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Referendum – Conoscere per votare: come cambia l’elezione dei giudici della Corte Costituzionale

04/10/2016
in Archivi, Governo del territorio, News, Piani territoriali
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giudici-della-suprema-corte

La Sezione I del Titolo VI della parte II della Costituzione (relativo alle “Garanzie costituzionali”) comprende gli articoli da 134 a 137 dedicati alla Corte Costituzionale.

Il 1° comma del vigente art. 135 disciplina la composizione e l’elezione dei giudici della Corte Costituzionale nel seguente modo: «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.»

Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva la seguente modifica dell’art. 135:

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 

Art. 31.

(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)

1. All’articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie»;

b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Nella relazione al disegno di legge l’abrogazione è stata spiegata nel seguente modo: «L’articolo 31 novella l’articolo 135 della Costituzione, al fine di disporre che cinque dei giudici della Corte costituzionale attualmente nominati dal Parlamento in seduta comune siano invece nominati in modo distinto dalle due Camere, in ragione di tre da parte della Camera dei deputati e di due da parte del Senato delle Autonomie.»

Con riferimento all’art. 135 sulla elezione dei giudici della Corte Costituzionale le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) riportano le seguenti precisazioni: «L’articolo 37 interviene sull’articolo 135 Cost., in materia di elezione dei giu­dici della Corte costituzionale, modificando il primo e il settimo comma di tale disposizione.

La previsione differisce pertanto da quella vigente in quanto dispone che i cin­que giudici costituzionali, nominati attualmente dal Parlamento in seduta comu­ne, siano nominati separatamente, in numero di tre dalla Camera dei deputati e in numero di due dal Senato.

In sede di prima applicazione del nuovo articolo 135 della Costituzione, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Par­lamento in seduta comune le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell’ordine, alla Camera dei deputati e al Senato, come precisato dall’articolo 39, comma 10, del testo di legge costituzionale. 

… Il dibattito svolto in sede parlamentare sull’art. 135 della Costituzione ha posto in evidenza, da parte di alcuni, l’esigenza di non modificare la vigente previsione costituzionale che pone in capo al Parlamento in seduta comune l’elezione dei giudici della Corte costituzionale; da parte di altri – orientamento che è prevalso nell’ultima lettura al Senato – è stato sottolineato come con la nuova composi­zione del Senato il “peso relativo” di tale organo verrebbe a ridursi fortemente in un plenum composto da 630 deputati e 100 senatori (oltre agli ex Presidenti della Repubblica).»

Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.

Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli: quello dedicato all’elezione del Presidente della Repubblica è diventato l’articolo 37 ed ha il seguente testo: «1. All’articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;

b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

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LE RAGIONI DEL SÌ

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Attribuendo al Senato l’elezione di due giudici costituzionali e riservando alla Camera dei deputati l’elezione dei restanti tre di provenienza parlamentare, la riforma introduce una forte novità che arricchisce il ruolo dei rappresentanti delle autonomie territoriali in relazione ad un passaggio cruciale nel concreto funzionamento della giustizia costituzionale.

Soprattutto, frazionando l’elezione dei cinque giudici di provenienza parlamentare tra le due Assemblee, si è voluto tenere conto del mutato rapporto numerico tra Camera e Senato.

Se si fosse mantenuta l’attuale elezione da parte del Parlamento in seduta comune, infatti, i predetti cinque giudici costituzionali sarebbero stati selezionati soltanto sulla base della volontà esclusiva dei componenti della Camere.

La modifica introdotta, in ogni caso, non comporterà alcuna alterazione della vigente tripartizione delle fonti di nomina dei giudici costituzionali tra Presidente della Repubblica, supreme magistrature ordinarie ed amministrative, ed assemblee parlamentari.

È poi evidente che non si introdurrà alcuna logica di carattere “corporativo”, dato che non mutano le condizioni soggettive di elettorato passivo.

LE RAGIONI DEL NO

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Il giurista Luca Benci ha espresso al riguardo il seguente giudizio.

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Luca Benci

«La Corte costituzionale è un fondamentale organismo di garanzia all’interno del nostro sistema costituzionale.

È il giudice delle leggi, è la guardiana della Costituzione e garantisce l’aderenza ai principi costituzionali delle leggi ordinarie.

Dobbiamo molto alla Corte in termini di modernizzazione e di cessazione di norme vetuste e ingiuste: la depenalizzazione dell’aborto, l’abolizione dell’omicidio per causa d’onore, la cancellazione di diverse norme della legge sulla procreazione medicalmente assistita – verosimilmente la peggiore legge in materia di diritti negati mai emanata dal nostro parlamento – e l’abrogazione del c.d. Porcellum solo per fare alcuni degli esempi.

Non tutto è positivo nella giurisprudenza della Corte: sul matrimonio egualitario, per le coppie omoaffettive, non si è espressa positivamente, ma spesso è tornata sopra gli argomenti precedentemente affrontati con orientamenti diversi.

I giudici della Corte sono quindici nominati tradizionalmente in modo tripartito: cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinque nominati dal parlamento in seduta comune e cinque nominati dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative.

Nella riforma renziana i criteri generali di nomina sono gli stessi ma con la suddivisione tra camera (che ne nomina 3) e Senato (che ne nomina 2) anziché farli eleggere in seduta comune.

La composizione della Corte rimane dunque la stessa ma vengono meno le condizioni di equilibrio precedentemente garantite.

Inoltre, se il Presidente della Repubblica rappresentava comunque un ampio schieramento politico – quando più, quando meno – che ne poteva garantire il ruolo di arbitro, con la riforma renziana il partito superpremiato dall’Italicum con il premio di maggioranza alla camera può praticamente da solo nominarsi, come abbiamo visto, il “proprio” presidente con scarse garanzie di imparzialità.

La conseguenza è che oltre la metà dei membri della Corte costituzionale verrebbero nominati da un partito per di più minoritario nel paese e maggioritario solo in Parlamento (alla Camera per l’esattezza).

Si aggiungono i due membri nominati dal Senato che, come tutti gli atti attribuiti a questo ramo del parlamento, non si capisce chi rappresentano.

Le funzioni della Corte costituzionale rimangono nella sostanza invariate – conflitti di costituzionalità sulle leggi, conflitti tra stato e regioni e accuse al Presidente della Repubblica – con l’aggiunta di un inusuale controllo preventivo sulle leggi elettorali e, si suppone, anche successivo.

Quello che comunque preoccupa è il controllo sulla costituzionalità delle leggi che in un Parlamento squilibrato dal c.d. Italicum rischia di vanificare il ruolo di indipendenza che una Corte costituzionale deve avere.

Già negli ultimi anni la Corte costituzionale si è vista incrinare la sua natura giurisdizionale con la nomina di Giuliano Amato, ex presidente del consiglio e molte altre cariche.

Pur avendo un passato – lontano – di professore universitario la sua nomina – fatta dal presidente Napolitano – è tutta politica insinuando dentro la Corte, un conflitto di interessi tra chi le leggi le ha fatte e ora le giudica.

Preservare l’indipendenza della Corte costituzionale diventa un imperativo categorico per l’equilibrio del sistema.

Un esempio comparatistico, non secondario, viene dalla Corte suprema degli Stati Uniti dove l’indipendenza dei giudici può essere tale da fare sì che la sentenza sul riconoscimento del matrimonio egualitario tra coppie omoaffettive e etero sia stata possibile in base al voto del giudice Anthony Kennedy, conservatore e nominato da Ronald Reagan.»

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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