Il 5 maggio 2014 si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle linee guida del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) nel corso della quale l’Assessore Marta Leonori ha fatto sapere fra l’altro che sarebbero state ridotte le dimensioni massime degli impianti da mt. 4 x 3 a mt. 3 x 2, decise contestualmente tanto nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP allegata alla Decisione della Giunta Capitolina n. 35 del 30 aprile 2014 quanto nelle modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento di Pubblicità allegate alla Decisione n. 36 del 30 aprile 2014.
L’abolizione di tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 è stata poi confermata tanto nella Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 quanto nella Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.
Nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 non compaiono più né agli articoli 16 (sottozona B2), 17 (sottozona B3) e 35 (tipologie di impianto ammesse) così come nelle schede tecniche allegate: con l’entrata in vigore del PRIP (avvenuta il 12 agosto 2014 con la pubblicazione della relativa deliberazione all’Albo Pretorio) sarebbe dovuto scattare l’obbligo di rimozione di tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 attualmente installati sul territorio.
Ma l’art. 37 del “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, così come modificato ed integrato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 dispone che “in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all’art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”, che sono anch’esse entrate in vigore dal 12 agosto 2014.
C’è allora da vedere cosa stabiliscono le suddette disposizioni per quanto riguarda specificatamente gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3.
La lettera F) del 1° comma dell’art. 20 del Regolamento riguarda espressamente i “TIPI E FORMATI AMMESSI”, fra i quali non figura più la lettera g) relativa ai “metri 4.00 x 3.00”.
Ma invariato è rimasto il testo della lettera b) del 2° comma dell’art. 4, che quindi continua a disporre che “sono vietati: … b) gli impianti e i mezzi la cui superficie espositiva facciale superi i 12 metri quadrati [ergo i 4 x 3 non sarebbero vietati], salvo quanto disposto dall’art. 20, comma 1, lett. F) in materia di impianti non soggetti ai limiti di formato.”, dove invece non compaiono più.
La risposta al suddetto apparente contrasto viene dal 1° comma dell’art. 34, così come ora modificato, che testualmente recita: “A decorrere dal 1 gennaio 2015, i formati di dimensione uguale o superiore a quella di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), sono convertiti in formati non superiori a quelli di cui all’art. 20 lett. f punto 1)”, da cui sono stati aboliti i formati da 4 x 3.
La suddetta voluta modifica lascia intendere che si è voluto intenzionalmente lasciare installati sul territorio fino al 31 dicembre 2014 tutti gli impianti di formato 4 x 3, cancellando addirittura dal testo del 1° comma dell’art. 34 l’ultimo periodo secondo cui “Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui all’art. 19 sono confermate tutte le limitazioni disposte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981“, che non è stata però abrogata, ma che in tal modo non verrà presumibilmente più rispettata fino al prossimo 31 dicembre 2014, data assunta come scadenza anche e soprattutto di tutte le concessioni degli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 che a partire quindi dal 1 gennaio del 2015 dovranno essere rimossi per essere adeguati e convertiti in formati non superiori a mt. 3 x 2. Non posso non evidenziare al riguardo la contraddizione che c’è con quanto dispone invece il comma 9 dell’art. 34 secondo cui “gli impianti
riconducibili alla procedura di riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente regolamento fono al 31/12/2014, senza possibilità di rilascio o di rinnovo di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l’esito delle procedure conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione”.
La suddetta disposizione lascia chiaramente intendere che gli impianti pubblicitari del riordino, e quindi anche quelli di mt. 3 x 2, non possono più permanere sul territorio dal 1 gennaio prossimo o tutt’al più dalla data dell’esito dei bandi di gara, mentre il precedente 1° comma dello stesso articolo dispone che dalla stessa data del 1 gennaio 2015 gli impianti possono continuare a permanere sul territorio ma riconvertiti in impianti di mt. 3 x 2 o di dimensioni ancora inferiori.
Sono stato nel frattempo portato a conoscenza della seguente Comunicazione del dott. Francesco Paciello alle ditte che hanno partecipato alla Procedura di Riordino, con cui vengono indicati gli “adempimenti a cui è chiamata ogni Società inserita nella Nuova Banca dati nei prossimi mesi” nel rispetto da un lato delle deliberazioni C.C. n. 289/94 e G.C. n. 1689/97 relative alla cosiddetta “Procedura di Riordino” e dall’altro lato del nuovo regolamento approvato con Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.
Come si può ben vedere, il dott. Francesco Paciello richiama la scadenza del 31.12.2014 e comunica che “dall’1.1.2015 le società che hanno partecipato alla procedura di riordino possono:
– mantenere gli impianti già inseriti nella NBD anche oltre il 31.12.2014 ma solo fino all’espletamento delle procedure di gara di cui all’art. 7 comma 2;
– partecipare all’assegnazione degli impianti pubblicitari di proprietà di Roma Capitale (cd. SPQR), secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 bis, in base ai criteri che saranno successivamente definiti dalla Giunta Capitolina”.
Dopo aver richiamato “l’attenzione sulla necessità di un rigoroso rispetto delle prescrizioni regolamentari”, il Dott. Paciello “segnala la modifica dell’art. 20 comma 1 lett. F) avete ad oggetto ‘tipi e formati ammessi’, il quale ha ridotto il numero dei formati escludendo, tra gli altri, il formato 4 x 3” e fa presente che “conseguentemente, ogni Società che vorrà mantenere gli impianti sul territorio dovrà provvedere ad adeguare tutti i suoi impianti entro il 31.1.2015”, precisando che “la presente costituisce formale diffida all’adeguamento degli impianti inseriti nella NBD alle prescrizioni di cui all’art. 20 comma 1 lett. F) entro il termine ultimo del 31.1.2015 ”.
Debbo evidenziare al riguardo che la suddetta comunicazione-diffida lascia intendere che l’adeguamento degli impianti di mt. 4 x 3 quanto meno in impianti di dimensioni di mt. 3 x 2 può cominciare da subito, in aperta difformità dal 1° comma dell’art. 34 secondo cui tale adeguamento deve invece partire esplicitamente dal 1 gennaio del 2015.
La comunicazione del dott. Paciello ha provocato una nuova frenetica attività sul territorio di adeguamenti e ricollocazioni.
Come esempio significativo porto i due impianti bifacciali di mt. 4 x 3 installati dalla ditta “ESOTAS” in largo Bernardino da Feltre (con i numeri di codice identificativo 0048/AJ489/P e 0048/AJ572/P), di cui ho segnalato i vizi di legittimità con un messaggio di posta elettronica trasmesso fin dal 9 novembre del 2012.
Foto scattata il 3 novembre 2012
Come ha ben documentato l’articolo che è stato pubblicato l’8 ottobre 2014 sul sito “Bastacartelloni”, La ESOTAS ha trasformato la superficie espositiva complessiva dei 2 impianti bifacciali rimossi (pari a 48 mq.) in 3 impianti di mt. 3 x 2 di cui bifacciale solo quello ricollocato su piazza Bernardino da Feltre (per una superficie espositiva complessiva di 24 mq.).
Metto in evidenza che l’impianto risulta sempre installato su uno spartitraffico centrale di larghezza ben inferiore a quella di mt. 4 consentita in deroga dal comma 4 dell’art. 4 del Regolamento.
Il numero di codice identificativo del nuovo impianto di mt. 3 x 2 su Largo Bernardino da Feltre (0048/AJ572/P) è lo stesso dell’impianto rimosso di mt. 4 x 3.
Gli altri due impianti convertiti in mt. 3 x 2 monofacciali, per una superficie complessiva di 12 mq., sono stati installati in Viale di Trastevere: i rimanenti 12 mq. saranno recuperati probabilmente facendo diventare a breve bifacciali anche questi due impianti.
L’installazione non tiene in alcun conto la distanza minima di 25 metri tra un cartellone e l’altro prescritta or anche nelle schede tecniche della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.
Anche qui non si tine in nessun conto della distamza minima di 25 metri.
I due nuovi impianti di mt. 3 x 2 sul giardinetto di Viale Trastevere e davanti al Ministero della Pubblica istruzione hanno lo stesso numero di codice identificativo 0048/AJ489/P che aveva l’altro impianto di mt. 4 x 3 rimosso sempre da Largo Bernardino da Feltre.
Oltre alla comunicazione del dott. Francesco Paciello, la ESOTAS dovrebbe ad ogni modo avere applicato, ma interpretandoselo a modo suo, anche il vigente comma 12 (ex comma 13) dell’art. 34 del Regolamento di Pubblicità che testualmente recita: “Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui all’art. 19, allo scopo di armonizzare l’impiantistica pubblicitaria esistente e conseguentemente migliorare il decoro urbano, è consentito richiedere l’accorpamento e la trasformazione di più impianti già esistenti aventi formato diverso in nuovi impianti tutti del medesimo formato. La richiesta è consentita a condizione che il numero delle autorizzazioni e/o concessioni ed i relativi metri quadri di esposizione pubblicitaria risultanti dagli accorpamenti e dalle trasformazioni siano uguali o inferiori a quelli originari. Non sono ammesse ricollocazioni e/o spostamenti degli impianti interessati. Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all’esito della procedura di riordino. Sono fatti salvi, comunque, i limiti complessivi all’esposizione pubblicitaria stabiliti per legge e regolamento comunale.”
Come attestano le foto soprastanti, la ESOTAS ha ricollocato e spostato in Viale di Trastevere i due nuovi impianti di mt. 3 x 2, che non si sa per giunta se siano già autorizzati all’esito della procedura di riordino.
Quanto alle targhette con il numero di codice identificativo siamo in pieno Far West !
Tornando alla comunicazione del dott. Francesco Paciello va rilevata infine l’ulteriore difformità dalla nuova normativa entrata in vigore, dal momento che arriva a diffidare tutte le ditte del riordino ad adeguare i loro impianti di mt. 4 x 3 entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2015, quando invece il comma 9 dell’art. 34 del Regolamento consente il permanere degli impianti sul territorio fino all’esito dei bandi di gara che avverrà presumibilmente ben oltre la fine del prossimo mese di gennaio.
La scadenza fissata dal dott. Paciello al 31 gennaio 2015 è del tutto discrezionale, dal momento che non risulta in nessuna parte della nuova normativa entrata in vigore.
In conclusione la rimozione di tutti gli impianti pubblicitari di mt. 4 x 3 dovrà iniziare dal 1 gennaio 2014, così come prescrive il 1° comma dell’art. 34 del nuovo Regolamento, mentre una loro non contestuale riconversione in formati quanto meno di mt. 3 x 2 non dovrà avvenire entro il 31 gennaio del 2015, perché potrà essere effettuata entro e non oltre l’esito dei bandi di gara.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi