REGIME AUTORIZZATIVO PICCOLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON POTENZA INFERIORE A 20 kW – Riguardo l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici, l’art. 6, comma 2, del Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, stabilisce che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, solo previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale competente [1] (cd. “attività edilizia libera previa comunicazione”) – tra gli altri – gli interventi di installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, purché al di fuori delle zone classificate “A” ai sensi del D.M. 1444/1968 (centri storici).
La previsione in questione discende dall’art. 11, comma 3, del D. Leg.vo 115/2008, a mente del quale “gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di (…) impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria (…). In tale caso (…) è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune”.
Sempre riguardo ai regimi autorizzativi, l’art. 7-bis, comma 1, del D. Leg.vo 28/2011 – introdotto dal D.L. 91/2014 (L. 114/2014) prevede che la comunicazione per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili relativa alle attività in edilizia libera venga effettuata utilizzando un apposito modello unico, in seguito approvato con il D.M. 19/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2015 (si veda in proposito l’articolo “Il modello unico per piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici”.
Il decreto trova applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
- realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- potenza nominale non superiore a 20 kW;
- contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
- realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
Si rammenta che viceversa, per le tipologie impiantistiche che – pur rientrando tra quelle realizzabili solo previa comunicazione – non soddisfano le condizioni previste dal D.M. 19/05/2015, la procedura autorizzativa è quella della comunicazione asseverata, come previsto dal punto 11.9 dell’Allegato al D.M. 10/09/2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
INTERVENTI DI TALE TIPOLOGIA DA EFFETTUARSI IN ZONE O SU IMMOBILI VINCOLATI – Il menzionato D.M. 19/05/2015 dispone all’art. 4, comma 3, che l’installazione degli impianti fotovoltaici in questione effettuata tramite la comunicazione delle attività in edilizia libera – purché su edifici non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004 [2] – non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica.
Tale disposizione pertanto – tramite l’esclusione della necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica per questo tipo di interventi – sembrerebbe introdurre delle deroghe alle ordinarie disposizioni di cui al menzionato D. Leg.vo 42/2004, il quale peraltro dispone all’art. 183, comma 6, che “Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”.
CHIARIMENTI DEL MIBACT: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA COMUNQUE NECESSARIA – Sul punto è intervenuto il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), che con il Parere dell’Ufficio Legislativo prot. n. 7716 in data 15/03/2016 ha chiarito come il D.M. 19/05/2015 sia oggettivamente fonte normativa inidonea a derogare alle disposizioni del D. Leg.vo 42/2004, e pertanto la disposizione di cui all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto, non è applicabile.
Viceversa, la disposizione da applicare alla fattispecie di cui al menzionato art. 4, comma 3, del D.M. 19/05/2015 è quella del D.P.R. 139/2010 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità) – Allegato 1, n. 28 – relativa appunto all’installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq, fatta eccezione per gli interventi da realizzarsi nelle zone “A” di cui al D.M. 1444/1968 e nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D. Leg.vo 42/2004.
La disposizione in questione – precisa la nota ministeriale – allorquando tali impianti ricadano in aree o su immobili sottoposti a vincoli ed eccedano i limiti ivi menzionati – prevede in realtà non già una “liberalizzazione“, bensì l’assoggettamento a procedura di autorizzazione paesaggistica “ordinaria“, poiché l’esclusione di tali vincoli dalla semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica conduce non certo all’ esclusione di ogni forma di tutela ma al rafforzamento della stessa mediante per l’appunto l’esclusione dalla semplificazione e la previsione del regime autorizzatorio ordinario.
FUTURA POSSIBILE LIBERALIZZAZIONE INTERVENTI NEI QUALI GLI IMPIANTI SIANO INVISIBILI DALL’ESTERNO – Il Ministero ha altresì chiarito come nel corso dei lavori del gruppo costituito ai sensi dell’art. 12 del D.L. 83/2014 (convertito in legge dalla L. 106/2014) con il compito di elaborare uno schema di regolamento per l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (vedi articolo), è emersa la possibilità che in futuro si facciano rientrare negli interventi “liberalizzati” solo quelli nei quali il posizionamento degli impianti sul tetto o sul lastrico solare sia tale da non poter essere visibile dall’esterno.
[1] Pertanto allo Sportello unico dell’edilizia o comunque all’ufficio tecnico comunale competente per l’esame delle pratiche edilizie.
[2] Si tratta di ville, giardini e parchi, non costituenti beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza, nonché dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
(Articolo pubblicato con questo titolo sul sito online “Legislazione Tecnica”)
