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Referendum – Conoscere per votare: il Presidente della Camera diventa la seconda carica dello Stato

11/11/2016
in Archivi, Governo del territorio, News, Piani territoriali
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articoli-85-e-86

Il vigente articolo 85 della Costituzione dispone testualmente:

Art. 85 

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. 

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [832], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. 

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.  

Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. 

Il vigente e successivo articolo 86 dispone testualmente:

Art. 86 

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. 

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. 

Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva le seguenti modifiche riguardanti sia l’art. 85 che l’art. 86, contenute agli articoli 18 e 19: 

Art. 18

(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)

1.All’articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse;

b) al terzo comma, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

Art. 19

(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica) 

1. ’articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua». 

Nella relazione al disegno di legge le modifiche ad entrambi i suddetti articoli sono state spiegate nel seguente modo: «Gli articoli 18 e 19 modificano, rispetti-vamente, gli articoli 85 e 86 della Costitu-zione, al fine di coordinare le disposizioni ivi contenute con il nuovo assetto del si-stema bicamerale, prevedendo, tra l’altro, che sia il Presidente della Camera dei depu-tati ad esercitare le funzioni del Presidente della Repubblica qualora egli non possa esercitarle.»

Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.

Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli, che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quelli dedicati agli articoli 85 ed 86 sono diventati gli articoli 22 e 23 che hanno il seguente testo:

Art. 22

(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)

1. ‘articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;

b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

Art. 23

(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica)

1.All’articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua». 

Con riferimento agli articoli 85 ed 86 le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento e riportano le seguenti precisazioni: «L’articolo 22 reca tre novelle all’articolo 85 della Costituzione, relativamente alla composizione dell’Assemblea per l’elezione del Presidente della Repubblica, alla Presidenza di tale Assemblea e alla convocazione della medesima, cioè il Par­lamento in seduta comune.

La novella, in primo luogo, sopprime la previsione relativa alla convocazione dei delegati regionali di cui all’articolo 85, secondo comma, in considerazione del­la nuova composizione del Senato, definita dall’art. 57 Cost..

A sua volta, infatti, è stata soppressa (v. supra) dall’art. 83 della Costituzione, la previsione relativa alla partecipazione dei delegati regionali all’elezione.

Nel corso dell’esame del Senato in primo lettura è stata introdotta una nuova di­sposizione che attribuisce al Presidente del Senato il compito di convocare e presie­dere il Parlamento in seduta comune, quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui questi non possa adempierle (nuovo secondo periodo del secondo comma dell’articolo 85 della Costituzione).

Tale disposizione fa seguito al primo periodo del secondo comma dell’art. 85 Cost., in base al quale trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Al contempo, il nuovo articolo 86 della Costituzione, sull’esercizio delle funzioni del Presi­dente della Repubblica, prevede che, in caso egli non possa adempierle, le funzioni di sup­plente spettino al Presidente della Camera dei deputati (e non più al Presidente del Senato).

Il medesimo articolo 86 Cost., come modificato, attribuisce al Presidente del Senato (e non più al Presidente della Camera come previsto nella formulazione vigente) il compito di convocare il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni.

Nel corso dei lavori parlamentari [Intervento del relatore Francesco Paolo Sisto, seduta dell’Assemblea della Camera del 26 gennaio 2015] è stato precisato che il nuovo articolo 85, secondo comma, attribuisce al Presidente del Senato il potere di convocare e pre­siedere il Parlamento in seduta comune quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui questi non possa adem­pierle.

Resta ferma, ovviamente, la previsione dell’articolo 63, terzo comma, della Costituzione, in base alla quale, quando il Parlamento si riunisce in seduta comu­ne, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Il parere espresso dal Comitato per la legislazione alla Camera rileva l’esigenza di un coordinamento tra le due norme.

In proposito, dal combinato disposto dell’ar­ticolo 63, terzo comma, e dell’articolo 85, secondo comma, emerge che, quando il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente del Senato, l’Ufficio di presidenza resta quello della Camera.

Ciò in considerazione del fatto che il Presidente del Senato agisce in sostituzione del Presidente della Camera e che tale sostituzione potrebbe operare solo per una parte del procedimento che richiede la convocazione del Parlamento in seduta comune.

L’ultima novella opera sull’articolo 85, terzo comma, della Costituzione, che disciplina la convocazione del Parlamento in seduta comune per procedere all’ele­zione del Presidente della Repubblica nel caso di scioglimento o quando manchi­no meno di tre mesi alla sua cessazione; nel nuovo testo lo scioglimento è riferito alla sola Camera dei deputati (in quanto per il nuovo Senato non è previsto sciogli­mento, ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione quale novellato dal testo di legge costituzionale); inoltre, per le medesime ragioni, il termine per la convocazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione presidenziale viene ad essere riferito alla riunione della nuova Camera dei deputati. ».

«L’articolo 23 modifica l’articolo 86 della Costituzione, sull’esercizio delle fun­zioni del Presidente della Repubblica, in caso egli non possa adempierle, e sulla convocazione del collegio elettorale per l’elezione del nuovo Presidente della Re­pubblica, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni.

In particolare, l’articolo 23, lettera a), novella il primo comma, prevedendo che l’organo chiamato ad assumere la supplenza, nel caso in cui Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni (salvo i casi di impedimento permanente o morte, nel qual caso interviene il secondo comma dell’art. 86 Cost.), sia non più il Presidente del Senato bensì il Presidente della Camera dei deputati.

