Su questo stesso sito il 5 settembre 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “PRIP- La “premialità” per le ditte romane storiche cosiddette “virtuose” consiste ora negli impianti SPQR concessi prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di riordino”, in cui ho indicato i possibili “criteri” che dovrà definire la Giunta Capitolina riguardo agli impianti pubblicitari di proprietà di Roma capitale da concedere prioritariamente per il primo decennio alle imprese che hanno partecipato alla procedura di riordino (https://www.rodolfobosi.it/prip-la-premialita-per-le-ditte-romane-storiche-cosiddette-virtuose-consiste-ora-negli-impianti-spqr-concessi-prioritariamente-alle-imprese-che-hanno-partecipato-a/?preview=true).
Una serie di questi “criteri” vengono ora dall’elenco delle ditte pubblicitarie censite nella Nuova Banca Dati del Comune, dove è stato pubblicato volta per volta l’aggiornamento costante, fino all’ultimo dello scorso 12 agosto (http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dip_att_ec_pro_r_af_e_d_p.wp).
Dal 18 ottobre 2013, data dell’ultimo aggiornamento dell’elenco ditte pubblicitarie censite nella Nuova Banca Dati, al 12 agosto 2014, data della pubblicazione dell’ elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati, è salito a 21 il numero dei nuovi soggetti pubblicitari che risultano ora censiti dal n. 484 al n. 505.
Scorrendo i nomi in corrispondenza dei codici si nota che si tratta di carrozzerie, farmacie, centri estetici, palestre, pizzerie etc ai quali è stata data la possibilità di installare da soli dei cartelloni del formato palina, senza rivolgersi a chi questo lavoro fa per mestiere e cioè alle imprese.
La novità di quest’ultimo aggiornamento consiste nel fatto che stavolta è stato pubblicato un “Elenco contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati aventi titolo a mantenere impianti pubblicitari sul territorio di Roma Capitale”, che facendo riferimento espresso alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 riporta le ditte pubblicitarie per le quali viene annotata tanto la totale “cessazione ex Deliberazione G.C. 425/13” quanto la “cessazione parziale ex Deliberazione G.C. n. 425/13”, fornendo per queste ultime l’elenco dei rispettivi impianti pubblicitari accertati come “senza scheda” e quindi da rimuovere.
Oltre alle suddette ditte pubblicitarie l’elenco riporta anche l’aggiornamento delle ditte che sono state dichiarate decadute dal dott. Francesco Paciello con proprie Determinazioni Dirigenziali e che ammontano in ordine cronologico alle seguenti 15, per ognuna delle quali faccio sapere in base ai dati in mio possesso se abbia partecipato o no alla procedura del riordino.
MEDIA 2000 (codice 0147) –Ditta che nel 1996 ha partecipato alla procedura di riordino dichiarando 242 impianti scheda “R”, 13 impianti scheda “SPQR” ed ha presentato domande di nuova installazione per 115 impianti scheda “E”: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 1338 del 3 maggio 2010.
EMMETRE PUBBLICITÀ (codice 0101) – È statadichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 2599 del 10 agosto 2010.
EUROPA PUBBLICTÀ ’92 (codice 0104) – Nel 1996 c’è stata una “EUROPA” che ha dichiarato 2 impianti scheda “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 94 impianti scheda “E”: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 2600 del 10 agosto 2010.
PROMOIDEA SRL (codice 0130) – Ditta che nel 1996 ha partecipato alla procedura di riordino dichiarando 263 impianti scheda “R” ed ha presentato domande di nuova installazione per 4 impianti scheda “E”, dichiarandone installati 4 come scheda “ES”: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 3261 del 20 ottobre 2010.
GESCOTRAL SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA (PUBBLICITA’ SU PALINE, PENSILINE E FERMATE CO.TRAL) (codice 0094) – È statadichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 18 gennaio 2011.
STUDIO ZETA PUBBLICITÀ (codice 0112) –Ditta che nel 1996 ha partecipato alla procedura di riordino dichiarando 417 impianti scheda “R”, 9 impianti scheda “SPQR” ed ha presentato domande di nuova installazione per 133 impianti scheda “E”: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 1999 del 10 luglio 2011.
G.I.P. (GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI) (codice 0107) – È statadichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 2000 del 12 luglio 2011.
S.A.P.I. (SOCIETÀ AFFISSIONI PUBBLICITÀ ITALIA) (codice 0081)– Ditta che nel 1996 ha partecipato alla procedura di riordino dichiarando 435 impianti scheda “R” ed ha presentato domande di nuova installazione per 676 impianti scheda “E”, dichiarandone installati 96 come scheda “ES”.
Con Determinazione Dirigenziale prot. n. QH/27694/2013 in data 12 aprile 2013, a firma del Direttore del Dipartimento Attività Economiche – Produttive, Formazione – Lavoro, Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità, di Roma Capitale è stata disposta nei confronti della società:
A) «la revoca del Verbale di Partecipazione al Procedimento di Riordino degli Impianti Pubblicitari, assunto al protocollo AAPP. al n. 13686 del 22/02/2011»;
B) «l’archiviazione dell’istanza di riordino prot. n. 239 del 30/12/1996 relativa a 1207 posizioni, di cui n. 435 mod. R, n. 676 mod. E e n. 96 mod. ES, con contestuale diniego al rinnovo delle concessioni/autorizzazioni, in quanto la permanenza della situazione debitoria costituisce motivo ostativo al rinnovo delle concessioni ed al mantenimento degli impianti sul territorio»;
C) «la rimozione degli impianti pubblicitari, meglio individuati nel riepilogo che si allega al presente atto facendone parte integrante e sostanziale, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, si provvederà d’ufficio, con addebito delle relative spese e fatta salva l’applicazione delle sanzioni».
Contro la dichiarata decadenza per morosità la SAPI ha fatto ricorso al TAR del Lazio da cui ha ottenuto dapprima la Ordinanza di Sospensione n. 3878 del 9 ottobre 2013, ma che ha poi confermato la decadenza con Sentenza del TAR del Lazio n. 2722 del 10 marzo 2014.
VAME PUBBLICITÀ SRL (codice 0162) –Non si sa se faccia parte fa parte del riordino: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 1344 del 16 maggio 2013.
ROMANTECH PICTURES (codice 0122) – Non si sa se faccia parte fa parte del riordino: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 1345 del 16 maggio 2013.
SPECIAL COMMUNICATION SRL (codice 0085) –Non si sa se faccia parte fa parte del riordino: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 1918 del 18 luglio 2013.
POLIEDRO INTERDISCIPLINARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA (codice 0078) – Non si sa se faccia parte fa parte del riordino: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 2107 del 6 agosto 2013.
ALMA MEDIA OUTDOOR SRL ( codice 0096) – Nel 1996 c’è stata una “ALMA” che ha dichiarato 337 impianti scheda “R”, 1 impianto scheda “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 110 impianti scheda “E”: è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 2214 del 30 agosto 2013.
AMAG (codice 0058) – Ditta che nel 1996 ha partecipato alla procedura di riordino dichiarando 233 impianti scheda “R” ed ha presentato domande di nuova installazione per 40 impianti scheda “E”, dichiarandone installati 21 come scheda “ES”.È stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 422 del 21 febbraio 2014.
PUBBILITÀ ESTERNA SPECIALE (PES) (codice 0006) – È subentrata alle ditte “APD”, “IMA” e “PUBBLIGEST” ma è stata dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale n. 36474 del 28 maggio 2014, contro cui la Curatela del fallimento ha fatto ricorso, che è stato però respinto con Ordinanza del TAR n. 2967 del 3 luglio 2014.
La Curatela del fallimento ha allora ricorso in appello, ottenendo con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3093/2014 la sospensione del provvedimento fino al 26 agosto 2014: ma con Sentenza del Consiglio di Stato n. 3820 del 27 agosto 2014 è stato respinto anche l’appello.
Le ditte pubblicitarie per le quali è stata accertata la totale “cessazione ex Deliberazione G.C. 425/13” e quindi la loro uscita anche per esse dal mercato di Roma sono le seguenti 20, nessuna delle quali sembra aver partecipato alla procedura di riordino.
GRUPPO ODP PUBBLICITÀ (codice 0079) – ha fatto ricorso per l’annullamento della nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6306 in data 03.02.2014, ma con – rigetto dell’istanza cautelare con Ordinanza n. 1775 del 17 aprile 2014 il Tar del Lazio ha rigettato l’istanza cautelare. Ha fatto appello contro il provvedimento del Tar del Lazio, che le è stato rigettato con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2616 del 18 giugno 2014);
STONE SRL (codice 0095);
IRIS MOBILI (codice 0109);
RUZZA MARIA ELENA (codice 0113);
PANORAMICA BALDUINA (codice 0117);
PRATIKO (codice 0120);
THE MEDIA COMPANY GROUP (codice 0125);
V.C.T. VALENTINI CIRCOLO TENNIS (codice 0127);
MEDIA POSTER COMPANY (codice 0129);
OTTICA ELLEGI DI CAMPONESCHI (codice 0131);
ANGIAL SRL DI LANCIONI ALESSANDRO (codice 0140);
BCS STUDIO (codice 0145);
I.A.P. MEDIA (codice 00148);
FARMACIA EREDI DR.SSA LAURA MARIA VITTORIADEL DOTT. VINCENZO CRIMI (codice 0158);
ATLAS COELESTSIS (codice 0163);
EURO FUTURA (codice 0168);
MASOTTI PAOLO (codice 0170);
TOP EVENT’S SAS di FRANCIOLLI MARCELLO (Codice 0176);
ALBERGO COLOSSEO (codice 0399);
GI.MA.snc di GIULIANI G.e GIROLAMI M.(già GIMA sdf) (codice 0436);
VIDION (codice 0448).
Le ditte pubblicitarie per le quali risulta dichiarata invece la “cessazione parziale ex Deliberazione G.C. n. 425/13”, fornendo per ognuna l’elenco dei rispettivi impianti pubblicitari accertati come “senza scheda” e quindi da rimuovere, sono le seguenti 18 anche per le quali faccio sapere in base ai dati in mio possesso se abbiano partecipato o no alla procedura del riordino.
FARG PUBBLICITÀ DI TONATTI MARIA & C SAS (codice 0002) – Nel 1996 c’è stata una “FARG” che aveva dichiarato 76 impianti scheda “R”, 24 impianti scheda “SPQR” e presentato domande di nuova installazione solo per 2 impianti scheda “E”, ma che da allora ad oggi risulta avere installato 19 impianti pubblicitari “senza scheda”.
Con nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6290 in data 03.02.2014, successivamente notificata a mezzo pec, è stato comunicato che, con deliberazione n. 425/13 la Giunta Capitolina ha disposto che gli impianti pubblicitari qualificati nella Nuova Banca Dati di tipo c.d. “senza scheda” ivi compresi quelli del “Circuito Culturale e Spettacolo”, dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera.
Con Ordinanza n. 1792 del 17 aprile 2014 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della FARG.
RB PUBBLICITÀ (codice 0009) – Nel 1996 aveva dichiarato 213 impianti scheda “R”, 23 impianti scheda “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 234 impianti scheda “E”, ma che da allora ad oggi risulta avere installato 17 impianti pubblicitari “senza scheda”.
Con 13 Determinazioni Dirigenziali del Comune di Roma – Servizio affissioni e pubblicità di cui ai prot. dal nn. 885 al 900 del dicembre 1997, è stato disposto il rigetto delle istanze di riordino e conseguentemente disposta pure la rimozione degli impianti pubblicitari.
Con Sentenza del TAR n. 6615 del 23 giugno 2014 è stato respinto il ricorso della RB PUBBLICITÀ. Con nota del Comune di Roma – Servizio affissioni e pubblicità n. 17392 del 9.10.2001 è stata disposta l’archiviazione, ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione C.C. n. 1689/1997, della documentazione prodotta ad integrazione della domanda di riordino presentata da parte della società.
Con Sentenza del TAR n. 6772 del 26 giugno 2014 è stato respinto il ricorso della RB PUBBLICITÀ.
AP ITALIA S.R.L. (codice 0010) – Nel 1996 aveva dichiarato 72 impianti scheda “R” e presentato domande di nuova installazione per 401 impianti: ha nel frattempo installato 1 solo impianto “senza scheda”. [vedi AGGIORNAMENTO in fondo all’articolo, ndr.]
NEW POSTER (codice 0014) – Nel 1996 aveva dichiarato 51 impianti scheda “R”, 64 impianti scheda “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 88 impianti scheda “E”, ma che da allora ad oggi risulta avere installato 16 impianti pubblicitari “senza scheda”.
CLEAR CANNEL AFFITALIA (codice 0025) – È subentrata alle ditte “PUBBLI A”, “SIPA” e “ZANGARI” ereditando complessivamente 2.910 impianti scheda “R”, 315 impianto scheda “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 521 impianti scheda “E”: ha installato nel frattempo 40 impianti “senza scheda”. Va fatto presente che nella Nuova Banca dati risulta registrata con il codice 0149 anche la CLEAR CANNEL JOLLY PUBBLICITÀ SPA che non ha installato nessun “impianto senza scheda”.
OPRA di GIROLAMO ROCCO LAZZARO (codice 0029) – Nel 1996 c’è stata una “OPRA” che ha dichiarato 75 impianti scheda “R” e presentato domande di nuova installazione per 12 impianti scheda “E”: ha installato nel frattempo 1 impianto “senza scheda”.
ORSA PUBBLICITÀ S.A.S. DI ORECCHIO F. E C. (codice 0038) – Nel 1996 c’è stata una “ORSA” che ha dichiarato 79 impianti scheda “R” e presentato domande di nuova installazione per 8 impianti scheda “E”: ha installato nel frattempo 16 impianti “senza scheda”.
DDN (codice 0060) – Nel 1996 aveva presentato soltanto domande di nuova installazione per 85 impianti scheda “E”, ma che da allora ad oggi risulta avere installato ben 144 impianti pubblicitari “senza scheda”.
Con nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6283 in data 03.02.2014, successivamente notificata a mezzo pec, è stato comunicato che, con deliberazione n. 425/13 la Giunta Capitolina ha disposto che gli impianti pubblicitari qualificati nella Nuova Banca Dati di tipo c.d. “senza scheda” ivi compresi quelli del “Circuito Culturale e Spettacolo”, dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera.
Con Ordinanza n. 1794 del 17 aprile 2014 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della “FARG”.
Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2233 del 28 maggio 2014 è stato respinto l’appello contro l’Ordinanza del TAR n. 1794/2014.
EXTERION MEDIA (ITALY) (codice 0051) – Con questo numero di codice nella Nuova Banca Dati ha sempre figurato la “CBS OUTDOR” che dallo scorso mese di gennaio ha assunto questo nuovo nome.
La CBS era subentrata alle ditte “SMA” e “SMA FER”, entrambe concessionarie delle Ferrovie, che nel 1996 avevano dichiarato complessivamente 741 impianti scheda “R”, 14 impianti scheda “SPQR” ed avevano presentato soltanto domande di nuova installazione per 143 impianti scheda “E”: da allora ad oggi risulta avere installato 31 impianti pubblicitari “senza scheda”, tutti all’interno di centri commerciali.
ITAL MEDIA (codice 0061) – Nel 1996 aveva presentato soltanto domande di nuova installazione per 143 impianti scheda “E”, dichiarandone installati 39 come scheda “ES”: da allora ad oggi risulta avere installato 1 solo impianto pubblicitario “senza scheda”.
NUOVI SPAZI (codice 0066) – È subentrata alla “NEVADA” e prima ancora alla “ACTION” che nel 1996 aveva presentato soltanto domande di nuova installazione per 333 impianti scheda “E”, dichiarandone installati 150 come scheda “ES”: da allora ad oggi risulterebbe avere installato solo 9 impianti pubblicitari “senza scheda”.
TRE C PUBBLICITÀ (codice 0068) – È subentrata alla “C.Z.” che nel 1996 aveva dichiarato 29 impianti scheda “R” e presentato soltanto domande di nuova installazione per 141 impianti scheda “E”: da allora ad oggi risulterebbe avere installato 143 impianti pubblicitari “senza scheda”.
Con nota di Roma Capitale, prot. gen. LR/BG 6314 in data 03.02.2014 notificata per pec in data 12.03.2014, di comunicazione della deliberazione n. 425 in data 13.12.2013, pubblicata in data 19.12.2013 è stata disposta la rimozione di impianti pubblicitari qualificati nella Nuova Banca Dati c.d. “senza scheda” ivi compresi quelli del “circuito culturale e spettacolo”.
Con Ordinanza del TAR del Lazio n. 2023 dell’8 maggio 2014 è stato respinto il ricorso della “TRE C PUBBLICITÀ”.
Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2588 del 18 giugno 2014 è stato respinto l’appello contro l’Ordinanza del TAR n. 2023/2014.
PUBBLIEMME PUBBLICITÀ SRL (codice 0070) – Nel 1996 c’è stata una “PUBBLIEMME” che ha dichiarato 245 impianti scheda “R”, 35 impianti “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 554 impianti scheda “E”: ha installato nel frattempo 5 impianti “senza scheda”.
STUDIO IMMAGINE DI VINCENZO ANGELETTI (codice 0077) – Nel 1996 c’è stato uno “STUDIO IMMAGINE” che ha dichiarato 28impianti scheda “R” e presentato domande di nuova installazione per 52 impianti scheda “E”: ha installato nel frattempo 46 impianti “senza scheda”.
Con nota di Roma Capitale prot. gen. LR/BG 6299 in data 03.02.2014, successivamente notificata a mezzo pec, è stato comunicato che, con deliberazione n. 425/13 la Giunta Capitolina ha disposto che gli impianti pubblicitari qualificati nella nuova banca dati di tipo c.d. “senza scheda” ivi compresi quelli del “Circuito Culturale e Spettacolo”, dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera.
Con Ordinanza n. 1779 del 17 aprile 2014 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso dello “STUDIO IMMAGINE DI VINCENZO ANGELETTI”.
Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2234 del 28 maggio 2014 è stato respinto l’appello contro l’Ordinanza del TAR n. 1779/2014.
SCREEN CITY (codice 0084) – Non figura nell’Elenco delle ditte che nel 1997 hanno partecipato al riordino, ma nella Nuova Banca Dati risulta essere proprietaria di un impianto installato in piazza Armenia che è registrato come tipo scheda “ES” e che fa quindi parte di quelli dichiarati nella procedura di riordino.
Con diffida prot. n. 6397 del 4 febbraio 2014 il dott. Francesco Paciello ha diffidato la “Screen City” S.r.l. a rimuovere a proprie cure e spese gli impianti “senza scheda” da lei installati: la “Screen City” S.r.l. ha impugnato quest’atto assieme alla deliberazione n. 425/2013 con ricorso n. 3245/2014, chiedendo la loro immediata sospensiva in considerazione del fatto che preannunciavano la rimozione d’ufficio a partire dal 19 marzo 2014.
Il Presidente della Seconda del TAR del Lazio, Luigi Tosti, in qualità di giudice monocratico chiamato a fronteggiare una situazione in cui il ritardo avrebbe provocato danno o rischio di danno a un interesse o diritto (nel caso beninteso che le due ditte avessero avuto poi ragione), ha emanato il Decreto cautelare n. 1193 del 13 marzo 2014 inaudita altera parte, senza cioè aver sentito l’altra parte (vale a dire il Comune di Roma), considerando anche che la prima camera di Consiglio utile era stata già fissata per il 2 aprile 2014.
Con Ordinanza n. 1513 del 3 aprile 2014 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della ditta “Screen City” che è ricorsa allora in appello, che è stato respinto con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2241 del 28 maggio 2014.
Nell’elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati risulta avere installato ben 355 impianti “senza scheda”.
GBE (codice 0092) – Nel 1996 aveva dichiarato 31 impianto scheda “R” e presentato soltanto domande di nuova installazione per 43 impianti scheda “E”: da allora ad oggi risulta avere installato 9 soli impianti pubblicitari “senza scheda”.
SPOT PUBBLICITÀ (codice 0102) – Nel 1996 c’è stata una “SPOT” che ha dichiarato 171 impianti scheda “R”, 55 impianti “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 305 impianti scheda “E”: ha installato nel frattempo 20 impianti “senza scheda”.
Con Determinazioni Dirigenziali nn. 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2467, 2468, 2468, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478 del 25 giugno 2003 è stato disposto il rigetto delle istanze di riordino relativamente ad altrettanti 25 impianti pubblicitari.
Con Sentenza del TAR n. 6781 del 26 giugno 2014 è stato rigettato il ricorso della “SPOT”.
OPA (ORGANIZZAZIONE PUBBLICITÀ AFFISSIONI) (codice 0137) – Nel 1996 c’è stata una “OPA” che ha dichiarato 3 Impianti scheda “R”, E impianti “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 2 impianti scheda “E”, dichiarando di averne installato 2 come scheda “ES”: ha installato nel frattempo ben 169 impianti “senza scheda”.
Metto in risalto che da quest’ultimo elenco aggiornato manca la ditta pubblicitaria “SEIPERTRE Sr.l.”, che con il codice 0027 è risultata registrata in tutti gli aggiornamenti degli elenchi precedenti e che il 30 luglio del 2009 aveva sottoscritto il “Verbale di partecipazione al procedimento del riordino degli impianti pubblicitari” dichiarando 187 impianti.
È subentrata alla ditta “A & P” che nel 1996 aveva dichiarato 130 impianti scheda “R”, 50 impianti scheda “SPQR” e presentato domande di nuova installazione per 100 impianti scheda “E”: dal confronto con quanto dichiarato 13 anni dopo risulta avere installato 7 impianti in più.
Per tutti gli impianti “senza scheda” pubblicati, di proprietà delle suddette 16 ditte pubblicitarie, a febbraio di quest’anno il dott. Francesco Paciello ha trasmesso alle ditte che ne sono proprietarie l’invio-diffida a rimuoverli a loro cure e spese entro il 19 marzo scorso, data di scadenza dei 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione n. 425/2013, come dichiarato nella Nota del dott. Francesco Paciello prot. QH 15018 del 6 marzo 2014, che è stata trasmessa “A tutte le società inserite nella Nuova Banca Dati“.
Nella nota viene affermato che “appare opportuno ricordare che l’eventuale comportamento delle Società titolari di impianti pubblicitrai appartenenti alla cd. ‘Procedura di Riordino’ consistente nel mantenere sul territorio, dopo il 19.3.2014, gli impianti della tipologia ‘senza scheda’ determinerà, per fatto imputabile alla Società, il prodursi delle condizioni per l’applicazione delle decadenze di cui all’art. 31, comma 14, Regolamento di Pubblicità (Deliberazione C.C. 37/2009)”.
Il richiamato comma 14 dell’art. 31 del Regolamento testualmente dispone: “Nel caso di installazione di impianti privi di autorizzazione, all’ordine di rimozione d’Ufficio conseguono la decadenza dall’autorizzazione all’effettuazione della pubblicità per conto terzi ed all’uso degli impianti pubblicitari nonché, in caso di istallazione di impianti sul suolo o su beni comunali, la decadenza automatica del contratto di locazione. In particolare la prima violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 5 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la seconda violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 20 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; la terza violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza per il 50 per cento delle autorizzazioni, con priorità per quelle rilasciate nell’ambito del medesimo Municipio; l’ulteriore violazione darà luogo alla pronuncia di decadenza delle restanti autorizzazioni.”
Metto in grande risalto che alla lettere-diffida trasmesse agli inizi di febbraio di quest’anno dal dott. Francesco Paciello non ha ottemperato la maggior parte delle ditte pubblicitarie: questo significa che per tutti questi impianti “ senza scheda” si dovrà procedere alla rimozione forzata d’ufficio applicando le prescrizioni del comma 14 dell’art. 31 del Regolamento di Pubblicità.
Ne deriva che a tutte le ditte pubblicitarie che hanno partecipato alla procedura di riordino e che hanno installato più di 3 impianti “senza scheda” rimossi dovranno essere dichiarate decadute dal dott. Francesco Paciello tutte le “autorizzazioni” rilasciate regolarmente per gli impianti del riordino e quindi la loro conseguente fuoriuscita dal mercato di Roma.
Delle ditte pubblicitarie sopra elencate risultano avere installato più di 3 impianti “senza scheda” le seguenti 15:
FARG PUBBLICITÀ DI TONATTI MARIA & C SAS (codice 0002) – 19 impianti “senza scheda”;
RB PUBBLICITÀ (codice 0009) – 17 impianti “senza scheda”;
NEW POSTER (codice 0014) – 16 impianti “senza scheda” ;
CLEAR CANNEL AFFITALIA (codice 0025) – 40 impianti “senza scheda”;
ORSA PUBBLICITÀ S.A.S. DI ORECCHIO F. E C. (codice 0038) – 16 impianti “senza scheda”;
EXTERION MEDIA (ITALY) (codice 0051) – 31 impianti “senza scheda”;
DDN (codice 0060) – 144 impianti “senza scheda”;
NUOVI SPAZI (codice 0066) – 9 impianti “senza scheda”;
TRE C PUBBLICITÀ (codice 0068) – 143 impianti “senza scheda”;
PUBBLIEMME PUBBLICITÀ SRL (codice 0070) – 5 impianti “senza scheda”;
STUDIO IMMAGINE DI VINCENZO ANGELETTI (codice 0077) – 46 impianti “senza scheda”;
SCREEN CITY (codice 0084) – 355 impianti “senza scheda”;
GBE (codice 0092) – 9 impianti “senza scheda”;
SPOT PUBBLICITÀ (codice 0102) – 20 impianti “senza scheda”;
OPA (ORGANIZZAZIONE PUBBLICITÀ AFFISSIONI) (codice 0137) – 169 impianti “senza scheda”.
Tutte le suddette ditte pubblicitarie debbono a maggior ragione essere dichiarate decadute ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, che è parte integrante della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997.
Il suddetto comma 7 testualmente dispone: “7. A norma delle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, le installazioni, gli spostamenti o i trasferimenti degli impianti pubblicitari, se effettuati dopo il 31 dicembre 1994 e non rimossi, pregiudicano il procedimento di riordino facendo decadere tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria e della rimozione d’ufficio.”
Quanto meno le suddette 15 ditte pubblicitarie, unitamente a tutte quelle dichiarate decadute o cessate ex Deliberazione 425/20013 non hanno diritto a partecipare alla procedura di evidenza pubblica con cui l’Amministrazione Capitolina assegnerà in locazione decennale la gestione di tutti i suoi impianti SPQR.
Ma se si applica alla lettera il suddetto comma 7 dell’art. 1 della disciplina del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari dovrebbero allora essere dichiarate decadute anche tutte le concessioni degli impianti del riordino appartenenti alle ditte che hanno installalo anche 1 solo impianto “senza scheda”, come per l’appunto la “AP ITALIA” (codice 0010) [vedi AGGIORNAMENTO in fondo all’articolo, ndr.], la OPRA di GIROLAMO ROCCO LAZZARO (codice 0029) e la ITAL MEDIA (codice 0061).
Va inoltre tenuto conto che fra gli impianti installati dopo il 31 dicembre 1994 ci possono essere anche quelli del tipo scheda “E”, per i quali erano state presentate richieste di installazione: si tratta di impianti che essendo stati illecitamente installati dopo la domanda di partecipazione alla procedura di riordino dovrebbero essere registrati come “senza scheda”, ma che come tali non risultano invece nella Nuova Banca Dati, dove figurano come scheda “E” in modo del tutto paradossale, dal momento che con tale tipo di scheda nel riordino sono stati dichiarati gli impianti non ancora installati, per i quali era stata presentata istanza di rilascio di concessione.
Ne riporto i due seguenti esempi.
La suddetta scheda della “Nuovi Spazi” spiega perché nell’elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati è dichiarata la cessazione parziale soltanto di 9 impianti “senza scheda”, quando in realtà questa ditta (subentrata alla “NEVADA”, che a sua volta era subentrata alla “ACTION”), ha installato una marea di impianti senza titolo autorizzativo, che evidentemente dovrebbero far parte dei 333 impianti dichiarati come scheda “E”.
Va evidenziato inoltre che il suddetto impianto non risulta fra quelli pubblicati “senza scheda”, confermando per l’appunto l’ipotesi che gli impianti installati del tipo scheda “E” non vengono considerati “senza scheda”.
In base all’aggiornamento dell’ultimo elenco della ditte pubblicitarie registrate nella Nuova Banca Dati risultano non avere installato nessun impianto “senza scheda” ed essere in regola con i pagamenti le seguenti ditte che hanno partecipato alla procedura di riordino.
SB ARCHITETTURA S.R.L. (codice 0001);
COSMO PUBBLICITÀ (codice 0004);
STUNT PUBLICITY (codice 0012);
IGP DÉCAUX (codice 0019);
ALMA (ALLESTIMENTI E MANUTENZIONE) (codice 0020);
DB S.R.L. (codice 0021);
MORETTI PUBBLICITÀ (codice 0023);
NEON ZENITH DEI F.LLI SEVESO STEFANO E ALESSANDRO (codice 0024);
PUBBLITALIA (codice 0026);
CIBRA PUBBLICITÀ (codice 0030);
ORA ELETTRICA (codice 0037);
SCI (codice 0040);
APA (codice 0044);
ESOTAS (codice 0048);
PUBBLI ROMA OUTDOOR (codice 0049);
ARS PUBBLICITÀ (codice 0053);
ETTORE SIBILIA PUBBLICITÀ – AFFISSIONI S.R.L. (codice 0055);
MG ADVERTISING (codice 0056);
FABIANO PUBBLICITÀ (codice 0057);
GREGOR (codice 0074);
ARP (ALLESTIMENTI REALIZZAZIONI PUBBLICITÀ) (codice 0075);
DE RENZIS PUBBLICITÀ DI DE RENZIS MAURIZIO SNC (codice 0075);
DI EMME IMMOBILIARE (codice 0087);
SOGESTER (codice 0111);
GMP S.A.S. DI GIOVANNI MASTO (codice 0124);
CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITÀ (codice 0149).
Delle 136 ditte che hanno partecipato alla procedura di riordino sarebbero quanto meno le suddette 26 quelle che avrebbero diritto ad essere invitate dal Comune di Roma a partecipare alla procedura di evidenza pubblica con cui l’Amministrazione Capitolina assegnerà in locazione decennale la gestione di tutti i suoi impianti SPQR.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
AGGIORNAMENTO
Ho potuto accertare di avere attribuito alla ditta “A.P.ITALIA S.R.L.” (codice 0010) un solo impianto “senza scheda”, installato in via di Casal Morena che è invece assegnato a “LIMITI MARIA VITTORIA” (codice 0011) con cui l’ho scambiata per una svista, omettendo in buona fede di ascrivere a lei il solo impianto “senza scheda”.
Me ne scuso con la Sig.ra Daniela Aga Rossi, responsabile della “A.P.ITALIA S.R.L.” assieme alla sorella Mita Aga Rossi, direttore commerciale della stessa ditta, che va aggiunta a pieno merito quanto meno alle 26 ditte che avrebbero diritto ad essere invitate dal Comune di Roma a partecipare alla procedura di evidenza pubblica con cui l’Amministrazione Capitolina assegnerà in locazione decennale la gestione di tutti i suoi impianti SPQR.