Come dovrebbe essere ormai noto, nella seduta pomeridiana del 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato nel seguente ordine cronologico:
– gli Ordini del Giorno collegati alla proposta di deliberazione n. 59 (PRIP);
– gli emendamenti di Giunta su cui è stata ottenuta la mediazione con l’opposizione:
– gli emendamenti di Giunta approvati il 29 luglio 2014 dalla IX Commissione Commercio ed avallati la mattina del 30 luglio 2014 dalla maggioranza di Governo;
– gli Ordini del Giorno collegati alla proposta di deliberazione n. 61 (modifiche ed integrazioni del Regolamento);
– gli emendamenti di Giunta su cui è stata ottenuta la mediazione con l’opposizione:
– gli emendamenti di Giunta approvati il 29 luglio 2014 dalla IX Commissione Commercio ed avallati la mattina del 30 luglio 2014 dalla maggioranza di Governo.
Riguardo agli emendamenti di Giunta decisi la mattina del 30 luglio 2014 è mancato il tempo materiale di effettuare una verifica relativa al coordinamento anzitutto tra le norme del Regolamento e la normativa tecnica di attuazione del PRIP, a maggior ragione perché nel Regolamento è stato aggiunto l’art. 37, che è relativo per l’appunto proprio alle “Disposizioni di coordinamento” e che dispone testualmente che “in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”.
Una verifica andava fatta inoltre anche tra le varie disposizioni dettate in particolare dalla normativa tecnica di attuazione del PRIP.
La fretta ha impedito di fare entrambe le suddette verifiche ed ha determinato i seguenti contrasti che ho potuto accertare a conclusione di una analisi comparata di tutte le disposizioni che l’Assemblea Capitolina ha approvato il 30 luglio 2014.
Il contrasto più stridente riguarda l’impianto pubblicitario Tipo 2.B – Palina con orologio – formato 100 x 70: nella normativa tecnica di attuazione del PRIP è prevista nelle sottozone B2 (art. 16) e B3 (art. 17), nonché come impianto pubblicitario di servizio (art. 35) e come scheda tecnica allegata, che lo dà come formato ammesso anche nella sottozona B1.
Ma nella sottozona B1 (art. 15) l’emendamento della Commissione Commercio approvato anche dalla Giunta e dalla maggioranza il 30 luglio 2014 prevede invece in modo del tutto errato un tipo 2.B – Palina SPQR con orologio – formati 100 x 70.
Nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP allegata alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 l’art. 15 ha il seguente testo:
Va messo in evidenza al riguardo che fra le modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità approvate il 30 luglio 2014 c’è l’aggiunta dell’art. 37, di cui già si è detto e dispone testualmente che “in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”, che alla lettera b) del punto 4) della lettera E) del 1° comma dell’art. 20 prevedono solo “paline con orologio, purché il pannello informativo non superi la dimensione di metri 1,00 x 0,70”.
In termini di coerenza e di coordinamento delle disposizioni l’ultimo comma del suddetto emendamento n. 523 secondo cui “gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento massimo dei formati ammessi dal Regolamento” è rimasto lo stesso recepito nelle controdeduzioni approvate dalla Giunta Capitolina il 25 giugno 2014, che sono state ora superate dagli emendamenti presentati dalla Lista Alfio Marchini n. 437 e n. 934, entrambi approvati il 30 luglio 2014, che hanno introdotto rispettivamente all’art. 35 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP ed all’art. 20 del Regolamento di Pubblicità i due soli formati da mt. 1,20 x 1,80 e da mt. 3,20 x 2,40 “CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PER IMPIANTI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ”.
Ne deriva che l’ultimo comma in questione dovrebbe essere cancellato, in quanto superato dai due formati europei introdotti all’art. 20 del regolamento e rispettati all’art. 35 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.
Dalla cogenza delle disposizioni del Regolamento su quelle della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP deriva che da un lato il tipo 2.B inteso come Palina SPQR con orologio – formato 100 x 70 non può essere consentito nella sottozona B1, anche perché del tutto inesistente, ma che dall’altro lato, se inteso come errore, essendo il tipo classificato come 2.B – Palina con orologio – formato 100 x 70 esclusivamente di proprietà privata, potrebbe portare a consentire nella sottozona B1 le paline con orologio non di proprietà pubblica in modo comunque forzato e ad ogni modo non consentito.
In base soprattutto alla prescrizione dell’art. 37 del Regolamento c’è da valutare se del suddetto emendamento non sia valida la sola previsione dell’impianto sbagliato della palina SPQR con orologio (oltre che l’ultimo comma di cui si è già detto) o sia invece da considerare non valido l’intero emendamento, che sostituendo l’intero art. 15 così come era stato recepito in sede di Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta n. 59 ha da un lato mantenuto “gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento” e il cartello per pubbliche affissioni negli stessi formati da 100 x 140, 140 x 200 e 300 x 140, cancellando però che debbono essere “destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale”, mentre dall’altro lato ha eliminato del tutto il 2° comma secondo il quale “non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi”.
Ma quand’anche si decidesse di far tornare in vigore il testo recepito dalla Giunta Capitolina in sede di controdeduzioni, l’art. 15 dovrebbe essere comunque quanto meno integrato con il seguente emendamento n. 5 del Movimento 5 Stelle che il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato poco prima.
La dimostrazione oggettiva ed inconfutabile che il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato il suddetto emendamento viene dal verbale stenografico di tale seduta che alla pag. 50 conferma tale approvazione.
Ciò nonostante il suddetto emendamento non risulta essere stato assemblato e del suo testo non c’è traccia sull’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione allegata alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.
Va messo in risalto che il 14 luglio 2014 quando il Movimento 5 Stelle ha presentato il suddetto l’emendamento n. 5 non era a conoscenza delle Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta n. 59 ed ha quindi proposto la serie di integrazioni al testo dell’art. 15 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP così come licenziata con Decisione della Giunta capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 e che testualmente recitava: “
ART. 15 – Sottozona B1
Nella sottozona B1 l’istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni è consentita esclusivamente lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all’art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all’art. 12.
Nella sottozona B1 è consentita esclusivamente l’istallazione delle seguenti tipologie di
impianti di cui al Titolo VI:
– 1.B – Cartello per pubbliche affissioni – formati 100×140, 140×200, 300×140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale;
– 1.C – Palina SPQR – formato 100×100;
– 2.B – Palina con orologio – formati 100×70;
– 4.B – Impianto su parete cieca.”
Ne deriva che il testo integrato del 2° comma così come approvato avrebbe dovuto essere il seguente:
ART. 15 – Sottozona B1
Nella sottozona B1 è consentita esclusivamente l’istallazione delle seguenti tipologie di
impianti di cui al Titolo VI:
– 1.B – Cartello per pubbliche affissioni – formati 100×140, 140×200, 300×140 a muro destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale per una superficie pari ad almeno il 40% della superficie pubblicitaria complessiva della sottozona;
– 2.A – Impianto di pubblica utilità formato 120 x 180.”
Il testo suddetto del 2° comma andrebbe assemblato e comunque coordinato con quello del 2° comma dell’art. 15 così come recepito in sede di controdeduzioni approvate il 25 giugno 2014, che era il seguente:
“Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità sono consentiti:
– 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.
– gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) dello comma dell’art. 4 del Regolamento.
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.”
In conclusione si dovrebbe a mio giudizio assemblare entrambi i testi in modo coordinato e corretto nel seguente modo:
“Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità è consentita esclusivamente l’istallazione delle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo VI:
– 1.B – Cartello per PPAA – formato 100 x 140, 140×200, 300×140 a muro destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale per una superficie pari ad almeno il 40% della superficie pubblicitaria complessiva della sottozona;
– 2.A – Impianto di pubblica utilità di cui alla lettera I bis) dello comma dell’art. 4 del Regolamento formato 120 x 180.
Non è comunque consentita in tutto il centro storico l’istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.”
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Agli articoli 16 e 35 della Normativa Tecnica di Attuazione il tipo 1 A – cartello SPQR viene dato nei format 200 x 200 e 300 x 200.
Ma la scheda tecnica relativa al tipo 1.A dà come formati anche un 100 x 140, oltre che un 200 x 200 ed un 300 x 200.
Il contrasto risale alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP licenziata con Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014.
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Agli articoli 16 e 35 della Normativa Tecnica di Attuazione il tipo 3 B – cassonetto, plancia, vetrina viene dato nei formati 140 x 200 e 300 x 200.
Ma la scheda tecnica relativa al tipo 3.B dà come formati anche un 120 x 180, oltre che un 140 x 200 ed un 300 x 200.
Anche questo contrasto risale alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP licenziata con Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014.
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Il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato il seguente emendamento all’art. 35 che era stato presentato dalla Lista Alfio Marchini.
In modo coerente il 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato un analogo emendamento all’art. 20 del Regolamento di Pubblicità che era stato presentato sempre dalla Lista Alfio Marchini.
È mancato quindi il tempo materiale per inserire le corrispondenti schede tecniche.
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Con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 sono state definitivamente approvate le modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”.
Fra le integrazioni c’è l’aggiunta dell’art. 5 bis relativo alle “Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile”, che dispone che l’impianto “Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta nel rispetto dei formati di cui al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari”.
L’integrazione è stata introdotta con le Controdeduzioni della Giunta Capitolina in ordine alla proposta di deliberazione n. 61, in accoglimento dei pareri espressi dai Consigli del I e XV Municipio: alle controdeduzioni, benché approvate fin dal 25 giugno 2014, non ha fatto seguito una corrispondente integrazione nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP che se non altro stabilisse nelle schede tecniche relative agli impianti quali debbano essere i formati di quelli su cui è possibile effettuare anche pubblicità a messaggio variabile.
A tale lacuna la Giunta Capitolina può trovare rimedio nei criteri che dovrà dettare per la redazione dei Piani di Localizzazione.
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Fra le incoerenze va infine registrata l’approvazione del seguente emendamento n. 12 del Movimento 5 Stelle.
Va messo in evidenza che il suddetto emendamento era stato proposto dai Consigli dei Municipi I e XV, ma non era stato accolto in sede di controdeduzioni, al pari dell’emendamento collegato al precedente art. 31 di cui proponeva di aggiungere un comma 5 Bis: ora l’emendamento è stato approvato senza accorgersi che fa riferimento ad un comma 5 Bis che non esiste.
Ne deriva che dal testo del suddetto comma 2 dell’art. 32 del Regolamento andrebbe eliminata l’espressione “di cui al precedente comma 5 Bis del precedente art. 31”.
Poco dopo l’approvazione dell’emendamento n. 12 è stato respinto in modo del tutto incoerente il seguente emendamento n. 937 presentato dalla Lista Alfio Marchini che ha lo stesso identico testo.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi