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Referendum – Conoscere per votare: solo la Camera dei Deputati delibera lo stato di guerra

06/11/2016
in Archivi, Governo del territorio, News, Piani territoriali
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articolo-78

Il vigente articolo 78 della Costituzione dispone testualmente:

Art. 78

 Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva la seguente modifica riguardante l’art. 77, contenute all’art. 13 dedicato alla “Deliberazione dello stato di guerra”:

Art. 13

(Deliberazione dello stato di guerra)

1. L’articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. – La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Go-verno i poteri necessari».

Nella relazione al disegno di legge le modifiche sono state spiegate nel seguente modo: «Gli articoli 13, 14, 15 e 16 modificano, rispettivamente, gli articoli 78, 79, 80 e 82 della Costituzione, limitando alla sola Ca-mera dei deputati le competenze in materia di deliberazione dello stato di guerra, con-cessione con legge dell’amnistia e dell’indulto, autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e disposizione di inchieste su materie di pubblico interesse.»

Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.

Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli, che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quello dedicato alla deliberazione dello stato di guerra è diventato l’articolo 17 ed ha il seguente testo:

Art. 17. 

(Deliberazione dello stato di guerra). 

1. L’articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

Con riferimento all’art. 78 le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento e riportano le seguenti precisazioni: «L’articolo 17 modifica l’articolo 78 della Costituzione, che disciplina la delibe­razione dello stato di guerra, attribuendo alla sola Camera dei deputati la compe­tenza ad assumere tale deliberazione ed a conferire al Governo i poteri necessari.

Nel corso dell’esame parlamentare alla Camera, è stato previsto che tale delibe­razione debba essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti (quindi con 316 voti favorevoli) anziché a maggioranza dei presenti (come prescritto in via generale dall’art. 64 della Costituzione).

Com’è noto, non vi sono nella vigente Costituzione previsioni che disciplinino espressa­mente l’impiego dello strumento militare all’estero, ad eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo stato di guerra.

Ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, inoltre, l’Italia “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risolu­zione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Tale disposizione caratterizza il nuovo bicameralismo differenziato, introdotto con la riforma, in quanto modifica il punto di equilibrio tra le diverse componenti istituzionali nelle situazioni di crisi collegate all’intervento di forze armate italiane al di fuori dei confini nazionali, a tal fine sancendo in Costituzione la necessità di collaborazione unicamente tra l’organo legislativo e l’Esecutivo collegati dal rapporto di fiducia.

Nel corso dell’iter parlamentare, è stato posto in evidenza, da parte di alcuni (tra cui i relatori ed il rappresentante del Governo) come l’attribuzione alla sola Camera dei deputati della deliberazione dello stato di guerra si collochi nell’am­bito di un modello basato su una sola Camera legata al Governo dal rapporto fiduciario e coerente con la nuova composizione del Senato; altri hanno, al con­trario, sottolineato l’assoluta eccezionalità e straordinarietà della deliberazione in questione, rispetto alla quale il rapporto fiduciario non ha specifica attinenza, ricordando come in altri ordinamenti, quale quello tedesco, per la deliberazione dello stato di guerra occorra comunque il consenso del Bundesrat, ovvero della Camera rappresentativa dei Länder.

Come già detto, al termine della discussione alla Camera in prima lettura è stato approvato un emendamento volto ad aumentare il quorum deliberativo neces­sario per la deliberazione dello stato di guerra da parte della Camera.

Si ricorda che la scelta operata dall’Assemblea costituente di individuare nel Parlamento, in quanto rappresentativo della intera nazione, l’organo costituzionale nel quale formare la volontà politica di deliberare lo stato di guerra si poneva in discontinuità con il precedente ordinamento liberale, nel quale la decisione spettava sostanzialmente al Governo e le Ca­mere dovevano esserne informate.

Resta inteso che, trattandosi di una deliberazione che si pone al di fuori della funzione legislativa, non troverà applicazione la previsione dell’art. 70, terzo com­ma, della Costituzione che stabilisce che “ogni disegno di legge” sia trasmesso al Senato il quale, previa richiesta di un quorum di senatori, può disporre di esami­narlo, deliberando proposte di modificazioni sul testo.

Giova infine ricordare che in base all’art. 60 Cost., come modificato dal prov­vedimento in commento, solo in caso di guerra e per legge può essere prorogata la durata della Camera dei deputati (nel testo vigente tale previsione è riferita anche al Senato).»

iter-art-78

modifica-art-78

 

LE RAGIONI DEL SÌ

Dal sito Basta un Sì

 basta-un-si

Articolo 78: la deliberazione dello stato di guerra a maggioranza assoluta

L’articolo 78 della Costituzione, pur essendo quantitativamente molto breve – appena tre righe – disciplina una situazione particolarmente rilevante: la deliberazione dello stato di guerra. 

Bisogna fare una precisazione, preliminare a tutto il discorso.

La deliberazione dello stato di guerra non coincide con la dichiarazione dello stesso, competenza, questa, di esclusiva attribuzione del Presidente della Repubblica.

Il disposto dell’articolo 78, dunque, deve necessariamente essere letto in combinazione con l’articolo 87, che disciplina le attribuzioni del Capo dello Stato.

Appare logico che questi, nella propria veste di garante dell’unità nazionale e della tenuta di tutto l’ordinamento costituzionale, abbia l’ultima parola su di un evento, la guerra, che potenzialmente mina la tenuta dell’ordinamento.

C’è bisogno di un’ulteriore precisazione, necessaria per capire il senso della procedura prevista dall’articolo 78: la deliberazione dello stato di guerra riguarda, esclusivamente, le misure che l’Italia dovrebbe prendere in caso di aggressione da parte di uno Stato o di forze esterne, e non di eventuali aggressioni da parte dell’Italia, vietate dall’Articolo 11 della Costituzione.

Questo articolo, dalla entrata in vigore della Costituzione sino ad oggi, non è mai stato utilizzato.

La modifica dell’articolo 78 lo rende coerente con il nuovo assetto istituzionale.  

La Camera dei deputati, è sempre bene ricordarlo, sarà la sola a mantenere un rapporto fiduciario con il Governo, al quale conferisce e revoca la fiducia.

Appare scontato, dunque, che, se precedentemente erano “le Camere” – entrambe – a deliberare lo stato di guerra, ora la deliberazione venga affidata alla sola Camera dei deputati.

Questa, dopo aver deliberato lo stato di guerra, ai sensi dello stesso articolo 78, “conferisce al Governo i poteri necessari.”

Oltretutto risulta sensato che sia il solo ramo del Parlamento al quale viene affidato il compito di rappresentare la Nazione nel suo complesso – la Camera dei deputati – a poter adottare un provvedimento di questo tipo.

È bene tenere a mente che il nuovo disposto dell’articolo 55 dispone che “ciascun membro della Camera dei Deputati rappresenta la Nazione”.

Nella riforma, peraltro, è previsto che la deliberazione sia assunta a maggioranza assoluta e non a maggioranza semplice, come in passato.

Si rende, di fatto, più complicato adottare un provvedimento di deliberazione dello stato di guerra.

L’articolo 78 subisce, come molti degli articoli innovati dalla riforma, le modificazioni necessarie per renderlo coerente con il nuovo assetto istituzionale disegnato dalla riforma.

Una modifica formale, in conclusione, che non contribuisce in alcun modo a facilitare la dichiarazione di guerra.

LE RAGIONI DEL NO

comitato-per-il-no-00

Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale – Università La Sapienza di Roma, Presidente del Comitato per il No nel referendum sulla legge Renzi-Boschi si è espresso al riguardo nel modo seguente.

 alessandro-pace-11

Alessandro Pace 

6.2. La violazione del principio supremo di eguaglianza/ragionevolezza. 

………………. Ho ricordato che il Senato, secondo il “nuovo” art. 55 comma 4, rappresenterebbe formalmente le istituzioni territoriali, ma se approfondiamo l’analisi delle disposizioni ci avvediamo che il Senato continuerebbe a rappresentare lo Stato e non le Regioni, le Province (decostituzionalizzate) e i Comuni, in quanto è nella sua veste di organo dello Stato-persona, che parteciperebbe all’esercizio della funzione legislativa ordinaria e costituzionale.

Inoltre è sempre in tale veste che eserciterebbe «le funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione Europea»; che parteciperebbe «alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi »; che valuterebbe «le politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni»; che verificherebbe «l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori»; che concorrerebbe «ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge » e che verificherebbe «l’attuazione delle leggi dello Stato» (attribuzione, quest’ultima, che spetterebbe in esclusiva al Senato!).

Di talché il Senato continuerebbe ad essere organo dello Stato e i senatori continuerebbero, quando fanno i senatori, a rappresentare la Nazione, ancorché — a detta del Premier Renzi (S. Settis) — il loro mandato senatoriale sarebbe « connesso alla carica ricoperta a livello regionale o locale » (sic!).»

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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