Su questo stesso sito il 22 novembre 2016 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Roma. Impianti pubblicitari ridotti del 50 per cento”, che a rettifica della informazione errata fornita nell’articolo pubblicato il precedente 19 novembre sul quotidiano “Il Messaggero” si chiudeva facendo sapere che «il provvedimento che la Giunta Capitolina ha approvato il 18 novembre scorso è stata la decisione di rimettere all’Assemblea Capitolina il compito di modificare il testo del penultimo comma dell’art. 32 in modo di ancorare la decorrenza dei 60 giorni dalla data di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate ai 15 Piani di Localizzazione». (https://www.rodolfobosi.it/roma-impianti-pubblicitari-ridotti-del-50-per-cento/)
In merito alla possibile modifica VAS e Basta Cartelloni hanno inoltrato una propria proposta di sostituzione del testo del comma 7 dell’art. 32 delle norme tecniche di attuazione del PRIP con il seguente messaggio di posta elettronica trasmesso all’Assessore al Commercio Adriano Meloni, al neo Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura Dott. Luigi Di Maggio ed alla Dirigente della Unità Organizzativa Affissioni e Pubblicità, Dott.ssa Monica Giampaoli, nonché per conoscenza al Presidente della Commissione Mobilità Enrico Stefano, al Presidente della Commissione Commercio Andrea Coia ed al Responsabile della S.p.A. “Aequa Roma” dott. Gianluca Giattino.
———- Messaggio inoltrato ———- Da: vas roma <circolo.vas.roma@gmail.com> Date: 3 dicembre 2016 15:54 Oggetto: PROPOSTA DI SOSTITUZIONE DEL TESTO DEL COMMA 7 DELL’ART. 32 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRIP A: Adriano Meloni <adrianogilbert.meloni@comune.roma.it>, Monica Giampaoli <monica.giampaoli@comune.roma.it>, direzione.attivitaproduttive@comune.roma.it Cc: Gianluca Giattino <gianluca.giattino@aequaroma.it>, Andrea Coia <andrea.coia70@gmail.com>, Enrico Stefàno <enrico.stefano87@gmail.com>, enrico stefano enrico.stefano@comune.roma.it
Le associazioni VAS e Basta Cartelloni sono venute a conoscenza della nota del Dipartimento secondo cui per superare la violazione che per mere cause di forza maggiore ha portato a non poter rispettare la scadenza peraltro non perentoria del termine dei 60 giorni fissato dal comma 7 dell’art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP, entro cui si sarebbero dovuti approvare i 15 Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari dopo aver controdedotto alle osservazioni, proposte e istanze presentate ad ognuno di essi da cittadini, comitati ed associazioni.
Risulta che con decisione approvata il 18 novembre scorso la Giunta Capitolina ha dato seguito alla suddetta nota concordando sulla opportunità “di far approvare dall’AC (organo competente a modificare il PRIP) la decorrenza del termine ancorandolo all’esecutività dell’approvanda delibera” che è però subordinata all’obbligo di rispettare anche e soprattutto la disposizione parimenti violata per le stesse cause di forza maggiore che è dettata dal 2° comma dell’art. 19 del nuovo Regolamento di Pubblicità che è sovraordinato all’art. 32 della normativa tecnica di attuazione del PRIP (ai sensi dell’art. 37): in ottemperanza a tale disposizione si sarebbero dovuti acquisire entro 30 giorni anche i “pareri” espressi da ogni singolo Municipio sulla proposta del rispettivo Piano di Localizzazione.
Per ovviare ad entrambe le suddette violazioni occorre che l’Assemblea Capitolina approvi una nuova formulazione del comma 7 dell’art. 32 delle N.T.A. del PRIP che coniughi il procedimento di partecipazione dei cittadini con il procedimento di espressione dei “pareri” di competenza dei Municipi.
Si propone pertanto di sostituire il suddetto comma 7 con il testo che si rimette in allegato alla vostra attenzione, corredato da una relazione che lo motiva.
Si rimane in attesa quanto meno di un cortese riscontro su tale proposta, se non di un incontro congiunto per un opportuno confronto su eventuali diverse posizioni.
Si coglie l’occasione per sollecitare comunque l’immediato inoltro all’Assemblea Capitolina della decisione del 18.11.2016 (qualora non fosse stato ancora operato), per consentire di mettere quanto prima all’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea Capitolina l’approvazione di questa “variante” del comma 7 dell’art. 32 delle N.T.A. del PRIP: il fine dichiarato è di evitare ulteriori lungaggini ad un procedimento che avrebbe dovuto già portare alla approvazione definitiva dei Piani di Localizzazione.
Un cordiale saluto.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS)
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PROPOSTA DI SOSTITUZIONE DEL TESTO DEL COMMA 7 DELL’ART. 32
DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRIP
Una nota del Dipartimento ha comunicato al riguardo il seguente messaggio: «Il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei Municipi, imprese e associazioni era fissato al 23 luglio 2016. Entro i successivi 60 giorni i piani avrebbero dovuti essere approvati dalla Giunta, sentito il parere dei Municipi. [come prescrive l’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 19 del nuovo Regolamento di Pubblicità, ndr.]
Tenuto conto delle consultazioni elettorali in corso e dei successivi tempi di insediamento della Organi Politici del Campidoglio e dei Municipi non è stato possibile concludere il processo di approvazione dei Piani entro il termine di cui sopra.
Al fine quindi di rifissare il termine dal quale far decorrere il termine dei 60 giorni previsto dal su menzionato art. 32, comma 7 del PRIP, il Dipartimento, sentita l’Avvocatura Capitolina, ha valutato di far approvare dall’AC (organo competente a modificare il PRIP) la decorrenza del termine ancorandolo all’esecutività dell’approvanda delibera.»
La nota del Dipartimento non ha fatto caso che più o meno per le stesse cause non c’è stata violazione soltanto del termine dei 60 giorni prescritto dal comma 7 dell’art. 32 delle N.T.A. del PRIP, dal momento che è stato violata anche la disposizione dettata dal 2° comma dell’art. 19 del nuovo Regolamento di Pubblicità che è sovraordinato all’art. 32 della normativa tecnica di attuazione del PRIP (ai sensi dell’art. 37).
Il 2° comma dell’art. 19 conferma l’obbligo di richiedere il “parere” dei Municipi sui Piani di Localizzazione quale espresso atto della Giunta Capitolina perché dispone espressamente che «i piani di localizzazione sono approvati dalla Giunta, sentito il parere dei Municipi».
Il comma 8 dell’’articolo 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo dispone testualmente che «il Sindaco o l’Assessore delegato per materia devono richiedere altresì al Consiglio Circoscrizionale pareri preventivi su atti di competenza del Consiglio o della Giunta Comunale che abbiano attinenza con specifici interessi della Circoscrizione con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti».
I Piani di Localizzazione sono atti di competenza della Giunta Capitolina, che li approva ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del nuovo Regolamento di Pubblicità, ed hanno attinenza con specifici interessi di ogni Municipio che è stato esclusivamente pianificato.
Il successivo comma 9 dell’art. 6 del Regolamento stabilisce che «i pareri sono espressi dal Consiglio Circoscrizionale con apposita deliberazione, acquisito il parere della competente Commissione Circoscrizionale».
Il 3° comma dell’art. 6 del Regolamento stabilisce che «il Sindaco o l’Assessore Delegato per materia trasmette al Presidente della Circoscrizione [oggi Municipio.ndr.] i progetti di deliberazione del Consiglio Comunale definiti dalla Giunta fissando un termine di 30 giorni da quello di ricezione da parte del Protocollo della Circoscrizione, per l’espressione e la comunicazione del parere del Consiglio Circoscrizionale».
Il successivo 4° comma prevede che «in caso di particolare e motivata urgenza, la Giunta Comunale può stabilire un termine più breve, comunque non inferiore a 20 giorni da quello di ricezione».
Se si considera che la “proposta” dei 15 Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari è stata adottata con deliberazione della Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015, ci si rende conto che è stato violato il 3° comma dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, dal momento che la “proposta” dei Piani di Localizzazione non è stata mai trasmessa a nessun Municipio per l’espressione del “parere” di competenza.
Ne deriva in conclusione che occorre ottemperare tanto al comma 7 dell’art. 32 delle N.T.A. del PRIP quanto al 2° comma dell’art. 19 del nuovo Regolamento di Pubblicità nel rispetto del termine di tempo prescritto dal 3° comma dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo.
Si propone pertanto di sostituire l’intero testo del comma 7 dell’art. 32 con il seguente:
«Contestualmente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, la Giunta Capitolina trasmette la proposta dei Piani di Localizzazione ai Municipi per l’acquisizione del parere di loro competenza ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del Regolamento di Pubblicità: entro i sessanta giorni successivi approva i Piani di localizzazione deducendo alle osservazioni presentate ed ai pareri espressi dai Municipi.»
Dott. Arch. Rodolfo Bosi