Pubblichiamo l’editoriale che il Prof. Daniele Granara, Vice Presidente di VAS, docente di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova, nonché docente di Diritto regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino, ha voluto dedicare al nuovo disegno di legge sugli eco-reati.
Daniele Granara
Il 4 marzo 2015 la Commissione Ambiente e Giustizia del Senato ha approvato in sede deliberante il Disegno di legge n. 1345, recante disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, che sostanzialmente segue la bozza presentata già nel 1997 dalla Commissione “Ecomafia”.
Il testo era stato già approvato preventivamente dalla Camera ed ora, essendo stato modificato in sede di Commissione del Senato, è tornato all’esame dei Deputati per l’approvazione definitiva.
Il disegno di legge al momento predispone, sulla scorta della citata bozza, l’introduzione nel codice penale di un Titolo VI-bis sui “Delitti contro l’ambiente”, il quale consterebbe di 13 norme dall’art. 452-bis all’art. 452-quaterdecies.
L’obiettivo anelato dal D.d.l. risiede nel conseguimento di una migliore qualità dell’azione di prevenzione e repressione dei delitti contro l’ambiente e a tal fine propone l’introduzione di sei nuovi reati nel Libro II del Codice Penale ed in particolare:
- il delitto di inquinamento ambientale ex 452-bis;
- il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale ex 452-ter;
- il delitto di disastro ambientale ex 452-quater;
- il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività ex 452-sexies;
- il delitto di impedimento del controllo ex 452-septies;
- il delitto dell’ispezione di fondali marini ex 452-quaterdecies.
Il testo prevede ex novo ipotesi delittuose che non solo hanno come bene giuridico, tutelato in via esclusiva, l’equilibrio del sistema ecologico, ma che si propongono di colmare realmente le lacune che si riscontrano evidentemente nel nostro sistema sanzionatorio penale.
Si stabilisce, altresì, un’ipotesi di reato aggravato per il caso in cui si commetta un reato ambientale del Titolo, nelle forme dell’associazione per delinquere o dell’associazione di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis cod. pen.), fattispecie purtroppo verificatesi nel nostro Paese.
In particolare, le aggravanti riguardano i casi nei quali un’associazione per delinquere sia finalizzata a commettere reati ambientali o un’associazione mafiosa sia finalizzata a commettere un delitto ambientale o all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale.
Un’altra aggravante è prevista per il caso in cui al sodalizio criminale appartengano anche pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. […]
[…] È da precisare che il progetto legislativo ha suscitato aspre reazioni in dottrina, soprattutto da coloro che intravedono in questa scelta una quasi-impossibilità di applicazione della norma, in quanto le fattispecie sono quasi tutte di pericolo concreto o di danno, il che implica una necessaria dimostrazione del nesso causale, molto poco agile in tema ambientale.
È evidente, però, che se dall’approvazione del Disegno discendesse comunque il mantenimento dell’apparato speculare basato su infrazioni di atti amministrativi ed, evidentemente, di minore rilevanza penale (o addirittura solo amministrativa), potrebbero affievolirsi le difficoltà che potrebbero incontrarsi sul punto.
In ogni caso, è di evidenza palmare l’importanza nonché l’impatto sull’intero sistema penale che potrebbe avere la previsione di una punizione ad hoc per il caso in cui dalla illegittima immissione sia derivato il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone.
Come sopra già anticipato, l’offesa avente ad oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, nonché posta in essere attraverso l’emissione di radiazioni ionizzanti, costituisce aggravante. […]
[…] L’attuale Disegno di legge ha definito “disastro ambientale” “l’alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema”, che costituisce un fatto quasi impossibile da dimostrare, alla luce della aleatorietà del concetto che, viceversa, sarebbe più conciliabile con quelli di persistenza nel tempo ed estensione del danno.
Tuttavia, la punibilità del reato di “inquinamento ambientale” – a fronte delle modifiche apportate al progetto dal Senato – non è più subordinata a violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che non sarebbero in grado di garantire in modo adeguatamente sufficiente la tutela della salute.
In altre parole, sarebbe diventato impossibile procedere, come era avvenuto ad esempio nel caso della centrale termoelettrica Tirreno Power di Vado Ligure, al sequestro di un impianto se le sue emissioni pur inquinando e mettendo in pericolo la salute degli abitanti di quel territorio, non fossero state poste in violazione della legge o delle continue deroghe in essa contenute.
In secondo luogo, per la fattispecie di “disastro ambientale” è prevista l’estensione del reato anche alle ipotesi – troppo vaghe e numerose – di inquinamento “abusivo”, il che depotenzia di fatto la portata e l’efficacia di entrambe le norme.
In terzo luogo, come sopra accennato, il reato di disastro ambientale sarà configurato solo come reato di danno e non più di pericolo concreto, dal momento che lo si correla all’ “offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l’estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo”. […]
[…] Si può sostenere che il disegno di legge è nel complesso un buon progetto, calibrato in modo equo anche per la scelta di quali reati attuare con la tecnica d’incriminazione del pericolo concreto o del danno e quali su quella del pericolo astratto e che, se fosse coordinato con un sistema di contravvenzioni, per le violazioni non direttamente lesive dell’ambiente, e uno di sanzioni amministrative severe, per le infrazioni meramente formali aventi ad oggetto autorizzazioni e comunicazioni, potrebbe costituire un sistema penale davvero completo, efficace e dissuasivo per la tutela dell’ambiente.
Tuttavia, è assente nel testo legislativo il necessario coordinamento tra i delitti ambientali che si intendono inserire nel codice penale e le altre fattispecie ambientali penalmente rilevanti presenti nelle leggi di settore già vigenti.
È chiaro, inoltre, che la proposta di inserimento nel Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006) di un meccanismo estintivo (di alcune) delle contravvenzioni nello stesso previste, sulla falsariga di quello già previsto per le contravvenzioni al D. Lgs. 81/2008, porterebbe seri problemi in riferimento alla concreta applicabilità delle stesse.
