che invece non è noto è che quello stesso giorno l’A.I.P.E. ha trasmesso il seguente messaggio di posta elettronica all’Assessore Leonori ed addirittura a tutti i 48 consiglieri dell’Assemblea Capitolina.
Da: AIPE Roma [aiperoma@aipeitalia.it]
Inviato: martedì 1 luglio 2014 12.36
A: ALFREDO FERRARI; ORLANDO CORSETTI; IMMACOLATA.BATTAGLIA; GIOVANNI ALEMANNO; MARIA GEMMA AZUNI; VALERIA BAGLIO; ERICA.BATTAGLIA; SVEVA BELVISO; DAVIDE BORDONI; ROBERTO CANTIANI; MASSIMO CAPRARI; SVETLANA.CELLI; IGNAZIO.COZZOLI; FRANCESCO.D’AUSILIO; ATHOS DE LUCA; GIANLUIGI DE PALO; MARCELLO.DE VITO; MICHELA.DI BIASE; COSIMO.DINOI; DANIELE.FRONGIA; FABRIZIO GHERA; LUCA.GIANSANTI; VALENTINA.GRIPPO; RICCARDO.MAGI; ALFIO.MARCHINI; FRANCO.MARINO; LAVINIA MENNUNI; DARIO.NANNI; ALESSANDRO ONORATO; MARCO.PALUMBO; FABRIZIO PANECALDO; GIOVANNI PARIS; RITA.PARIS; GIANLUCA.PECIOLA; PIERPAOLO.PEDETTI; ILARIA.PICCOLO; MAURIZIO POLICASTRO; MARCO POMARICI; ANNA MARIA PROIETTI CESARETTI; GIOVANNI QUARZO; VIRGINIA.RAGGI; DARIO ROSSIN; ANTONIO STAMPETE; ENRICO.STEFANO; GIULIA.TEMPESTA; DANIELA.TIBURZI; GIORDANO TREDICINE; roma produttiva
Oggetto: COMUNICAZIONE_”PRIP – Procedura di riordino”
Buongiorno,
inviamo e sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione un’importante comunicazione recante in oggetto “PRIP – Procedura di riordino”.
Cordiali saluti
La Nota del’AIPE del 1 luglio 2014 allegata al suddetto messaggio è la seguente.
Metto in grande evidenza che con la nota suddetta l’AIPE è finalmente uscita allo scoperto, perché ha tradotto in termini pratici come si dovrebbe applicare secondo lei la “premialità”: lo si desume chiaramente dai due seguenti passaggi.
La nota parla dapprima di un futuro PRIP “funzionante” con <<l’applicazione della norma transitoria già contenuta nel comma 9 e 10 dell’art. 34 del Regolamento>> per arrivare alla conclusione che <<probabilmente questo si intendeva, quando più volte si è parlato di “premio”, in quanto giuridicamente non si intravede altra strada che il rilascio dei titoli a chi ne ha i requisiti previsti dalle norme di cui amministrazione stessa si è dotata>>.
Le norme di cui la “amministrazione stessa si è dotata” sono i citati commi 9 e 10 del vigente Regolamento di Pubblicità che testualmente recitano:
<<9. Le concessioni e le autorizzazioni rinnovate, rispettivamente per cinque e per tre anni, all’esito del procedimento di riordino di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 289/1994 e n. 254/1995, in conformità all’art. 14 della deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/1997, possono essere rinnovate per ulteriori periodi, ciascuno non superiore, rispettivamente, a cinque e tre anni.
10. L’Amministrazione Comunale potrà disporre il suddetto rinnovo in conformità al presente regolamento e al Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari ed ai Piani di localizzazione dei medesimi, di cui all’art. 19, sempre a condizione che l’intestatario del titolo originario risulti in possesso dei requisiti prescritti, non abbia installato od usato impianti o mezzi pubblicitari abusivi e dimostri di essere in regola con i pagamenti dell’imposta di pubblicità o dei canoni di concessione.>>
Faccio presente che con il termine “concessioni” si indicavano quelle di durata quinquennale relative agli impianti del riordino di proprietà privata (delle ditte pubblicitarie) installati sul suolo pubblico o agli impianti di proprietà pubblica (SPQR) “concessi” pur essi in locazione installati sempre sul suolo pubblico, mentre con il termine “autorizzazioni” si indicavano quelle di durata invece triennale relative agli impianti del riordino di proprietà privata installati su suolo privato.
Metto in evidenza che ai sensi del 3° comma dell’art. 22 del vigente Regolamento di Pubblicità <<tutte le concessioni e autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono convertite, senza necessità di richiesta, nell’autorizzazione di cui all’art. 1>>, per cui oggi si parla soltanto in modo generalizzato di “autorizzazioni” e non più anche di “concessioni”.
Metto ancor più in evidenza che, siccome si parla di “rinnovo”, occorre sapere che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 2 luglio 2004 è stato deciso di modificare l’art. 14 della disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, che fa parte integrante della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997, nel seguente modo: <<Al termine del p. 1 viene aggiunto il seguente periodo:
“In considerazione dei diversi tempi di attuazione della varie procedure e per garantire equità di trattamento, per tutte le concessioni il primo quinquennio, rinnovabile, avrà termine il 31 dicembre 2009, mentre per le autorizzazioni il primo triennio, rinnovabile, avrà termine il 31 dicembre 2007”.>>
In tal modo “concessioni” quinquennali rilasciate per lo più nel 1987, che quindi sarebbero dovute scadere nel 1992, sono state prorogate di ben altri 17 anni e come vedremo più avanti rinnovate fino alla fine di quest’anno.
Riguardo invece alla differente durata di tre e di cinque anni, che mantiene ignorantemente il vigente Regolamento in entrambi i suddetti commi, metto in ancor maggiore evidenza che con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 10 marzo 2008, è stato deciso <<di modificare l’art. 14 della deliberazione Giunta Comunale n. 1689/1997 nella parte aggiunta al termine del punto 1 dalla deliberazione n. 426/2004 sostituendo la medesima come segue: “la durata delle autorizzazioni e delle concessioni già rilasciate o da rilasciare attinenti alla procedura del riordino è unificata e la scadenza del primo quinquennio è fissata al 31 dicembre 2009 rinnovabile per un altro quinquennio”>>.
Con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 22 aprile 2008 è stato deciso che <<L’ultimo comma del dispositivo della deliberazione n. 6/2008 che recita: … [omissis] èmodificata come segue:
“Di modificare l’art. 14 della deliberazione Giunta Comunale n. 1689/1997 nella parte aggiunta al termine del punto 1 dalla deliberazione n. 426/2004 sostituendo la medesima come segue: “la durata delle autorizzazioni e delle concessioni già rilasciate o da rilasciare attinenti alla procedura del riordino è unificata e la scadenza del primo quinquennio è fissata al 31 dicembre 2009. Si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 100/2006 per la disciplina dei rinnovi”. >>
Metto in evidenza che il cosiddetto “Regolamento Veltroni”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006 disciplinava i rinnovi con i commi 9 e 10 dell’art. 34 secondo lo stesso testo del cosiddetto “Regolamento Alemanno”, il cui Consiglio Comunale con la deliberazione n. 37/2009 di modifica del “Regolamento Veltroni” non si è accorto della unificazione tra “concessioni” ed “autorizzazioni” con la stessa durata quinquennale operata nel frattempo dall’allora Commissario Straordinario Mario Morcone.
Ne deriva che al 31 dicembre di quest’anno scadranno tutte le vecchie “concessioni” e “autorizzazioni” rinnovate per il 2° quinquennio.
Ne deriva altresì che in base al comma 9 dell’art. 34 del Regolamento vigente, espressamente richiamato dall’AIPE, tutte le vecchie “concessioni” e “autorizzazioni” degli impianti del riordino rinnovate fino al 31 dicembre di quest’anno <<possono essere rinnovate per ulteriori periodi, ciascuno non superiore, rispettivamente, a cinque e tre anni>>.
Preciso al riguardo che in base a quanto sopra detto tutte le vecchie “concessioni” e “autorizzazioni” degli impianti del riordino “possono” effettivamente essere rinnovate una tantum per altri 5 anni fino al 31 dicembre del 2019, senza però che questa facoltà costituisca un obbligo da parte della Giunta Capitolina, che infatti nella proposta di deliberazione n. 61 ha deciso di non avvalersene, al punto di eliminare il comma 10 dell’art. 34 (che disciplina proprio come fare il rinnovo fino al 31 dicembre del 2019) e di sostituire il comma 9 con il seguente testo: <<Gli impianti riconducibili alla procedura di riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente Regolamento fino al 31 dicembre 2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione>>.
La nota dell’AIPE nel passo in cui afferma che <<giuridicamente non si intravede altra strada che il rilascio dei titoli a chi ne ha i requisiti previsti dalle norme di cui amministrazione stessa si è dotata>> lascia esplicitamente intendere (ed a ragione) che è perfettamente fattibile in termini giuridici il rilascio di “autorizzazioni” quanto meno fino al 31 dicembre 2019 per tutti gli impianti del riordino alle condizioni di cui al comma 10 dell’art. 34 e cioè in particolare <<a condizione che l’intestatario del titolo originario risulti in possesso dei requisiti prescritti, non abbia installato od usato impianti o mezzi pubblicitari abusivi e dimostri di essere in regola con i pagamenti dell’imposta di pubblicità o dei canoni di concessione>>.
MA PER OTTENERE QUESTO OCCORRE ANCHE E SOPRATTUTTO UNA VOLONTÀ “POLITICA” (IN TAL CASO “BIPARTISAN”) CHE BOCCI DA UN LATO LA MODIFICA DEL COMMA 9 DELL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO COSÌ COME PROPOSTA DALLA GIUNTA CAPITOLINA E CHE DALL’ALTRO LATO APPROVI AL SUO POSTO UNA PROROGA DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI DEL RIORDINO QUANTO MENO FINO AL 31 DICEMBRE DEL 2019 (SE NON ADDIRITTURA, GIÀ CHE CI SIAMO, FINO AL 31 DICEMBRE DEL 2024), FACENDOLA DIVENTARE OBBLIGATORIA E NON PIÙ FACOLTATIVA COME È ATTUALMENTE, MAGARI APPROVANDO CONTESTUALMENTE PURE IL PRIP ED I PIANI DI LOCALIZZAZIONE, MA RIMANDANDONE DI 5 O DI 10 ANNI LA LORO ENTRATA A REGIME TRAMITE REGOLARI BANDI DI GARA.
Non è altrettanto noto che a distanza di appena 4 giorni dalla nota dell’A.I.P.E. il responsabile della ditta “S.C.I.” Ranieri Randaccio ha trasmesso a sua volta all’Assessore Marta Leonori e per conoscenza al Presidente ed ai membri della Commissione Commercio la seguente nota.
Con riferimento espresso ad <<alcuni interventi in occasione delle recenti riunioni della Commissione che adombravano per le Ditte aderenti al Piano di Riordino una sorta di “premialità” attraverso percentuali da concordare … di superfici da destinare alle Ditte regolari>> il sig. Ranieri Randaccio contesta <<ogni e qualsiasi concetto di premio, a parere della scrivente pure illegittimo non essendo neppure chiare le intenzioni di tale “premialità” né quale sia la fonte di diritto che legittimi l’inserimento di tale concetto nelle Aste Pubbliche>>.
Ranieri Randaccio
Su questo stesso sito il 29 giugno 2014 ho pubblicato un artico dal titolo <<PRIP: questa maggioranza sta con la Giunta di Marino o con la Giunta di Alemanno ? Corsetti vuole a tutti i costi ottenere delle larghe intese per “premiare” certe ditte “virtuose”>>, in cui ho provato a dimostrare come il “confronto” sulla “premialità” si fosse tramutato in una estenuante “trattativa” che era degenerata al livello di un autentico mercato da Porta Portese (https://www.rodolfobosi.it/prip-questa-maggioranza-sta-con-la-giunta-di-marino-o-con-la-giunta-di-alemanno-corsetti-vuole-a-tutti-i-costo-ottenere-delle-larghe-intese-per-premiare-certe-ditte-vituo/#more-8303 ).
La cronistoria che cercava di dimostrarlo arrivava fino al 26 giugno scorso, quando la maggioranza di centro-sinistra in seno alla Commissione Commercio ha approvato un emendamento proposto dal cons. Franco Marino, secondo cui a non meglio individuate “ditte virtuose” si sarebbe dovuto assicurare in uno dei 10 bandi di gara un 15% dell’intera superficie espositiva del PRIP che è di 138.000 mq., mentre l’opposizione di centro-destra quello stesso giorno ha proposto come controemendamento il 50% dei 138.000 mq. da riservare addirittura al di fuori dei 10 bandi di gara agli impianti del riordino delle sole ditte “virtuose”.
Sotto questo aspetto non posso non apprezzare la “critica” aperta che il sig. Ranieri Randaccio ha fatto anche ai consiglieri Davide Bordoni e Giovanni Alemanno di voler mercanteggiare <<superfici da destinare alle Ditte regolari >>.
Ma, oltre che a <<contestare recisamente l’inserimento di un concetto di “premialità” per le ditte aderenti al Piano di Riordino>>, con la nota suddetta il sig. Ranieri Randaccio ha voluto comunicare anche e soprattutto che <<le Delibere 116/2013 e 425/2013, così come la Sentenza n. 05088/2014 dell’On. TAR Lazio, dichiarano la chiusura del Piano di Riordino resta pertanto, per il completamento del procedimento, il rilascio dei Titoli Autorizzativi a seguito dell’asserita chiusura del procedimento stesso, con tutte le obbligazioni conseguenti fra le quali: rimozione dei cartelli abusivi a cura dei Concessionari, cauzioni a garanzia del pagamento degli oneri tributari e dei canoni, nonché l’esame delle schede “E” ed altro, pertanto da tale data decorrono i primi 5 anni>>.
Devo precisare al riguardo che non sono riuscito per ora trovare on line la richiamata pronuncia del TAR del Lazio n. 05088 di quest’anno, che non risulta né come “Sentenza” né come “Ordinanza” né come “Decreto”.
Faccio presente poi che le richiamate “obbligazioni” conseguenti al rilascio delle nuove “autorizzazioni” (e non delle “concessioni”) sono quelle prescritte dalla disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, che fa parte integrante della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997, assieme agli schemi dei provvedimenti dirigenziali per il rinnovo/rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, allegati sub A), B) e C).
Ai fini di una migliore comprensione di quanto comunicato dalla “SCI” debbo far presenti i seguenti 3 commi dell’art. 1 della disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari:
<<2. Il procedimento ha per oggetto il riordino delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 1993, ai fini di un loro aggiornamento e rinnovo pluriennale.
3. Il procedimento ha altresì per oggetto il riordino, previa domanda di riconferma, degli impianti pubblicitari posti in opera, per i quali è stata depositata e registrata in atti la corrispondente domanda di autorizzazione o di trasferimento entro e non oltre il 31 dicembre 1994.
4. Il procedimento ha infine per oggetto l’esame, previa conferma, delle istanze di concessione, autorizzazione, spostamento o trasferimento degli impianti pubblicitari, presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1994>>.
Per quanto riguarda il richiamato esame delle schede “E” faccio preliminarmente presente che la ditta “SCI” con prot. n. 38 del 16 dicembre 1996 ha partecipato al procedimento di riordino dichiarando di avere a quell’epoca 532 impianti del tipo scheda “R” e 335 impianti del tipo scheda “SPQR” e di avere presentato negli anni precedenti istanze di rilascio di nuove concessione per ben 3.171 impianti (del tipo per l’appunto scheda “E”), senza averne però meritoriamente installato nessuno (del tipo scheda “ES”).
A tal ultimo riguardo debbo far presente che con la già citata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 10 marzo 2008 è stata anche decisa la seguente modifica da aggiungere dopo la lettera d) del 1° comma dell’art. 12 della disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari: <<al p. 1, aggiungere dopo la lettera d): “comunque entro il 31 maggio 2008 le ditte dovranno confermare in autocertificazione valevole ai sensi della vigente normativa, le trasformazioni effettuate ai sensi del presente articolo e già formalizzate mediante la presentazione di schede “ES” ai fini della procedura di riordino”>>.
Riguardo alla “tesi” a mio giudizio molto forzata che ne fa scaturire il sig. Ranieri Randaccio per cui alla chiusura del procedimento di riordino dovrebbe seguire un suo “completamento” con il rilascio dei titoli autorizzativi, non posso non rilevare preliminarmente la contraddittorietà dei due termini “chiusura del procedimento” da un lato (da intendere proprio con l’avvenuto totale rilascio dei titoli autorizzativi) e “rilascio dei Titoli Autorizzativi” dall’altro lato che finché non avvenuto in modo completo non autorizza di certo ad affermare che ci sia stata una “chiusura del procedimento di riordino”.
Per opportuna conoscenza della problematica, che è stata sollevata anche dall’Avv. Ettore Corsale Direttore dell’AIPE nel corso di una delle tante sedute della Commissione Commercio dedicate all’esame delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP proposte da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, va fatto presente che il comma 5 Bis dell’art. 34 del vigente Regolamento di Pubblicità dispone testualmente che <<l’esame delle domande di riordino ancora in fase istruttoria è sospeso e sarà effettuato sulla base dei criteri introdotti dai Piani di cui al precedente articolo 19>>, vale a dire PRIP e Piani di Localizzazione.
Va anche fatto sapere, sempre per opportuna conoscenza, che come riportato nella “Indagine sul settore affissioni e pubblicità a Roma” presentata alla fine di gennaio del 2011 dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, alla scadenza del 31 dicembre 2009 <<l’intervenuto rinnovo di 3.189 impianti privati su suolo pubblico, 60 su suolo privato e 453 impianti di proprietà di Roma Capitale (SPQR), con scadenza 31 dicembre 2014, potrebbe ritardare fino a tale data la piena attuazione alle procedure di gara previste nel regolamento della pubblicità e delle pubbliche affissioni.>>
I dati suddetti sono stati confermati dallo stesso dott. Francesco Paciello e stanno a dimostrare che il rinnovo è potuto avvenire solo per circa il 10% degli impianti pubblicitari del riordino “ad esito del procedimento“, come stabilito proprio dal comma 9 dell’art. 34 del Regolamento: vale a dire che al 1 gennaio del 2010 era stato istruito solo il 10% di tutte le domande di riordino presentate.
NE DERIVA CHE IL RIMANENTE 90% DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL RIORDINO AVREBBE LE “CONCESSIONI” E LE “AUTORIZZAZIONI SCADUTE IL 31 DICEMBRE DEL 2009.
Ma sotto il mandato del Sindaco Alemanno con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009 è stato dapprima modificato il “Regolamento Veltroni” con l’aggiunta del comma 5 Bis dell’art. 34 che ha sospeso fino al PRIP ed ai Piani di Localizzazione l’esame delle domande di riordino, senza fare distinzione tra istanze di rilascio di nuove concessioni (schede di tipo “E” ed impianti di tipo scheda “ES”) e “concessioni” invece già rilasciate e quindi da rinnovare per impianti di tipo scheda “R” o scheda “SPQR”: per questi ultimi impianti le “concessioni”, di cui è stata sospesa l’istruttoria relativa al loro rinnovo, dovevano essere considerate decadute alla scadenza del 31 dicembre 2009.
Ma la Giunta di Alemanno con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013 ha deciso al 5° capoverso <<di confermare che l’efficacia nel tempo della posizione amministrativa degli impianti di cui al precedente capoverso è regolata dal combinato disposto dell’art. 34 comma 9 del Regolamento di Pubblicità, come modificato dalla deliberazione Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 38/2008, e dell’art. 64 del D.Lgs. n. 446/1997, a condizione che sia ottemperato alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione nei modi e nelle forme di cui al comma 10 predetto art. 34>>.
Il 1° comma dell’art. 64 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 testualmente recita: <<Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.>>
Dal momento che le “concessioni” degli impianti del riordino sono state rilasciate quasi tutte prima della entrata in vigore del 1° Regolamento di cui si è dotata l’Amministrazione Capitolina, con il semplice pagamento del Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) eseguito regolarmente per ogni anno solare sono state considerate automaticamente rinnovate anche tutte le concessioni degli impianti pubblicitari che non hanno avuto “esito” nel riordino e sono state per giunta sospese fino al PRIP: ciò nonostante queste concessioni sono scadute il 31 dicembre del 2009.
Ma con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 è stato stabilito nelle premesse che <<con particolare riferimento all’indirizzo di cui al 5° capoverso del dispositivo della su indicata deliberazione, che recita: “di confermare che l’efficacia nel tempo della posizione amministrativa degli impianti di cui al precedente capoverso è regolata dal combinato disposto dell’art. 34 comma 9 del Regolamento di Pubblicità, come modificato dalla deliberazione Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 38/2008, e dell’art. 64 del D.Lgs. n. 446/1997, …. [omissis]>> ed è stato conseguente deciso <<di sostituire il quinto capoverso della deliberazione di Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013 con il seguente “di confermare che l’efficacia nel tempo della posizione amministrativa degli impianti di cui al precedente capoverso è regolata dal disposto dell’art. 34, comma 9 del Regolamento di Pubblicità, come modificato dalla deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 38/2008, a condizione che sia ottemperato alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione nei modi e nelle forme di cui al comma 10 del predetto art. 34”>>.
Con il 6° capoverso della deliberazione n. 116/2013 la Giunta di Alemanno aveva deciso <<di stabilire, sempre ai fini della chiusura del procedimento di riordino, che gli impianti di cui ai predetti due ultimi capoversi, se rispettano le condizioni ivi stabilite, costituiscono parte integrante dei Piani di Localizzazione adottati in conseguenza del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e, ove in contrasto con le prescrizioni stabilite da quest’ultimo, sono ammessi prioritariamente alla trasformazione in componenti e complementi di arredo urbano di cui all’art. 4 comma 1 lett. I del Regolamento di Pubblicità, anche nell’ambito dei progetti di cui all’art. 6 commi 1bis e 5 del medesimo Regolamento>>.
A tal ultimo riguardo con la deliberazione n. 425/2013 la Giunta Capitolina ha inoltre deciso <<di precisare, in riferimento al sesto capoverso della deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2013, che il recepimento automatico delle risultanze del procedimento di riordino all’interno del Piano Regolatore e nei conseguenti Piani di Localizzazione non altera, tuttavia, la scadenza naturale dei titoli degli impianti di cui alla medesima procedura di riordino>>.
NE DOVREBBE QUINDI DERIVARE CHE ATTUALMENTE IL 90% DELLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI DEL RIORDINO CHE NON HANNO AVUTO ESITO E SONO TUTTORA IN ISTRUTTORIA, SOSPESA PERÒ FINO AL PRIP DAL COMMA 5 BIS DELL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO, È COMUNQUE SCADUTA DALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DEL 2009 PER CUI TUTTI QUESTI IMPIANTI SENZA TITOLO AUTORIZZATIVO RINNOVATO DOVREBBERO ESSERE CONSIDERATI ABUSIVI AI SENSI DELL’ULTIMO PERIODO DEL 2° COMMA DELL’ART. 1 DEL REGOLAMENTO SECONDO CUI <<LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE SVOLTE CON QUALUNQUE MEZZO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA IN DIFETTO O IN VIOLAZIONE DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE, …. , SONO DA CONSIDERARSI ABUSIVE A TUTTI GLI EFFETTI>>.
Ignorando presumibilmente tutti i suddetti risvolti normativi, il sig. Ranieri Randaccio va oltre la stessa nota dell’AIPE, da cui è peraltro rappresentato, perché anche lui parla di “rilascio di titoli” che però dovrebbero essere calcolati a decorrere secondo lui da quella che chiama “tale data”, con riferimento evidente alla “chiusura del Piano di Riordino” dichiarata per ultima con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 5 dicembre 2013 per cui sarebbe da tale data che dovrebbero decorrere quelli che per giunta considera i “primi” 5 anni, come se le nuove “autorizzazioni” fossero rilasciate per “nuovi” impianti.
Anche a voler seguire il suo ragionamento, giuridicamente il sig. Ranieri Randaccio fa a mio giudizio una certa confusione intanto tra gli impianti del riordino per i quali sono state rinnovate le “concessioni” e le “autorizzazioni” fino al 31 dicembre 2014 [“3.189 impianti privati su suolo pubblico, 60 su suolo privato e 453 impianti di proprietà di Roma Capitale (SPQR)] e tra gli impianti che non hanno avuto il rinnovo del titolo autorizzativo, perché le relative richieste non hanno avuto esito istruttorio e sono state per di più sospese fino al PRIP.
Anche per queste ultime fa una certa confusione tra gli impianti per i quali sono state rilasciate “concessioni” ed “autorizzazioni” il cui 1° quinquennio è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 426/2004, che parla esplicitamente di “primo quinquennio, rinnovabile”, e tra gli impianti del tipo scheda “E” per i quali è stato a suo tempo richiesto il rilascio di autorizzazione, per la quale soltanto – se venisse rilasciata – si dovrebbe parlare di decorrenza del primo quinquennio, ma non dalla data di chiusura del riordino (se fatta coincidere con il 13 dicembre del 2013), bensì caso mai dalla data in cui venisse effettivamente rilasciata ad esempio per ognuno dei 3.171 impianti scheda “E” che il sig. Ranieri Randaccio spera forse ancora di poter installare.
DA QUESTA LUNGA DISAMINA SOTTO L’ASPETTO GIURIDICO EMERGE IN CONCLUSIONE QUANTI E QUALI SIANO LE QUESTIONI APERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA DEL RIORDINO SU CUI SI INNESCHEREBBERO CONTENZIOSI A NON FINIRE, NELLA EVENTUALITÀ DI VOLERE VERAMENTE A LIVELLO “POLITICO” FAR SOPRAVVIVERE QUANTOMENO PER ALTRI 5 ANNI QUELLO CHE HO GIÀ AVUTO MODO DI CHIAMARE “PASTICCIACCIO BRUTTO” (https://www.rodolfobosi.it/quel-pasticciaccio-brutto-del-riordino-degli-impianti-pubblicitari-di-roma/) SU CUI È MEGLIO METTERE UNA PIETRA TOMBALE UNA VOLTA PER TUTTE, GARANTENDO IL PROSIEGUO DELLA ATTIVITÀ A QUELLE IMPRESE PER LE QUALI LA “VITUOSITÀ” DEVE COSTITUIRE UN REQUISITO DI AMMISSIONE ALLE GARE PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE (ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006).
A chi sperasse di riuscirci faccio presenti i seguenti tre commi dell’art. 1 della disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, che è parte integrante della deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/1997:
<<6. Il procedimento di riordino, approvato dalle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, non consente l’installazione, lo spostamento o il trasferimento degli impianti pubblicitari successivamente alla data del 31 dicembre 1994, fatti salvi gli spostamenti disposti espressamente dal Comune per motivi di pubblico interesse.
7. A norma delle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, le installazioni, gli spostamenti o i trasferimenti degli impianti pubblicitari, se effettuati dopo il 31 dicembre 1994 e non rimossi, pregiudicano il procedimento di riordino facendo decadere tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria e della rimozione d’ufficio.
8. Nel contempo, il Servizio Affissioni e Pubblicità dispone il rigetto immediato delle istanze di concessione, autorizzazione, spostamento o trasferimento degli impianti pubblicitari posti in opera, che sono difformi dal codice della strada o dalle norme di cui alle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95 ovvero ricadono in zone vietate, vincolate o — se di superficie superiore ai 6 metri quadrati — all’interno dell’area perimetrata di cui alle deliberazioni n. 609/81 e n. 254/95, ordinandone la rimozione sotto pena dell’applicazione della sanzione pecuniaria, della rimozione d ’ufficio e della decadenza di tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze>>.
Alle suddette disposizioni aggiungo quelle prevista dal 3° comma del successivo art. 10: <<In tutti i casi in cui la domanda di rinnovo dell’impianto pubblicitario viene respinta, l’impianto pubblicitario medesimo deve essere immediatamente rimosso, sotto pena dell’applicazione della sanzione pecuniaria, della rimozione d’ufficio, della revoca di tutte le altre concessioni e autorizzazioni e del rigetto di tutte le altre istanze>>.
Nell’articolo pubblicato su questo stesso sito l’11 luglio 2014 dal titolo <<La pubblicazione delle schede relative ad ogni impianto pubblicitario registrato nella Nuova Banca Dati del Comune consentirebbe, assieme a recenti sentenze del TAR del Lazio, di accertare la virtuosità delle ditte che hanno tutti i requisiti di ammissione ai bandi di gara>> ho portato le prove delle possibili irregolarità compiute nei vari casi di impianti del riordino, nonché delle sentenze del TAR che le hanno messe a nudo (https://www.rodolfobosi.it/la-pubblicazione-delle-schede-relative-ad-ogni-impianto-pubblicitario-registrato-nella-nuova-banca-dati-del-comune-consentirebbe-assieme-a-recenti-sentenze-del-tar-del-lazio-di-accertare-la-virtuosi/).
L’articolo si chiudeva nel modo seguente: <<A conclusione di questo lungo excursus mi viene spontaneo chiedermi se mai il Comune di Roma rispetterà e farà rispettare la disciplina del procedimento di partecipazione del riordino che lui stesso si è dato, applicandola fino alle estreme conseguenze, vale a dire cancellando definitivamente dal “riordino” tutte quelle ditte pubblicitarie che in modo di certo non molto “virtuoso” hanno più o meno deliberatamente violato la suddetta disciplina.>>
In caso di “riesumazione” di una procedura di riordino che dovrebbe essere chiusa e sepolta del tutto se non altro per i suoi quasi 20 anni ormai di vita, ma per la quale sembra che si voglia trovare un elisir di lunga vita, se come è presumibile (se non altro per evitare di innescare ulteriori contenziosi oltre quelli già subiti fino ad oggi) si opererà un rinnovo indifferenziato di tutte le “concessioni” ed “autorizzazioni” rilasciate, c’è da sapere che in tal modo la situazione di degrado a cui è stata portata la città di Roma anche se non soprattutto per causa della proliferazione selvaggia degli impianti pubblicitari, che l’ha fatta diventare una “cartellopoli”, rimarrà più o meno tale e quale quanto meno fino al 31 dicembre del 2019, anche se verranno rimossi tutti i 5.000 impianti accertati come “senza scheda”.
È QUESTO CHE VUOLE LA MAGGIORANZA CHE DOVREBBE SOSTENERE IL SINDACO MARINO E LA SUA GIUNTA ?
PER QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE IL MODO MIGLIORE, ANCHE PER LE DITTE “VIRTUOSE”, DI CHIUDERE DEFINITIVAMENTE CON QUESTO PASSATO NON CERTO DEGNO DI ROMA, EVITANDO IL RISCHIO DI PERDERE I FUTURI EVENTUALI RICORSI CHE VENISSERO PRESENTATI SIA AL TAR CHE AL CONSIGLIO DI STATO, È SOLTANTO QUELLO DI FAR COLLIMARE LA SCADENZA INELUDIBILE DI LEGGE DI TUTTE LE “AUTORIZZAZIONI” DEGLI IMPIANTI DEL RIORDINO ESISTENTI CON IL CONTESTUALE RILASCIO A CHI VINCERÀ LE FUTURE 10 GARE DELLE NUOVE “AUTORIZZAZIONI” PER TUTTI GLI IMPIANTI PUBBLICITARI INDIVIDUATI DAI PIANI DI LOCALIZZAZIONE E MESSI A BANDO PER LOTTI.
Lo ha ribadito per l’ennesima volta l’Assessore Marta Leonori nella intervista pubblicata ieri sulla cronaca di Roma del quotidiano “La Repubblica” del 13 luglio 2014.
La certezza di questa strada è stata sancita definitivamente dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5 del 25 febbraio 2013, che ha dato pienamente ragione al Comune di Caltanissetta dopo che ha approvato il Piano generale degli impianti pubblicitari e successivamente il bando della gara per la concessione delle superfici individuate dal detto Piano, dichiarando scadute le concessioni relative agli impianti fin lì rilasciate.
Metto in risalto da un lato che contro il Comune di Caltanissetta era intervenuta anche l’A.A.P.I. (Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane) e dall’altro lato che la pronuncia che ha respinto il ricorso è stata data dalla Adunanza Plenaria.
Ne riporto i seguenti passaggi.
<<Con il secondo e diverso indirizzo, definito con la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato 2 febbraio 2009, n. 529, e largamente condiviso dai Tribunali amministrativi regionali, è stato affermato che il mercato dell’uso degli impianti pubblicitari privati in ambito cittadino è, allo stato attuale, contingentato, a motivo della limitatezza degli spazi disponibili e della consequenziale prescrizione, di cui all’art. 3, comma, 3 del d.lgs. n. 507 del 1993, recante norme sul regolamento comunale sulla imposta di pubblicità, per la quale i Comuni devono determinare “la quantità degli impianti pubblicitari”.
In questo quadro, è la concessione degli spazi tramite gara che si pone quale strumento per la piena attuazione del principio costituzionale di libera iniziativa economica, poiché consente a nuovi operatori l’ingresso in un mercato che resterebbe altrimenti riservato a quanti hanno conseguito in passato le autorizzazioni all’uso degli spazi più remunerativi…….
3.2. L’adunanza plenaria ritiene che la messa a gara degli spazi pubblici per la collocazione degli impianti pubblicitari commerciali sia legittima per le ragioni che seguono.
Alla definizione della disciplina della collocazione degli impianti pubblicitari concorrono la normativa sulla viabilità, che sottopone gli impianti, per la sicurezza del traffico veicolare, ad autorizzazione comunale se collocati nei centri abitati [art. 23, comma 4, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992)], quella sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici [articoli 49 e 153 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004)], se gli impianti incidano su tali profili, e la normativa tributaria, posta in particolare dal d.lgs. n. 507 del 1993 (e poi dal d.lgs. n. 446 del 1997).
In fatto la collocazione degli impianti pubblicitari commerciali su aree pubbliche urbane, che qui interessa, è vincolata dalla naturale limitatezza degli spazi disponibili all’interno del territorio comunale, ulteriormente ristretta per effetto dei vincoli sia di viabilità sia di tutela dei beni culturali gravanti sul territorio.
Ciò motiva la statuizione di cui all’art. 3, comma 3, del citato d.lgs. n. 507 del 1993, per cui ciascun Comune “deve” determinare, oltre la tipologia, anche “la quantità” degli impianti pubblicitari e approvare un “piano generale degli impianti”, con la delimitazione della superficie espositiva massima dei diversi tipi di impianti (nella prassi ripartita tra le zone del territorio urbano), definendosi con ciò un mercato contingentato ….
Ciò rilevato ritiene l’adunanza plenaria che sia corretto allocare l’uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all’unico criterio alternativo dell’ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è di certo meno idoneo ad assicurare l’interesse pubblico all’uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale. …
Il procedimento di gara non contrasta infatti con la libera espressione dell’attività imprenditoriale di cui si tratta, considerato, in linea generale, che la procedura ad evidenza pubblica è istituto tipico di garanzia della concorrenza nell’esercizio dell’attività economica privata incidente sull’uso di risorse pubbliche e che, in particolare, la concessione tramite gara dell’uso di beni pubblici per l’esercizio di attività economiche private è istituto previsto nell’ordinamento, essendo perciò fondata la qualificazione della gara come strumento per assicurare il principio costituzionale della libera iniziativa economica anche nell’accesso al mercato degli spazi per la pubblicità (Cons. Stato, V, n. 529 del 2009, cit; cfr. anche VI, 9 febbraio 2011, n. 894).
Quanto sopra è peraltro coerente con i principi comunitari, in particolare di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza; questo Consiglio ha infatti chiarito da tempo che, sul presupposto per cui con la concessione di un’area pubblica si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato (come è nella specie), si impone di conseguenza una procedura competitiva per il rilascio della concessione, necessaria per l’osservanza dei ricordati principi a presidio e tutela di quello, fondamentale, della piena concorrenza (Sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168).>>
In precedenza con nota prot. n. 32537 del 14 maggio 2014 l’Assessore Leonori ha chiesto alla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale <<di esprimere eventuali osservazioni in merito ai due documenti appena approvati in virtù sia delle sue funzioni istituzionali di supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti anche della Giunta e sia dall’esperienza acquisita negli anni nel settore delle affissioni pubblicitarie, anche in riferimento al parere recentemente espresso sulla precedente bozza di PRIP>>.
Fra i compiti istituzionali dell’Agenzia c’è quello di esprimere (su richiesta del Consiglio Comunale, del Sindaco o della Giunta) pareri preventivi sugli schemi degli atti concessori e autorizzativi.
Il 18 giugno 2014 sul sito della Agenzia www.agenzia.roma.it/ è stato pubblicato il Parere sulle proposte di PRIP e modifiche al Regolamento Affissioni e Pubblicità (http://www.agenzia.roma.it/home.cfm?nomepagina=news&id=134) che nella premessa sottolinea che <<le considerazioni che seguono sono state pertanto strutturate in funzione della richiesta pervenuta dall’Amministrazione e possono costituire un utile strumento per la Giunta, le Commissioni permanenti, l’Assemblea Capitolina e i Municipi, nell’ambito delle rispettive competenze, in vista dell’iter che questi provvedimenti devono compiere prima del loro esame in aula.>>
Il “parere” dell’Agenzia è quindi uno strumento utile per l’Assemblea Capitolina che può quindi far propri diversi se non tutti gli emendamenti proposti, fra i quali ricordiamo in particolare i seguenti.
1 – Con riferimento alla autorizzazione de <<l’utilizzo di elementi di arredo urbano per l’esposizione pubblicitaria collegati ai servizi di mobilità alternativa all’interno della Città Storica>>(comma 1 bis dell’art. 6 del Regolamento di Pubblicità) secondo l’Agenzia (pag. 5) <<potrebbe essere importante prevedere più chiaramente – rispetto al testo vigente – che l’intervento di privati può essere finalizzato non solo a finanziare la mobilità alternativa ma anche specifici progetti di riqualificazione urbana>>.
2 – Rispetto allo stesso art. 7 da un lato ed alla volontà dall’altro lato della Commissione Commercio di voler concedere una “premialità” a certe ditte pubblicitarie, senza sapere chi se la merita veramente, tenendole fuori da ogni gara come vorrebbe l’opposizione, si invita a riflettere sulla seguente considerazione espressa dall’Agenzia riguardo ai bandi di gara (pag. 7):<< in conclusione, la scelta di molti comuni di assegnare in concessione detti spazi di territorio comunale a mezzo di gara non soltanto non appare incompatibile – come pure si legge in alcuni passaggi motivazionali di varie pronunce – con il principio costituzionale di libera iniziativa economica, ma risulta semmai funzionale al concretizzarsi di quel principio, grazie allo strumento concorrenziale proprio della gara.
La gara infatti consentirebbe – secondo questa impostazione – a nuovi operatori di fare ingresso in un mercato altrimenti caratterizzato dalle posizioni privilegiate e inattaccabili delle ditte che hanno conseguito in passato le autorizzazioni ad utilizzare, con i propri impianti, gli spazi pubblici più ambiti ed economicamente più remunerativi>>.
3 – Allo stesso riguardo, ma con particolare attenzione alla scadenza delle concessioni/autorizzazioni degli impianti del riordino, è utile tener conto anche della seguente considerazione espressa dalla Agenzia riguardo alle norme transitorie disciplinate dall’art. 34 del Regolamento (pag. 13):<< La proposta di inserimento del comma 9 che sancisce la scadenza al 31.12.2014 dei titoli autorizzativi degli impianti riconducibili alla procedura di riordino senza possibilità di rinnovo rappresenta finalmente la chiave di volta per evitare il pericolo di proroghe e di sfruttamento illegittimo di diritti acquisti sine die.
A questo scopo, e per rafforzare il concetto, potrebbe essere utile aggiungere, alla fine del nuovo comma 9, che la scadenza dei rinnovi dei titoli autorizzativi e, in generale, delle autorizzazioni a qualsiasi titolo rilasciate sia il 31.12.2014 senza possibilità alcuna di rinnovo prevedendo una proroga tecnica fino all’espletamento delle gare per l’assegnazione dei lotti>>.
4 – Riguardo alla “Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP proposta, ed in particolare alla individuazione delle zone e sottozone, l’Agenzia fa presente (pag. 14) che <<il Regolamento all’art. 20 (Criteri per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e mezzi pubblicitari) prescrive che il PRIP si debba conformare ad alcuni criteri tra cui la classificazione del territorio capitolino secondo le aree omogenee previste dal vigente PRG, ovvero “città storica”, “città consolidata”, “città da ristrutturare”, “città della trasformazione” e “territorio non urbanizzato”, classificazione che è funzionale ad esigenze di qualificazione del territorio e di tutela ambientale>>, per cui <<sarebbe pertanto opportuno un collegamento funzionale con quanto prescritto dal Regolamento o, nel caso si intenda perseguirne solo in parte i principi, prevedere per le aree di pregio comprese nella “Città storica” una pianificazione più restrittiva (benché sarebbe più coerente a questo punto una modifica dell’art. 20 del Regolamento)>>.
5 – Con riferimento all’art. 15 (sottozona B1) l’Agenzia afferma (pag. 15) che <<poiché la tutela si esprime anche limitando al massimo l’inquinamento visivo arrecabile da manufatti totalmente fuori dal contesto, potrebbe essere opportuno limitare ulteriormente le tipologie di impianti ammissibili espungendo dalla lista dell’art. 15 ad esempio la palina con orologio (anacronistica come già scritto in precedenza) e soprattutto gli impianti su parete cieca per i quali, nelle schede tecniche allegate al PRIP, non è riportata alcuna prescrizione in merito alle dimensioni massime ammissibili che possono essere pertanto variabili occupando tutta o parte della facciata dell’edificio in questione, con le immaginabili conseguenze in termini di impatto sul paesaggio.>>
6 – Riguardo agli ambiti territoriali (art. 19) anche secondo l’Agenzia (pag. 16) <<Ai fini di trasparenza, efficacia della programmazione e del controllo amministrativo sarebbe però più opportuno suddividere il territorio di Roma Capitale in 15 ambiti ciascuno corrispondente ai 15 municipi.>>
7 – Con riferimento all’art. 25 (relativo alla “Disciplina degli impianti sulle edicole dei giornali e sui banchi fissi del commercio”) secondo l’Agenzia (pag. 17) <<sempre ai fini della tutela del patrimonio storico-architettonico nonché del paesaggio sarebbe tuttavia opportuno ribadire che l’installazione degli impianti pubblicitari sulle edicole per la rivendita dei giornali e sui banchi fissi del commercio non è permessa nella sottozona B1 o, più appropriatamente, nell’intera area della “Città storica” prevedendo invece, nelle altre sottozone, esclusivamente mezzi posizionati in aderenza ai lati e non in sopraelevazione sul tetto dell’edicola stessa.>>
8 – Preme infine evidenziare che, rispetto alle “misure di salvaguardia” ed alla entrata a regime l’Agenzia del territorio si è espressa nel seguente modo (pagg. 17-18): <<Coerentemente alle esigenze di razionalizzazione, di governo e di controllo del settore delle affissioni nella nuova versione proposta del PRIP è specificato che il rilascio del titolo autorizzativo (per la disamina autorizzazione/concessione vedere quanto detto nel capitolo 2) l’installazione di qualsiasi impianto pubblicitario è successiva all’approvazione dei piani di localizzazione.
Ai fini di rafforzare l’immediata efficacia giuridica di questo importante strumento di programmazione, che deve teoricamente disciplinare una situazione “al futuro”, non si possono però non considerare le criticità rappresentate dallo stato di fatto esistente in questo momento nel territorio di Roma Capitale.
Sarebbe pertanto confacente inserire in questo articolo apposite disposizioni per gestire fin da subito la situazione degli impianti esistenti installati a prescindere dal loro eventuale censimento nella Nuova Banca Dati e dalla presenza di titoli autorizzatori, in vista dell’obiettivo di ripartire “da zero” senza tenere in considerazione oscuri “diritti acquisiti”, rendite di posizione che non hanno tra l’altro nessuna ragione logica di esistere.
In aderenza ai principi espressi dalle norme transitorie del Regolamento, sarebbe opportuno disciplinare compiutamente le modalità di cessazione delle autorizzazioni e le tempistiche di rimozione dei manufatti (autorizzati e non), soprattutto nel lasso temporale che intercorre tra l’approvazione dei piani di localizzazione e l’esito dei bandi di gara.
A tal proposito lo schema normativo della precedente versione di PRIP prevedeva al punto 5.6 (Efficacia del piano di localizzazione) che, “all’atto dell’approvazione del piano di localizzazione tutte le autorizzazioni rilasciate per gli impianti ricadenti nell’area oggetto del piano [fossero] revocate”.
Nella nuova versione tale previsione è stata espunta ma sarebbe opportuno, per quanto appena detto, regolare il regime transitorio per far sì che non si crei alcun pregiudizio ai nuovi concessionari (e, di conseguenza, anche all’intera città).
Non appare banale considerare il fatto che il buon esito di una gara per l’assegnazione dei lotti non può prescindere dalla preventiva “bonifica” di tutti gli impianti pubblicitari preesistenti e ciò in ragione del fatto che i competitor saranno incentivati a partecipare (e a formulare offerte congrue) solo se il loro futuro diritto di privativa potrà essere pienamente esercitato e difeso da forme di abusivismo pubblicitario incontrollate che determinano una diminuzione del valore commerciale dei lotti e, di conseguenza, la loro appetibilità sul mercato.>>.
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Inizia oggi il dibattito in aula sul bilancio, con 19 proposte di deliberazione propedeutiche che l’Assemblea Capitolina è chiamata ad approvare secondo il seguente ordine del giorno.
In allegato ad un messaggio di posta elettronica ho trasmesso stamattina questo articolo a tutti e 48 i consiglieri comunali, avvalendomi dello stesso diritto con cui l’AIPE il 1 luglio scorso ha trasmesso la sua “COMUNICAZIONE_”PRIP – Procedura di riordino“, non certo per alimentare una polemica che in questo momento non gioverebbe quanto meno a prendere decisioni ponderate, ma con la dichiarata finalità di portare un contributo utile al dibattito che sta per iniziare, dando se non altro il quadro esatto della situazione sotto l’aspetto sia normativo che politico entro cui ogni consigliere dovrà fare la sua scelta.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 <<i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni …, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento>>: il successivo art. 10 dispone che <<hanno diritto: ..b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.>>
È in forza del suddetto combinato disposto che mi sono sentito in diritto di intervenire nel procedimento in corso ancor più dell’AIPE e della SCI che rappresentano “interessi di parte”, a differenza della associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS) che rappresenta invece “interessi diffusi”, fra i quali – sia ben chiaro – sono ricompresi anche quelli delle ditte pubblicitarie.
Mi auguro che questo mio contributo possa servire a far coniugare armonicamente gli interessi sacrosanti della intera città di Roma e dei suoi cittadini, in termini di recupero del decoro che merita, con la necessità altrettanto sacrosanta di assicurare comunque il mantenimento della attività pubblicitaria a tutti quegli operatori del settore la cui “virtuosità” non deve costituire un “premio”, ma deve essere invece presupposto e requisito per essere ammessi a partecipare ai futuri 10 bandi di gara, certi di potersene aggiudicare qualcuno quanto meno riuniti in Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.).
Dott. Arch. Rodolfo Bosi