Se la normativa tecnica di attuazione del PRIP fosse rimasta quella licenziata il 30 aprile 2014 dalla Giunta Capitolina come proposta di deliberazione n. 59 e le modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità fossero anch’esse rimaste quelle licenziate sempre il 30 aprile 2014 dalla Giunta Capitolina come proposta di deliberazione n. 61, allora la redazione dei Piani di Localizzazione sarebbe consistita esclusivamente nella applicazione degli “indici di affollamento, così come indicati dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP), al fine di individuare sul territorio il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico e da destinare anche alla pubblicità temporanea nel rispetto delle distanze minime prescritte dal D.Lgs. n.285/2991 e del D.P.R. n. 495/1992, nonché dei vincoli paesaggistici”, con la precisazione che “nella individuazione … sono compresi anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi”.
Metto in evidenza che la suddetta formulazione è stata proposta congiuntamente dalle associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva come commi 1 bis ed 1 ter aggiunti al 1° comma dell’art. 19 del Regolamento, poi recepiti e fatti propri dai Consigli dei Municipi I e XV nell’espressione del parere di rispettiva competenza: nelle controdeduzioni della Giunta Capitolina ai pareri dei Municipi approvate nella seduta del 25 giugno 2014 è stato accolto solo il comma 1 ter.
Lo stesso testo dei commi 1 bis ed 1 ter è stato ripresentato come emendamento n. 2 dal Movimento 5 Stelle ed approvato dall’Assemblea Capitolina il 30 luglio 2014.
Ma il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha anche approvato l’emendamento della Giunta alla normativa tecnica di attuazione del PRIP, che ha ridotto dal 40% al 29% la superficie espositiva riservata agli impianti di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione, che quindi rispetto ai 138.000 mq. complessivi previsti dal PRIP vengono ridotti da non meno di 55.200 mq. a 40.020 mq..
Contestualmente l’Assemblea Capitolina ha approvato l’emendamento della Giunta al Regolamento di Pubblicità che ha aggiunto il comma 5 bis all’art. 7, secondo cui “in sede di prima applicazione dei Piani di Localizzazione di cui all’art. 19 gli impianti pubblicitari di proprietà di Roma capitale sono oggetto di concessione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 254/1994 e di Giunta Comunale n. 1689/1997 con i criteri che saranno successivamente definiti dalla Giunta Capitolina”, con la precisazione che “a tali impianti, ove non diversamente previsto, si applica la medesima disciplina prevista per gli impianti di proprietà privata”.
Come si può bene vedere, l’Assemblea Capitolina ha coordinato il suddetto emendamento anche con il successivo art. 21 relativo alla “Applicazione del canone a tariffa per l’esposizione della pubblicità”, stabilendo al comma 2 che “la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è soggetta al pagamento del canone di locazione, il quale ultimo, ove non risultante dalle procedure di cui all’art. 7, è determinato con deliberazione della Giunta Capitolina, sentita la competente Commissione Capitolina permanente”.
Nel Comunicato Stampa pubblicato il 1 agosto 2014 sul sito del Comune viene dichiarato al riguardo che “la novità alla delibera di Giunta riguarda gli spazi pubblicitari di proprietà del Campidoglio, quelli contrassegnati con la dicitura SPQR che diminuiranno da circa 35.000 mq a meno di 25.000 mq (-17,5%): la loro gestione verrà messa integralmente a bando, con priorità per le aziende romane (virtuose) del settore pubblicitario, in modo da tutelare i piccoli operatori in un contesto di generale riduzione degli spazi per l’affissione.”
Il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha anche approvato la riformulazione del testo votato il giorno prima dalla Commissione Commercio come emendamento n. 525 alla proposta n. 61/2014, con cui si proponeva di sostituire l’intero comma 1 dell’art. 19 nel seguente modo: “Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari è redatto secondo i criteri di cui all’art. 20 ed è approvato dall’Assemblea Capitolina, previo parere dei Municipi. Il Piano applica i criteri di cui al successivo art. 20 per ciascuna area omogenea del territorio capitolino, di cui al successivo art. 20, comma 1, lett. A). Ai fini di cui all’art. 7, comma 2, si individuano massimo dieci circuiti, corrispondenti al altrettanti lotti di gara, che interessino in modo equilibrato le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali di cui all’art. 20, comma 1, lett. A) e B) e che ricomprendano impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i municipi, a garanzia di un’omogeneità economica complessiva. Il Piano può essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina anche per singoli circuiti”.