L’articolo 23, lettera b), modifica, di conseguenza, il secondo comma attribuen­do al Presidente del Senato (e non più al Presidente della Camera come previsto nella formulazione vigente) il compito di convocare il Parlamento in seduta co­mune per l’elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento per­manente, morte o dimissioni. Viene inoltre riferita alla sola Camera dei deputati la circostanza del suo scioglimento (non più previsto per il Senato, in base alle previsioni dell’art. 57 Cost., come modificato dal testo di legge costituzionale in commento).

Si ricorda che il testo vigente del secondo comma dell’art. 86 Cost. prevede che in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, “sal­vo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione”.

La previsione del maggior termine è recata dal terzo comma dell’art. 85 Cost. dove si stabilisce, in via generale, che se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi al loro scioglimento si procede alla elezione del nuovo Presidente da parte delle nuove Ca­mere, entro 15 giorni dal loro insediamento.

Così come l’art. 85 Cost., anche l’art. 86 Cost. viene modificato in modo da riferire la circostanza allo scioglimento della sola Camera dei deputati, giacché, in base alla nuova composizione del Senato definita dall’art. 57 Cost., questo è organo a rinnovo permanente, considerato che la durata del mandato dei senatori eletti corrisponde a quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono eletti.

Con tale modifica viene dunque ripristinata, a parti invertite, una simmetria nella distribuzione delle funzioni (presente nella Costituzione vigente) tra i Pre­sidenti dei due rami del Parlamento in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica: al Presidente della Camera dei deputati spetta la supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato è attribuito il potere di indire e presiedere il Parlamento in seduta comune per le elezioni del nuovo Presidente.

Tali funzioni nel testo originario del disegno di legge del Governo erano invece concentrate in un unico soggetto, il Presidente della Camera, in considerazione del superamento di un sistema di bicameralismo perfetto.»

iter-art-85-1iter-art-85-2

iter-art-86-1iter-art-86-2

 

modifiche-art-85

 

modifiche-art-86

LE RAGIONI DEL SÌ

Dal sito Basta un Sì

basta-un-si

Articoli 85 e 86: il Presidente della Camera diventa la seconda carica dello Stato

L’articolo 85 della Costituzione subisce delle modifiche marginali, le quali comportano, sostanzialmente, una inversione nella gerarchia delle cariche dello Stato. 

Se, attualmente, la seconda carica dello Stato – dopo il Presidente della Repubblica, ovviamente – è rappresentata dal Presidente del Senato, con l’entrata in vigore della nuova Costituzione, dopo il  Capo dello Stato sarà posto, in linea gerarchica, il Presidente della Camera dei Deputati.

Il motivo per il quale interviene questa modifica è abbastanza evidente: essendo la Camera dei deputati, nell’assetto previsto dalla riforma, l’unica Camera politica, è logico che sia il Presidente di questa ad esercitare le funzioni del Presidente della Repubblica, quando questi sia impossibilitato ad adempierle.

Il primo comma dell’articolo 85, il quale stabilisce che “il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni”, non viene minimamente modificato.

L’innovazione interviene sulla seconda parte del secondo comma della medesima disposizione, la quale, dopo aver previsto che “trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica” esplicita il principio di cui sopra stabilendo che “quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle” sia “il Presidente del Senato” a convocare, e presiedere, il Parlamento in seduta comune.

La previsione è chiara: ove il Presidente della Repubblica non sia in grado, per impedimenti di qualsivoglia genere, di adempiere i propri obblighi istituzionali interviene, in funzione di supplenza, il Presidente della Camera.

Nel caso in cui anche quest’ultimo non possa adempierli, toccherà al Presidente del Senato. 

Il terzo comma dell’articolo 85, come modificato dalla riforma, prevede che “se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione – del Presidente della Repubblica – ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova” stabilendo, in ultima istanza, che in questo caso vengano prorogati i poteri del Presidente in carica.

Il disposto dell’articolo 86 non fa altro che specificare quanto già previsto dall’articolo 85, disciplinandolo in maniera ancora più esplicita.

Se, precedentemente, tale disposizione prevedeva che “le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato” la riforma interviene, come già detto, invertendo la gerarchia istituzionale, stabilendo che sia il presidente della Camera ad intervenire qualora il Capo dello Stato risulti essere impossibilitato.

Per concludere anche gli articoli 85 ed 86 subiscono quelle modifiche necessarie ad adeguarle al nuovo assetto istituzionale previsto dalla riforma.

LE RAGIONI DEL NO

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Il Presidente supplente – Cambia il rapporto di potere tra i due rami del Parlamento.

La revisione costituzionale prevede che la seconda carica dello Stato sia il Presidente della Camera e non più il Presidente del Senato (attualmente 2° carica dello Stato).

Spetta però al Presidente del Senato il compito di convocare il Parlamento in seduta comune (entro quindici giorni, salvo il maggior termine in caso di prossimità dello scioglimento ora della sola Camera), nella circostanza in cui il Presidente della Camera eserciti le funzioni del Presidente della Repubblica perché quest’ultimo non può adempierle per impedimento permanente, morte o dimissioni.

Si tratta di un “contentino” concesso ad un Senato svuotato di gran parte delle sue attuali competenze in un modo pasticciato quanto inaccettabile.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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