Le Province restano attive e mantengono competenza in materia di ambiente.
Lo prevede la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, in attesa della soppressione dell’Ente disposta dal Disegno di Legge costituzionale in discussione in Parlamento.
La legge 56/2014, entrata in vigore l’8 aprile 2014, nel riorganizzare le funzioni e i compiti di città metropolitane e unioni di Comuni, stabilisce che in attesa della riforma del Titolo V della Costituzione le Province sono disciplinate dalla stessa legge 56/2014.
COSA PREVEDE LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PROVINCE
Per quanto riguarda le Province, in attesa della parallela riforma costituzionale, la nuova disciplina le configura quali enti di area vasta di secondo grado (il nome Province nella legge 56/2014 resta, essendo ancora in Costituzione), destinate a svolgere funzioni non attribuibili ai comuni, individuate non tanto in applicazione di un criterio dimensionale, ma in rapporto alle loro caratteristiche intrinseche, al loro contenuto.
Arrivando a definire in maniera precisa le funzioni di area vasta si organizza, così come è avvenuto e avviene in tutti i Paesi europei, quella dimensione intermedia tra i comuni e la regione, che è presente in tutte le democrazie europee.
L’area vasta non è quindi un consorzio di comuni, né tanto meno una grande unione di comuni, ma un ente di secondo livello espressione territoriale dei comuni, per impedire sovrapposizioni di competenze e conflitti politici.
È intrinsecamente raccordato con le regioni, che possono riorganizzare le proprie funzioni amministrative come meglio ritengono.
Si ottiene così il risultato che i comuni possono cedere la gestione di proprie competenze all’area vasta – come, ad esempio, le scuole secondarie – e che la regione eviti di “amministrativizzare” se stessa, cedendo funzioni all’area vasta e privilegiando la propria vocazione costituzionale di ente di legislazione e di programmazione.
Il fatto che le funzioni fondamentali siano definite con legge dello Stato garantisce anche da tentazioni neocentraliste da parte della regione.
Si tratta di enti governati dai sindaci e dai presidenti delle unioni e che, pur dotate di un limitato numero di funzioni e senza poteri gestionali, sono destinate a svolgere una funzione di coordinamento e di indirizzo essenziale.
Esse costituiranno infatti il raccordo naturale fra i comuni del territorio (che non ricadono nelle aree metropolitane) e la regione e lo Stato, da un lato; tra la prospettiva propria del singolo comune e quella di un territorio organizzato, dall’altro.
Gli organi delle nuove province
Gli organi delle “nuove” province sono:
– il Presidente della provincia;
– il consiglio provinciale;
– l’assemblea dei sindaci.
Nella nuova provincia non è più prevista tra gli organi la giunta provinciale, ma il presidente può assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e i limiti stabiliti nello Statuto.
Come sarà eletto il presidente della Provincia e quali funzioni svolgerà
Il presidente della provincia sarà eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni dei comuni appartenenti alla provincia.
Il presidente della provincia è dunque un sindaco in carica eletto, con un sistema di voto ponderato, dall’assemblea dei sindaci (che a sua volta rappresenta un organo della provincia stessa): dura in carica 4 anni.
In via transitoria, per la prima applicazione, il presidente della Provincia o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della legge, convoca l’assemblea dei sindaci per l’elezione del presidente della provincia, che si svolge entro 20 giorni dalla proclamazione dei sindaci eletti a seguito delle prime elezioni amministrative successive alla stessa data di entrata in vigore.
Le funzioni del presidente della Provincia sono: rappresentanza, presidenza di organi collegiali e sovraintendenza di attività.
Come si elegge e quali funzioni avrà il consiglio provinciale
Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
Lo Statuto, che sarà deliberato dall’assemblea dei sindaci, può prevedere due forme di elezioni:
a) il consiglio provinciale viene costituito dai sindaci dei comuni della Provincia con più di 15.000 abitanti e dai presidenti delle unioni di comuni della Provincia con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti, nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione del consiglio medesimo, dai presidenti di unioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d’Italia in provincia di Como;
b) il consiglio provinciale viene eletto dall’assemblea dei sindaci, costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.
Le funzioni del consiglio provinciale sono riconducibili a: indirizzo e controllo, proposta dello Statuto, approvazione di regolamenti, piani e programmi, nonché di approvazione e adozione di ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia.
Gli organi provinciali e i commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge sono prorogati fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.
Quali funzioni avrà l’assemblea dei sindaci
L’assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto.
L’assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
L’avvio della trasformazione delle Province
La trasformazione delle province si avvia, in sede di prima applicazione, con la convocazione dell’assemblea dei sindaci per l’elezione del presidente della provincia e l’indizione delle elezioni del consiglio provinciale da parte del presidente della provincia o dal commissario:
a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.
Successivamente, l’assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie.
Le nuove Province non si configurano quindi, nei loro organi, come espressione diretta del voto delle rispettive comunità, ma come forme di democrazia di secondo grado.
Una forma di democrazia che consente di chiamare i sindaci del territorio a partecipare alle scelte e agli indirizzi che i nuovi enti potranno adottare.
Quali saranno le funzioni delle Province
Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale, le funzioni delle province quali enti di area vasta sono le seguenti:
- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa.
L’unica funzione di gestione diretta riguarderà la pianificazione, costruzione e manutenzione delle strade provinciali.
Con legge regionale saranno trasferite insieme alle funzioni delle Province anche il patrimonio e le risorse umane e strumentali verso i Comuni e le Unioni dei Comuni, Città metropolitane o Regioni.
La provincia può altresì, d’intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell’edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Per le funzioni attualmente assegnate alle province viene delineato un complesso procedimento per il loro riordino, cui lo Stato e le regioni provvedono sulla base di principi fondamentali.
Sono inoltre valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti territoriali, nonché le autonomie funzionali.
Riguardo alle restanti funzioni previste, per le Province ricadenti nel territorio delle città metropolitane, saranno in parte ereditate dalle città metropolitane e per la parte delle funzioni amministrative conferite con legge dello Stato saranno trasferite ai comuni e alle unioni di comuni fino alla data di entrata in vigore della legge.
Le Regioni, con propria legge, trasferiscono anch’esse funzioni a comuni e unioni di comuni ovvero possono ricorrere ad una diversa attribuzione per evidenti ragioni di sussidiarietà.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni amministrative, le entrate continuano a spettare alla provincia che le ripartisce tra i comuni.
Le entrate delle province sono costituite da: imposta su RC auto, imposta provinciale di trascrizione; altri tributi propri derivati; compartecipazione provinciale all’IRPEF; compartecipazione alla tassa automobilistica regionale sugli autoveicoli.
Quanto guadagneranno i nuovi organi provinciali
Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono a titolo gratuito.
Se tali Enti mantengono, quali enti con funzioni di area vasta, le competenze in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente, cessano però di essere organi eletti dai cittadini.
Le cose cambieranno con l’approvazione del Disegno di Legge di riforma del Titolo V della Costituzione licenziato dal Governo il 31 marzo 2014 e in discussione in Parlamento, il quale cancella l’Ente Provincia dalla Carta Costituzionale.
Con la conseguenza che andranno poi “riassegnate” le funzioni, anche ambientali, che erano in capo all’Ente.
Con lettera prot. n. 211 del 4 aprile 2014 il Presidente Antonio Saitta ha inviato a tutte le Province una Nota di prima lettura della legge n. 56 del 7 aprile 2014 con le criticità evidenziate ed il fascicolo degli ordini del giorno approvati dalla Camera dei Deputati, ottenuti per sciogliere le questioni più importanti, fra cui prima fra tutte l’equivoco nato da una pessima scrittura del testo rispetto al mantenimento in carica di tutti gli organi di governo (Presidenza, Giunta e Consigli) fino alla scadenza naturale del mandato.
Antonio Saitta
Gli ordini del giorno approvati, e l’interpretazione del Governo in sede di discussione in Aula, chiariscono tale indicazione, pertanto ogni Provincia continuerà ad esercitare nei pieni poteri fino alla scadenza dei mandati.
Restano invece altre criticità da risolvere, in particolare in merito alle modalità di gestione del bilancio dell’ente, su cui l’Unione delle Province Italiane intende avviare immediatamente un confronto tecnico con il Governo per chiedere il pieno rispetto delle norme previste dal Testo Unico sugli Enti locali, emanato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che impone il regime provvisorio del bilancio ai sensi dell’ art. 163 solo nei casi in cui questo non sia stato approvato entro i termini di legge.