Un lettore che abita in Corso Francia ha chiesto alla associazione “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” di sapere se i due enormi cartelloni che oscurano la vista dalle sue finestre verranno rimossi in seguito all’entrata in vigore del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP).
Foto satellitare tratta da Google Maps
Foto tratta da Street View di Google Maps aggiornata a luglio del 2014
Dei due impianti il lettore ha trasmesso una serie di foto, di cui riportiamo le seguenti scattate da casa sua.
L’amico Filippo Guardascione mi ha rigirato il quesito, proponendomi di pubblicarlo sul blog con sotto la mia risposta, specificando che l’associazione ha rivolto a me la domanda.
Ho accettato di buon cuore il compito di verificare cosa di diverso rispetto al passato disponga ora la nuova normativa vigente subentrata al riguardo.
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Si premette che gli impianti pubblicitari possono essere installati su proprietà pubblica o comunque del Comune di Roma oppure su beni privati ovvero non di proprietà comunale.
Nel primo caso su proprietà pubblica o comunque del Comune di Roma possono essere installati tanto impianti pubblicitari di proprietà delle singole ditte o di singoli cittadini quanto impianti pubblicitari di proprietà del Comune (cosiddetti “SPQR”) che li concede in locazione anche alle singole ditte.
Nel secondo caso su beni privati ovvero non di proprietà comunale possono essere installati soltanto impianti pubblicitari di proprietà privata.
Ai sensi della lettera q) del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento di Pubblicità, così come approvato originariamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006, “È ammesso, alle condizioni caratteristiche e modalità stabilite dal presente regolamento, e dalle norme da esso non abrogate, l’uso dei seguenti mezzi pubblicitari: … q) impianti su terrazzi e soluzioni di arredo per pareti cieche ove consentite.”
Con le modifiche ed integrazioni apportate al suddetto Regolamento con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009 è stato cambiato anche il testo della lettera q) che è diventato il seguente: “impianti su terrazzi e pareti cieche ove consentite” .
Con Determinazione Dirigenziale n. 1900 del 27 luglio 2009 il dott. Francesco Paciello e l’ing. Carlo Di Francesco hanno approvato ed assunto le “Norme tecniche attuative per la presentazione delle istanze relative a pubblicità su area privata”, riportate nell’Allegato “A”, sulla base del quale dal 15 settembre 2009 è stata predisposta anche la relativa modulistica.
L’Allegato “A”contiene anche un apposito paragrafo che riguarda proprio gli “impianti luminosi su terrazzi” e che prescrive che “le dimensioni massime degli impianti dovranno essere contenute entro i seguenti limiti:
– la BASE non potrà superare la larghezza massima del prospetto interessato (esclusi gli aggetti);
– l’ALTEZZA non potrà superare il 20% dell’altezza massima del prospetto interessato dall’esposizione pubblicitaria, e comunque fino ad un’altezza max di m. 6,00;
– la distanza dal filo fabbricato alla base dell’insegna non potrà superare 1/3 dell’altezza della stessa”.
Per quanto riguarda almeno uno degli impianti in questione, entrambi installati in modo obliquo sul piano del terrazzo per favorirne la visione da parte degli automobilisti in direzione del centro di Roma, si può constatare che la sua base è più o meno larga quanto il prospetto interessato.
Nel rispetto della suddetta Determinazione Dirigenziale dovrebbero essere stati comunque autorizzati i due impianti luminosi installati sui terrazzi delle due palazzine all’altezza del civico n. 189 di Corso di Francia.
Il 2 febbraio 2011 la Giunta Capitolina ha adottato la proposta di Piano degli impianti e dei mezzi Pubblicitari (PRIP) che in allegato allo schema normativo aveva fra delle schede tecniche riguardanti le future tipologie di impianti ammesse, fra le quali c’era anche l’impianto tipo 4.C che riguarda gli “Impianti su tetti o terrazzi” per i quali venivano date come dimensioni che “la base non può superare il 20% dell’altezza massima del prospetto interessato (esclusi gli aggetti)” e che “l’altezza non può superare il 20% dell’altezza massima del prospetto interessato dall’esposizione pubblicitaria, e comunque fino ad un’altezza massima di 6.,00 m”, con la precisazione che “la distanza dal filo del fabbricato alla base dell’insegna non può superare 1/3 dell’altezza della stessa” e che anche i loro formati non sono ammessi nel centro storico (sottozona B1).
Il PRIP che è stato approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 in allegato alla sua Normativa Tecnica di Attuazione riporta le schede tecniche degli impianti, l’ultima delle quali riguarda sempre la tipologia 4C “Impianti su tetti o terrazzi”.
La scheda tecnica ne fa la seguente descrizione: “Supporto espositivo monofacciale, luminoso o illuminato, posto sui tetti o sui terrazzi degli edifici.”
La scheda tecnica ne detta anche le seguenti dimensioni, di tipo leggermente diverso da quelle Determinazione Dirigenziale n. 1900 del 27 luglio 2009 (nonché da quelle indicate nella proposta di PRIP del 2 febbraio 2011):
“La base A non può superare il 70% della larghezza massima del prospetto interessato dall’esposizione pubblicitaria (esclusi gli aggetti).
L’altezza B non può superare il 20% dell’altezza massima del prospetto interessato dall’esposizione pubblicitaria, e comunque fino ad un’altezza massima di 6.00 m.
La distanza dal filo del fabbricato alla base dell’insegna non può superare 1/3 dell’altezza della stessa.”
Come si può ben vedere dal confronto, la base degli impianti su terrazzi, che fino alla approvazione del PRIP non poteva superare “la larghezza massima del prospetto interessato (esclusi gli aggetti)”, dalla entrata in vigore del PRIP “non può superare il 70% della larghezza massima del prospetto interessato dall’esposizione pubblicitaria (esclusi gli aggetti)”: si è passati in sostanza dal 100% al 70% della larghezza massima del prospetto interessato (esclusi gli aggetti).
Ne deriva che occorrerebbe effettuare una verifica della base dei due impianti in questione, in particolare di quello sopra evidenziato che sembra avere la base più o meno uguale alla larghezza del prospetto interessato.
Con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 sono state apportare una serie di modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, che non hanno però riguardato il testo della lettera c) del 1° comma dell’art. 4, che è rimasto quindi invariato (“impianti su terrazzi e pareti cieche ove consentite”).
Fin dal Regolamento della Giunta di Veltroni è rimasto invariato il testo del successivo 3° comma dell’art. 4 il quale precisa che “qualora l’autorizzazione all’installazione degli impianti o alla collocazione dei mezzi sia vigente alla data di entrata in vigore dei Piani di cui all’art. 19, comma 1,
l’adeguamento alle norme tecniche deve essere eseguito entro e non oltre 120 giorni dall’entrata in vigore del Piano o delle sue eventuali modifiche successive. Fino all’entrata in vigore del Piano continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.”
Ne deriva che entro 4 mesi dalla data entrata in vigore della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, e quindi delle prescrizioni dettate nelle schede tecniche allegate, deve essere eseguito l’adeguamento alla suddetta nuova normativa.
Il comma 5 sempre dello stesso art. 4 stabilisce le distanze minime consentite in deroga, disponendo al successivo ed ultimo comma 8 che non si applicano per gli “impianti su terrazzi e pareti cieche ove consentite”.
Ai sensi del punto 4) della lettera c) del comma 7 dell’art. 8 c’è da produrre in allegato alla domanda di autorizzazione di installare tali tipi di impianti anche una relazione in cui “dovrà essere attestata altresì la conformità della collocazione alle prescrizioni dei piani di cui all’art. 19 del presente regolamento” e quindi alle prescrizioni del PRIP che è stato approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 e che in allegato alla sua Normativa Tecnica di Attuazione riporta le schede tecniche degli impianti, l’ultima delle quali riguarda la tipologia 4C “Impianti su tetti o terrazzi”.
Il punto 6) della lettera c) del comma 7 dell’art. 8 dispone che “nel caso di richiesta per impianti su terrazzi o pareti cieche, la documentazione tecnica di cui ai punti precedenti è integrata da un disegno, in scala 1:200, del prospetto del fabbricato, con lo studio unitario dell’impianto rapportato all’intera superficie sopra cui l’impianto medesimo sarà collocato, in modo da riprodurre la situazione strutturale esatta dell’esposizione pubblicitaria in relazione al fabbricato sottostante, corredata da deposito di denuncia al Genio Civile a norma degli artt. 65 e 93 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.”.
Il 2° comma dell’art. 20 stabilisce che “Non sono soggetti a limiti predeterminati di formato gli impianti indicati all’art. 4 c. 1 … lettera q), nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite a norma dell’art. 19, …. e negli atti di autorizzazione”.
Ai sensi dell’art. 33 Bis del vigente Regolamento, rimasto invariato, che è rimasto invariato nel testo e che riguarda le “Norme per il rilascio di nuovi titoli”, è consentito al momento soltanto il rilascio di autorizzazioni per impianti pubblicitari che insistano esclusivamente su area privata, mentre è vietata la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari su proprietà pubblica fino alla adozione del Piano degli Impianti Pubblicitari (PRIP) e dei Piani di Localizzazione.
Il lettore vuol sapere se i due impianti verranno rimossi a seguito della approvazione del PRIP.
Va al riguardo precisato che sono state approvate anche una serie di modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, che al 9° comma dell’art. 34 stabiliscono la scadenza del prossimo 31 dicembre 2014 “senza possibilità di rinnovo o di rilascio di nuove autorizzazioni”, ma solo per “gli impianti riconducibili alla procedura di riordino”, che sono peraltro installati in proprietà pubblica e non in proprietà privata.
Per i due suddetti impianti installati su proprietà privata vige però quanto prescrive ora l’art. 10 del Regolamento così come modificato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, secondo cui “Salvo quanto previsto dall’art. 34 c. 9 e 10, le autorizzazioni all’esposizione di pubblicità con mezzi privati e le locazioni di impianti e altri beni comunali utilizzati per il medesimo fine hanno durata decennale”.
Ne deriva in conclusione che i due suddetti impianti, oltre ad essere eventualmente adeguati alle disposizioni della scheda tecnica allegata alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, non potranno vedersi ulteriormente rinnovate le rispettive autorizzazioni alla scadenza dei 10 anni di ognuna e dovranno essere quindi comunque rimossi, a maggior ragione perché la Tavola_1.07 del PRIP destina l’area su cui ricadono i due impianti a sottozona B2 che è disciplinata dall’art. 16 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, dove non è prevista la installazione di nessun impianto di tetti o terrazzi.
Estratto della Tavola 1.07
La scheda tecnica sopra riportata relativa alla tipologia 4C in modo inequivocabile non ammette tali formati: ne deriva che occorre pretendere il rispetto di quanto l’Assemblea Capitolina ha approvato, chiedendo la più sollecita rimozione dei due impianti in questione.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi