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Referendum – Conoscere per votare: coma cambia la composizione del Parlamento

14/10/2016
in Archivi, Governo del territorio, News, Piani territoriali
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articolo-55

Il vigente articolo 55 della Costituzione dispone testualmente.

«PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

TITOLO I 

IL PARLAMENTO 

SEZIONE I. – Le Camere

Art. 55. 

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.»

Immagine.logo Senato

Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, riguardo alla Parte II della Costituzione, prevedeva una diversa composizione del Parlamento, contenuta all’art. 1.

CAPO I

Art. 1.

1. L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.  

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.  

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.  

Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali.  

Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.  

Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione euro-pea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio.  

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.»

Nella relazione al disegno di legge l’abrogazione è stata spiegata nel seguente modo: « L’articolo 1 sostituisce l’articolo 55 della Costituzione, sancendo il passaggio da un sistema di bicameralismo paritario ad un sistema di bicameralismo differenziato.

Il Parlamento mantiene la natura bicamerale, ma le due Camere assumono composizione e funzioni diverse.

La Camera dei deputati diviene titolare in via esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo, esercitando la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

Il Senato della Repubblica assume la nuova denominazione di «Senato delle Autonomie», ed è qualificato come organo rappresentativo delle istituzioni territoriali.

Esso concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa (approvando, insieme alla Camera dei deputati, le leggi costituzionali e potendo deliberare, per le leggi ordinarie, proposte di modificazione che in alcuni ambiti possono assumere una particolare forza nel procedi-mento) ed esercita, in particolare, la funzione di raccordo tra lo Stato e le regioni, le città metropolitane e i comuni.

Il nuovo Senato delle Autonomie partecipa, inoltre, alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge le attività di verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sui territori.

Queste ultime attività costituiscono un rilevante profilo della funzione di controllo parlamentare non ancora adeguatamente valorizzato nel nostro ordinamento, a differenza di altre esperienze internazionali.

Lo svolgimento sistematico di tali attività da parte del Senato, congiuntamente all’analisi ex ante dell’impatto della legislazione svolta in via ordinaria dal Governo per i provvedimenti da esso adottati e dalla Camera nell’ambito dell’istruttoria legislativa, dovrebbe poter favorire in modo significativo l’eleva-zione della qualità della decisione politica e, dunque, assicurare maggiore coerenza tra priorità, obiettivi e risultati dell’azione dei pubblici poteri.»

Con riferimento all’art. 55 sulla nuova composizione del Parlamento le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento e riportano le seguenti precisazioni: «L’articolo 1 del testo di legge costituzionale modifica l’articolo 55 Cost. e rivisita profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento.

Il superamento del bicameralismo perfetto

Il nuovo testo dell’articolo 55 della Costituzione, in combinato disposto con le altre modifiche recate dal testo di legge costituzionale di riforma, con particolare riguardo alla disciplina del procedimento legislativo (art. 70 della Costituzione), sancisce il superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto nel nostro ordina­mento.

Viene infatti delineato un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

Analizzando il dibattito sulle riforme svoltosi dall’inizio degli anni Ottanta ad oggi, l’esigenza di superare il bicameralismo paritario, individuando nel Senato una istanza di rappresentanza territoriale, costituisce uno degli elementi di con­vergenza e di continuità, sia pure nell’ambito di soluzioni diverse prospettate nei progetti di riforma costituzionale.

In particolare, il superamento del bicameralismo perfetto è previsto dalla relazione appro­vata dalla c.d. Commissione Bozzi (IX legislatura), che si è orientata nel senso di attribuire alla Camera una prevalenza nell’esercizio della funzione legislativa e al Senato una preva­lenza nell’esercizio della funzione di controllo; dal progetto di revisione costituzionale (X legislatura), approvato dal Senato e, con modifiche, in un testo unificato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati (A.C. 4887 e abb.-A), in cui si affiancava al “principio della culla”, in base al quale i progetti di legge sono esaminati e approvati da una sola Camera, quella presso la quale sono presentati, una differenziazione funzionale tra le due Camere connessa con la redistribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni; dalla Commissione De Mita Iotti (XI legislatura) in cui, nella Relazione del Presidente, si rileva come si fosse “vicini ad un accordo” per quanto riguarda la riduzione del numero dei parlamentari e per introdurre una certa distinzione dei compiti tra le due Camere; dal Comitato Speroni (XII legislatura), nel cui progetto di revisione costituzionale le due Camere si differenziano per composizione e funzioni; dalla Commissione D’Alema (XIII legislatura), il cui testo di riforma si fondava su una “Camera politica” e una “Camera delle garanzie”, con distinte funzioni; dalla legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005 (XIV legislatura), su cui vi è stato un esito non fa­vorevole nel referendum confermativo del 25 e 26 giugno 2006, che introduceva significa­tive differenze tra le due Camere con riguardo a composizione e funzioni; dalla c.d. bozza Violante (XV legislatura) in cui il testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera (C. 553 e abb.-A) si incentrava sulla previsione di due Camere in un sistema di bicameralismo non simmetrico, sia dal punto di vista della costituzione degli organi sia delle funzioni, limitando alla Camera il rapporto fiduciario con l’Esecutivo; dal progetto di legge (XVI legislatura) approvato dal Senato (C. 5386), in cui la Camera dei deputati ed il Senato federale si differenziavano sotto il profilo della funzione legislativa e, in parte, sotto il profilo della costituzione degli organi.

La stessa riforma del titolo V della parte II della Costituzione nel 2001 (legge cost. 3/2001) preannunciava, a proprio completamento, una ulteriore riforma delle disposizioni costitu­zionali relative alla composizione del Parlamento secondo la formulazione contenuta all’ar­ticolo 11 che prevede che “sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione”, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autono­me e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Da ultimo, la Commissione per le riforme costituzionali istituita l’11 giugno 2013, ha espresso – nella Relazione finale trasmessa al Presidente del Consiglio il 17 settembre 2013 – un’opinione unanime in favore del superamento del bicameralismo paritario, registrando al proprio interno un orientamento prevalente in favore dell’introduzione di una forma di bicameralismo differenziato rispetto ad un sistema monocamerale.

Le motivazioni di tale scelta risiedono, in particolare, nella necessità di garantire al governo nazionale una maggioranza politica certa, maggiore rapidità nelle decisioni e dunque stabi­lità, nonché nell’esigenza di portare a compimento il processo di costruzione di un sistema autonomistico compiuto, con una Camera che sia espressione delle autonomie territoriali.

Nell’architettura costituzionale delineata dalla riforma, alla Camera dei de­putati – che “rappresenta la Nazione” e di cui non è modificata la composizione – spetta la titolarità del rapporto di fiducia e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del Governo.

Diversamente, al Senato della Repubblica è attribuita la funzione di rappre­sentanza delle istituzioni territoriali nonché di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.

Il Senato concorre, inoltre, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea.…..

………

Composizione del Parlamento

Il primo comma del nuovo art. 55 Cost. – che prevede che “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” – non è modificato rispetto al testo vigente della Costituzione.

In un primo momento, nel testo del disegno di legge costituzionale presentato dal Governo al Senato (S. 1429), la denominazione “Senato della Repubblica” mutava in “Senato delle Autonomie”.

Nel corso dell’esame al Senato in prima lettura è stata rivista la formulazione dell’art. 55 Cost. ripristinando, tra l’altro, la denominazione di “Senato della Repubblica”.

Per quanto concerne il dibattito svolto in Assemblea Costituente sulla denominazione di “Senato della Repubblica”, si ricorda che nella Seconda Sottocommissione della Commis­sione dei Settantacinque, la denominazione di Senato fu contestata da Terracini (sia “perché la seconda Camera che ora si crea non ha nulla a che fare col soppresso Senato, né per il modo di formazione, né per il modo di funzionamento”, sia perché “questa denominazione non potrebbe non richiamare alla mente il ricordo di un triste periodo di asservimento politico”), difesa invece da Mortati (“sia per ragioni storiche, sia perché non ritiene che nelle responsabilità spettanti ai vecchi corpi rappresentativi per l’avvento e la perpetuazione del regime fascista quella gravante sul Senato sia maggiore dell’altra spettante alla Camera dei Deputati, alla quale nessuno pensa di mutare il nome”, sicché “non trova serie ragioni perché si debba rinunziare ad un nome a cui sono legati tanti ricordi di saggezza e di bene­merenza”).

Lussu si dichiarò per il cambiamento del nome, ritenendo il Senato screditato sotto il regime fascista; di segno opposto l’opinione di Codacci-Pisanelli; Einaudi propose “Camera dei Senatori”, in quanto più anziani rispetto ai deputati.

Le votazioni in Seconda Commissione diedero un risultato piuttosto confuso: furono re­spinte sia la proposta di conservare il nome di “Senato” alla Seconda Camera, sia la dicitura “Camera dei Senatori”, sia “Seconda Camera”, sia “Camera delle Regioni” (seduta del 19 dicembre 1946).

La questione fu demandata all’Assemblea, dove giunse la proposta: “Camera del Senato”. Gli interventi di Codacci-Pisanelli e Lussu (rispettivamente il 10 e 15 settembre 1947) ribadirono le posizioni già espresse. In difesa del nome Senato intervenne Nitti (il 16 set­tembre): “Non bisogna considerare la seconda Camera come un ornamento costituzionale. La seconda Camera è una necessità.

Il 23 settembre 1947, l’Assemblea Costituente votò (per parti separate) un emendamento a firma di due esponenti repubblicani, Macrelli e De Vita, inteso a sostituire tale dizione con “Senato della Repubblica”.

La proposta fu approvata.

Promozione dell’equilibrio tra donne e uomini in materia elettorale 

Il nuovo secondo comma dell’art. 55 Cost., introdotto nel corso dell’esame al Senato in prima lettura, prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rap­presentanza.

Tale disposizione intende specificare, rafforzandolo, quanto sancito dall’art. 51 Cost. e richiamato, con riferimento all’ordinamento regionale, dall’art. 117 Cost. e, ora, dal nuovo art. 122 Cost. (v. infra).

Per le leggi elettorali della Camera e del Senato viene infatti indicato come obiettivo dell’at­tività promozionale direttamente l’equilibrio tra donne e uomini.

Si ricorda che l’articolo 51, primo comma, della Costituzione, stabilisce che tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in con­dizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

A seguito di una modifica disposta con legge costituzionale n. 1/2003 è stato aggiunto un periodo all’articolo 51, primo comma, Cost. secondo cui la Repubblica promuove con ap­positi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

L’articolo 117, settimo comma, Cost. prevede che le leggi regionali rimuovono ogni osta­colo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Riguardo alla giurisprudenza costituzionale sul punto, si richiama in particolare la sentenza n. 4 del 2010, con cui la Corte, richiamando il principio di uguaglianza inteso in senso sostanziale, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata rela­tivamente all’introduzione della “doppia preferenza di genere” da parte della legge elettorale della Campania, in considerazione del carattere promozionale e della finalità di riequilibrio di genere della misura.

Secondo la Corte «il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell’effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, na­zionale e regionale, nello spirito dell’art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese.

Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionali e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale».

Tale disposizione riguarderà, quindi, da una parte, la legge elettorale della Ca­mera (elezione diretta) e, dall’altra parte, quella del Senato (elezione indiretta o di secondo grado).

Giova ricordare che nelle ultime due legislature il Parlamento ha approvato misure normative volte a promuovere l’equilibrio di genere all’interno delle assem­blee elettive locali, europee e nazionali (la L. 215/2012 per le elezioni comunali; la L. 56/2014 per le elezioni – di secondo grado – dei consigli metropolitani e pro­vinciali; la L. 65/2014 per le elezioni europee; la L. 52/2015 per le elezioni della Camera, che trova applicazione dal 1° luglio 2016; la L. 20/2016 per le elezioni dei consigli regionali).

Per quanto riguarda in particolare la legge elettorale della Camera, si ricorda che la legge 52/2015 (c.d. Italicum) ha introdotto una serie di misure volte a garantire l’equilibrio nella rappresentanza di genere (art. 18-bis, commi 3 e 3-bis, dPR 361/1957), prevedendo, in particolare che:

i capolista dello stesso sesso non possono eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione;

nella successione interna delle liste nei collegi, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere;

nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessun sesso può es­sere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all’unità superiore.

Come già ricordato, nel mese di febbraio 2016, è stata approvata la legge 15 febbraio 2016, n. 20, di modifica dell’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, che introduce, tra i prin­cipi fondamentali in base ai quali le Regioni sono tenute a disciplinare il sistema elettorale regionale, l’adozione di specifiche misure per garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

Rappresentanza della Nazione

L’art. 55 Cost., al terzo comma, prevede che “Ciascun membro della Came­ra dei deputati rappresenta la Nazione”.

I senatori cessano dunque, sulla base della nuova configurazione del Senato definita dal testo di legge, di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attualmente richiamata dall’articolo 67 della Costituzione, il quale, nel testo vigente, fa di “ogni membro del Parlamento” il rappresentante della Nazione.

Al contempo, la riscrittura dell’articolo 67 Cost., operata dal disegno di rifor­ma costituzionale, mantiene anche per i membri del Senato il divieto di mandato imperativo.

In Assemblea Costituente, la rappresentanza nazionale da parte di ciascun membro del Parlamento, sancita dall’articolo 67 della Carta vigente, fu approvata in tempi brevi, senza particolari discussioni.

Può ricordarsi tuttavia l’intervento in plenaria (il 7 ottobre 1947) di Lussu, il quale era stato favorevole ad un Senato quale “Camera delle Regioni” ed ora rilevava: “credo che si può — senza affermare un concetto federalistico, con cui questa Assemblea non è d’accor­do — affermare un altro concetto, che è un chiarimento, dicendo per esempio: «I Senatori rappresentano le Regioni nell’ambito dell’unità nazionale»”.

In Seconda Sottocommissione, vi era stato (il 19 settembre 1946) un intervento del Pre­sidente Terracini, relativo alla proposta di Mortati di una rappresentanza “della Nazione nel suo insieme”.

Egli ribatteva – rilevando altro riguardo – “che la disposizione in esame si potrebbe omettere.

Essa poteva avere la sua ragion d’essere nei tempi passati e col collegio uninominale, quando il deputato si sentiva anche rappresentante di interessi di classe o vincolato al partito che ne aveva proposta e sostenuta la candidatura e quando la rappre­sentanza era circoscritta al collegio.

Conviene comunque con l’onorevole Mortati che la questione non è di facile risoluzione e che qualsiasi disposizione, inserita nella Costituzione, non varrebbe a rallentare i legami tra l’eletto ed il partito che esso rappresenta o tra l’eletto e il comitato sorto per sostenere la sua candidatura”.

In base al nuovo terzo comma dell’art. 55 Cost., quindi, solo i deputati rap­presentano la Nazione; ai sensi del quinto comma, il Senato rappresenta le “isti­tuzioni territoriali” (cinque componenti, peraltro, sono di nomina presidenziale cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica, in base a quanto previsto dal novellato art. 59 Cost. e dall’art. 40, comma 5).

Si ricorda che la rappresentanza delle istituzioni territoriali posta in capo al Senato e la rappresentanza della Nazione posta in capo alla sola Camera sono stati due “principi fondanti” dell’intervento di riforma, già previsti nel disegno di legge iniziale del Governo (S. 1429) e non più oggetto di modifica nel corso delle letture parlamentare.

Natura e funzioni delle Camere

La titolarità del rapporto di fiducia e il controllo dell’operato del Governo

Il nuovo quarto comma dell’art. 55 Cost attribuisce la titolarità del rappor­to di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la “funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo”.

Viene conseguentemente modificato l’art. 94 Cost., riferendo alla Camera dei deputati la votazione della fiducia all’Esecutivo.

In Assemblea Costituente, posto l’orientamento prevalente a favore di una forma di gover­no parlamentare e di un sistema non già monocamerale ma bicamerale, non si discusse tan­to della bicameralità della fiducia parlamentare al Governo, che conseguiva naturalmente da quelle premesse, quanto se essa dovesse essere resa dalle due Camere riunite assieme in Assemblea nazionale (secondo la proposta di Mortati relatore nella Seconda Sottocom­missione, indi di Perassi, e secondo il progetto quale approvato dalla Commissione dei Settantacinque, pur con una formula che faceva dell’Assemblea nazionale, conferente la fiducia all’insediamento di un nuovo Governo, una sorta di sede di appello, per il Governo in carica che fosse sfiduciato da una delle Camere) ovvero partitamente (come auspicato, in Assemblea, già da Codacci Pisanelli nella seduta del 10 settembre 1947; contra, tra gli altri, Tosato nella seduta pomeridiana del 19 settembre).

In plenaria la seduta antimeridiana del 24 ottobre rivelava come fosse maturato un accordo politico per la non collegialità della fiducia bicamerale, talché nella pomeridiana dello stesso giorno fu approvata la proposta della Commissione: “Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere”.

È il testo dell’ar­ticolo 94, primo comma, vigente.

Nella Costituzione vigente, dell’indirizzo politico si trova menzione nell’arti­colo 95 (nel titolo dedicato al Governo), là dove si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri “mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri”.

Nell’ambito della funzione di indirizzo politico viene, in via generale, ricon­dotta la determinazione dei grandi obiettivi di politica nazionale e gli strumenti per consentirne la piena realizzazione.

Al contempo, i vigenti regolamenti parlamentari disciplinano, quali strumenti di indirizzo politico nei confronti del Governo, gli istituti della mozione, della risoluzione, dell’ordine del giorno. Vengono altresì in rilievo, con riguardo ai la­vori di Commissione, strumenti ulteriori quali i documenti conclusivi di indagini conoscitive, i pareri, le relazioni su specifici atti.

Resta dunque inteso che in sede di revisione dei regolamenti parlamentari an­dranno ridefiniti tali strumenti adeguandoli al mutato assetto costituzionale ed alle funzioni enunciate dal nuovo articolo 55 della Costituzione (da una parte, la titolarità del rapporto di fiducia in capo alla Camera, che esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo; dall’altra parte le funzioni attribuite anche al Senato, che rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e, quindi, oltre al concorso all’esercizio della funzione legislativa e l’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitu­tivi della Repubblica e l’Unione europea, la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unio­ne europea, la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori; il concorso nell’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo e la verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato).

Quanto alla funzione di controllo, è stato da più parti rilevato come occorra distinguere tra il “controllo politico in senso stretto”, che il nuovo testo costituzio­nale pone in capo alla sola Camera, titolare del rapporto di fiducia, e il “controllo in senso lato” che, alla luce delle funzioni richiamate dal nuovo art. 55 Cost., viene ricondotto alla titolarità di entrambi i rami del Parlamento.

La Camera dei deputati, dunque, ai sensi del quarto comma, “esercita la fun­zione legislativa” – come definita dal nuovo art. 70 Cost. che disciplina il nuovo procedimento legislativo – e alla stessa spetta la funzione di “controllo dell’operato del Governo”, oltre che di indirizzo politico.

La rappresentanza delle istituzioni territoriali

Come già rilevato, in base al nuovo quinto comma dell’art. 55 Cost. il Sena­to della Repubblica “rappresenta le istituzioni territoriali”.

Tale previsione va letta in correlazione con il nuovo art. 57 Cost. in base al qua­le il Senato è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali (oltre ai senatori di nomina presidenziale e agli ex Presidenti della Repubblica) eletti dai Consigli regionali, in conformità alle scelte espresse dagli elettori.

Nel corso dei lavori parlamentari è stato posto particolare accento al ruolo di rappresen­tanza delle istituzioni territoriali, quale elemento caratterizzante della natura del nuovo Senato.

In particolare, è stato posto in evidenza2 come “tale formula, contrapposta all’altra, contenuta nel secondo comma (“ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione”) è rilevante per comprendere l’intento riformatore.

Essa rinvia al tema della rappresentanza e dei suoi possibili canali, evocando un dibattito che affonda le sue radici nei lavori dell’Assemblea costituente e che richiama espressamente, in ragione delle intime connessioni evidenziate, la composizione e le funzioni del Senato.

D’altra parte, la formula presente nell’articolo 57 della Costituzione attualmente vigente (“Il Senato della Repub­blica è eletto a base regionale”) reca impressa una traccia significativa, che pure non trovò una compiuta realizzazione, della discussione che animò il dibattito dei costituenti sul ruolo della seconda Camera nel sistema parlamentare e sulla opportunità che questa offrisse un diverso canale di espressione della rappresentanza e un diverso metodo di selezione della classe politica.

La classica rappresentanza indifferenziata avrebbe dovuto coniugarsi con la rappresentanza di altre categorie di interessi, in particolare quelli riconducibili ai territori, in coerenza con le istanze regionalistiche che, in seno all’Assemblea, avevano trovato un consenso ampio e trasversale. […]

Sebbene l’evoluzione del sistema costituzionale italiano abbia portato ad una progressiva assimilazione delle due Camere, con il conseguente su­peramento delle differenze inizialmente previste, la tensione verso un modello bicamerale differenziato ha rappresentato una costante nelle riflessioni di politica costituzionale e nelle istanze riformatrici che hanno attraversato la vita delle istituzioni soprattutto negli ultimi trent’anni.

Pertanto, la scelta compiuta (oggi) costituisce un approdo, capace di recuperare quella vocazione originaria presente agli albori dell’età repubblicana. Certamente, nel mo­mento in cui si sceglie di diversificare la rappresentanza delle due Camere, occorre tenere conto della modalità di composizione dell’organo, che dovrà riflettere, a sua volta, lo scopo per il quale esso è concepito nell’ordinamento”.»

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Il testo definitivo approvato è diventato il seguente.

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

 Art. 1.

(Funzioni delle Camere).

1. L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.  

Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea.  

Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea.  

Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.  

Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

LE RAGIONI DEL SÌ

Dal sito “Basta un Sì”

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Articolo 55: la Camera rappresenta la Nazione, il Senato le autonomie territoriali

La riforma costituzionale interviene in maniera significativa sulle funzioni di Camera e Senato.

Un primo passo, importante ed innovativo, viene compiuto già nel primo comma del nuovo articolo 55, il quale dispone che ‘le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza’.

Si costituzionalizza un principio indefettibile per una società democratica e contemporanea, che necessita di essere ribadito, con forza e vigore, anche nel documento fondamentale per un qualsiasi ordinamento: la Costituzione.

Continua il testo del nuovo articolo 55 stabilendo che ‘ciascun membro della Camera dei Deputati rappresenta la Nazione’.

Questa previsione è del tutto coerente con l’ispirazione di base della riforma: rendere la Camera dei deputati unica depositaria del rapporto fiduciario con il Governo, come stabilito dal successivo III comma del medesimo articolo, e fare sì che quest’ultima eserciti in maniera quasi esclusiva il potere legislativo.

In conclusione vengono stabiliti, in maniera chiara e puntuale, i compiti del nuovo Senato della Repubblica.

Conviene ricordare, e tenere sempre a mente, l’idea sulla quale si fonda questa revisione costituzionale: differenziare puntualmente le competenze, ed evitare ingerenze che, fino ad ora, non hanno fatto altro che rallentare le istituzioni, rendendole farraginose.

Per questo motivo il penultimo comma dell’articolo 55 stabilisce, in primo luogo, che il Senato della Repubblica ‘rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo’ tra Stato ed Enti locali.

Il Senato diviene, dunque, un potente strumento politico in virtù del quale gli Enti locali hanno la possibilità di rappresentare le proprie istanze a livello nazionale.

Avremo una Camera dei Deputati che rappresenta la collettività tutta, ed un Senato voce dei territori. 

Non bisogna dimenticare che il Senato dovrà esercitare anche una funzione di controllo sull’attività della Camera dei Deputati, ed in generale sull’attività di tutti gli organi di livello nazionale.

I nuovi senatori dovranno adempiere alle proprie prerogative costituzionali tutelando le esigenze e le necessità dei territori che rappresentano, attraverso gli strumenti che la riforma conferisce loro (quali, ad esempio, il potere d’inchiesta e la possibilità di esaminare i disegni di legge). 

Si consegue, dunque, un obiettivo prospettato già dai padri costituenti: una camera delle autonomie, che si coordina virtuosamente con l’unica Camera rappresentativa della Nazione intera, la Camera dei Deputati.

Parità di genere: la riforma costituzionale compie uno storico passo avanti

Nonostante la presenza femminile nelle istituzioni nazionali ed europee sia andata progressivamente ad aumentare, la quota delle donne in politica nel nostro Paese ha ancora della strada da fare.

Le modifiche attuate in merito a questo tema nel corso di questi decenni, come ha ricordato Luigi Berlinguer, si sono rivelate un “doveroso adeguamento al passo coi tempi”.

Tuttavia, ad oggi, nel nostro Parlamento le donne rappresentano circa un terzo dei componenti delle due Assemblee: il 31%.

Un dato superiore al 22% della precedente legislatura, ma comunque inferiore ad altre democrazie occidentali.

Numeri emblematici, che confermano la necessità di specifiche normative in favore di una concreta partecipazione e di un accesso alle cariche elettive per le donne in politica.

Vanno in questa direzione le modifiche della riforma costituzionale in materia di parità di genere.

Nello specifico, l’art.55 – “Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza” – e l’art. 122, con il quale si specifica che sarà la legislazione statale a definire i principi fondamentali per garantire, anche a livello regionale, l’equilibrio di rappresentanza di genere.

Le norme che garantiscono la presenza delle donne in politica risale al 1948, l’anno dell’entrata in vigore della Carta Costituzionale.

Tuttavia, la rappresentanza politica femminile non ha goduto di un percorso rapido e lineare, a causa del lento recepimento da parte delle leggi statali ordinarie.

Ad oggi, – oltre all’art.3 della Costituzione sulla pari dignità sociale dei cittadini – le disposizioni costituzionali per promuovere la partecipazione delle donne in politica sono emanate in attuazione degli art. 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Carta.

La riforma posta al referendum autunnale mira a garantire la concreta partecipazione delle donne alla vita istituzionale e politica del Paese, per superare quel gap che per decenni ha reso evidente lo squilibrio fra i diversi sessi e che vede l’Italia ancora troppo indietro sul piano europeo e internazionale.

Infatti, secondo l’analisi annuale del World Economic Forum sul Global Gender Gap 2015 l’Italia è al 41° posto su 145 stati esaminati.

La presenza femminile all’interno dei ruoli decisionali di un Paese attiene, quindi, non solo a un aspetto di mero riconoscimento formale dei diritti delle donne, ma “E’ necessaria per garantire la piena applicazione della democrazia”, come ha evidenziato la ministra per le Riforme Maria Elena Boschi davanti all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Inoltre, come molti studi hanno dimostrato, la piena parità di rappresentanza di entrambi i sessi può incidere anche sulla competitività, e sullo stato di salute di uno Paese avanzato.

Uno studio del 2015 del Fondo Monetario Internazionale evidenzia il rapporto tra partecipazione delle donne al mondo del lavoro e crescita economica del relativo Stato; per quanto riguarda l’Italia la perdita economica dovuta alla disparità di genere è stimata intorno al 15% del PIL, un’enormità.

Dati, studi e indicazioni che evidenziano la necessità di cambiare passo anche sul tema delle politiche per la partecipazione alle cariche elettive delle donne nel nostro Paese, e la scelta di inserire questi temi all’interno del progetto di riforma costituzionale va esattamente in questa direzione.

LE RAGIONI DEL NO

Il NO per l'alternativa

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Il giurista Luca Benci ha espresso al riguardo il seguente giudizio.

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Luca Benci

«2. Il Parlamento della riforma renziana – Nella riforma Renzi/Boschi il Parlamento resta a composizione bicamerale: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

Quello che cambia, come vedremo, è il c.d. “bicameralismo perfetto” sistema nel quale le due Camere hanno gli stessi identici compiti.

Concentreremo la nostra attenzione sulla composizione di quello che si vorrebbe far diventare il nuovo parlamento, rimandando al prossimo appuntamento le funzioni.

La Camera dei deputati, dunque, resta l’unico ramo del parlamento elettivo

.……

E’ una precisazione da sottolineare con forza visto che, certa propaganda, ha fatto passare un messaggio non veritiero in merito alla soppressione della “Camera alta”.

I senatori non rappresenteranno più la “Nazione” ma saranno rappresentativi delle “istituzioni territoriali”, tranne i cinque nominati dal Presidente della Repubblica che non si capisce bene di chi e di cosa siano rappresentativi.

Nei parlamenti i membri, in genere, rappresentano il “popolo sovrano”.

I senatori rappresenterebbero le istituzioni territoriali, ma non è ben chiaro con quale meccanismo.

Se fossero dei reali rappresentanti dovrebbero essere nominati dalle giunte regionali e rappresentare gli esecutivi.

Nella legge Boschi/Renzi invece i senatori vengono “eletti/nominati” dai consigli regionali, con “metodo proporzionale”, ragione per cui non rappresenteranno le “istituzioni” bensì le forze politiche presenti nei consigli regionali

.……

La riforma della composizione del Parlamento si presenta come un pasticcio nel pasticcio motivata da elementi demagogici e populisti.»

Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale – Università La Sapienza di Roma, Presidente del Comitato per il No nel referendum sulla legge Renzi-Boschi si è espresso al riguardo nel modo seguente.

Alessandro Pace

Alessandro Pace

«L’ultima irrazionalità, ma la più grave in quanto caratterizza la struttura e il funzionamento del “nuovo” Senato, è data dalla duplicità delle funzioni esercitate dai senatori, che non tiene conto del fatto che, pur essendo le attribuzioni del Senato diminuite, esse sono ancora molte e gravose e vanno ben oltre la mera rappresentanza delle istituzioni territoriali.

Ho ricordato che il Senato, secondo il “nuovo” art. 55 comma 4, rappresenterebbe formalmente le istituzioni territoriali, ma se approfondiamo l’analisi delle disposizioni ci avvediamo che il Senato continuerebbe a rappresentare lo Stato e non le Regioni, le Province (decostituzionalizzate) e i Comuni, in quanto è nella sua veste di organo dello Stato-persona, che parteciperebbe all’esercizio della funzione legislativa ordinaria e costituzionale.

Inoltre è sempre in tale veste che eserciterebbe «le funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti  costitutivi della Repubblica e l’Unione Europea»; che parteciperebbe «alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi»; che valuterebbe «le politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni»; che verificherebbe «l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori» (5) [Nel Regno Unito la valutazione delle politiche pubbliche, per la loro delicatezza e complessità, costituisce il compito di più organismi appositi, esterni al Parlamento, tra cui il NOA-National Audit Office. Per contro, nella riforma Boschi, non è stato recepito il suggerimento, assai ragionevole, di raccordare a tal fine il Senato « con istituzioni centrali variamente coinvolte nelle decisioni o nei controlli sulla gestione anche finanziaria degli enti autonomi (Conferenza Stato-Regioni, Corte dei conti, Ufficio del bilancio)» (C. Pinelli, 2015)]; che concorrerebbe «ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge» e che verificherebbe «l’attuazione delle leggi dello Stato» (attribuzione, quest’ultima, che spetterebbe in esclusiva al Senato!).

Di talché il Senato continuerebbe ad essere organo dello Stato e i senatori continuerebbero, quando fanno i senatori, a rappresentare la Nazione, ancorché — a detta del Premier Renzi (S. Settis) — il loro mandato senatoriale sarebbe « connesso alla carica ricoperta a livello regionale o locale » (sic!).»

Massimo Villone, già senatore e professore di diritto costituzionale della Università Federico II, ha individuato 30 ragioni per dire NO alle riforme della Costituzione e legge elettorale Italicum.

Massimo Villone

Massimo Villone

L’11° di queste ragioni riguarda il nuovo Senato.

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Sul superamento del bicameralismo paritario ha dato il seguente giudizio Daniele Granara, Docente di Diritto costituzionale nell’Università di Genova e di Diritto regionale nelle Università di Genova e “Carlo Bo” di Urbino, nonché Vice Presidente di VAS.

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Daniele Granara

«Quanto al secondo aspetto, si ritiene che il bicameralismo perfetto sia inefficiente a causa del sistema della “navette”, per cui il testo legislativo deve passare da una camera all’altra fino a quando le stesse non raggiungono l’accordo sul medesimo testo.

Un tale ragionamento è frutto di approssimazione, perché non considera o sottovaluta che, alla base della predetta inefficienza, sta un problema politico di condivisione della legge.

In altri termini, l’esasperazione del meccanismo della “navette” significa che in Parlamento non vi è una maggioranza che vuole quella legge, perché, altrimenti, una legge si approva anche in tre giorni (un recente esempio è quello della legge sul finanziamento dei gruppi parlamentari) e quindi il problema non è costituzionale ma politico.

Prima di riformarlo, bisogna riflettere sulle ragioni per cui troviamo il bicameralismo perfetto in Italia e non negli altri paesi europei.

In Europa vi sono due Paesi dotati di Parlamento monocamerale, la Grecia e il Portogallo (oltre alle piccole democrazie baltiche).

Anche in Italia le forze di sinistra desideravano una sola Camera ed hanno accettato il bicameralismo perfetto, ritenendo che avere due Camere uguali fosse come averne una.

Da un altro punto di vista, si può partire dalla considerazione che gli altri Paesi europei hanno un sistema bicamerale diseguale (e mi riferisco in particolare alle grandi democrazie europee quali Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna), ma la situazione dell’Italia è diversa, perché mentre in tali Paesi le forze politiche si legittimano reciprocamente, così non avviene nel nostro sistema (e non è più avvenuto dopo l’Assemblea Costituente: si pensi alla divaricazione tra P.C.I. e D.C. alle elezioni del 18 aprile 1948).

In Italia manca un comune sentire tra le forze politiche e il miracolo della Costituente fu di trovare, in un Paese diviso, un punto di accordo (costituito dal bicameralismo perfetto) che lo potesse tenere unito, scongiurando l’affermazione di una logica di un solo organo che decide, in favore di uno spirito dialettico, che permea tutta la Costituzione.

D’altra parte, l’attuale Governo non ha problemi decisionali a causa del bicameralismo perfetto, essendo in carica da oltre due anni.

Pertanto, il bicameralismo perfetto, dal punto di vista costituzionale, non è di ostacolo a dinamiche politiche efficienti, così confermandosi che il problema (se problema vi è) è politico.

Questa riforma modifica l’assetto bicamerale, introducendo un Senato, la cui composizione è data da novantacinque Consiglieri regionali e Sindaci, questi ultimi nella misura di uno per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, eletti con metodo proporzionale, oltre a cinque senatori “a tempo“, mentre attualmente sono “a vita”.

Il Senato dovrebbe svolgere delle funzioni anche paritarie con la Camera, nei casi di revisione costituzionale, leggi costituzionali, autonomie territoriali, formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea, per cui in tali ipotesi il bicameralismo rimane perfetto, mentre per il resto è una Camera di disturbo, che non esiste in alcun Paese europeo, secondo un meccanismo che prevede che il Senato, entro dieci giorni dell’approvazione di un disegno di legge, può disporre di esaminarlo e, entro i trenta giorni successivi, chiedere alla Camera di apportare modifiche.

È del tutto evidente che la predetta funzione non verrà esercitata per leggi di secondo piano, che anche nel sistema vigente si approvano rapidamente, ma su questioni che avranno provocato ampio dibattito nel Paese (si pensi alla recente esperienza della legge sulle unioni civili).

Ne consegue che, anche con il nuovo regime, si porrà certamente un problema politico.

Quindi, anche tecnicamente, la riforma è profondamente sbagliata e demagogica, in primis in ragione dell’incarico gratuito che i senatori svolgeranno.

Dalla semplice lettura della riforma sul punto, si nota che il Senato non ha funzioni di poco rilievo.

Pertanto, per come è strutturata la sua composizione e legittimazione, nonché per la gratuità dell’incarico, verosimilmente tali funzioni saranno svolte poco seriamente e il Senato sarà un organo dannoso.

La demagogia non può albergare nella Costituzione e, infatti, essa prevede oggi un’indennità (che è cosa diversa dallo stipendio) per chi esercita l’importante mandato parlamentare.

Dalle considerazioni sopra svolte emerge che la riforma contiene errori anche specifici e credo che la sua approvazione non renderà il sistema più efficiente, semmai il contrario.

In realtà è stata fatta una riforma comunque sia e il Governo l’ha utilizzata per legittimarsi, sapendo di non esserlo, come conferma la richiesta del referendum costituzionale che è strumento per chi dissente dalla riforma e non, come in questa circostanza, per chi l’ha approvata.»

Riguardo alla futura composizione del Parlamento l’avv. ed ex deputata Giulia Bongiorno ha rilasciato la seguente intervista.

giulia-bongiorno

Giulia Bongiorno

« Fa credere di semplificare e invece trasforma il Senato in una palude che paralizzerà il Paese.»

…..

«Io sono una penalista, e i penalisti tendono a guardare gli effetti finali di una norma e le patologie.

Ma sono anche stata parlamentare, e questa duplice veste mi fa dire che si tratta di una riforma trappola.»

Dov’è la trappola?

«La più pericolosa riguarda il nuovo Senato.

È vero che i senatori avranno meno competenze rispetto ai deputati, ma avranno comunque a disposizione armi micidiali di distruzione del processo legislativo e di dilatazione dei tempi di approvazione.

Perché non è vero che il bicameralismo perfetto viene superato: resta la competenza dei senatori su un lungo elenco di materie di grande rilevanza, come i trattati europei, che riguardano temi fondamentali come l’immigrazione, i risparmi, l’agricoltura».

E perché questo è potenzialmente micidiale?

«Per un motivo semplice.

Oggi si ricorre alla fiducia quando si vuole accelerare l’iter di una legge, ma la riforma prevede che sarà solo la Camera a poter mettere la fiducia, non più il Senato.

Il risultato?

I senatori potranno bloccare per sempre le leggi su cui ci sarà ancora il bicameralismo, e l’elenco è lungo, comprende quasi una ventina di tipologie diverse.

Il nuovo Senato avrà un fortissimo potere di ricatto, e in Parlamento ho constatato che si crea un forte clima di appartenenza, persino nelle commissioni.

Si scatenerà in un derby con la Camera, diventerà una palude capace di bloccare tutto».

Insomma il contrario di quel che dice il governo.

«Hanno fatto un affresco che è un falso.

I nuovi senatori saranno parlamentari di serie B, figli di un Dio minore, si formeranno maggioranze bizzarre e appena avranno la possibilità di intervenire useranno il fortissimo potere inibitorio che resta loro, senza che il governo possa usare la ghigliottina della fiducia. Un pasticcio enorme, una trappola micidiale».

Era meglio eliminarlo del tutto il Senato?

«Non c’è dubbio, se il numero dei parlamentari è eccessivo, allora si elimina la seconda Camera e basta.

Mentre il Parlamento disegnato dalla riforma è una specie di personaggio mitologico, sopra uomo e sotto pesce.

Talmente eterogeneo e scriteriato che non potrà produrre risultati legislativi accettabili.

E questo è frutto di una riforma scritta in modo frettoloso, senza lo spirito che deve ispirare la Costituzione.

Io sono appassionata di Calamandrei: diceva che la Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano.

Ed era quasi commosso quando si chiedeva come sarebbero stati giudicati i costituenti dopo 100 anni.

Renzi invece pensa solo a come lo giudicheranno il 4 dicembre.

Voleva una campagna elettorale con un bello slogan, che ha fatto mettere persino sul retro degli autobus.

Ma non si possono fare le riforme con questa miopia».

Altre trappole nascoste dietro al Sì?

«Ci saranno conflitti di tutti i generi e pare che lo sappia persino chi ha scritto la Riforma, infatti si prevede che i presidenti di Camera e Senato decidono le questioni di competenza sollevate: ma se non si trova una soluzione si arriverà alla Corte Costituzionale.

La Consulta dovrà fare gli straordinari, perché tutte le volte che non ci sarà accordo la palla arriverà da loro.

Ancora tempi che si allungano, paralisi.

E poi c’è il doppio ruolo dei senatori».

Sindaci e consiglieri regionali a mezzo servizio, senatori part time. Il premier dice che non sarà un problema.

«E sbaglia.

Forse dimentica che ci sono provvedimenti da esaminare entro certi termini brevi che saranno decisi dalla Camera, quindi non sarà programmabile l’impegno a Roma per i senatori che vengono da varie parti del paese.

Quale sarà il risultato?

Che a Palazzo Madama non andranno i sindaci di Milano o Roma, che non possono gestire il doppio ruolo, ma quelli di Rho e Frascati.

Altra assurdità.

Questi senatori scelti tra gli amministratori locali hanno competenza sulla Ue, ma non sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

Non è un Senato delle autonomie, né un vero Senato, ma solo un gran pasticcio.

Come per le Province, dicono che le hanno abolite e invece ci sono ancora, solo che non si capisce più cosa facciano».

Lei guida un’associazione («Doppia Difesa») che si occupa di diritti delle donne. Il Pd dice che la riforma serve anche alle donne, perché promuove la parità.

«Altra presa in giro.

Nell’attuale Costituzione è già scritto quattro volte che le donne devono avere uguali opportunità, non è che se aggiungo altre due volte lo stesso principio faccio qualcosa di innovativo.

È solo uno slogan.

Anziché dire che stanno promuovendo leggi per le pari opportunità, che facciano subito un Ministero delle Pari opportunità!

Il governo Berlusconi invece lo aveva, e con Mara (Carfagna, ndr) abbiamo fatto insieme la legge sullo stalking.

Non ci vengano a dire che le donne vengono valorizzate da questa riforma perché le donne sanno leggere e sanno che le pari opportunità erano già previste».

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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