Nell’articolo pubblicato ieri su questo stesso sito si è data notizia degli emendamenti congiunti di VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva trasmessi il 30 maggio 2014 ai Municipi I, II, III, XIII e XV (https://www.rodolfobosi.it/prip-da-una-sterile-quanto-poco-decorosa-inerzia-durata-6-mesi-si-e-passati-ora-ad-una-fretta-estrema-che-e-pero-di-oggettivo-ostacolo-sia-alla-trasparenza-che-alla-partecipazione/#more-7586).
Riportiamo di seguito il testo di tali emendamenti, preceduto dalle motivazioni generali e seguito dalle motivazioni specifiche ad ogni singola proposta di emendamento
MOTIVAZIONI DEGLI EMENDAMENTI CONGIUNTI
Fra gli elementi del PRIP fondamentali per raggiungere gli obiettivi che si deve prefiggere il Comune di Roma, al fine di ottenere nel lungo periodo servizi e progetti a livelli di eccellenza, ci devono essere anche se non soprattutto gli impianti di pubblica utilità o utili al finanziamento di progetti di pubblica utilità e/o mobilità sostenibile, sul “modello di Parigi” che il Sindaco Marino ha detto di voler prendere ad esempio.
Ma per applicare il “modello di Parigi” e far capire bene e meglio cosa si intenda esattamente per “impianti di pubblica utilità” occorre prima darne una definizione migliore dei “componenti e complementi di arredo urbano” previsti alla lettera l) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento vigente.
Si è così deciso di aggiungere alla suddetta lettera una lettera l bis) con il seguente testo: <<impianti di pubblica utilità intesi anche come elementi di arredo urbano di pubblica utilità contenenti, in via accessoria, superficie pubblicitaria oppure come impianti pubblicitari collegati e finalizzati al finanziamento di progetti di servizi di pubblica utilità e/o di mobilità alternativa.>>
La scelta fatta non solo da Parigi, ma anche da tutte le principali città europee, di utilizzare il parco impianti (di cui anche il Comune di Roma si doterà con l’approvazione dei Piani di Localizzazione) è stata quella di dedicare una percentuale per finanziare a costo zero per l’amministrazione capitolina un servizio voluto di bike sharing (che per 300 stazioni circa sarebbe pari a poco più del 10%), un’altra percentuale per finanziare sempre a costo zero per l’amministrazione quegli elementi di arredo urbano utili ai cittadini e di riservare la rimanente percentuale agli impianti su suolo pubblico per affissioni diretta della pubblicità esterna.
Per seguire il “modello Parigi” è stato proposto il seguente emendamento da inserire all’art. 7 del Regolamento:
<<Il parco degli impianti posti a gara deve essere riservato alle seguenti diverse tipologie nelle forme e nei modi che deciderà l’Amministrazione in sede di definizione delle diverse gare:
- servizi di pubblica utilità, finalizzati alla realizzazione di una mobilità alternativa;
- elementi di arredo urbano di pubblica utilità, contenenti in via accessoria superficie pubblicitaria o riferiti ad impianti collegati al finanziamento dei medesimi elementi di arredo urbano come servizi di pubblica utilità;
- impianti per affissione diretta, pubblicità esterna.>>
Ma questi servizi intesi come contropartite pubblicitarie vanno individuati all’interno dello strumento regolatore, per evitare una eventuale stratificazione progressiva di progetti diversi e non prevedibili oggi, con il rischio di diminuire nel tempo il valore della pubblicità generando difficoltà nella tenuta dei modelli economici alla base dei contratti di arredo urbano.
Un troppo esiguo numero di impianti a finanziamento dei pubblici servizi sarebbero infatti collocati in aree esclusive, mentre la maggior parte di loro si troverebbe a convivere con altri destinati a segmenti diversi, con la conseguente diminuzione complessiva del valore della pubblicità e l’impossibilità di generare risorse per finanziare i servizi stessi.
Si tratta dunque di individuare i servizi cardine di cui dotare la città e la conseguente destinazione delle superfici.
Per questo abbiamo da un lato esteso non solo alla sottozona B1, ma anche alle rimanenti sottozone B2 e B3 tutte la possibilità di realizzare <<impianti di pubblica utilità di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento>>, modificato così come sopra proposto, e dall’altro lato abbiamo esteso anche alla intera “città storica” così come individuata dal P.R.G. (senza così dover modificare le tavole di zonizzazione) le stesse limitazioni impartite per il “centro storico”, sul modello di Parigi.
Le cosiddette “misure di salvaguardia”, che a chiusura delle premesse della proposta di deliberazione del PRIP vengono individuate negli artt. 7 (“Aree naturali protette”) e 14 (“zona A”) non farebbero scattare da un punto di vista giuridico nessun effetto immediato sul territorio, anche e soprattutto perché non definite nelle forme e nei modi di concreta applicazione.
Inoltre l’art. 36 del Titolo VII della normativa tecnica di attuazione del PRIP, che è relativo alle “norme transitorie”, per stessa ammissione del dott. Francesco Paciello è stato formulato prima ancora di essere licenziato dalla Giunta Capitolina, in assenza di un preciso indirizzo politico che non è stato dato espressamente e che si è orientato soltanto a proporre una serie di modifiche al Regolamento, mantenendo per giunta la clausola non lecita dell’art. 36 secondo cui è il PRIP con la sua normativa tecnica di attuazione ad abrogare le norme del Regolamento incompatibili con il PRIP e non viceversa, come dovrebbe essere invece in base alla gerarchia delle fonti del diritto amministrativo.
È stato quindi proposto come emendamento di sostituire il testo dell’art. 36 con lo stesso testo della proposta unitaria presentata da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori nell’ambito del percorso di partecipazione al PRIP attivato ma non concluso dalla IX Commissione Commercio.
Per quanto concerne infine le modalità di gestione per entrare a regime dopo aver espletato i bandi di gara, sono stati proposti una serie di emendamenti ad integrazione dell’art. 7 del Regolamento, che ripropongono anch’essi lo stesso testo della proposta unitaria presentata da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori nell’ambito del percorso di partecipazione al PRIP attivato ma non concluso dalla IX Commissione Commercio.
EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PRIP
Si propone di eliminare l’ultimo periodo delle premesse dal seguente testo: <<Ritenuto di stabilire che, a seguito dell’approvazione del seguente documento, entrano in vigore con efficacia immediata le disposizioni di cui all’art. 7 e 14 delle Norme tecniche di Attuazione a valere come cd. “misure di salvaguardia” nelle more dell’adozione dei Piani di Localizzazione>>.
Motivazione – La suddetta disposizione non può rimanere scissa dalla normativa tecnica di attuazione, dove le “misure di salvaguardia” vanno previste e disciplinate in modo puntuale, inserendole in sostituzione del testo dell’art. 36.
EMENDAMENTI ALLA NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE DEL PRIP
ART. 15 – Sottozona B1
Si propone di sostituire il 2° comma con i due seguenti commi:
<<Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità sono consentiti:
– 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.
– gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.>>
Motivazione – Massimo decoro, esposizioni pubblicitarie consentite solo a fini istituzionali e di pubblica utilità.
ART. 16 – Sottozona B2
Si propone di aggiungere i due seguenti commi:
<<Nella sottozona B2 relativa alla città storica, così come individuata dal vigente PRG, sono consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità, di cui di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.
Anche nella rimanente sottozona B2 sono consentiti gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.>>
Motivazione – È ineludibile l’inserimento in tutte le sottozone degli impianti che finanziano progetti di pubblica utilità e mobilità alternativa, sullo stesso esempio della assegnazione a questi nella sottozona B1 coincidente con il Centro Storico.
ART. 17 – Sottozona B3
Si propone di interare il 1° comma con il seguente testo:
<< , nonché degli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento.>>
Motivazione – Con questo emendamento è stato completato l’inserimento in tutte e tre le sottozone degli impianti che finanziano progetti di Bike Sharing e di elementi di arredo urbano di pubblica utilità.
zone A e sottozone B1, B2 e B3
ART. 29 – Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione
Si propone di sostituire il 2° comma con il seguente testo:
<<2. Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.>>
Motivazione – Si tratta di una scelta che consente una pianificazione comunque coordinata e perfettamente integrata con ognuno degli attuali 15 Municipi, che possono interagire in tal modo con l’amministrazione centrale nell’ambito delle proprie competenze.
ART. 31 – Redazione dei piani di localizzazione
Si propone di eliminare l’espressione <<per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa.>>.
Motivazione – La programmazione del territorio deve essere una competenza esclusivamente pubblica.
ART. 32 – Approvazione dei piani di localizzazione
Si propone di aggiungere alla fine un comma con il seguente testo:
<<Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch’esso edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria l’integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.>>
Motivazione – Si tratta di una scelta precisa finalizzata ad evitare una moltiplicazione dei Piani di Localizzazione sconnessi tra di loro.
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE
ART. 36 – Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale
Si chiede di sostituire il testo con il seguente:
<<Dalla data di pubblicazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari entrano in vigore le seguenti misure di salvaguardia.
Tutti gli impianti pubblicitari installati senza titolo autorizzativo in proprietà sia pubblica che privata ed autodenunciati e registrati nella Nuova Banca Dati come “senza scheda”, per i quali sia stata pagata una “indennità”, nonché tutti gli impianti facenti parte della procedura del riordino, per i quali sia decaduta di diritto l’autorizzazione per le cause di cui commi 3 e 3 bis dell’art. 7 del vigente Regolamento, risultano individuati all’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari e che debbono essere rimossi a loro cura e spese entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso inutilmente il quale per ognuno di essi verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al 1° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento e disposta con Determinazione Dirigenziale la rimozione forzata d’ufficio con la somma ricavata dalle sanzioni, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, ai sensi del successivo 5° comma del medesimo art. 31.
Nelle more della materiale rimozione forzata d’ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento.
La Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità inoltre applicherà il comma 14 dell’art. 31 del vigente Regolamento, il quale prevede la decadenza in percentuale anche per gli altri impianti pubblicitari che risultassero regolarmente autorizzati alla stessa ditta titolare.
Gli impianti già installati che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato comunque fino al 31 dicembre 2014 , così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, così come individuati negli elenchi allegati al presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione ed all’esito dei conseguenti bandi di gara, di cui all’art. 7 del Regolamento.
Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l’invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione.
Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato fino al 31 dicembre 2014 possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all’esito dei bandi di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, autocertificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.
Qualora lo spostamento avvenga su un’area che nelle tavole allegate al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della “autorizzazione paesaggistica” rilasciata dal Comune in potere di subdelega.
Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con il contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.
Nelle more della materiale rimozione forzata d’ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento.>>
Motivazione – Si tratta sostanzialmente dello stesso testo della proposta unitaria di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, con l’aggiornamento da un lato del nome della U.O. diretta dal dott. Francesco Paciello ed il riferimento alla scadenza del 31 dicembre 2014.
EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO
ART. 4
Mezzi pubblicitari ammessi e vietati – Norme tecniche per l’installazione
Si propone di aggiungere dolo la lettera l) del 1° comma la lettera l bis) dal seguente testo:
<<l bis) impianti di pubblica utilità intesi anche come elementi di arredo urbano di pubblica utilità contenenti, in via accessoria, superficie pubblicitaria oppure come impianti pubblicitari collegati e finalizzati al finanziamento di progetti di servizi di pubblica utilità e/o di mobilità alternativa;>>.
Motivazione – Per evitare applicazioni distorte rispetto ai “componenti e complementi di arredo urbano” si che si è provveduto a proporre in sede di “parere” espresso dal Consiglio del XV Municipio; si è preferito dare una definizione più precisa degli “impianti di pubblica utilità”, anche per collegarne la definizione a tutte e tre le sottozone B1, B2 e B3 del PRIP.
ART. 5
Si propone di aggiungere, dopo l’art. 5, l’articolo 5 Bis dal seguente testo: <<
ARTICOLO 5 BIS
Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile
1. In riferimento alla lettera m) del comma 1 del precedente art. 4 si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione di 12 mq..
2. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
3. Entro i centri abitati gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.>>
Motivazione – La pubblicità a messaggio variabile è stata disciplinata dal comma 11 dell’art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (emanato con D.P.R. 495/1992), che così come modificato dall’art. 41 del D.P.R. n. 610 del 16.9.1996 dispone testualmente: “11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali”.
Ne deriva che a Roma “i messaggi non possono variare con scansione inferiore ai 5 minuti” solo fuori dei centri abitati, mentre entro i centri abitati spetta al Regolamento comunale fissare il periodo di variabilità ammesso. Ma non risulta che abbia assolto a questo compito il vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2009, perché alla lettera m) del 1° comma dell’art. 4 ammette come uso di impianti che costituiscono mezzi pubblicitari anche i “mezzi elettronici e meccanici a messaggio variabile”, di cui non viene però fissato nessun periodo di variabilità ammesso.
Il punto 1) del successivo art. 27, che è relativo al “Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni”, dispone che “per la pubblicità eseguita per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo del messaggio o la sua visione in forma intermittente, si applica il canone, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare”, senza specificare altro.
Per opportuna conoscenza va detto però che le controdeduzioni approvate il 22 giugno 2011 dalla Giunta Capitolina ai pareri espressi dai Consigli Municipali riguardo al Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) hanno accolto la proposta fatta dall’allora Consiglio del XIII Municipio, secondo cui “gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi”: la circostanza conferma che il Comune di Roma non ha al momento fissato nel proprio Regolamento il periodo di variabilità ammesso nei centri abitati e che le controdeduzioni approvate dalla Giunta Capitolina costituiscono un atto endoprocedimentale senza ancora quindi nessuna valenza giuridica immediata. Ne deriva la necessità di regolamentare prima o poi questo tipo particolare di pubblicità come hanno già fatto altri Comuni d’Italia (Ferrara, Savona, Treviso, Massa Carrara, Cagliari ecc.).
ART. 7
Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l’esposizione pubblicitaria e per la locazione degli impianti comunali – Cause di decadenza
Si propone di aggiungere dopo il comma 2 bis i seguenti due commi:
<<2 ter. Il parco degli impianti posti a gara deve essere riservato alle seguenti diverse tipologie nelle forme e nei modi che deciderà l’Amministrazione in sede di definizione delle diverse gare:
- servizi di pubblica utilità, finalizzati alla realizzazione di una mobilità alternativa;
- elementi di arredo urbano di pubblica utilità, contenenti in via accessoria superficie pubblicitaria o riferiti ad impianti collegati al finanziamento dei medesimi elementi di arredo urbano come servizi di pubblica utilità;
- impianti per affissione diretta, pubblicità esterna.
2.quater. É consentito partecipare in raggruppamento temporaneo d’imprese. Non è sottoposto a gara pubblica, da parte del Comune, il rilascio delle autorizzazioni all’esposizione pubblicitaria su: i mezzi di cui alle lettere e), f), g), h), i), n) e p) dell’art. 4, comma 1; le pensiline e le paline del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano; i contenitori di rifiuti solidi urbani, le cabine di trasformazione elettrica; le edicole di rivendita dei giornali, i banchi fissi di commercio e gli impianti che siano collocati nelle aree dei mercati rionali come previsto dall’art. 8 bis del Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2006.>>
Motivazione – Le tre tipologie ipotizzate in linea generale sono quelle non solo del modello Parigi, ma anche di tutte le altre principali città europee. L’ultimo periodo è esattamente lo stesso testo (però parziale) del Regolamento di Veltroni.
Si propone altresì di aggiungere un comma 2 quinques dal seguente testo:
<<Comma 2 quinques – A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione, che dovranno stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 2.
Come condizione ineludibile del primo bando di gara va posta la automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente “diritto acquisito” e l’obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese.
In caso di inerzia, il Comune provvede alla rimozione forzata con la collaborazione della ditta che ha vinto il bando.
La ditta singola o associata che si aggiudica ogni specifica gara ha diritto ad installare esclusivamente il numero fisso degli impianti che sono stati individuati nei rispettivi Piani di Localizzazione e che vengono autorizzati per una durata pari a dieci anni, trascorsi i quali il Comune provvede ad indire un nuovo bando per la gestione dello stesso identico numero di impianti.
Gli impianti già regolarmente installati a seguito della aggiudicazione del rispettivo bando di gara che dovessero essere successivamente rimossi in modo temporaneo o definitivo per cause comunque di forza maggiore hanno diritto ad essere ricollocati per lo stesso periodo temporaneo oppure definitivamente nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione per impianti di pari superficie espositiva destinati a pubblicità temporanea.>>
Motivazione – Si tratta sostanzialmente dello stesso testo della proposta unitaria di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, collegata però al comma 2 dell’art. 7 del Regolamento così come modificato e quindi integrato in questo modo.
Si propone di aggiungere anche un comma sexies dal seguente testo:
<<Comma 2 sexies – A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione il Comune provvede altresì al rilascio delle concessioni per gli impianti di sua proprietà (SPQR) individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 2.
La ditta singola o associata che si aggiudica ogni gara ha diritto ad una locazione degli impianti comunali che ha durata pari a dieci anni.
Al termine del decennio il Comune provvede ad indire nuovi bandi di gara ed a concedere la locazione per altri dieci anni alla ditta singola o associata che si sarà aggiudicata ogni specifico bando di gara.>>
Motivazione – Si tratta sostanzialmente dello stesso testo della proposta unitaria di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, collegata però al comma 2 dell’art. 7 del Regolamento così come modificato ed in tal modo integrato.
Si propone altresì di aggiungere anche un comma septies dal seguente testo:
<<Comma 2 septies – Fra le condizioni ineludibili di ogni bando di gara per la ditta che se lo sarà aggiudicato c’é l’obbligo di collaborare con il Comune per la rimozione che si rendesse forzata in caso di inottemperanza da parte delle ditte pubblicitarie che non hanno vinto il bando a smantellare i propri impianti.
Alla ditta che vince un bando può essere demandato anche il compito di curare la repressione di tutte le forme ulteriori di abusivismo commerciale che si venissero e verificare nell’arco del decennio della gestione a lei affidata.
La ditta che vince un bando si impegna a provvedere all’immediato oscuramento di tutti gli impianti abusivi di cui si rendesse comunque necessaria la rimozione forzata della quale debbono parimenti curare ad ogni modo l’esecuzione ai costi che sono stati esplicitati per ogni tipo di rimozione nello stesso bando di gara e che il Comune deve anticipare alla medesima ditta.>>
Motivazione – Si tratta sostanzialmente dello stesso testo della proposta unitaria di VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, spostata però al Regolamento ed inserita all’art. 7.
ART. 19
Piano regolatore e Piani di localizzazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari
Si propone di aggiungere dopo il 1° comma i due seguenti commi:
<<1 bis. I Piani di localizzazione vanno redatti applicando gli indici di affollamento di cui alla lettera A) del 1° comma del successivo art. 20, così come indicati dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, al fine di individuare sul territorio il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico e da destinare anche alla pubblicità temporanea nel rispetto delle distanze minime prescritte dal D. Lgs. n.285/2991 e del D.P.R. n. 495/1992, nonché dei vincoli paesaggistici.
1 ter. Nella individuazione di cui al comma precedente comma sono compresi anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.>>
Motivazione – Si tratta di due precisazioni di cui è carente il Regolamento e che vanno quindi regolamentate.
ART. 31
Sanzioni
Si propone di aggiungere, dopo il comma 5, un comma 5 Bis dal seguente testo:
<<5 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicare agli impianti accertati come abusivi debbono essere destinati ad un fondo apposito, finalizzato a coprire tutte le spese che si dovessero anticipare in caso di rimozione forzata d’ufficio dei medesimi impianti>>.
Motivazione – Per prassi consolidata i proventi delle sanzioni non vengono per lo più accantonati per coprire le spese da dover anticipare per le rimozioni forzate d’ufficio, che il Comune attinge dalle entrate correnti del bilancio, motivando con tale causa anche le mancate rimozioni per assenza di fondi. In tal modo invece si è sicuri di non incorrere in “distrazione di fondi pubblici”.
ART. 32
Misure di contrasto all’abusivismo
Si propone di aggiungere un comma 2 dal seguente testo:
<<2. Per essere in grado di intervenire tempestivamente, ai nuclei di vigilanza di cui al precedente comma, laddove costituiti nei Municipi, deve essere garantita nelle forme e nei modi che verranno definiti la piena disponibilità ed il conseguente utilizzo dell’apposito fondo di cui al comma 5 Bis del precedente articolo 31, costituito dai proventi delle sanzioni applicate esclusivamente in relazione agli impianti pubblicitari ricadenti nel territorio del rispettivo Municipio>>.
Motivazione – L’emendamento proposto è finalizzato a dare piena autonomia di azione ai Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito dio un decentramento più compiuto di quello attuale.
ART. 34
Norme transitorie
Si propone di eliminare il comma 5 ed il comma 5 Bis.
Motivazione – Non ha più senso che rimangano queste disposizioni da quando da un lato è stata chiusa la procedura di riordino con la deliberazione n. 425/2013 e dall’altro lato la scadenza improrogabile di tutte le autorizzazioni è stata fissata al 31 dicembre 2014.