Il Presidente della IX Commissione Commercio, Orlando Corsetti ha fatto votare lo stesso emendamento che era stato approvato il 1 luglio 2014 dalla stessa Commissione da lui presieduta ed a cui era stato subordinato il parere favorevole al PRIP, con la sola differenza che allora si parlava di una un’omogeneità commerciale ed economica complessiva.
Come ho già avuto modo di commentare al riguardo, in una inammissibile ignoranza e confusione tra cosa è la “pianificazione” (fatta di zone e sottozone) e cosa sia la gestione degli impianti individuati dai Piani di Localizzazione tramite “lotti di gara” (per i quali si può parlare caso mai di “circuiti”) i consiglieri della maggioranza di centro-sinistra in seno alla Commissione Commercio non si sono minimamente accorti (anche perché non sono state loro messe in visione le 14 tavole del PRIP di “zonizzazione e tipi stradali” e non certo di “circuiti”) di avere stravolto non solo la pianificazione fatta da “Aequa Roma“ che ha suddiviso il territorio in zone “A” e zone “B” con le rispettive sottozone B1, B2 e B3, ma anche la possibilità di approvare in questo modo il PRIP con il bilancio, perché si dovrebbero rifare tutte le tavole per costringere per giunta “Aequa Roma” a fare quella che non è più nemmeno l’ombra di una pianificazione, pretendendo da essa addirittura un compito che non è nemmeno il suo, perché non può spettare di certo a lei individuare massimo <<dieci circuiti, corrispondenti ad altrettanti lotti di gara >>.
Al suddetto emendamento, che l’Assessore Leonori ha ridenominato come emendamento di Giunta n. 1287, è stata fatta dapprima la seguente postilla: “Rifare tutte le tavole e quindi rimanda la pratica attuazione del PRIP a chissà quando”.
È stato quindi riformulato il testo nel seguente modo.
Conseguentemente il testo attualmente vigente, così come pubblicato nella deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, è il seguente: “Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari è redatto secondo i criteri di cui all’art. 20 ed è approvato dall’Assemblea Capitolina, previo parere dei Municipi. Il Piano applica i criteri di cui al successivo art. 20 per ciascuna area omogenea del territorio capitolino, di cui al successivo art. 20, comma 1, lett. A). Suddivide, ai fini di cui all’art. 7, comma 2, il territorio comunale in circuiti tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali di cui all’art. 20, comma 1, lett. A) e B). Il Piano può essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina anche per singoli circuiti”.
Ne deriva che la società incaricata di redigere i 15 Piani di Localizzazione dovrà impostarli a monte riservando un apposito “circuito” agli impianti di proprietà di Roma Capitale (SPQR) affidati in concessione nella misura del 29% dell’intera superficie espositiva complessiva di 138.000 mq. previsti dal PRIP, distribuiti nei seguenti tipi e formati:
tipo 1.A – Cartello SPQR – formati 200 x 200, 300 x 200;
tipo 1.C – Palina SPQR – formato 100 x 100;
tipo 1.D – Parapedonale SPQR – formato 100 x 70;
tipo 2.B – Palina SPQR con orologio – formato 100 x 70.
Il tipo 1.A – Cartello SPQR – formati 200 x 200, 300 x 200 non è consentito nella sottozona B1 e va quindi escluso dal Piano di Localizzazione relativo al territorio del I Municipio, mentre è consentito sia nella sottozona B2 che nella sottozona B3 e va quindi previsto nei 14 Piani di Localizzazione relativi al territorio dei rimanenti 14 Municipi.
Il tipo 1.C – Palina SPQR – formato 100 x 100 è consentito in tutte e tre le sottozone B1, B2 e B3 va quindi previsto in tutti e 15 i Piani di Localizzazione relativi al territorio dei 15 Municipi.
Il tipo 1.D – Parapedonale SPQR – formato 100 x 70 non è consentito nella sottozona B1 e va quindi escluso dal Piano di Localizzazione relativo al territorio del I Municipio, mentre è consentito sia nella sottozona B2 che nella sottozona B3 e va quindi previsto nei 14 Piani di Localizzazione relativi al territorio dei rimanenti 14 Municipi.
Del tipo 2.B – Palina SPQR con orologio SPQR – formato 100 x 70, previsto solo nella sottozona B1 (art. 15 della normativa tecnica di attuazione del PRIP), occorre spiegare la genesi, per capire alla fine che si tratta di un evidente errore o caso anomalo ad ogni modo non contemplato.
In base alla normativa tecnica di attuazione del PRIP, così come licenziata il 30 aprile 2014 dalla Giunta Capitolina, era previsto il tipo 2.B – Palina con orologio – formati 100×70, poi eliminato con le controdeduzioni ai pareri dei Municipi approvate dalla stessa Giunta Capitolina il 25 giugno 2014.
Il 29 luglio 2014 il Presidente della IX Commissione Commercio Orlando Corsetti ha fatto approvare il seguente emendamento alla sottozona B1 (art. 15 della normativa tecnica di attuazione del PRIP).
Come si può bene vedere, si parla solo di “paline con orologio”: ma il giorno dopo è stato approvato e votato il seguente emendamento di Giunta, che contraddice le controdeduzioni approvate il 25 giugno 2014 per la sottozona B1.
La palina con orologio di proprietà privata è prevista come tipo 2.A nelle sottozone B2 (art. 16) e B3 (art. 17), nonché come impianto pubblicitario di servizio (art. 35) e come scheda tecnica allegata alla normativa tecnica di attuazione del PRIP, che lo dà come formato ammesso anche nella sottozona B1, dove il suddetto emendamento di Giunta approvato il 30 luglio 2014 prevede invece in modo errato un tipo 2.B – Palina SPQR con orologio – formati 100 x 70.
Va messo in evidenza al riguardo che fra le modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità approvate il 30 luglio 2014 c’è l’aggiunta dell’art. 37, che è relativo alle “Disposizioni di coordinamento” e che dispone testualmente che “in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”, che alla lettera b) del punto 4) della lettera E) del 1° comma dell’art. 20 prevedono solo “paline con orologio, purché il pannello informativo non superi la dimensione di metri 1,00 x 0,70”.
Ne deriva che da un lato il tipo 2.B inteso come Palina SPQR con orologio – formato 100 x 70 non può essere consentito nella sottozona B1, anche perché inesistente, ma che dall’altro lato, se inteso come errore, essendo il tipo classificato come 2.B – Palina con orologio – formato 100 x 70 esclusivamente di proprietà privata, potrebbe portare a consentire nella sottozona B1 le paline con orologio non di proprietà pubblica in modo comunque forzato e ad ogni modo non consentito.
Ne deriva altresì che la Giunta Capitolina, prima ancora di dettare i criteri per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione, dovrà eliminare il contrasto tra le disposizioni impartite della normativa tecnica di attuazione del PRIP provocate dalla mancata coordinazione degli emendamenti di Giunta approvati all’ultimo minuto.
Oltre che per il “circuito” degli impianti SPQR, la Giunta Capitolina è chiamata a dettare dei criteri di redazione anche e soprattutto per il “circuito” da dedicare agli “impianti di pubblica utilità” così come di seguito definiti con l’aggiunta della lettera l bis) al 1° comma dell’art. 4 del Regolamento: “impianti di pubblica utilità intesi anche come elementi di arredo urbano di pubblica utilità contenenti, in via accessoria, superficie pubblicitaria oppure come impianti pubblicitari collegati e finalizzati al finanziamento di progetti di servizi di pubblica utilità e/o di mobilità alternativa”.
L’aggiunta è stata proposta congiuntamente dalle associazioni VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva: è stata poi recepita e fatta propria dai Consigli dei Municipi I e XV nell’espressione del parere di rispettiva competenza: è stata accolta nelle controdeduzioni della Giunta Capitolina ai pareri dei Municipi approvate nella seduta del 25 giugno 2014.
A nome di VAS ho proposto di aggiungere dopo il punto 2 della lettera F) del 1° comma dell’art. 20 del Regolamento di Pubblicità un punto 3) con il seguente testo:
<<3) FORMATI CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PER IMPIANTI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ :
a) metri 1,20 x 1,80;
b) metri 3,20 x 2,40 (solo al di fuori della zona perimetrata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981)>>.
Ne ho dato la seguente motivazione – Sono i formati utilizzati a livello europeo per finanziare sia il servizio di Bike Sharing che servizi di arredo urbano (toilettes autopulenti, pannelli informativi, panchine etc.).
Il formato da 3,20 x 2,40 sviluppa una superficie complessiva di mq. 7,68 che è di poco superiore al formato di mt. 3 x 2.
Utilizzando questi formati esclusivamente per il finanziamento di servizi di pubblica utilità e per gli elementi di arredo urbano, vengono a distinguersi le diverse tipologie, obiettivo che era una volta annunciato anche nella relazione al PRIP (omogeneizzazione e distinzione).
La Pubblica Amministrazione avrà in tal modo i suoi formati con una definita tipologia, perché gli impianti affidati ai privati avranno formati e tipologie specifiche, differenti da quelli di pubblica utilità.
Una analoga proposta è stata fatta contestualmente riguardo all’art. 35 della normativa tecnica di attuazione del PRIP, chiedendo di inserire fra le tipologie di impianto ammesse il seguente punto 5:
“5) FORMATI CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PER IMPIANTI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ :
a) metri 1,20 x 1,80;
b) metri 3,20 x 2,40 (solo al di fuori della zona perimetrata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981)”.
I due emendamenti sono stati recepiti e fatti propri dalla Lista Alfio Marchini che li ha presentati come emendamenti classificati rispettivamente come n. 934 e n. 435.
Ne deriva che la società incaricata di redigere i 15 Piani di Localizzazione dovrà impostarli a monte riservando un ulteriore apposito “circuito” anche e soprattutto agli impianti e servizi per pubblica utilità.
A differenza degli impianti SPQR di cui è definita a priori la superficie espositiva da pianificare come “circuito”, la Giunta Capitolina è chiamata a decidere a monte anzitutto la quantità massima della superficie espositiva che intende riservarsi per finanziare a titolo completamente gratuito per l’amministrazione comunale tanto un futuro servizio completo di Bike Sharing (quand’anche messo in attuazione con più lotti di gara scaglionati nel tempo) quanto elementi di arredo urbano di pubblica utilità.
Per la determinazione del possibile futuro servizio completo di Bike Sharing è utile il paragone con il bando poi annullato che volle l’allora Assessore all’Ambiente Marco Visconti e che prevedeva la realizzazione di 70 ciclostazioni in cambio del corrispettivo di una pubblicità di 1.500 mq. da sfruttare, equivalente a 347 impianti bifacciali di mt. 1,20 x 1,80.
Se dunque si ipotizza di volere un futuro servizio completo di Bike Sharing di 6 volte maggiore, pari quindi a 420 ciclostazioni, si dovrebbe riservare come corrispettivo una superficie pubblicitaria complessiva di 9.000 mq., pari ad appena il 6,5% dei complessivi 138.000 mq. previsti dal PRIP.
I suddetti 9.000 mq. dovranno essere distribuiti sul territorio tramite i due soli formati approvati per tale scopo di mt. 1,20 x 1,80 e di mt. 3,20 x 2,40, con la condizione per questi ultimi che vanno collocati al di fuori della zona perimetrata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981.
Sempre a differenza degli impianti SPQR, la Giunta Capitolina è chiamata a decidere a monte inoltre le quantità dei complessivi 9.000 mq. da collocare sul territorio nei rispettivi 15 Piani di Localizzazione, tenendo conto soprattutto a tal riguardo che la sfruttamento massimo della pubblicità concessa come corrispettivo si potrà e si dovrà ricavare in particolare dagli impianti collocati nel Centro Storico di Roma e nella Città Storica così come individuata dal P.R.G. (corrispondente agli interi ex Municipi I, II, III e XVII, ed alle porzioni continue dei Municipi IV, IX, XII, XVI e XVIII, oltre che alle porzioni distaccate dei Municipi V, VI, VII, X e XI).
A tal ultimo riguardo la Giunta Capitolina dovrebbe dettare come espresso criterio per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione di riservare ad esempio il 40-50% dei 9.000 mq. al territorio del Municipio I, un ulteriore 20-30% al territorio dei Municipi limitrofi (più o meno corrispondenti alla Città Storica) ed il rimanente 30-20% al territorio dei rimanenti Municipi, dove collocare in prevalenza se non esclusivamente gli impianti di formato 3,20 x 2,40.
Fra gli impianti ed i servizi di pubblica utilità ci sono anche gli elementi di arredo urbano, per i quali la Giunta Capitolina può ipotizzare di riservare un 3,5% dei complessivi 138.000 mq. previsti dal PRIP, pari a 4.800 mq. circa, per un totale quindi da dedicare agli impianti di pubblica utilità di appena il 10%, pari a 13.800 mq. complessivi.
Oltre che per il “circuito” da dedicare agli impianti SPQR ed al “circuito” da dedicare agli impianti di pubblica utilità, la Giunta Capitolina è chiamata a dettare dei criteri di redazione anche per il terzo “circuito”da dedicare a tutti i rimanenti impianti di proprietà privata, da distribuire in tutte e tre le sottozone B1, B2 e B3 secondo i tipi ed i formati previsti complessivamente all’art. 35 della normativa tecnica di attuazione del PRIP e specificatamente dagli articoli 15, 16 e 17.
Se il 29% dei 138.000 mq. complessivi previsti dal PRIP è da riservare agli impianti SPQR ed un altro 10% venisse riservato agli impianti di pubblica utilità, si tratterebbe di riservare il rimanente 61% agli impianti di proprietà privata, pari a 84.180 mq. complessivi.
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Il suddetto documento è stato da me trasmesso in allegato al seguente messaggio di posta elettronica trasmesso il 26 agosto 2014 all’Assessore Marta Leonori:
“ Assessore Marta Leonori,
le modifiche apportate in sede di approvazione definitiva sia alla normativa tecnica di attuazione del PRIP che al Regolamento di pubblicità (ed in particolare all’art. 19, costringendo alla redazione dei Piani di Localizzazione in “circuiti”) la obbligano a dettare a nome della Giunta Capitolina dei criteri per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione.
Le trasmetto in allegato un documento da me redatto al riguardo, con la dichiarata finalità di portare un contributo utile a chiarire l’ordine dei problemi e dei conseguenti obiettivi che a mio modesto giudizio l’Amministrazione Capitolina si deve prefiggere a monte di questa successiva importante pianificazione.
Nel redigere il suddetto documento ho registrato anche l’errore contenuto nell’emendamento di Giunta all’art. 15 della N.T.A. del PRIP, relativo alla sottozona B1 (Centro Storico), che ha contraddetto le controdeduzioni approvate il 25 giugno 2014, introducendo però un impianto tipo 2B che nelle schede tecniche allegate è riferito alle paline con orologio di proprietà privata, ma che qui invece è attribuito in modo del tutto sbagliato ad una “Palina SPQR con orologio – formati 100 x 70”.
Si tratta di un errore che va corretto, anche se non so dire al momento in quali forme e modi, per il quale rimango a disposizione per un confronto sulle possibili soluzioni.
Un cordiale saluto.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi ”.
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Come ulteriore criterio di redazione l’Assessore Marta Leonori dovrebbe disciplinare anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile”, introdotti con l’art. 5 bis del Regolamento di Pubblicità, stabilendo genericamente che debbono essere previsti “nel rispetto dei formati di cui al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari”, dove però è mancato il dovuto coordinamento con la Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP che se non altro stabilisse nelle schede tecniche relative agli impianti quali debbano essere i formati di quelli su cui è possibile effettuare anche pubblicità a messaggio variabile.
A tale lacuna la Giunta Capitolina può trovare per l’appunto rimedio nei criteri che dovrà dettare per la redazione dei Piani di Localizzazione.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi