Il vigente articolo 60 della Costituzione dispone testualmente:
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva una modifica riguardante la durata del Senato, contenuta all’art. 3, che disponeva testualmente:
Art. 3.
(Durata della Camera dei deputati)
1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
Nella relazione al disegno di legge le modifiche sono state spiegate nel seguente modo: «L’articolo 3 modifica l’articolo 60 della Costituzione, prevedendo che solo la Camera dei deputati sia eletta per cinque anni, essendo il nuovo Senato un organo permanente i cui membri si rinnovano periodicamente.
Viene conseguentemente limitata alla sola Camera dei deputati la disposizione relativa alla proroga con legge della durata in caso di guerra.»
Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.
Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli, che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quello dedicato alla abolizione della durata del Senato è diventato l’articolo 4 ed ha il seguente testo:
Art. 4.
(Durata della Camera dei deputati).
1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
Con riferimento all’art. 60 sulla eliminazione della durata del Senato della Repubblica le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) riportano le seguenti precisazioni: «L’articolo 4 novella l’articolo 60 della Costituzione, che disciplina la durata delle Camere.
La modifica riferisce alla sola Camera dei deputati l’elezione per cinque anni ed il divieto di proroga se non per legge e solo in caso di guerra, disposizioni attualmente valide per entrambe le Camere.
Si ricorda altresì che il nuovo art. 78 della Costituzione disciplina la deliberazione dello stato di guerra, attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione – a maggioranza assoluta – ed a conferire al Governo i poteri necessari.
La modifica è conseguente alla previsione, del nuovo articolo 57 della Costituzione, in base alla quale il Senato diventa organo non sottoposto a scioglimento, essendo previsto un rinnovo parziale “continuo”.
La durata del mandato dei senatori coincide, infatti, con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti e, per i senatori di nomina presidenziale, è pari a sette anni.
I senatori di diritto (ex Presidenti della Repubblica) sono invece senatori a vita, così come i senatori a vita attualmente in carica.
Giova altresì rammentare che, in base ad altre disposizioni recate dal testo di legge costituzionale, l’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione (art 61. Cost., come modificato dall’art. 38, comma 3).
In sede di prima applicazione – e fino all’entrata in vigore della legge bicamerale di cui all’art. 57, sesto comma, Cost. – l’elezione del Senato avrà luogo entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame (art. 39, co. 4).
È altresì previsto che, quando alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.»
LE RAGIONI DEL SÌ
Dal sito “Basta un Sì”
Articolo 60: la Camera dura 5 anni, il Senato è slegato da logiche di breve periodo
L’articolo 60 della Costituzione, nella sua redazione attuale, disciplina la durata di entrambi i rami del Parlamento, ossia Camera dei deputati e Senato della Repubblica.
Stabilisce, infatti, che ‘La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni’.
Nella versione originale il disposto dell’articolo 60 stabiliva due diversi regimi temporali per la durata in carica delle due camere: il Senato sei anni, la Camera dei deputati cinque.
Questa divergenza si giustificava sulla base del fatto che il Senato della Repubblica fu originariamente pensato come camera ‘alta’, dotato di un grado maggiore di dignità istituzionale rispetto alla Camera dei deputati.
La revisione operata nel 1963, che ha stabilito la medesima durata per entrambi i rami del Parlamento, ha conseguito l’obiettivo di parificare il ruolo delle camere sia in termini funzionali sia temporali.
La riforma sottoposta a referendum, nell’ottica di rivedere l’assetto istituzionale originariamente previsto dall’Assemblea costituente, interviene sull’articolo 60, in via sostanzialmente formale, espungendo il termine ‘Senato della Repubblica’ e sostituendolo con ‘Camera dei Deputati’.
Considerando il semplice testo, il nuovo articolo 60 dispone che ‘La Camera dei deputati è eletta per cinque anni’.
Come ogni disposizione, anche questa deve essere coordinata con il resto della riforma.
Se la nuova Costituzione si prefigge l’obiettivo di creare un collegamento formale e politico tra Senato e territori, è dunque coerente che si crei un legame, anche temporale, tra senatori ed organi territoriali che hanno il dovere di rappresentare.
Possiamo dire che la riforma configura un Senato slegato dalle sorti dell’esecutivo e, soprattutto, del ramo del Parlamento che a questo conferisce la fiducia.
Il nuovo Senato si rinnoverà periodicamente, in concomitanza con il rinnovo della classe dirigente locale, ed è in questo senso che si rende chiaro l’obiettivo di legare a doppio filo Enti territoriali e Senato della Repubblica.
Come peraltro avviene negli Stati Uniti, il Senato non “scadrà” ma si rinnoverà parzialmente sulla base dei cicli elettorali delle singole regioni.
Questo principio comporta una serie di corollari pratici tra cui, tanto per citarne uno, la decadenza automatica da senatore nel caso di decadenza dalla carica locale di riferimento.
Decadere dal consiglio regionale e rimanere, comunque, senatore, sarebbe obiettivamente in contrasto con la ratio di tutta la riforma.
Per rendere ancora più chiaro lo scopo della riforma, in tal senso, si rende necessaria la lettura, in combinato disposto, degli articoli 60 e 57, comma sesto, poiché quest’ultima disposizione specifica che ‘la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti’.
Nella stessa ottica il secondo comma del nuovo articolo 60 sancisce che ‘la durata dei Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra’.
La sola Camera può esercitare le proprie funzioni in regime di proroga, nonché in caso di guerra, per il fatto che esclusivamente questo ramo del Parlamento è rappresentativo della Nazione tutta.
È dunque condivisibile quanto logico che la nuova Costituzione disciplini in due articoli separati la diversa durata di Camera e Senato, poiché la prima avrà il compito di rappresentare la Nazione nel suo complesso, mentre il secondo l’onere di rendersi tramite delle istanze territoriali.
Una Camera nazionale, un Senato territoriale, in definitiva.
LE RAGIONI DEL NO
Il giurista Luca Benci ha espresso al riguardo la seguente valutazione.
Luca Benci
«Altra novità rilevante: il Senato non scade mai e rimane sempre in carica mentre la Camera dei deputati scadrà ogni cinque anni per poi andare al rinnovo elettivo.
Nel Senato scadono i singoli senatori in quanto la durata del mandato coincide con quella dei loro organi (Regioni o Comuni).
Impossibile quindi predeterminare o sapere se la maggioranza del Senato coincida con quella della Camera.
Può verificarsi il fatto che abbiano due maggioranze politiche opposte tra di loro, non certo un buon viatico per il funzionamento di un parlamento bicamerale.»
Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale – Università La Sapienza di Roma, Presidente del Comitato per il No nel referendum sulla legge Renzi-Boschi si è espresso al riguardo nel modo seguente.
Alessandro Pace
«Torniamo un momento indietro.
La riforma della Costituzione riguarda la modifica del ruolo e delle funzioni del Senato, primariamente.
Quali sono gli aspetti tecnici che valuta negativamente?
Sono svariati.
In primo luogo, la violazione dell’articolo 1 della Costituzione, secondo il quale il fulcro della sovranità popolare sta nell’elettività diretta negli organi legislativi, come sottolineato dalla stessa Consulta nella sentenza citata, laddove i senatori verrebbero eletti non dal popolo bensì dai consigli regionali.»
«2. Pur non essendo eletto dai cittadini, il Senato parteciperebbe alla funzione legislativa e di revisione costituzionale.
Il che se da un lato sarebbe incostituzionale perché è essenziale che un organo legislativo sia direttamente legittimato dal popolo; dall’altro è inopportuno che siano i consigli regionali a eleggere i senatori, essendo noti i continui scandali della politica locale italiana.»
Dott. Arch. Rodolfo Bosi