Su questo stesso sito ieri è stato pubblicato un articolo dal titolo “PRIP: pubblicazione delle ditte pubblicitarie che hanno installato impianti “senza scheda” e che non avrebbero comunque diritto a partecipare alla procedura di evidenza pubblica relativa agli impianti SPQR da concedere prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di riordino”, che dava in conclusione l’elenco delle 15 ditte pubblicitarie dichiarate decadute, delle 20 ditte che hanno partecipato alla procedura di riordino e di cui è stata dichiarata la “cessazione ex Deliberazione G.C. 425/13”, nonché delle 18 ditte che hanno anch’esse partecipato alla procedura di riordino e di cui è stata invece dichiarata solo una “cessazione parziale ex Deliberazione G.C. 425/13” (https://www.rodolfobosi.it/pubblicazione-delle-ditte-pubblicitarie-che-hanno-installato-impianti-senza-scheda-e-che-non-avrebbero-comunque-diritto-a-partecipare-alla-procedura-di-evidenza-pubblica-relativa-agl/#more-9719).
L’articolo riportava inoltre l’elenco delle 15 ditte pubblicitarie di cui deve essere dichiarata in forza del comma 14 dell’art. 31 del vigente Regolamento di Pubblicità la decadenza delle autorizzazioni di tutti i loro impianti del riordino in quanto hanno installato più di 3 impianti “senza scheda”, a cui si debbono aggiungere anche le 3 che hanno installato un solo impianto “senza scheda” in forza del comma 7 dell’art. 1 della disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, che è parte integrante della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997.
È di tutta evidenza che tutte e 53 le suddette ditte pubblicitarie non hanno diritto a partecipare non solo alla procedura di evidenza pubblica relativa agli impianti SPQR da concedere prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di riordino, ma anche a nessuno dei futuri bandi di gara per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti pubblicitari individuati dai Piani di Localizzazione.
L’articolo si chiudeva affermando che “delle 136 ditte che hanno partecipato alla procedura di riordino sarebbero quanto meno le suddette 26 quelle che avrebbero diritto ad essere invitate dal Comune di Roma a partecipare alla procedura di evidenza pubblica con cui l’Amministrazione Capitolina assegnerà in locazione decennale la gestione di tutti i suoi impianti SPQR”.
Per una mia svista, che mi ha fatto attribuire erroneamente alla ditta “A.P.ITALIA S.R.L.” la installazione di un solo impianto “senza scheda” messa in atto invece da “LIMITI MARIA VITTORIA”, ho dovuto aggiornare l’articolo di ieri precisando che la “A.P.ITALIA S.R.L.” va aggiunta a pieno merito alle suddette 26 ditte che hanno partecipato al riordino.
È di tutta evidenza che tutte e 27 le suddette ditte pubblicitarie avrebbero diritto a partecipare anche a tutti i futuri bandi di gara per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti pubblicitari individuati dai Piani di Localizzazione.
Vediamo ora quali solo le altre ditte pubblicitarie che avrebbero o no il diritto a partecipare a tutti i futuri bandi di gara.
Le ditte pubblicitarie pubblicate nell’ elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati, che non fanno parte della procedura del riordino e per le quali risulta dichiarata la “cessazione parziale ex Deliberazione G.C. n. 425/13”, fornendo per ognuna l’elenco dei rispettivi impianti pubblicitari accertati come “senza scheda” e quindi da rimuovere, sono le 21 seguenti.
PUBBLI MEDIA SRL (codice 0018) –Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato ben 243 impianti “senza scheda”;
GRAFICOLOR NEW (codice 0022) –Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 41 impianti “senza scheda”;
AVIP (codice 0045) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 5 impianti “senza scheda”.
G.R. PUBBLICITÀ 2001 DI MACCHIATI GIULIANA & C. (codice 0047) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 39 impianti “senza scheda”.
D.& D. OUTDOOR ADVERTISING (codice 0062) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 16 impianti “senza scheda”.
SARILA S.R.L. (codice 0064) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 71 impianti “senza scheda”.
MEDIACOM (codice 0069) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 180 impianti “senza scheda”.
Il dott. Francesco Paciello ha invitato e diffidato a rimuovere a proprie cure e spese i suddetti impianti con una nota impugnata con un ricorso che è stato rigettato con Ordinanza del TAR del Lazio n. 2025 dell’8 maggio 2014.
La ditta “MEDIACOM” ha fatto ricorso in appello, che è stato respinto con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2614 del 18 giugno 2014.
URBE PUBBLICITÀ di FRANCO E STEFANO CAPPELLI E C. (codice 0082) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 7 impianti “senza scheda”.
S.E.P. (codice 0083) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato ben 296 impianti “senza scheda”.
Il dott. Francesco Paciello ha invitato e diffidato a rimuovere a proprie cure e spese i suddetti impianti con una nota impugnata con un ricorso che è stato rigettato con Ordinanza del TAR del Lazio n. 2008 dell8 maggio 2014.
La ditta “S.E.P.” ha fatto ricorso in appello, che è stato respinto con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2615 del 18 giugno 2014.
BATTAGE SRL (codice 0088) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato ben 112 impianti “senza scheda”.
Il dott. Francesco Paciello ha invitato e diffidato a rimuovere a proprie cure e spese i suddetti impianti con nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6275 in data 03.02.2014 che la ditta “Battage” S.r.l. ha impugnato assieme alla deliberazione n. 425/2013 con ricorso n. n. 3732/2014, chiedendo la immediata sospensiva in considerazione del fatto che preannunciava la rimozione d’ufficio a partire dal 19 marzo 2014.
Il ricorso è stato rigettato dal TAR del Lazio con Ordinanza n. 1795 del 17 aprile 2014, contro cui la ditta “Battage” è ricorsa in appello, che è stato respinto con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2237 del 28 maggio 2014.
TN PUBBLICITÀ (codice 0097) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 12 impianti “senza scheda”.
RETE FERROVIARIA ITALIANA (codice 0099) – Ha installato ben 264 impianti “senza scheda”, di cui 17 non in uso ed i rimanenti all’interno di stazioni ferroviarie.
STAR ROME (codice 0108) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 2 impianti “senza scheda”.
LAZZARO ANGELO (codice 0110) – Ha installato ben 191 impianti “senza scheda”.
D.N.D. PROJECT & SERVICE (codice 0121) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato ben 154 impianti “senza scheda”.
Il dott. Francesco Paciello ha invitato e diffidato a rimuovere a proprie cure e spese i suddetti impianti con nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6286 in data 03.02.2014, che la ditta ha impugnato assieme alla deliberazione n. 425/2013 con ricorso n. 3053/2014, chiedendo la immediata sospensiva in considerazione del fatto che preannunciava la rimozione d’ufficio a partire dal 19 marzo 2014.
Il TAR del Lazio ha rigettato l’istanza cautelare con Ordinanza n. 1783 del 17 aprile 2014.
MESSAGE (codice 0136) – Inconsiderazione del suo numero di codice molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino. Ha installato 25 impianti “senza scheda”.
Il dott. Francesco Paciello ha invitato e diffidato a rimuovere a proprie cure e spese i suddetti impianti con nota prot. n. 6475 del 4.02.2014, che la ditta “MESSAGE” S.r.l. ha impugnato assieme alla deliberazione n. 425/2013 con ricorso n. 3053/2014, chiedendo la immediata sospensiva in considerazione del fatto che preannunciava la rimozione d’ufficio a partire dal 19 marzo 2014.
Il Presidente della Seconda del TAR del Lazio, Luigi Tosti, in qualità di giudice monocratico chiamato a fronteggiare una situazione in cui il ritardo avrebbe provocato danno o rischio di danno a un interesse o diritto (nel caso beninteso che le due ditte avessero avuto poi ragione), ha emanato il Decreto cautelare n. 1156 dell’11 marzo 2014 inaudita altera parte, senza cioè aver sentito l’altra parte (vale a dire il Comune di Roma), considerando anche che la prima camera di Consiglio utile era stata già fissata per il 2 aprile 2014.
Con Ordinanza n. 1504 del 3 aprile 2014 la Sezione Seconda del TAR del Lazio ha respinto l’istanza della S.r.l. “MESSAGE”.
MEDIALINK (codice 0155) – Ha installato 139 impianti “senza scheda”: l’invito-diffida del dott. Francesco Paciello a rimuoverli è stato impugnato ma il ricorso è stato respinto con Ordinanza del TAR del Lazio n. 2011 dell’8 maggio 2014.
La ditta “Medialink” ha fatto allora ricorso in appello, che è stato respinto con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2612 del 18 giugno 2014.
X MEDIA (codice 0169) – Ha installato ben 260 impianti “senza scheda”.
LOOKING4 S.R.L. (codice 0435) – Ha installato 2 impianti “senza scheda”.
RISERVA MACCHIONE (codice 0447) – Ha installato 3 impianti “senza scheda”.
MEDIA PLANET (codice 0477) – Ha installato 165 impianti “senza scheda”.
Per tutti gli impianti “senza scheda” pubblicati, di proprietà delle suddette 21 ditte pubblicitarie, a febbraio di quest’anno il dott. Francesco Paciello ha trasmesso alle ditte che ne sono proprietarie l’invio-diffida a rimuoverli a loro cure e spese entro il 19 marzo scorso, data di scadenza dei 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione n. 425/2013, come dichiarato nella Nota del dott. Francesco Paciello prot. QH 15018 del 6 marzo 2014, che è stata trasmessa “A tutte le società inserite nella Nuova Banca Dati“.
Nella nota viene affermato che “appare opportuno ricordare che l’eventuale comportamento delle Società titolari di impianti pubblicitrai appartenenti alla cd. ‘Procedura di Riordino’ consistente nel mantenere sul territorio, dopo il 19.3.2014, gli impianti della tipologia ‘senza scheda’ determinerà, per fatto imputabile alla Società, il prodursi delle condizioni per l’applicazione delle decadenze di cui all’art. 31, comma 14, Regolamento di Pubblicità (Deliberazione C.C. 37/2009)”.
Il richiamato comma 14 dell’art. 31 del Regolamento testualmente dispone: “Nel caso di installazione di impianti privi di autorizzazione, all’ordine di rimozione d’Ufficio conseguono la decadenza dall’autorizzazione all’effettuazione della pubblicità per conto terzi ed all’uso degli impianti pubblicitari nonché, in caso di istallazione di impianti sul suolo o su beni comunali, la decadenza automatica del contratto di locazione. In particolare la prima violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 5 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la seconda violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 20 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la terza violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 50 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; l’ulteriore violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza delle restanti autorizzazioni.”
Metto in grande risalto che alla lettere-diffida trasmesse agli inizi di febbraio di quest’anno dal dott. Francesco Paciello non ha ottemperato la maggior parte delle ditte pubblicitarie: questo significa che per tutti questi impianti “ senza scheda” si dovrà procedere alla rimozione forzata d’ufficio applicando le prescrizioni del comma 14 dell’art. 31 del Regolamento di Pubblicità.
Ne deriva che a tutte le ditte pubblicitarie che hanno installato più di 3 impianti “senza scheda” rimossi dovranno essere dichiarate decadute dal dott. Francesco Paciello tutte le “autorizzazioni” rilasciate regolarmente per gli impianti e quindi la loro conseguente fuoriuscita dal mercato di Roma.
Delle ditte pubblicitarie sopra elencate risultano avere installato più di 3 impianti “senza scheda” tutte, ad eccezione soltanto delle 3 seguenti:
STAR ROME (codice 0108) – 2 impianti “senza scheda”.
LOOKING4 S.R.L. (codice 0435) – 2 impianti “senza scheda”.
RISERVA MACCHIONE (codice 0447) – 3 impianti “senza scheda”.
In base all’aggiornamento dell’ultimo elenco della ditte pubblicitarie registrate nella Nuova Banca Dati risultano non avere installato nessun impianto “senza scheda” ed essere in regola con i pagamenti le seguenti ditte.
PATEO SRL UNIPERSONALE (codice 0028) – In considerazione del suo numero di codice identificativo molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino.
CIBRA PUBBLICITÀ (codice 0030) – In considerazione del suo numero di codice identificativo molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino.
EUROLEGNO (codice 0031) –
LIBERATI FRANCO (codice 0035) –
METALLERIA OSTIENSE DI DEL VESCOVO & C.S.N.C. (codice 0036) –
ROMAN SERVICE 95 (codice 0039) – In considerazione del suo numero di codice identificativo molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino.
DI NARDO STEFANO (codice 0042) –
PASIN MARIA ANTONIETTA (codice 0043) –
ASSOCIAZIONE SPORTIVA FIDIA (codice 0050) –
BLANDINO GIOVANNI (codice 0059) –
GRANDI STAZIONI SPA (codice 0067) –
PUNTOLINE SRL (codice 0073) – In considerazione del suo numero di codice identificativo molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino.
DI EMME IMMOBILIARE S.R.L (codice 0087) –
DI NAPOLI FELICE (codice 0089) –
FREE TIME SPORTING CLUB (codice 0091) –
UNIGAMMA (codice 0093) – Inconsiderazione del suo numero di codice identificativo molto basso, potrebbe trattarsi di ditta che ha partecipato al procedimento di riordino: subentrata forse a “GRANDINETTI”.
CEBI S.R.L. (codice 0100) –
DEFI ITALIA (codice 0115) –
PUBLIECO S.R.L. (codice 0118) –
WASH POINT (codice 0119) –
D&A COMUNICATION (codice 0123) –
POSTER DI LUCA PACIFICO E C. S.A.S (codice 0128) –
MARINAUTO (codice 0138) –
DELTA OUTDOOR S.R.L (codice 0141) –
CATALANO UFFICIO (codice 0143) –
IRKAM S.A.S. DI SALIMI NABI IRAJ e C. (codice 0152) –
WHEELING PUBBLICITY (codice 0153) –
PUNTO E VIRGOLA PUBBL. di DI BARTOLOMEO F.e C. sas (codice 0156) –
DE MIRANDA MARIA PIA (codice 0159) –
CASSINI MARTA (codice 0165) –
NB PUBBLICITÀ (codice 0166) –
PORTA DI ROMA (codice 0167) –
AUTOC.GALLICO sas-Bettazzi S.(già A.Gallico sdf) (codice 0171) –
AUTOIMPORT S.P.A. (codice 0173) –
ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA E RAPPRESENTANZA AZIENDE (codice 0174) –
ANNIBALDI ANDREA (codice 0178) –
RICCI PAOLO PUBBLICITÀ (codice 0179) –
M. BUSINESS (codice 0186) –
RUTIGLIANO NICOLA (codice 0187) –
TOMASSINI GABRIELLA (codice 0188) –
SERETTI CLAUDIO (codice 0189) –
BARTOCCIONI ALDO (codice 0191) –
GIACOMINI ALBERTO (codice 0192) –
Seguono altri 277 soggetti che risultano registrati per nome e cognome e che presumibilmente si sono fatti pubblicità in proprio tramite paline.
Non dovrebbero quindi avere niente a che fare con ditte pubblicitarie vere e proprie, ad eccezione della GDR PUBBLICITA’ – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA – UNIPERSONALE SEMPLIFICATA (codice 0504).
Ne deriva conseguentemente che non dovrebbero avere “titolo” per partecipare ai futuri bandi di gara, così come la maggior parte di tutti i suddetti soggetti che per mestiere non esercitano quello della pubblicità.
In conclusione, per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti pubblicitari individuati dai Piani di Localizzazione si dovranno tenere 10 bandi di gara a cui dovrebbero avere diritto a partecipare, oltre alle 26 ditte pubblicitarie che hanno partecipato alla procedura di riordino, un’altra quindicina di ditte, arrivando ad un numero di circa 40 partecipanti.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi